Oridda. Infeudazione e popolamento

Contenuto

Titolo

Oridda. Infeudazione e popolamento

Data di inizio

August 29, 1766

Ambiti e contenuto

Accordi per infeudazione, confinamento e popolamento del salto regio di Oridda proposti da Francesco Fulgheri

Autore del documento

Francesco Serra, notaio pubblico

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

italiano

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

Progetto del dottore Francesco Fulgueri di Samassi domiciliato in Luna Matrona per l’infeudazione de Salti e Montagne d’Oridda ed altre adiacenze.

Primo. Si venderanno al progettante li salti e montagne d’Oridda ed altri adiacenti che esistono in vicinanza de territori d’Iglesias e confinano con quelli di Domus Novas, di Flumini Maggiore e Salti di Gessa, montagne di Gonnosfanadiga e di Villa Sidro e che sono stati finora dal regio patrimonio posseduti e goduti colla giurisdizione civile e criminale mero e misto impero e con una sola giudicatura colli frutti, redditi e dritti che si percevevano dal regio patrimonio e si potranno dal medesimo progettante ricavare collo stabilimento della popolazione, di cui in appresso.

2°. Si farà detta vendita in feudo retto e proprio, ma improprio secundum quid, cioè ritrovandosi il progettante senza prole mascolona, né femminina e senza speranza di averne, passerà nel suo fratello Ignazio Fulgheri che vive nella villa di Samassi e successivamente ne’ discendenti d’esso tanto maschj e seuccessivamente ne’ discendenti d’esso tanto maschj che femmine secondo l’ordine di primogenitura, colla preferenza sempre de maschj alle femmine, ancorché sieno li maschj rimoziori e d’altra linea a termini del prescritto dal jus feudale sicché non si possa mai aprire l’adito alla successione delle femmine e discendenti da esse quantunque, | maschj, s’intanto che sieno intieramente estinte le linee mascoline discendenti dal detto Ignazio Fulgueri: estinta poi affatto la linea dello stesso Ignazio ritrovandosi alcuno in vita de discendenti maschj che proveniranno da Gio Maria figlio di Giuseppe altro fratello del progettante che fa la sua dimora nella villa di Sanluri; in tal caso passerà nel primogenito che allora si troverà e successivamente ne’ figlioli maschj che discenderanno dal medesimo servato l’ordine di primogenitura e con esclusione in questo caso delle femmine.

3°. Sarà però lecito al progettante di alienarlo sia per atto fra vivi che per disposizione d’ultima volontà a persone suddite e grate a Sua Maestà mediante il pagamento del laudemio e riserva della fatica di giorni 30, con che passando in estranei assuma la natura di feudo retto e proprio secondo il costume d’Italia e di Sardegna, sicché non succedano altri che li discendenti maschj dell’estraneo da cui se ne facesse l’acquisto e con dichiarazione pure che non ostante la disponibilità che al progettante come a primo acquisitore si condede non possa tuttavia sottoporsi il feudo a censo ne ipoteca in pregiudizio del regio fisco.

4°. Sua maestà non solo si degnerà di condecorare il progettante del cavalierato e nobiltà e del titolo di conte, quale sarà annesso al feudo e passerà con esso ne’ successori feudali con la denominazione di Conte di San Giovanni Nepomuceno, ma anche di estendere il privilegio di cavalierato e nobiltà a favore del fratello del progettante Ignazio primo chiamato alla successione nel feudo, siccome pure di accordare detto privilegio a quello de discendenti del sovranominato Giovanni Maria figlio di Giuseppe altro fratello dello stesso progettante semprecché venisse a suo favore ad aprirsi la successione in detto feudo e non altrimenti |

5°. Il prezzo di questa vendita in feudo con concessione di cavalierato e nobiltà da farsi nella conformità sopra specificata, compresi li dritti di sigillo e mezz’annata sarà di scudi 5 mila di questa moneta pagabili 1500 tosto che stipulatosi il contratto e giunta la regia approvazione sarà messo il progettante in possesso di detti salti e li rimanenti scudi 3500 fra il termine d’anni cinque decorrendi dal giorno del possesso, coll’obbligo però frattanto di corrispondere gli’interessi al 4% a favore della regia cassa.

6°. S’intenderà pure per corrispettivo di detta vendita l’obbligo che il progettante s’assume d’introdurre ne suddetti salti una popolazione di famiglie 40 fra il termine d’anni dieci da decorrere, come sovra dal giorno del possesso, stabilendovi in detti salti una villa che verrà denominata di San Giovanni Neponuceno.

7°. A questo fine dovrà il progettante far erigere a proprie spese le case che saranno necessarie in quel luogo, e sito che sarà il più improprio sia per la maggiore salubrità dell’aria, che per il comodo delle acque e sarà anche tenuto a’ fare a nuovi popolatori quelle somministranze di bovi, aratri e grano, così per il seminario, siccome, per la sussistenza che potranno richiedersi.

8°. E siccome detti salti sono intemperiosi per ciò li nuovi popolatori che dovranno introdurvisi saranno regnicoli non aventi beni in altri territorj, ne rei di delitti di qualsivoglia spezie, maritati e nubili con ciò però riguardo a’ primi che se non avessero per anco prole sieno ancora in età a poterne avere.
9°. Potrà il progettante intendersela co’ nuovi abitatori, sia per le anticipate, che loro far per li dritti signorili, li quali ne li esigerà sul piede | e nella forma che potrà convenire con ciò che qualunque convenzione debba presentarsi all’Intendenza per l’approvazione.

