Colonie greche in Sardegna. Prima proposta di Giorgio Cassarà

Contenuto

Titolo

Colonie greche in Sardegna. Prima proposta di Giorgio Cassarà

Titolo originale

Capitoli che il prete Giorgio Cassara ha presentati con supplica a Sua Maestà a nome de' Greci stabiliti nella Maina, costa di Moréa, tendenti allo stabilimento di varie colonie nel Regno di Sardegna, colle risposte ai medesimi capitoli

Data di inizio

October 3, 1746

Ambiti e contenuto

ll sacerdote greco-corso Giorgio Cassara propone al Re di Sardegna Carlo Emanuele III la creazione di colonie di popolamento greco con coloni provenienti dalla Maina, in Moréa

Autore del documento

Giorgio Cassara

Segnatura o codice identificativo

Archivio di Stato di Torino, Paesi, Sardegna, Politico, categoria 6, mazzo 5

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblico

Condizioni che regolano la riproduzione

libera

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

1. Si supplica la somma clemenza di Sua Maestà Sarda che tutti li greci, che verranno ad abitare nel Regno di Sardegna, abbiano l'autorità di poter godere la sua religione libera, secondo gliela concede Sua Maestà la regina di Ungheria ne' suoi stati, la Repubblica di Venezia a Corfù, Zante, Santa Marte, e Cirigo; ed infine che non abbiano molestia alcuna da' Latini né a loro Chiesa, né a loro rito.;

1. [risposta] Essendo cattolici, si concede loro l'uso libero del rito della chiesa orientale in quella maniera, ch'è loro conceduto dalla regina di Ungheria e dalla Repubblica di Venezia; ed essi pure pregheranno il Signor Iddio nel santo sagrifizio della messa per la Chiesa Romana, ed il sommo pontefice pro tempore regnante, capo visibile della Chiesa, come anche per S. S. reale maestà il re di Sardegna;

2. Al vescovo che verrà di levante si degni la maestà sua accordargli la pensione di lire cento al mese, secondo fa la Repubblica di Genova in Corsica; e, morendo detto vescovo, che sia la nazione in libertà di poter eleggere e far venire altro di levante, o di quel paese che volessero, colla medesima pensione ed autorità.
2. [risposta] Si concede in riguardo alla proposta del primo vescovo ed alla pensione di lire cento di Genova il mese; in caso poi venisse a morire detto vescovo, resterà la nomina de' successori alla maestà sua, riservate sempre le stesse condizioni; se già però vi fossero nelle colonie de' medesimi greci stabiliti nel regno soggetti degni, in tal caso cessi il motivo di ricorrere ne' Paesi esteri, ed a piacimento di Sua Maestà. |

3. Non tanto i religiosi che venissero di levante, quanto quelli che saranno ordinati in sacris in Sardegna, abbiano da Sua Maestà la pensione di un zecchino per ogni mese, conforme glielo passa la Repubblica di Genova in Corsica anche al presente; con questo però, che ogni cinquanta famiglie debbano avere il suo parroco del predetto rito greco.
3. [risposta] Si accorda il zecchino al mese a quei preti che serviranno in qualità di parrochi, e per caduno di essi; in quanto poi al numero dei medesimi, si dee lasciare alla cristiana pietà di Sua Maestà il provvederne quella quantità che crederà necessaria.

4. Se Sua Maestà concederà a detta nazione greca la libertà di poter esercitare il loro rito greco, conforme lo godono e l'esercitano negli altri luoghi predetti, s'impegna detta nazione greca, nel tempo e termine di due anni, di popolare un quarto del suddetto regno.
4. [risposta] Si accetta la promessa; e siccome il progettante si è spiegato che quantunque la maggior parte di dette colonie fossero coltivatori delle campagne, nulla di meno vi sarebbero operaj e fabbricatori di stoffe di seta, cottone e lana, di peli, tinture per dette specie, corami e polvere da fucili; saranno perciò tenuti in ogni imbarco di unirsi alcuni di questi a detti agricoltori. Spedito che sia dalla Sardegna il predetto agente, ed accordato il tutto, dovrà portarsi nella Morea per cominciar a spedire una porzione della colonia, quale nel termine di un'anno [sic] sarà per lo meno compita di quattromila anime;

5. Che Sua Maestà si degni e compiaccia di pagare il nolo de' bastimenti per le predette famiglie che verranno dal levante ad abitare nel detto Regno, e siccome l'ha fatto la detta Repubblica di Genova.
5. [risposta] Il primo imbarco sarà permesso ai greci di convenirlo loro; qual'essendo di | cinquecento anime Sua Maestà ordinerà di pagare, arrivati che siano, duemila lire moneta di Piemonte, ed ove fossero più o meno si aumenterà, o diminuirà a proporzione; ben inteso che il numero delle persone s'intenda di quelle che arrivano all'età di sette anni, esclusi e non compresi i piccoli e minori, quali non debbano comprendersi in detta numerazione.

