Isola di Sant'Antioco. Progetto di colonia greco-corsa
Contenuto
Titolo
Isola di Sant'Antioco. Progetto di colonia greco-corsa
Livello descrittivo
unità documentaria
Titolo originale
Capitoli concordati con li Capitano Costantino Stefanopoli e tenente Elia Cassara, come deputati dalla Colonia de' Greci Corsi per il progetto d'introduzione e stabilimento nell'isola di Sant'Antiogo del Regno di Sardegna, di famiglie ducentoquaranta d'essi Greci, componenti seicento anime circa
Data di inizio
April 4, 1754
Ambiti e contenuto
Capitoli per lo stanziamento di circa seicento greci di Corsica sull'isola sarda di Sant'Antioco.
Lingua
italiano
Trascrizione
Capitoli concordati con li Capitano Costantino Stefanopoli e tenente Elia Cassara, come deputati dalla Colonia de' Greci Corsi per il progetto d'introduzione e stabilimento nell'isola di Sant'Antiogo del Regno di Sardegna, di famiglie ducentoquaranta d'essi Greci, componenti seicento anime circa
Capitolo 1
Dovranno le suddette famiglie, come altresì i loro discendenti essere e vivere sempre da buoni e veri cattolici romani, servato il rito greco che Sua Maestà loro permetterà continuare ed, in difetto dell'osservanza della religione cattolica con tal rito, s'intenderanno decaduti da ogni concessione.
2. Tutti li capi di famiglia saranno tenuti alla prestazione del giuramento di fedeltà per se e suoi discendenti verso Sua Maestà ed all'osservanza delle leggi, statuti, provvedimenti e regole stabilite in detto regno e la Maestà Sua li riceverà e conserverà per sudditi suoi immediati, senza che si possa smembrare mai dalla Corona l'isola suddetta di Sant'Antiogo.
3. Sua Maestà accorderà pure loro la speziale sua regia protezione e salvaguardia, con proibizione a chicchesia d'inquietarli nel godimento di queste reali concessioni, mediante l'adempimento dal canto loro di tutto ciò, cui sono, come infra tenuti.
4. La Maestà Sua farà pagare dal suo regio erario il nolito de' bastimenti per il trasporto di dette famiglie in ragione di lire due e soldi quindici di Piemonte per ogni persona che si trasporterà da Ajaccio in Sardegna od alla detta isola; e ciò mediante, spetterà loro provvedersi il nolito. L'intendenza generale di Sardegna procurerà poi ad esse un ricovero conforme verrà disposto dal viceré, sinché non siano costrutte le loro abitazioni. |
5. Sarà a carico e spesa delle dette famiglie la costruzione delle case di loro abitazione e la detta intendenza generale assegnerà loro il terreno proprio e sufficiente, con dar loro le opportune direzioni e procurare che dette case si distribuiscano con ordine regolare dando anche loro il comodo di tagliare alberi e bosco, sì nell'isola che ne' contorni, dove e nel modo che sarà disposto dal viceré e da detta intendenza; e ciò tanto per la fabbrica delle case che per le fornaci, come pure di escavare pietre sì di calcina che per le fabbriche. Quali terreni, boschi e pietre non si pagheranno da' greci.
6. Per facilitare loro il mezzo di edificare dette abitazioni, Sua Maestà accorderà, a quelle di esse famiglie che saranno nel caso di abbisognare, il prestito di lire duecento di Piemonte per famiglia, da restituirsi dopo che saranno spirati sei anni, dal tempo del loro arrivo in Sardegna, senza pagar intanto verun'interesse.
7. Si farà edificare in detta isola una chiesa secondo il rito greco e provvedere delle suppellettili necessarie. Di essa avrà il regio patronato Sua Maestà, la quale farà perciò somministrare dal regio erario a' detti greci la somma di lire due mila di Piemonte, e sarà loro cura di farla costruere, dovendo l'intendenza generale farvi precedere il disegno di un regio ingegniere, ed invigilare poi sovra il buon uso ed impiego di tal denaro, come anche sull'uso de' prestiti per le case; ed il tutto conforme alle disposizioni che ne darà il viceré. Ben intenso però che non sarà impedita agli ecclesiastici ed altri sardi la solita celebrazione della fede e la divozione alla chiesa di Sant'Antiogo esistente nella detta isola.