10°. Sarà pure il progettante obbligato alla costruzione d’una chiesa o sia capella in cui si possano amministrare li sacramenti e di provvederla per ciò delle decenti suppelletili, ed ornamenti siccome di mantenere a sue spese ne primi quattro anni il parroco dal medesimo nominato, che dovrà però prima essere dal vescovo d’Iglesias approvato, lasciandosi pendente tal tempo godere li concerti presi dall’intendenza generale coll’illustrissimo e reverendissimo Monsignor Luigi Satta, attuale vescovo di Iglesias, come risulta da lettere dello stesso prelato delli 28 febbraio e 22 marzo risponsive ad altre del detto intendente generale delli 7 febbraio e 15 marzo or scaduti quali lettere per comprovazione dell’intelligenza seguita dovranno inserirsi nell’instrumento che per ciò si stipulerà, cioè le prime per originale e le altre per copia estratta da registri dell’Intendenza generale.

11°. SCaduti però li sovraddetti anni quattro saranno tenuti li nuovi abitatori al pagamento delle decime a favore della mitra d’Iglesias e spetterà a quel prelato la deputazione e mantenimento de parroco e della chiesa a seconda della dichiarazione dal medesimo fatta nelle sovraccitate sue lettere.

12°. Qualora il progettante non compisca nel modo, forma e tempo sovra specificati all’obbligo assuntosi d’introdurre il numero delle famiglie sovraespresse ne salti suddetti in tal caso potrà compellirvisi dal regio fisco o dopo la morte del medesimo s’intenderà devoluto il feudo a favore del regio patrimonio ad elezione della real intendenza, senza che più abbia luogo la | vocazione fattasi per detto feudo nell’articolo secondo potendo il regio patrimonio disporre a favore d’altri de salti suddetti nella guida che più le piacerà.

13°. Se però compisce il progettante a tutti li pesi addossatisi in queste circostanze, venendo il medesimo a morire prima della sua moglie Priama Sechi del fu dottore Giovanni Sisinnio Sechi, Sua Maestà per tratto di sua grazia accorderà alla medesima a seconda delle premure dello stesso progettante dimostrate e dirette in sostanza a manifestare il suo singolare affetto verso della sua moglie non solo il reddito, quanto l’esercizio della giurisdizione col titolo del feudo, di cui si tratta pendente però la sua vita natural durante soltanto e non passando a seconde nozze e con ciocché venendo a morire abbiano quindi luogo le vocazioni espresse nel surriferito articolo secondo.

14°. S’intenderà il progettante libero dal peso di detta popolazione quanto effettivamente avrà non solo fabbricate le case necessarie, ma eziandio introdotto il numero delle famiglie a cui s’è obbligato, ed affinché ne consti dovrà indirizzarsi all’intendenza generale, presentando le convenzioni che farà co’ nuovi popolatori, e facendo le opportune sue istanze, affinché compita la introduzione passi la suddetta Intendenza ad accertarsene in quella guisa che stimerà più conveniente.

15°. Sarà questa nuova popolazione obbligata al pagamento del donativo il quale si regolerà secondo in oggi si pratica nel regno e non farà parte con quello che già si paga ma dovrà andare in accrescimento del medesimo, siccome sarà pure tenuto lo stesso progettante al detto tributo nella guisa che lo sono gli altri feudatari e baroni del regno. | fuorché ed il medesimo e detta nuova popolazione volessero obbligarsi a qualche altra corrispondente annua prestazione da concertarsi coll’intendenza ed imporsi addirittura sovra li beni.

16°. Si dichiara però che sarà esente così il progettante siccome la nuova popolazione per il corso d'anni 10 da detto contributo e da qual si voglia altro peso personale e ciò a motivo che godendo di queste esenzioni possa avere questa nuova villa un più efficace e permanente stabilimento.

17°. E per ultimo sarà obbligato il progettante e suoi successori di fare il consegnamento o sia ricognizione distinta del feudo e dritti feudali ogni qual volta ne sarà ricercato per parte del Fisco Patrimoniale, siccome dovrà pure questo mantenere in ogni tempo tutti li salti e territorj che li verranno come sovra infeudati con difenderlo nel caso, che da alcuno venisse molestato.

Quali patti e condizioni sopra espressi, essendosi giudicati accettabili dal predetto signor intendente generale, quindi è che il medesimo qui presente usando dell’autorità confertagli, salva però sempre la regia approvazione, senza la quale non avrà effetto questa vendita di sua libera e spontanea volontà, per sé e suoi successori in questa carica a nome di Sua Maestà e col voto e parere del signor don Gavino Cocco del Consiglio della Maestà sua avvocato fiscale patrimoniale, vende sotto però le condizioni e patti del preinserto progetto e salva sempre la regia approvazione e non altrimenti ed a titolo e causa di vendita da e concede al dottore Francesco Fulgueri della villa di Samassi, residente in Lunamatrona, presente ed accettante li salti denominati d’Oridda appartenenti al regio patrimonio descritti negli atti di revist fatta dei confini delli medesimi d’ordine di detto illustrissimo signore intendente generale che originalmente s’ | inseriscono.

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Citazione bibliografica

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

2014

Formato

.jpg

ESC - Ente schedatore

Giampaolo Salice

Autore della scheda

Università di Cagliari

Data creazione della scheda

10/12/2021

Identificativo

Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Materie feudali, mazzo 32

Diritti d'accesso

pubblico

hasCopyright

libera

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Titolo Etichetta alternativa Classe
Colonia San Giovanni Nepomuceno

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