Carta di fondazione di Carloforte
Contenuto
Titolo
Carta di fondazione di Carloforte
Livello descrittivo
Unità documetaria
Data di inizio
October 17, 1737
Data topica
Cagliari
Ambiti e contenuto
Capitoli di fondazione della colonia tabarchina di Carloforte nel Regno di Sardegna
Autore del documento
Giuseppe Manca pubblico notaio
Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
cartaceo
Lingua
italiano
Condizioni che regolano l'accesso
pubblico
Condizioni che regolano la riproduzione
libera
Nome del soggetto produttore
Archivio di Stato di Torino
Trascrizione
Capitoli concordati con intervento del signor Conte di Castellamonte Lezzolo, intendente generale del Regno di Sardegna per Sua Maestà tra il signor Marchese della Guardia don Bernardino Genovese ed Agostino Tagliafico di Tabarca, inviato espressamente da diverse famiglie dell'isola di Tabarca per far a nome loro le dovute instanze per esser ammesse ed introdotte in questo Regno per popolare ed abbitare la deserta Isola di San Pietro che sarà a favore di detto Signor Marchese infeudata mediante i patti e convenzioni concordate in articoli a parte tra esso ed il predetto signor Intendente Generale in riguardalli obblighi e pesi di detto signor Marchese verso detti Tabarchini e di questi verso Sua Maestà ed signor Marchese loro feudatario, e sotto sempre la regia approvazione e protezione.
Primo. Sarà provvisto a' medesimi dal predetto signore Marchese della Guardia nuovo feudatario dell'isola predetta d'una capella ed un capellano per l'amministrazione de' sacramenti qual capellano s'intenderà provvisionale ed amovibile a disposizione di detto signor feudatario e fintanto che col fondo delle decime che si ricaveranno da frutto della terra si possa sostenere uno o più parrochi.
2. Si farà fare una fortificazione o sia torre per loro difesa restando però obbligati detti tabarchini a prestare in comune le loro opere manuali per la construzione d'essa e per il porto e trasporto de materiali necessary e per ridurre in calcina le pietra che si troveranno proprie | e per il cavamento dell'arena e lavoro delle pietre necessarie sotto la direzione dell'ingegnere che vi sarà per parte di S. M. preposto e del capo mastro che vi applicherà detto signor Marchese per detta costruzione; e sarà a carico del nuovo feudatario il somministrare le ferramente necessarie e boscami per detta fortificazione e di mantenervi sempre un fondo di munizioni da guerra, come polvere, palle e simili e spetterà a Sua Maestà il munirla d'artiglieria ed armi e di guarniggione competente d'invalidi o soldati d'ordinanza ed in quel numero che stimerà più conveniente col il loro capo e per le opere che detti tabarchini presteranno intorno all'edificazione di detta Torre ossia forte non potranno pretendere paga né stipendio alcuno.
3. Sarà provvisto alli suddetti cioè per tutti quelli che si porteranno ad abitare in dett'isola fra il termine di sei mesi dopo che si sarà cominciata l'introduzione d'essi in dett'isola il sussidio necessario per due anni quale s'intenderà regolato come infra senz'altr'ampliazione né limitazione, cioè: sarà provvisto dal detto signor feudatario il grano necessario per il loro vitto e per corso d'anni due cioè starelli sei grano per ogni persona maggiore d'anni dodici, starelli quattro ai maggiori d'anni cinque e minori di dodici e starelli due dalla nascita fino alli anni cinque tanto a maschi che a femmine. E per qualunque altra cosa che le puotesse essere necessaria per il loro sostenimento le sarà somministrato in contanti | anticipato di mese in mese da detto signor feudatario cioè per ogni persona maggiore d'anni ed in cadun giorno soldi due e mezzo moneta sarda, e per quelli che saranno minori di dodici e maggiori di cinque soldi due e dalla nascita fino alli compiti anni cinque sold'uno e la somministrazione di detto grano e contante per sussidio s'intenderà senza speranza di repitizione od indennizzazione. E rispetto a quelli che si porteranno ad abitare in dett'isola dopo i primi sei mesi e prima che sia terminato l'anno della cominciata introduzione la somministrazione di detto sussidio sia in grano che in contanti s'intenderà ristretta solo per mesi diciotto e ristretta al solo termine d'un anno rispetto a quelli che si porteranno ad abitarvi dopo il primo anno della incominciata introduzione e prima del termine de' primi due anni e passati i primi due anni detta principiata popolazione quei che si porteranno per abitar in dett'isola non avranno ragione alcune per detto sussidio salvo per quelle convenienze che di buon accordo stimasse il signor feudatario di concederli e come le potrà riuscire d'intendersi col medesimo.