8. Spetterò a Sua Maestà la nomina di quell'ecclesiastico pratico del rito | e lingua greca che avrà la direzione della Chiesa e di tutta la colonia nello spirituale a tenore delle bolle pontificie e con subordinazione e dipendenza dal vescovo del luogo. Per dote di essa chiesa la Maestà Sua farà assegnare starelli cinquanta <di> terreno; e per sostentamento di detto ecclesiastico ed in considerazione delle sue attenzioni spirituali e cura delle anime, Sua Maestà farà assegnare al medesimo starelli cento di terreno, li quali terreni dovranno farsi lavorare e saranno esenti dal pagamento d'ogni tributo ed il titolare della chiesa sarà il beato Amedeo.
9. Sua Maestà farà distribuire a favore delle dette famiglie terreni sufficienti per lavorare e coltivare parte di campi, parte in vigne e parte in prati e boschi; quali terreni debbano tutti essere uniti e vengano ripartiti fra li capi di famiglia, cioè a quei capi che hanno quattro figlioli o più si assegneranno starelli cento; se hanno minor numero di figliuoli starelli ottanta e se trattasi di un solo agricoltore starelli cinquanta; ove poi mancasse nell'isola la quantità necessaria di terreno per la distribuzione suddetta, si provvederà al supplemento nel vicino continente del regno.
10. Li medesimi terreni resteranno in total proprietà delli detti greci corsi, secondo il riparto che nella suddetta conformità ne verrà fatto dall'intendenza generale, e potranno essi disporne per ultima volontà e fra vivi a gente di questa colonia.
11. Essi terreni dovranno essere annualmente e debitamente lavorati, coltivati, seminati e piantati per ciò che riguarda i campi e vigne; in caso però si lasciasse incolta qualche parte di essi, saranno tenuti li principali della colonia a farli travagliare, seminar e piantare da altri in vece di quelli che li avranno | negletti; ed intorno a questo dovrà vegliare il giudice per far così osservare.
12. Passati li primi te anni, sarà obbligato ogni capo di famiglia piantare o far piantare ciascun anno, nella porzione di terreni che gli verrà rispettivamente assegnata, quindici piante tra moroni ed olivi, sintanto che coloro i quali hanno cento starelli di terreno abbiano trecento alberi in essi e gli altri a proporzione. Ed in difetto, sarà destinato ad altre famiglie della colonia, colla stessa obbligazione, il terreno che sarassi trovato sprovvisto di detti alberi.
13. Sua Maestà accorderà una razione di pane al giorno per ogni persona di detta colonia pendenti due anni, da principiare dal giorno dell'arrivo di ciascheduno, senza pagamenti né veruna restituzione.
14. La Maestà Sua farà pure imprestito alla colonia di un fondo per la compra di attrezzi e bovi d'aratro, sino alla somma di lire quindicimila di Piemonte, le quali si pagheranno dall'Intendenza Generale a misura e di mano in mano che se ne faranno le compre, dovendo essa intendenza dare le sue disposizioni per tali compre di concerto eziandio de' medesimi greci, con tener conto dell'ammontare totale del prezzo che si sarà pagato per detti bovi ed attrezzi, specificamente ad ogni capo di famiglia. E la somma che ne risulterà dell'esposto, dovrà essere restituita spirati che saranno anni otto senza verun interesse. Ove poi passato il termine non fossero i greci in stato di poter pagare per intiero tale loro debito, Sua Maestà si riserva d'accordare loro qualche dilazione per il saldo.
15. Per le sementi del primo anno Sua Maestà farà loro fare l'imprestanza | di starelli dieci di grano e quattro di orzo per caduna famiglia che lavori all'agricoltura e dovrà restituirsi codesta imprestanza in natura nel termine di anni tre precisi.
16. In correspettività delle gravi spese che Sua Maestà si assume come sovra in favore di detta colonia, dovrà questa pagare al regio patrimonio annualmente il tributo territoriale e personale, cioè il territoriale a ragione di dieci per cento di tutto ciò che si raccoglierà e produrrà d'ogni genere di frutto e bestiame ne' terreni e siti de' medesimi greci ed il personale sul pie' di lire quattro di Piemonte per cadun capo di famiglia, senz'altro peso.
