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Precisazioni al privilegio concesso nel 1375 alla città di Alghero in materia di coralli (1377) Con questo documento, il re Pietro IV d’Aragona ribadisce al Governatore del Capo di Logudoro che solamente gli abitanti di Alghero sono esentati dal pagamento dell’imposta del 5% sul corallo pescato, come previsto dal privilegio concesso il 27 novembre 1375. Dove per “abitanti” devono considerarsi coloro i quali risiedono continuamente in tale città assieme alle loro mogli e figli. Tutti gli altri pescatori, soprattutto quelli di nazionalità straniera (Provenzali, Catalani, Aragonesi, ecc.), sono perciò tenuti a corrispondere i soliti 4 denari per libbra, o 5 soldi per cantaro, anche nel caso in cui operino in società con un algherese. Il sovrano, inoltre, fa espressamente divieto a qualunque fante o cavaliere di guarnigione nella città, sotto pena di mille maravedí d’oro, di impegnarsi nella pesca del corallo, anche nel caso in cui il soldo non fosse loro sufficiente al sostentamento quotidiano.
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Deroga all’esenzione dall’imposta sul corallo per gli algheresi (1377) Con questo provvedimento, il re Pietro IV d’Aragona stabilisce che gli abitanti di Alghero impegnati nella pesca del corallo in società con Provenzali o Catalani, sono tenui a pagare l’imposta del 5% su tale prodotto, nonostante quanto stabilito nella carta reale datata 27 novembre 1375. La decisione è presa per contrastare le numerose frodi perpetrate dai pescatori stranieri. Questi, infatti, dichiarano di pescare a nome e per conto degli algheresi, eludo tale imposta e producono un danno considerevole all’erario regio.
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Impieghi a cui è destina l’imposta sul corallo di Alghero (1377) Con questo documento, il re Pietro IV d’Aragona ribadisce al Governatore del Capo di Logudoro che una metà del gettito derivante dalle imposte sul corallo è stata destinata al finanziamento dei lavori di riparazione delle mura di Alghero, mentre l’altra è destinata a coprire lo stipendio del veghiere di detta città. Se gli verranno presentati altri ordini in merito, il ministro dovrà perciò ignorarli e seguire esclusivamente queste disposizioni. Tuttavia, gli è accordata facoltà di utilizzare parte dei tali entrate per coprire le spese derivanti da attività straordinarie quali l’invio di corrieri e spie
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Carta reale con cui Pietro IV d’Aragona revoca tutti i privilegi accordati in materia di coralli (1376) Con questo documento, il re Pietro IV d’Aragona ordina al Governatore del Capo di Logudoro di revocare tutte le esenzioni accordate sino a quel momento relativamente al pagamento delle imposte sopra la pesca e il commercio del corallo. Il loro gettito, infatti, è stato destinato al finanziamento dei lavori di riparazione delle mura di Alghero, e i numerosi esoneri ne stanno compromettendo la positiva prosecuzione. Inoltre, per evitare di danneggiare ulteriormente le finanze regie, il sovrano vieta ai suoi ministri in Sardegna di concedere qualsiasi altra forma di franchigia sul corallo in futuro
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Pietro IV d’Aragona dichiara che anche per gli algheresi vige l’imposta del 5% sul corallo (1374) Con questa ordinanza, il re Pietro IV d’Aragona stabilisce che gli abitanti di Alghero, sebbene siano esenti dal pagamento dei tributi doganali vigenti in tale città, sono ugualmente tenuti al versamento della ventesima parte del corallo da essi pescato nei mari del Capo di Logudoro.
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B 06
Il volume raccoglie provvedimenti normativi emanati dai sovrani aragonesi per il governo del Regno di Sardegna e diretti, nella maggior parte dei casi, agli ufficiali regi residenti nell’isola.
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B 04
Il volume raccoglie provvedimenti normativi emanati dai sovrani aragonesi e spagnoli per il governo del Regno di Sardegna e diretti, nella maggior parte dei casi, agli ufficiali regi residenti nell’isola.
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B 03
Il volume raccoglie provvedimenti normativi emanati dai sovrani spagnoli per il governo del Regno di Sardegna e diretti, nella maggior parte dei casi, agli ufficiali regi residenti nell’isola.
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B 01
Il volume raccoglie provvedimenti normativi emanati dai sovrani aragonesi e spagnoli per il governo del Regno di Sardegna e diretti, nella maggior parte dei casi, agli ufficiali regi residenti nell’isola.
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Dispaccio di Filippo III di Spagna sopra i dritti da applicarsi alla pesca del corallo in Sardegna (1600 ) Dispaccio inviato da Filippo III di Spagna al viceré di Sardegna, Antonio Coloma y Saa, con l'annuncio della decisione di imporre una tassa del 10% sul valore del corallo pescato anche ai pescatori stranieri, equiparandoli ai nativi del regno. Questa decisione è stata presa per evitare un'inequità fiscale a lungo termine sulle finanze reali. Inoltre, in riconoscimento dell'importante contributo di Pietro Porta, considerato l'ideatore di questa nuova forma di pesca, si prevede di assegnargli un premio di 300 lire per ciascuno dei prossimi tre anni, finanziato attraverso i proventi della pesca del corallo.
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Revoca dell’appalto concesso a Giacomo A. Carboni sopra i diritti della pesca del corallo in Sardegna (1716) Dispaccio reale con il quale Carlo VI d’Asburgo comanda che siano restituiti alla Procurazione reale del Regno di Sardegna i dritti sopra la pesca del corallo appaltati a Giacomo Antonio Carboni. Tale concessione infatti, operata dal Consejo de Aragón il 29 settembre 1711 e avente una durata decennale, è considerata estremamente dannosa per le finanze regie. A titolo di risarcimento viene disposto che il Carboni, console di Bonifacio, riceva una pensione annuale di 200 scudi per il resto della sua vita.
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Dispaccio di Ferdinando II d’Aragona sopra la pesca e il commercio del corallo in Sardegna (1511) Dispaccio reale con il quale Ferdinando II d’Aragona informa il maestro razionale Miquel Benet dell’imminente arrivo in Sardegna del visitatore Guillem des les Cases y Donzell. Quest’ultimo avrà il compito di vigilare affinché vengano rispettati i capitoli approvati nelle ultime Cortes generals sopra la pesca e il commercio del corallo.