Consolato del Mare di Nizza
Contenuto
Titolo
Consolato del Mare di Nizza
Denominazione
Consolato del Mare
Descrizione
Il Consolato del Mare di Nizza fu creato il 1° gennaio 1613. Era composto da due magistrati professionisti e competenti non solo in materia di porti franchi, ma anche in tutte le questioni marittime in generale. I magistrati del Consolato del Mare giudicavano senza appello se l'interesse della causa non superava i 500 scudi d'oro; al di sopra di tale somma, il ricorso poteva essere presentato al Senato di Torino, poi, dopo il 1614, a quello neo-costituito di Nizza. Il 26 marzo 1626, a seguito della fusione col Tribunale Commerciale, il Consolato del Mare andò incontro ad alcuni cambiamenti.
Il nuovo consolato era composto da tre giudici professionisti, uno dei quali era scelto tra i consiglieri di Stato, l'altro tra i senatori, il terzo tra i revisori dei della Camera dei Conti, e due consoli eletti dalla comunità dei mercanti e chiamati a sedersi con voto deliberativo ogni qual volta vi fosse una questione di pratiche commerciali.
Un'ulteriore riforma del 18 novembre 1626 aggiunse un avvocato fiscale e un procuratore commerciale all’interno della nuova magistratura. Inizialmente, era possibile ricorrere in appello al Senato di Nizza contro le sentenze del Consolato di Mare, ma questo privilegio venne abrogato nel 1701.
Ciò avvenne per rendere più snella la procedura, dato che il Consolato, come tribunale marittimo, doveva necessariamente emettere le sentenze il più rapidamente possibile. Il Senato poteva essere coinvolto soltanto nel caso in cui la corte avesse dovuto pronunciarsi su casi penali che potessero portare a una condanna a morte o alla galera. In quel caso il numero dei giudici veniva aumentato a cinque grazie all’aggiunta di due senatori, e la sentenza doveva essere eseguita dopo la deliberazione conforme del Senato.
Nel 1729, con le “Leggi e Costituzioni di Sua Maestà”, venne posto l’accento sulle tre funzioni principali che doveva esercitare il Consolato: il ruolo istituzionale, la sua funzione di polizia economica e il ruolo nello sviluppo economico locale.
Il Consolato era, quindi, una giurisdizione ed era competente indipendentemente dalle altre giurisdizioni o magistrati, di tutti i processi relativi a cambi, merci e altre cose che riguardano il commercio non solo tra commercianti, ma anche tra questi e altre persone o i loro eredi senza poter desistere dalla sua giurisdizione o ricorrere ad un altro tribunale nelle suddette materie.
Le sentenze da esso deliberate, continuavano a non essere appellabili. Esercitava la funzione di polizia economica e del lavoro attraverso l’ispezione di fabbriche e manifatture che potevano essere d’interesse per il commercio ed avevano il compito di sanzionare chi non rispettava le regole. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo economico, il consolato era obbligato a suggerire i mezzi che riteneva opportuni per far prosperare e incrementare il commercio.
Bisogna anche aggiungere che il nuovo Consolato era anche una giurisdizione fiscale, dato che si occupava dei dazi e dei “dritti” nel porto franco di Nizza e Villafranca. Con l’editto del 16 luglio 1750, le competenze del Consolato continuarono ad ampliarsi, potendo intervenire anche in questioni internazionali: procedimenti giudiziari in mare, catture, difficoltà relative all'exequatur dei consoli stranieri, applicazione del diritto d'asilo, estradizioni. In questo editto, venne fatta una specifica modifica per quanto riguarda gli appelli.
Infatti l’articolo 7 rinnovava, ancora una volta, in modo inequivocabile l'impossibilità di ricorrere in appello le sentenze del Consolato se non rivolgendosi al Principe. In questo modo, veniva riconosciuta con massima chiarezza la natura sovrana della giurisdizione. Ciò mette in evidenza come questa magistratura fosse sempre controllata dal governo centrale.