17. Saranno pure tenuti essi greci a tutte le gabelle, come lo sono tutti gli altri regnicoli e pagheranno il sale nella conformità che si usa verso gli altri.
18. Sua Maestà però, volendo far loro sentire gli effetti delle sue grazie, onde possano più facilmente compire alle loro obbligazioni per lo stabilimento della loro popolazione, si degnerà accordare l'esenzione alla colonia del tributo sì territoriale che personale, pendenti anni otto dal loro ingresso, come pure d'ogni dritto che potesse esser dovuto per le robe che i greci introducessero durant'esso termine per uso proprio , esclusone il tabacco.
19. Si degnerà la Maestà Sua di grazia sua speziale permettere che li detti greci estraggano dal regno starelli mille grano l'anno, pendenti anni cinque, mediante il pagamento della sola metà del solito tariffato diritto di sacca, purché trattisi di grano prodotto da terreni coltivati dalla colonia e che la detta quantità sovr'avanzi dal bisogno de' loro seminerj e del proprio mantenimento e non sia necessaria per il regno. |
20. Sarà loro permesso di rifabbricare col tempo ed ingrandire le loro case, costruere molini, forni ed ogni sorta di edifizj per loro uso proprio, aver e tener bestiami in proprietà ed attendere a negozj e traffici, mediante il pagamento delle solite gabelle.
21. Per maggior cautela del regio patrimonio a riguardo della restituzione de' contanti ed imprestanze come avanti, dovranno tutti i capi di famiglia, conforme disporrà la regia intendenza, obbligarsi solidariamente al pagamento e restitutizione.
22. Si procederà con intervento di tutti i capi di famiglia all'elezione de' sindaci, o sia anziani, e consiglieri, i quali comporranno e rappresenteranno il corpo della colonia; e si provvederà alla successiva rinnovazione del conseglio, con assistenza sempre del giudice, il quale dovrà intervenire ad ogni loro radunanza. Il tutto in conformità de' regolamenti che verranno dal governo stabiliti.
23. Spetterà a Sua Maestà la nomina del giudice, il quale amministri la giustizia a tutta la colonia e dalli giudicati di esso si potrà appellare alla Real Udienza, e supplicare da questo magistrato al Supremo Conseglio. Circa i dritti d'istruttoria e decisoria si osserverà ciò che si pratica in tutte le altre ville ed incontrade reali.
24. Si intenderà conceduto a dette famiglie il porto e la ritenzione delle armi, sì e come resta permesso generalmente a' sardi conforme alle leggi, ordini e stili del regno; cioè sarà loro lecito di portare lo schippo e la sciabola, ma quanto alle pistole e carabine potranno solamente servirsene in casi d'invasione di | barbari od altri nemici; epperciò dovranno custodirsi in quel posto che sarà stabilito dal governo e saranno nelle occorrenze distribuite dal giudice. Anzi si faranno fabbricare nell'isola, ed in que' siti che si crederanno opportuni dal governo, due torri munite del bisognevole sì d'artiglieria che d'alcaidi, artiglieri e munizioni per loro difesa da' medesimi barbari e, per riflesso, a' bastimenti che vi possono approdare, per quali si stabiliranno le dovute cautele. Le dette torri saranno dipendenti dalla real amministrazione ed in una di esse si stabiliranno le carceri, dovendo però i greci prestar le loro opere manuali per la costruzione di esse torri e per il porto e trasporto de' materiali necessari e per ridurre in calcina le pietre, che nell'isola si troveranno proprie per essa.
25. Sarà proibito a questa colonia di ricevere alcuno de greco-corsi di Montresta che volesse trasferirsi ad abitare e fissare sua residenza nell'isola sotto le pene arbitrarie al viceré e nemmeno vi si potrà ammettere alcun'altra famiglia di greci, ancorché cattolici, proveniente da qualunque parti, che voglia ivi introdurre la sua permanenza ed unirsi alla suddetta colonia, salvo che vi preceda il speciale permesso della Maestà Sua.
26. Saranno obbligati li greci di questa nuova colonia servire Sua Maestà per mare e per terra, sempre e quando verranno comandati. Li predetti deputati della colonia dovranno rapportare la ratificazione in debita forma delli presenti capitoli da tutti li capi di famiglia di essa colonia, e quella presentare al viceré di Sardegna prima di trasportarsi la colonia nel regno per gli ulteriori provvedimenti.
