Patti per il popolamento maltese delle terre del conte Nin del Castiglio

Contenuto

Titolo

Patti per il popolamento maltese delle terre del conte Nin del Castiglio

Livello descrittivo

Unità documentaria

Data di inizio

2014

Ambiti e contenuto

Contratto tra il sacerdote Giacomo Moneta e alcuni maltesi, i quali si impegnano a venire in Sardegna per coltivare le terre del conte Ferdinando Nin del Castiglio

Autore del documento

Paolo Vittorio Giammalva Melini, notaio

Consistenza

cc. 3

Lingua

italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblico

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

Adi venti nove del mese di decembre corrente la prima inditione dell’anno mille settecento cinquanta due nel nome del signore Amen.

Personalmente costituiti in presenza di me notaio e testimonj infrascritti Giuseppe Galea del fu Nicola e Giovanni Farrugia del fu Leonardo di Casal Zebbug di quest’isola di Malta a me notaio conosciuti, spontaneamente hanno promesso e promettono e solennemente obligatosi e s’obblligano verso l’eccellentissimo signore don Ferdinando Nin e Lyma Conte del Castiglio barone di Senis e signore della villa di Nurechi, habitante in Cagliari assente, presente per il medesimo il P (?) e molto reverendo signor dottor dell’una e l’altra legge don Giacomo Moneta di questa città Valletta di dett’isola di Malta a me pure conosciuto e come suo commissionato non potendo essere obligato de proprio alle cose infrascritte e non altre stipulande di dover trasferirsi quanto prima in detta città di Cagliari ed ivi travagliare ed applicarsi nelli lavori della coltura ne’ beni del medesimo signor Conte e che da questi si saranno assegnati purché però non possa farli lavorare in quei mesi che corrono l’intemperie e la cattiv’aria con piantar alberi fruttiferi, seminar vettovaglio e cottone e quelli mondarlo e raccoglierlo, come pure altre sementi che il detto signor Conte li consegnerà siano delle solite o dell’altre insolite coll’aiuto però del detto signor Conte nel caso di tagliar boschi e fave anche qualsisia altro lavoro necessario per detti vettovaglio e cottone sino alla loro raccolta come pure arare le terre del medesimo signor Conte e con applicarsi anche ad altri servizij che professano e si li saran’ordinati dal medesimo signor Conte, o altro per lui, tanto nelle di lui terre, come nei giardini, ed in dett’arti aplicarsi li medesimi Galea e Farrugia a lavorare come sopra con tutta puntualità, obedienza ed attenzione e con abitare nelle terre e luoghi purché non vi sarà intemperie et aria cattiva che esso signor Conte gli assegnerà, e ciò per lo spazio d’anni quindici continui e compiti da contarsi dal di che principieranno a lavorare nei beni suddetti, altrimente mancando nelle suddette obbligazioni o alcuna di esse saranno tenuti siccome | d’adesso per allora s’obbligano rifondere al sudetto signor Conte del Castiglio tutti i danni, spese ed interessi anche di lucri cessanti e danni emergenti, nolo ed alimenti del viagio da farsi per detta città di Cagliari e non altre senz’alcuna contraddizione.

E per per mercede del loro travaglio e coltura delli beni, come sopra da assegnarsi, il medesimo signore dottor Moneta a nome suddetto s’obliga dar loro e concederli in tanti frutti, overo in danaro a suo arbistrio, cioè dalle sementi lavorati e di tutti quanto si raccoglerà da quelle, quaranta per cento, deducendo da questi due quinte parti per quello, che li si darà per il lavoro, e dai frutti delle vigne, ed alberi fruttiveri dovran’avere ottanta per cento e tutta la legna, e sarmenti, che puteranno, ed il resto sarà per detto signor Conte, s suoi, dovendo li detti Balea e Farrugia aver tutta la cura possibile, ed invigilare per l’esatta coltura de i sudetti beni, e non altrimenti senz’alcuna contradizione.