Questo controllo era anche sottolineato dal fatto che il personale del Consolato veniva rinnovato continuamente e molto raramente i giudici o i presidenti rimanevano in carica per più di una decina di anni. Il Consolato del Mare non poteva tuttavia essere considerato un mero agente del potere centrale: la sua autonomia appare per molti aspetti abbastanza forte da far ritenere che avesse i mezzi per avere un peso sullo sviluppo dell'economia locale, sia attraverso i suoi interventi in materia di tutela, sia attraverso lo sviluppo di una giurisprudenza commerciale favorevole.
L’istituzione funzionò in questo modo fino alla rivoluzione francese. L’annessione della Contea di Nizza da parte dei rivoluzionari francesi, nel settembre 1792, mise fine a questa istituzione commerciale. I francesi allestirono un nuovo tribunale, il Tribunale del Commercio, composto da giudici commercianti eletti che applicavano il diritto francese. Alla caduta dell’impero francese, i Savoia procedettero a ristabilire il Consolato del Mare e il porto franco nel loro stato pre-rivoluzionario.
Gli unici due cambiamenti degni di nota furono due: la giurisdizione del Consolato fu estesa a una parte del territorio genovese annesso nel 1814 ai Savoia e il Consolato di Nizza divenne giudice d’appello del Tribunale commerciale di Sanremo e del Consiglio giustizia di Oneglia. L’inizio della fine del Consolato arrivò nel 1848, anno della promulgazione dello Statuto Albertino, quando i privilegi economici di Nizza vennero smantellati uno ad uno.. Fu la promulgazione del Codice di procedura civile nel 1854 a dare il colpo di grazia alla vecchia istituzione consolare, dato che il suo funzionamento contraddiceva il nuovo codice su troppi punti. Il 19 marzo 1855, il Consolato del Mare di Nizza venne soppresso.
Il nuovo consolato era composto da tre giudici professionisti, uno dei quali era scelto tra i consiglieri di Stato, l'altro tra i senatori, il terzo tra i revisori dei della Camera dei Conti, e due consoli eletti dalla comunità dei mercanti e chiamati a sedersi con voto deliberativo ogni qual volta vi fosse una questione di pratiche commerciali.
Un'ulteriore riforma del 18 novembre 1626 aggiunse un avvocato fiscale e un procuratore commerciale all’interno della nuova magistratura. Inizialmente, era possibile ricorrere in appello al Senato di Nizza contro le sentenze del Consolato di Mare, ma questo privilegio venne abrogato nel 1701.
Ciò avvenne per rendere più snella la procedura, dato che il Consolato, come tribunale marittimo, doveva necessariamente emettere le sentenze il più rapidamente possibile. Il Senato poteva essere coinvolto soltanto nel caso in cui la corte avesse dovuto pronunciarsi su casi penali che potessero portare a una condanna a morte o alla galera. In quel caso il numero dei giudici veniva aumentato a cinque grazie all’aggiunta di due senatori, e la sentenza doveva essere eseguita dopo la deliberazione conforme del Senato.
Nel 1729, con le “Leggi e Costituzioni di Sua Maestà”, venne posto l’accento sulle tre funzioni principali che doveva esercitare il Consolato: il ruolo istituzionale, la sua funzione di polizia economica e il ruolo nello sviluppo economico locale.
Il Consolato era, quindi, una giurisdizione ed era competente indipendentemente dalle altre giurisdizioni o magistrati, di tutti i processi relativi a cambi, merci e altre cose che riguardano il commercio non solo tra commercianti, ma anche tra questi e altre persone o i loro eredi senza poter desistere dalla sua giurisdizione o ricorrere ad un altro tribunale nelle suddette materie.
Le sentenze da esso deliberate, continuavano a non essere appellabili. Esercitava la funzione di polizia economica e del lavoro attraverso l’ispezione di fabbriche e manifatture che potevano essere d’interesse per il commercio ed avevano il compito di sanzionare chi non rispettava le regole. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo economico, il consolato era obbligato a suggerire i mezzi che riteneva opportuni per far prosperare e incrementare il commercio.