4. Oltre quanto sopra dovrà detto signor feudatario a proporzione delli abitatori che s'introdurranno in dett'isola somministrarli per i due primi anni il grano per il seminario de terreni che saranno a loro assignati a proporzione della gente capace al lavoro della terra, qual grano però destinato al seminario dovrà | restituirsi o rimborsarsene il prezzo al detto signor feudatario coll'obbligazione in comune di detti tabarchini fra il termine d'anni tre a qual effetto alla somministrazione d'esso grano per seminare vi procederà l'estimo e misura.
5. Il signor feudatario somministrerà pure per anticipata per i due primi anni i buoni come altresì i ferri ed altri instromenti necessari per lavorare la terra a quelle da quali ne farà richiesta e mediante l'obbligo di pagarne il loro valore secondo l'estimo che ne dovrà precedere fra il termine d'anni cinque.
6. La costruzione delle case che dovranno servire per l'abitazione di detti nuovi popoli sarà intieramente a carico dei particolari che le vorranno fabbricare o far fabbricare per loro uso e dovrà prefigersi il sito per l'abitato con quelli ordini e regole opportune acciò le fabbriche riescano con qualche regolarità. E siccome per la direzione di dette fabbriche vi potrebbero essere necessarj due o più mastri, li tabarchini predetti li faranno venire a loro diligenza e spese senza che il signor feudatario sia tenuto ad altro che alla gratificazione di scudi cento cinquanta per una volta tanto in comune; e fra detti abitatori sendovi persone capaci per essere mastri sia per la direzione delle fabbriche che lavoro de' boscami e ferramenta et altre cose che puonno essere necessarie per il comune e privato beneficio di detti nuovi popoli dovranno | impiegarsi caduno ne loro mestieri ad avantaggio del pubblico in correspettività che li altri suppliranno per essi nelle altre opere necessarie a farsi.
7. Il signor feudatario somministrerà in principio e per i due primi anni a detti nuovi popoli li ordegni et instromenti necessarj con li asini per macinare il grano secondo lo stile del Paese per quel numero che sarà necessario precedente estimo con l'obbligo ai particolari che li riceveranno di pagargliene il prezzo fra anni cinque.
8. Di più il detto signor Feudatario bonificherà a' detti tabarchini la somma di scudi ducento cinquanta in correspettività della spesa che loro saranno obbligati di fare per la compra e trasporto delle tavole che loro possono essere necessarie per principio della loro abitazione e detta bonificazione si farà immediatamente che le tavole predette si sian trasportate in dett'isola.
9. E circa gl'impieghi che dovranno provvedersi dal signor Feudatario in dett'isola essendovi fra detti nuovi abitatori persone di probità e capacità sufficiente saranno prescelti e preferti a qualsi sia altro nell'esercizio d'essi.
10. Mediante tutto quanto sovra li predetti nuovi popoli goderanno della franchiggia tanto de tributi regi che baronali per il termine d'anni dieci da computarsi dal giorno della prima loro introduzione in dett'isola | e passati detti anni dieci saranno sottoposti al pagamento de dritti regi e baronali rispettivamente come li altri sudditi del regno e da regolarsi secondo la comune d'esso come pure anche in riguardo al donativo verso Sua Maestà.
11. E nel resto saranno detti nuovi popoli regolati secondo le leggi, stili e consuetudini del regno senz'altro aggravio.
12. E sarà a loro concessa la facoltà del porto ed uso dell'armi senza però abuso con ciò che siano e vivano fedeli sudditi di Sua Maestà verso cui presteranno anche il giuramento di fedeltà.