Torino li 4 aprile 1754.
Sottoscritti:
Capitano Costantino Stefanopoli del fu capitano Giovanni;
Tenente Elia Cassara del fu capitano tenente Teodori;
Ignazio Paliacho Reggente [la Real Cancelleria];
Dani avvocato fiscale regio. |
Capitolo 1
Dovranno le suddette famiglie, come altresì i loro discendenti essere e vivere sempre da buoni e veri cattolici romani, servato il rito greco che Sua Maestà loro permetterà continuare ed, in difetto dell'osservanza della religione cattolica con tal rito, s'intenderanno decaduti da ogni concessione.
2. Tutti li capi di famiglia saranno tenuti alla prestazione del giuramento di fedeltà per se e suoi discendenti verso Sua Maestà ed all'osservanza delle leggi, statuti, provvedimenti e regole stabilite in detto regno e la Maestà Sua li riceverà e conserverà per sudditi suoi immediati, senza che si possa smembrare mai dalla Corona l'isola suddetta di Sant'Antiogo.
3. Sua Maestà accorderà pure loro la speziale sua regia protezione e salvaguardia, con proibizione a chicchesia d'inquietarli nel godimento di queste reali concessioni, mediante l'adempimento dal canto loro di tutto ciò, cui sono, come infra tenuti.
4. La Maestà Sua farà pagare dal suo regio erario il nolito de' bastimenti per il trasporto di dette famiglie in ragione di lire due e soldi quindici di Piemonte per ogni persona che si trasporterà da Ajaccio in Sardegna od alla detta isola; e ciò mediante, spetterà loro provvedersi il nolito. L'intendenza generale di Sardegna procurerà poi ad esse un ricovero conforme verrà disposto dal viceré, sinché non siano costrutte le loro abitazioni. |
5. Sarà a carico e spesa delle dette famiglie la costruzione delle case di loro abitazione e la detta intendenza generale assegnerà loro il terreno proprio e sufficiente, con dar loro le opportune direzioni e procurare che dette case si distribuiscano con ordine regolare dando anche loro il comodo di tagliare alberi e bosco, sì nell'isola che ne' contorni, dove e nel modo che sarà disposto dal viceré e da detta intendenza; e ciò tanto per la fabbrica delle case che per le fornaci, come pure di escavare pietre sì di calcina che per le fabbriche. Quali terreni, boschi e pietre non si pagheranno da' greci.
6. Per facilitare loro il mezzo di edificare dette abitazioni, Sua Maestà accorderà, a quelle di esse famiglie che saranno nel caso di abbisognare, il prestito di lire duecento di Piemonte per famiglia, da restituirsi dopo che saranno spirati sei anni, dal tempo del loro arrivo in Sardegna, senza pagar intanto verun'interesse.
7. Si farà edificare in detta isola una chiesa secondo il rito greco e provvedere delle suppellettili necessarie. Di essa avrà il regio patronato Sua Maestà, la quale farà perciò somministrare dal regio erario a' detti greci la somma di lire due mila di Piemonte, e sarà loro cura di farla costruere, dovendo l'intendenza generale farvi precedere il disegno di un regio ingegniere, ed invigilare poi sovra il buon uso ed impiego di tal denaro, come anche sull'uso de' prestiti per le case; ed il tutto conforme alle disposizioni che ne darà il viceré. Ben intenso però che non sarà impedita agli ecclesiastici ed altri sardi la solita celebrazione della fede e la divozione alla chiesa di Sant'Antiogo esistente nella detta isola.
8. Spetterò a Sua Maestà la nomina di quell'ecclesiastico pratico del rito | e lingua greca che avrà la direzione della Chiesa e di tutta la colonia nello spirituale a tenore delle bolle pontificie e con subordinazione e dipendenza dal vescovo del luogo. Per dote di essa chiesa la Maestà Sua farà assegnare starelli cinquanta <di> terreno; e per sostentamento di detto ecclesiastico ed in considerazione delle sue attenzioni spirituali e cura delle anime, Sua Maestà farà assegnare al medesimo starelli cento di terreno, li quali terreni dovranno farsi lavorare e saranno esenti dal pagamento d'ogni tributo ed il titolare della chiesa sarà il beato Amedeo.