Bisogna anche aggiungere che il nuovo Consolato era anche una giurisdizione fiscale, dato che si occupava dei dazi e dei “dritti” nel porto franco di Nizza e Villafranca. Con l’editto del 16 luglio 1750, le competenze del Consolato continuarono ad ampliarsi, potendo intervenire anche in questioni internazionali: procedimenti giudiziari in mare, catture, difficoltà relative all'exequatur dei consoli stranieri, applicazione del diritto d'asilo, estradizioni. In questo editto, venne fatta una specifica modifica per quanto riguarda gli appelli.
Infatti l’articolo 7 rinnovava, ancora una volta, in modo inequivocabile l'impossibilità di ricorrere in appello le sentenze del Consolato se non rivolgendosi al Principe. In questo modo, veniva riconosciuta con massima chiarezza la natura sovrana della giurisdizione. Ciò mette in evidenza come questa magistratura fosse sempre controllata dal governo centrale.
Questo controllo era anche sottolineato dal fatto che il personale del Consolato veniva rinnovato continuamente e molto raramente i giudici o i presidenti rimanevano in carica per più di una decina di anni. Il Consolato del Mare non poteva tuttavia essere considerato un mero agente del potere centrale: la sua autonomia appare per molti aspetti abbastanza forte da far ritenere che avesse i mezzi per avere un peso sullo sviluppo dell'economia locale, sia attraverso i suoi interventi in materia di tutela, sia attraverso lo sviluppo di una giurisprudenza commerciale favorevole.
L’istituzione funzionò in questo modo fino alla rivoluzione francese. L’annessione della Contea di Nizza da parte dei rivoluzionari francesi, nel settembre 1792, mise fine a questa istituzione commerciale. I francesi allestirono un nuovo tribunale, il Tribunale del Commercio, composto da giudici commercianti eletti che applicavano il diritto francese. Alla caduta dell’impero francese, i Savoia procedettero a ristabilire il Consolato del Mare e il porto franco nel loro stato pre-rivoluzionario.
Gli unici due cambiamenti degni di nota furono due: la giurisdizione del Consolato fu estesa a una parte del territorio genovese annesso nel 1814 ai Savoia e il Consolato di Nizza divenne giudice d’appello del Tribunale commerciale di Sanremo e del Consiglio giustizia di Oneglia. L’inizio della fine del Consolato arrivò nel 1848, anno della promulgazione dello Statuto Albertino, quando i privilegi economici di Nizza vennero smantellati uno ad uno.. Fu la promulgazione del Codice di procedura civile nel 1854 a dare il colpo di grazia alla vecchia istituzione consolare, dato che il suo funzionamento contraddiceva il nuovo codice su troppi punti. Il 19 marzo 1855, il Consolato del Mare di Nizza venne soppresso.
Data esistenza: fine
1855
Fonte
M. Bottin, Le consulat de mer de Nice, 1613-1855, in Histoire de la justice vol. XVII, 2007.
M. Bottin, Le Consulat de mer de Nice, in Cahiers de la Méditerranée vol XVIII, 1979.
P. Calcagno, I diritti marittimi di Monaco e Villafranca tra XVI e XVIII secolo, in Mediterranea. Ricerche storiche, 2019.
F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti, ecc., vol. IX, Stamperia Davico e Picco, Torino, 1818.
A. N. Emanuel, Les démélés du Consul de France Le Seurre avec le Consulat de la Mer in, Nice-Historique, 1914.
P. Vidari, La juridiction commerciale à Nice, Université de Nice, Faculté de droit de Nice, Centre d'histoire du droit, Nizza, 1985
Autore della scheda
Lorenzo Roda
Data creazione Scheda
26/11/2022
Data
1613
Country
Regno di Sardegna
Ducato di Savoia
Place
Nizza
Collezione
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