Sotto li patti infrascritti e primo che li sudetti Galea e Farrugia dovranno ogn’anno consegnare tutta la raccolta de beni da assegnarsi come sopra alla persona, che il detto signor Conte elegerà senza frode, ed inganno veruno, e lo stesso eseguiranno del frutto delle vigne, ed alberi fruttiferi, compresevi l’olive e non altrimente.

Secondo che li medesimi Galea e Farrugia s’obligano di pagare al detto signor Conte del Castiglio, e suoi dopo passati li primi dieci anni, dodici soldi e mezzo moneta di Cagliari per ciascun albero di mori che fossero fruttiferi e non altrimente.

Terzo che li detti Galea e Farrugia s’obligano di pagare per qualsisia genere d’animali, che pascoleranno nei beni sudetti, così essendo loro proprij, come d’altri, salvo che fossero dell’istesso signor Conte, e suoi, da tutt’il frutto e generazione d’ogni anno, il quinto dell’uno e dell’altro, e spettando ad esso signor Conte, o alli suoi, si divideranno per la metà li detti frutti e finito il tempo stabilito, dovranno restituire il numero che li sarà stato consegnato e non altrimente.

Quarto promettono e s’obligano parimente li medesimi Galea e Farrugia di òpagare al sudetto Conte don Ferdinando li bovi, estigli ed altri stromenti per il lavoro da darsi dal medesimo signor Conte nel tempo di dieci anni per il prezzo solito e non altrimente. |

Quinto s’obligano anche li detti Galea e Farrugia di pagare per la casa, che il detto signor Conte li fornirà, in caso che non vorranno cercarla loro stessi per lo abitazione, scudi venticinque sardi tra il termine di diec’anni, e nel caso non vorranno comprarla ma prenderla in affitto pagheranno dodici reali ogn’anno per ragion d’affitto e non altrimente.

Sesto che il sudetto Signor dottor Moneta a nome come sopra s’obliga di far dare alli medesimi Galea e Farrugia dal sudetto signor Conte paro di bovi per ciascheduno di essi, quali dovranno pagarli conforme sopra s’è detto tra dieci anni, e lo stesso s’intenderà delli stromenti, estigli necessarij per la coltura, obligandosi similmente di fare a ciascun di loro una casa, quale pagheranno nella conformità che’offersero, o il suo affitto, siccome fu specificato di sopra e non altrimente.

Septimo che esso signor Moneta a nome sudetto s’obliga che per il tempo di diec’anni li conserverà, guardarà, e farà franchi di dazij, e di qualsivoglia altri dritti imposti a favore del re, di città e di qualsisiano altri, e non altrimente.

Octavo che in quanto alle penali, ed altre cose pratticate nel detto regno di Cagliari si starà all’uso, e costume della villa di Senis se non si stabilirà espressamente il contrario, anche per cose di pagamenti, quali non dovranno esser altri, fuorché di sopra menzionati, e non altrimente.

Inoltre, il suddetto Moneta a nome suddetto spontaneamente ha offerto ed offerisce alli sudetti Galea, e Farrugia stipulanti scudi venti quattro di menta di Malta, cioè scudi dodeci l’uno, ad effetto che poscia dovranno compensarli dagl’emolumenti, come sopra assignati alli detti Galea, e Farrugia, de quali il medesimo signor Moneta a nome sudetto d’ordine, delegazione e mandato delli sudetti Galea, e Farrugia presenti, deleganti, ordinanti, e mandanti spontaneamente promette, e s’obliga pagare a Vincenzo Stiso presente ed accettante scudi dieci, cioè scudi 5 l’uno, a buon conto di scudi 20 da loro dovuti al detto Stiso per avanzi fattili da esso Stiso nel | lavoro facevano del cottone spettante al medesimo Stiso, e non altrimente.