13. Sarà incombenza di Sua Maestà o del governo di mandar quei bastimenti che potranno esser necessarj per trasporto delle persone che da Tabarca verranno portati in detta isola e ciò tutto mediante che detta nuova popolazione ed introduzione de' tabarchini non si differisca più oltre che al principio dell'anno 1738.
14. Si concederà a detti nuovi popoli la facoltà d'andare con bastimenti in corso, precedenti però le dovute patenti e licenze, e servati li ordini e regole solite praticarsi in simili casi.
15. Li medesimi dovranno in tutto applicarsi per il vantaggio del pubblico e del commercio e massime intorno alla navigazione, marinaria e costruzione de bastimenti marittimi a rigurdo massime che sij notorio che abbondi l'isola predetta di legne e boscami proprj per la costruzione d'essi in ogni genere. |
16. E finalmente si è pur anco convenuto e concordato che, nel caso che le pietre da calcina e arena ed altri materiali per la costruzione di detta fortificazione dovessero provvedersi dall'isola di Sant'Antioco, poco distante da quella di San Pietro, li tabarchini nuovi abitatori d'essa siano a ciò tenuti, con ciò però che dal detto signor feudatario le vengano somministrate per il trasporto andata e ritorno da dett'isola di San Pietro due barche navigabili e di quelle che sogliono servire nelle tonnare di Portoscuso, discosto solo di tre miglia da dett'isola di San Pietro, e che le dette due barche resteranno in proprietà a detti tabarchini in comune per servirsene a loro beneplacito ne' loro usi pubblici e privati obbligandosi perciò il detto signor marchese alla remissione ad essi delle dette due barche.
17. Ed a maggior spiegazione rispetto a' tributi baronali da pagarsi da detti nuovi popoli, dopo spirati i dieci anni della loro franchigia si è convenuto ed accordato tra detti signori e marchesi della Guardia e d'Agostino Tagliafico che quelli doveranno regolarsi conforme a quello che si paga annualmente dalli abitatori e popolo di Cuglieri esistente in questo rego, e di cui ne sia detto signor Marchese feudatario riflettendosi massime che il tributo baronale di detto luogo di Cuglieri sia moderato e proporzionato ad una giusta equità e non de più gravi che vi sono in questo regno.
E tutto così convenuto ed inteso se ne premette rispettivamente la più inviolabile osservanza e si sono sottosti Cagliari addì 17 ottobre 1737.
[Firmano:]
El Marques de la Guardia;
De Castellamont Lerzolo;
Agostino Tagliafico;
G. A. Cauda testimonio,
Pietro Mazin testimonio;
Giuseppe Manca pubblico notaio
Primo. Sarà provvisto a' medesimi dal predetto signore Marchese della Guardia nuovo feudatario dell'isola predetta d'una capella ed un capellano per l'amministrazione de' sacramenti qual capellano s'intenderà provvisionale ed amovibile a disposizione di detto signor feudatario e fintanto che col fondo delle decime che si ricaveranno da frutto della terra si possa sostenere uno o più parrochi.
2. Si farà fare una fortificazione o sia torre per loro difesa restando però obbligati detti tabarchini a prestare in comune le loro opere manuali per la construzione d'essa e per il porto e trasporto de materiali necessary e per ridurre in calcina le pietra che si troveranno proprie | e per il cavamento dell'arena e lavoro delle pietre necessarie sotto la direzione dell'ingegnere che vi sarà per parte di S. M. preposto e del capo mastro che vi applicherà detto signor Marchese per detta costruzione; e sarà a carico del nuovo feudatario il somministrare le ferramente necessarie e boscami per detta fortificazione e di mantenervi sempre un fondo di munizioni da guerra, come polvere, palle e simili e spetterà a Sua Maestà il munirla d'artiglieria ed armi e di guarniggione competente d'invalidi o soldati d'ordinanza ed in quel numero che stimerà più conveniente col il loro capo e per le opere che detti tabarchini presteranno intorno all'edificazione di detta Torre ossia forte non potranno pretendere paga né stipendio alcuno.