9. Sua Maestà farà distribuire a favore delle dette famiglie terreni sufficienti per lavorare e coltivare parte di campi, parte in vigne e parte in prati e boschi; quali terreni debbano tutti essere uniti e vengano ripartiti fra li capi di famiglia, cioè a quei capi che hanno quattro figlioli o più si assegneranno starelli cento; se hanno minor numero di figliuoli starelli ottanta e se trattasi di un solo agricoltore starelli cinquanta; ove poi mancasse nell'isola la quantità necessaria di terreno per la distribuzione suddetta, si provvederà al supplemento nel vicino continente del regno.
10. Li medesimi terreni resteranno in total proprietà delli detti greci corsi, secondo il riparto che nella suddetta conformità ne verrà fatto dall'intendenza generale, e potranno essi disporne per ultima volontà e fra vivi a gente di questa colonia.
11. Essi terreni dovranno essere annualmente e debitamente lavorati, coltivati, seminati e piantati per ciò che riguarda i campi e vigne; in caso però si lasciasse incolta qualche parte di essi, saranno tenuti li principali della colonia a farli travagliare, seminar e piantare da altri in vece di quelli che li avranno | negletti; ed intorno a questo dovrà vegliare il giudice per far così osservare.
12. Passati li primi te anni, sarà obbligato ogni capo di famiglia piantare o far piantare ciascun anno, nella porzione di terreni che gli verrà rispettivamente assegnata, quindici piante tra moroni ed olivi, sintanto che coloro i quali hanno cento starelli di terreno abbiano trecento alberi in essi e gli altri a proporzione. Ed in difetto, sarà destinato ad altre famiglie della colonia, colla stessa obbligazione, il terreno che sarassi trovato sprovvisto di detti alberi.
13. Sua Maestà accorderà una razione di pane al giorno per ogni persona di detta colonia pendenti due anni, da principiare dal giorno dell'arrivo di ciascheduno, senza pagamenti né veruna restituzione.
14. La Maestà Sua farà pure imprestito alla colonia di un fondo per la compra di attrezzi e bovi d'aratro, sino alla somma di lire quindicimila di Piemonte, le quali si pagheranno dall'Intendenza Generale a misura e di mano in mano che se ne faranno le compre, dovendo essa intendenza dare le sue disposizioni per tali compre di concerto eziandio de' medesimi greci, con tener conto dell'ammontare totale del prezzo che si sarà pagato per detti bovi ed attrezzi, specificamente ad ogni capo di famiglia. E la somma che ne risulterà dell'esposto, dovrà essere restituita spirati che saranno anni otto senza verun interesse. Ove poi passato il termine non fossero i greci in stato di poter pagare per intiero tale loro debito, Sua Maestà si riserva d'accordare loro qualche dilazione per il saldo.
15. Per le sementi del primo anno Sua Maestà farà loro fare l'imprestanza | di starelli dieci di grano e quattro di orzo per caduna famiglia che lavori all'agricoltura e dovrà restituirsi codesta imprestanza in natura nel termine di anni tre precisi.
16. In correspettività delle gravi spese che Sua Maestà si assume come sovra in favore di detta colonia, dovrà questa pagare al regio patrimonio annualmente il tributo territoriale e personale, cioè il territoriale a ragione di dieci per cento di tutto ciò che si raccoglierà e produrrà d'ogni genere di frutto e bestiame ne' terreni e siti de' medesimi greci ed il personale sul pie' di lire quattro di Piemonte per cadun capo di famiglia, senz'altro peso.
17. Saranno pure tenuti essi greci a tutte le gabelle, come lo sono tutti gli altri regnicoli e pagheranno il sale nella conformità che si usa verso gli altri.
18. Sua Maestà però, volendo far loro sentire gli effetti delle sue grazie, onde possano più facilmente compire alle loro obbligazioni per lo stabilimento della loro popolazione, si degnerà accordare l'esenzione alla colonia del tributo sì territoriale che personale, pendenti anni otto dal loro ingresso, come pure d'ogni dritto che potesse esser dovuto per le robe che i greci introducessero durant'esso termine per uso proprio , esclusone il tabacco.