Li restanti poi scudi 14 a compimento dei sudetti scudi 24 il medesimo signor dottor Moneta a nome come sopra s’obbliga pagarli, cioè in quanto a scudi 6 alli medesimi Galea, e Farrugia come banco in denari q. in questa città Valletta due giorni prima della loro partenza da quest’isola di Malta, ed in quanto agl’altri scudi 8, cioè scudi 4 a Palma moglie del sudetto Giuseppe Galea e 4 a Catarina moglie del detto Giovanni Farrugia, come banco pure in denari qti. in questa medesima città Valletta partiti che saranno li medesimi Giuseppe e Giovanni, concedendo in tanto li medesimo Giuseppe e, Giovanni la facoltà alle dette loro rispettive mogli di poter esigere non solo la sudetta somma, ma anche qualsisiano somme di danaro, ed altro a loro rispettivamente dovute per qualunque causa, et in vigor tanto del presente instromento, come d’altri contratti, e scritture pubbliche private,e senza e ciò per mano di qualsisia persona, e dell’esatto fare qualunque ricevuta publica con l’intervento di qualsiasi persona, che le servirà per mondualdo e non altrimente.

Per gl’altri scudi 10:8:11: a compimento dei nominati scudi 20:8:11 dovuti al detto Vincenzo Stiso dalli medesimi Galea, e Farrugia, il medesimo signor dottor Moneta a nome come sopra ex delegatione parimente de medesimi s’obliga pagarli a detto Stiso stipulante dagl’emolumenti alli suddetti de Galea, e Farrugia spettanti come sopra assignatili, e non altrimente senz’alcuna contradizione.

In più il sudetto Stiso a me notaro conosciuto presente innanzi di noi spontaneamente promette e s’obliga pagare alli detti Galea, e Farrugia stipulanti l’affitto della girandola del cottone spettante a medesimi, e ciò come banco a stima di communi periti senz’alcuna contradizione.
Inoltre ex pacto che se il detto signor Conte don Ferdinando non assegnerà alli medesimi Galea, e Farrugia beni sufficienti per poter loro lavorare, et anche gl’animali, estigli, in tal caso sarà a medesimi lecito di portarsi di nuovo in Malta, con obligo che il detto signor dottor Moneta a nome come sopra dovrà pagarli il nolo, e | vivere sin al detto loro ritorno, ed in tal caso non saranno tenuti di restituire al detto signor Conte quello fu stato come di sopra avanzato, e non altrimente.

Di più che detti Galea, e Farrugia s’obligano di restituire al detto signor Conte don Ferdinando non solo li scudi venti quattro sopra offerti, e li scudi 10:8:11 di sopra obligati dal medesimo signor Moneta ma anche tutti gl’avanzi, che esso signor Conte li somministrerà persino la prima raccolta che Dio gli darà, dalla quale si pagarà detto signor Conte nel caso che basterà, quando non dalle seguenti, e non altrimente.

Di più esso signor Moneta a nome sudetto s’obliga dare gratis alli sudetti Galea, e Farrugia il vivere quotidiano dal giorno di detta partenza sino all’arrivo in detta città di Cagliari, e pagare pure il loro nolo del viagio sudetto e non altrimente.

Finalmente il sudetto signor dottor Moneta a nome predetto s’obliga di far dare dal detto signor Conte alli medesimi Galea, e Farrugia dal di dell’arrivo in detto Cagliari il mantenimento necessario per insin alla prima raccolta, quale dovran pagarli assieme con le somme di sopra da pararsi, e le spese legittime dalla porzione a loro spettante dalla prima raccolta, e non altrimente.

Tutte le quali cose così hanno giurato cioè il detto signor dottor Moneta toccato il petto come sacerdote e gl’altri toccate le scritture onde

Fatto in Malta, ed in questa città Valletta in presenza del magnifico chierico Michel’Angelo Ros del fu Domenico della città Conspicua di Burmula, e di Matteo Missud del fu Maruzzo di Casal Żejtun testimonis.

Acti mei notarij Pauli Victori Giammalva Melini

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

December 29, 1752

Formato

.jpg

ESC - Ente schedatore

Giampaolo Salice

Autore della scheda

Università di Cagliari

Data creazione della scheda

29/11/2021

Identificativo

Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, materie politiche, categoria 6, mazzo 5

Diritti d'accesso

Pubblico

hasCopyright

Libera

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Titolo Etichetta alternativa Classe
Colonia maltese Place

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