3. Sarà provvisto alli suddetti cioè per tutti quelli che si porteranno ad abitare in dett'isola fra il termine di sei mesi dopo che si sarà cominciata l'introduzione d'essi in dett'isola il sussidio necessario per due anni quale s'intenderà regolato come infra senz'altr'ampliazione né limitazione, cioè: sarà provvisto dal detto signor feudatario il grano necessario per il loro vitto e per corso d'anni due cioè starelli sei grano per ogni persona maggiore d'anni dodici, starelli quattro ai maggiori d'anni cinque e minori di dodici e starelli due dalla nascita fino alli anni cinque tanto a maschi che a femmine. E per qualunque altra cosa che le puotesse essere necessaria per il loro sostenimento le sarà somministrato in contanti | anticipato di mese in mese da detto signor feudatario cioè per ogni persona maggiore d'anni ed in cadun giorno soldi due e mezzo moneta sarda, e per quelli che saranno minori di dodici e maggiori di cinque soldi due e dalla nascita fino alli compiti anni cinque sold'uno e la somministrazione di detto grano e contante per sussidio s'intenderà senza speranza di repitizione od indennizzazione. E rispetto a quelli che si porteranno ad abitare in dett'isola dopo i primi sei mesi e prima che sia terminato l'anno della cominciata introduzione la somministrazione di detto sussidio sia in grano che in contanti s'intenderà ristretta solo per mesi diciotto e ristretta al solo termine d'un anno rispetto a quelli che si porteranno ad abitarvi dopo il primo anno della incominciata introduzione e prima del termine de' primi due anni e passati i primi due anni detta principiata popolazione quei che si porteranno per abitar in dett'isola non avranno ragione alcune per detto sussidio salvo per quelle convenienze che di buon accordo stimasse il signor feudatario di concederli e come le potrà riuscire d'intendersi col medesimo.
4. Oltre quanto sopra dovrà detto signor feudatario a proporzione delli abitatori che s'introdurranno in dett'isola somministrarli per i due primi anni il grano per il seminario de terreni che saranno a loro assignati a proporzione della gente capace al lavoro della terra, qual grano però destinato al seminario dovrà | restituirsi o rimborsarsene il prezzo al detto signor feudatario coll'obbligazione in comune di detti tabarchini fra il termine d'anni tre a qual effetto alla somministrazione d'esso grano per seminare vi procederà l'estimo e misura.
5. Il signor feudatario somministrerà pure per anticipata per i due primi anni i buoni come altresì i ferri ed altri instromenti necessari per lavorare la terra a quelle da quali ne farà richiesta e mediante l'obbligo di pagarne il loro valore secondo l'estimo che ne dovrà precedere fra il termine d'anni cinque.
6. La costruzione delle case che dovranno servire per l'abitazione di detti nuovi popoli sarà intieramente a carico dei particolari che le vorranno fabbricare o far fabbricare per loro uso e dovrà prefigersi il sito per l'abitato con quelli ordini e regole opportune acciò le fabbriche riescano con qualche regolarità. E siccome per la direzione di dette fabbriche vi potrebbero essere necessarj due o più mastri, li tabarchini predetti li faranno venire a loro diligenza e spese senza che il signor feudatario sia tenuto ad altro che alla gratificazione di scudi cento cinquanta per una volta tanto in comune; e fra detti abitatori sendovi persone capaci per essere mastri sia per la direzione delle fabbriche che lavoro de' boscami e ferramenta et altre cose che puonno essere necessarie per il comune e privato beneficio di detti nuovi popoli dovranno | impiegarsi caduno ne loro mestieri ad avantaggio del pubblico in correspettività che li altri suppliranno per essi nelle altre opere necessarie a farsi.
7. Il signor feudatario somministrerà in principio e per i due primi anni a detti nuovi popoli li ordegni et instromenti necessarj con li asini per macinare il grano secondo lo stile del Paese per quel numero che sarà necessario precedente estimo con l'obbligo ai particolari che li riceveranno di pagargliene il prezzo fra anni cinque.
8. Di più il detto signor Feudatario bonificherà a' detti tabarchini la somma di scudi ducento cinquanta in correspettività della spesa che loro saranno obbligati di fare per la compra e trasporto delle tavole che loro possono essere necessarie per principio della loro abitazione e detta bonificazione si farà immediatamente che le tavole predette si sian trasportate in dett'isola.