19. Si degnerà la Maestà Sua di grazia sua speziale permettere che li detti greci estraggano dal regno starelli mille grano l'anno, pendenti anni cinque, mediante il pagamento della sola metà del solito tariffato diritto di sacca, purché trattisi di grano prodotto da terreni coltivati dalla colonia e che la detta quantità sovr'avanzi dal bisogno de' loro seminerj e del proprio mantenimento e non sia necessaria per il regno. |
20. Sarà loro permesso di rifabbricare col tempo ed ingrandire le loro case, costruere molini, forni ed ogni sorta di edifizj per loro uso proprio, aver e tener bestiami in proprietà ed attendere a negozj e traffici, mediante il pagamento delle solite gabelle.
21. Per maggior cautela del regio patrimonio a riguardo della restituzione de' contanti ed imprestanze come avanti, dovranno tutti i capi di famiglia, conforme disporrà la regia intendenza, obbligarsi solidariamente al pagamento e restitutizione.
22. Si procederà con intervento di tutti i capi di famiglia all'elezione de' sindaci, o sia anziani, e consiglieri, i quali comporranno e rappresenteranno il corpo della colonia; e si provvederà alla successiva rinnovazione del conseglio, con assistenza sempre del giudice, il quale dovrà intervenire ad ogni loro radunanza. Il tutto in conformità de' regolamenti che verranno dal governo stabiliti.
23. Spetterà a Sua Maestà la nomina del giudice, il quale amministri la giustizia a tutta la colonia e dalli giudicati di esso si potrà appellare alla Real Udienza, e supplicare da questo magistrato al Supremo Conseglio. Circa i dritti d'istruttoria e decisoria si osserverà ciò che si pratica in tutte le altre ville ed incontrade reali.
24. Si intenderà conceduto a dette famiglie il porto e la ritenzione delle armi, sì e come resta permesso generalmente a' sardi conforme alle leggi, ordini e stili del regno; cioè sarà loro lecito di portare lo schippo e la sciabola, ma quanto alle pistole e carabine potranno solamente servirsene in casi d'invasione di | barbari od altri nemici; epperciò dovranno custodirsi in quel posto che sarà stabilito dal governo e saranno nelle occorrenze distribuite dal giudice. Anzi si faranno fabbricare nell'isola, ed in que' siti che si crederanno opportuni dal governo, due torri munite del bisognevole sì d'artiglieria che d'alcaidi, artiglieri e munizioni per loro difesa da' medesimi barbari e, per riflesso, a' bastimenti che vi possono approdare, per quali si stabiliranno le dovute cautele. Le dette torri saranno dipendenti dalla real amministrazione ed in una di esse si stabiliranno le carceri, dovendo però i greci prestar le loro opere manuali per la costruzione di esse torri e per il porto e trasporto de' materiali necessari e per ridurre in calcina le pietre, che nell'isola si troveranno proprie per essa.
25. Sarà proibito a questa colonia di ricevere alcuno de greco-corsi di Montresta che volesse trasferirsi ad abitare e fissare sua residenza nell'isola sotto le pene arbitrarie al viceré e nemmeno vi si potrà ammettere alcun'altra famiglia di greci, ancorché cattolici, proveniente da qualunque parti, che voglia ivi introdurre la sua permanenza ed unirsi alla suddetta colonia, salvo che vi preceda il speciale permesso della Maestà Sua.
26. Saranno obbligati li greci di questa nuova colonia servire Sua Maestà per mare e per terra, sempre e quando verranno comandati. Li predetti deputati della colonia dovranno rapportare la ratificazione in debita forma delli presenti capitoli da tutti li capi di famiglia di essa colonia, e quella presentare al viceré di Sardegna prima di trasportarsi la colonia nel regno per gli ulteriori provvedimenti.
Torino li 4 aprile 1754.
Sottoscritti:
Capitano Costantino Stefanopoli del fu capitano Giovanni;
Tenente Elia Cassara del fu capitano tenente Teodori;
Ignazio Paliacho Reggente [la Real Cancelleria];
Dani avvocato fiscale regio. |
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Citazione bibliografica
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Data della riproduzione digitale
2014
Formato
.jpg
ESC - Ente schedatore
Giampaolo Salice
Autore della scheda
Data creazione della scheda
02/02/2021
Identificativo
Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, materie politiche, categoria 6, mazzo 5
Archivio di Stato di Cagliari, Regio Demanio, Cat. IV, Feudi, volume 12
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