9. E circa gl'impieghi che dovranno provvedersi dal signor Feudatario in dett'isola essendovi fra detti nuovi abitatori persone di probità e capacità sufficiente saranno prescelti e preferti a qualsi sia altro nell'esercizio d'essi.
10. Mediante tutto quanto sovra li predetti nuovi popoli goderanno della franchiggia tanto de tributi regi che baronali per il termine d'anni dieci da computarsi dal giorno della prima loro introduzione in dett'isola | e passati detti anni dieci saranno sottoposti al pagamento de dritti regi e baronali rispettivamente come li altri sudditi del regno e da regolarsi secondo la comune d'esso come pure anche in riguardo al donativo verso Sua Maestà.
11. E nel resto saranno detti nuovi popoli regolati secondo le leggi, stili e consuetudini del regno senz'altro aggravio.
12. E sarà a loro concessa la facoltà del porto ed uso dell'armi senza però abuso con ciò che siano e vivano fedeli sudditi di Sua Maestà verso cui presteranno anche il giuramento di fedeltà.
13. Sarà incombenza di Sua Maestà o del governo di mandar quei bastimenti che potranno esser necessarj per trasporto delle persone che da Tabarca verranno portati in detta isola e ciò tutto mediante che detta nuova popolazione ed introduzione de' tabarchini non si differisca più oltre che al principio dell'anno 1738.
14. Si concederà a detti nuovi popoli la facoltà d'andare con bastimenti in corso, precedenti però le dovute patenti e licenze, e servati li ordini e regole solite praticarsi in simili casi.
15. Li medesimi dovranno in tutto applicarsi per il vantaggio del pubblico e del commercio e massime intorno alla navigazione, marinaria e costruzione de bastimenti marittimi a rigurdo massime che sij notorio che abbondi l'isola predetta di legne e boscami proprj per la costruzione d'essi in ogni genere. |
16. E finalmente si è pur anco convenuto e concordato che, nel caso che le pietre da calcina e arena ed altri materiali per la costruzione di detta fortificazione dovessero provvedersi dall'isola di Sant'Antioco, poco distante da quella di San Pietro, li tabarchini nuovi abitatori d'essa siano a ciò tenuti, con ciò però che dal detto signor feudatario le vengano somministrate per il trasporto andata e ritorno da dett'isola di San Pietro due barche navigabili e di quelle che sogliono servire nelle tonnare di Portoscuso, discosto solo di tre miglia da dett'isola di San Pietro, e che le dette due barche resteranno in proprietà a detti tabarchini in comune per servirsene a loro beneplacito ne' loro usi pubblici e privati obbligandosi perciò il detto signor marchese alla remissione ad essi delle dette due barche.
17. Ed a maggior spiegazione rispetto a' tributi baronali da pagarsi da detti nuovi popoli, dopo spirati i dieci anni della loro franchigia si è convenuto ed accordato tra detti signori e marchesi della Guardia e d'Agostino Tagliafico che quelli doveranno regolarsi conforme a quello che si paga annualmente dalli abitatori e popolo di Cuglieri esistente in questo rego, e di cui ne sia detto signor Marchese feudatario riflettendosi massime che il tributo baronale di detto luogo di Cuglieri sia moderato e proporzionato ad una giusta equità e non de più gravi che vi sono in questo regno.
E tutto così convenuto ed inteso se ne premette rispettivamente la più inviolabile osservanza e si sono sottosti Cagliari addì 17 ottobre 1737.
[Firmano:]
El Marques de la Guardia;
De Castellamont Lerzolo;
Agostino Tagliafico;
G. A. Cauda testimonio,
Pietro Mazin testimonio;
Giuseppe Manca pubblico notaio
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Formato
.jpg
ESC - Ente schedatore
Giampaolo Salice
Autore della scheda
Università di Cagliari
Data creazione della scheda
02/02/2021
Identificativo
Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Materie feudali, Mazzo 18. Isola di San Pietro, Fascicolo 1
Diritti d'accesso
pubblico
hasCopyright
libero
Name of creator(s)
Intendenza Generale di Sardegna
trascritto da
Giampaolo Salice
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