6. Che Sua Maestà per un solo anno debba dargli il mantenimento da poter vivere;
6. [risposta] Si concede il mantenimento del puro pane, dovendo adattarsi all'età e sesso delle persone proporzionabilmente;

7. Che Sua Maestà faccia fabbricare le case e chiesa per detti greci in luogo non sottoposto ad altri, che alla Maestà Sua mentre vengono volontariamente per suoi sudditi e fedeli vassali e non di altri.
7. [risposta] Saranno stabiliti in sito appartenente a Sua Maestà; s'indicherà il luogo da prendere boscami per costruersi baracche nel loro arrivo; in quanto poi alle case, si dovranno queste farsi a spese loro proprie ed, abbisognando di danari, se gli farà somministrare coll'interesse all'8% secondo il costume del regno sino alla restituzione del capitale; | si edificherà la chiesa a spese di Sua Maestà, restando però il popolo obbligato a provvedere il numero de' manuali e carriaggj per il trasporto dei rispettivi materiali, sì e come si accostuma in detto regno. |

8. Che Sua Maestà gli dia il terreno da potere seminare, bovi e ferro da poterlo lavorare, grano, orzo etc. da potere far la semente del primo anno; e per cinque anni consecutivi non siano obbligati, né sottoposti a soffrire spese, né aggravj di sorta veruna; e da cinque anni in là si obbliga la detta nazione di pagare lire tre in cadaun'anno per ogni famiglia.
8. [risposta] Si stabilirà terreno per il pascolo comune a sufficienza del bestiame ed in caso di aumento se ne concederà maggiore in proporzione del bisogno. Si accorderà altro terreno pel piantamento delle viti e nella quantità che addimanderanno; con ciò però che questo fra anni tre venghi popolato di viti, in difetto del che tutto il terreno, che come sovra non sarà lavorato, che fra detto tempo, s'intenda devoluto al demanio. Si provvederanno similmente di sufficiente terreno per le granaglie nella quantità e misura che ognuno stimerà di avere e di tale stabilimento si terrà un registro nel regio archivio, affine di riconoscere chi avrà adempiuto alla sua obbligazione sotto pena di caducità, come sovra nel caso d'inosservanza. Riguardo alle granaglie che domandano per seminare nel primo anno, Sua Maestà le farà somministrare ad imprestito e senza veruna usura, dovendo restituire l'ammontare delle medesime subito fatto il raccolto. In ordine alli bovi e ferro, parimenti se gli faranno somministrare dell'età di tre in quattro anni, atti per lavorare | la campagna, dovendo per ogni paja di bovi ed il ferro per il primo anno pagare lire sessantaquattro moneta di Piemonte; e per maggiore loro comodo se gli darà quattro anni di respiro per il pagamento ripartitamente in ragione di lire sedici per cadaun'anno di detti anni, quali pagamenti fatti resteranno proprj de' medesimi detti bovi e ferro. In quanto all'esenzione del pagamento di ogni sorta di peso e di tributo, se gli accorda per anni cinque;

9. Inoltre, compiti che saranno i detti cinque anni, si obbliga la nazione di pagare, come sudditi di Sua Maestà, la decima parte de' grani, vino, olio e di tutti i legumi, seta, cottone e de' bestiami e loro frutti: con più di poter tenere e portare qualsisia sorta di armi per loro difesa;
9° [risposta] Si accetta la decima di tutto quello che ricaveranno dai loro beni, con ciò però che restino obbligati nel primo e secondo anno al piantamento di due alberi per ogni starello di terreno misura di Sardegna, in modo tale che il particolare che, per uso proprio, dimandi venticinque starelli di terreno, debba fare il piantamento di cinquant'alberi, cioè metà di moroni e l'altrà metà di olive; ed in caso di contravvenzione sarà in libertà l'intendente generale di farli piantare a spese del contravventore. Si concede l'uso delle armi per propria difesa a tenore dei statuti e prammatiche del regno; |

10. Che nell'ecclesiastico sia al vescovo greco giudicare e gastigare i delinquenti e nel secolare a Sua Maestà o a chi per essa.
10° [risposta] Si accorda detta dimanda

11. Che venendo a contese e litiggj tanto i greci con i sardi, che i sardi con i greci, non possano né una parte, né l'altra dar querela se non al tribunale dell'eccellenza del vice re in Cagliari. Inoltre, detto Casara progettante aggiunge ai sovrascritti capitoli due altre pretese in favore di Antonio Barozzi: l'una, il quale ha fatto presentare una sua lettera a Sua Maestà diretta, addimandando per gradimento del di lui zelo, ed interessamento per il regio servizio, venghi graziato di un convenevole sostenimento della casa ed onorato di qualche piccolo feudo nella Sardegna, con un terreno capace a dargli una onesta sussistenza. Detto Barozzi è abitante in Arcadia, esercitando l'impiego di console della Regina di Ungheria e della Repubblica di Venezia. L'altra che riguarda lo stabilimento nel detto regno di Sardegna di un monasterio di monaci dell'ordine di San Basilio ad uso di dodici di essi, de' quali otto celebranti, e quattro laici, ai quali la Maestà Sua si degni accordare un sito e terreno capace non solo per fabbricarvi detto monasterio e chiesa con qualche orto e giardino, ma anche per potervi fare quei seminati di granaglie ed altro, onde ricavare il sostentamento loro;
11. [risposta] Similmente si concede.

12. Stantechè detto Antonio Barozzi si trasferischi in Sardegna colla sua famiglia e vi fissi il suo domicilio, Sua Maestà per gradimento del di lui zelo ed interessamento nell'esecuzione del capitolo 4° gli accorderà il titolo di barone ed il numero sufficiente di starelli di terreno per un conveniente e decoroso sostentimento di sua famiglia, con l'esenzione di ogni peso e tributo; e dette grazie si estenderanno anche nei suoi discendenti.

Sua Maestà accorda la fondazione del monasterio sotto l'ordine di San Basilio nella popolazione de' greci, ai quali assegnerà un sito della capacità addimandata, | esimendoli da ogni pagamento di peso e tributo, in considerazione di qual grazia saranno tenuti, servato il loro rito, di assistere e servire detta popolazione nella qualità e forma che gli verrà a suo tempo dalla Sua Maestà accennato dopo detta fondazione.

Sottoscritto prete Giorgio Cassara.
Estratta dal suo originale con cui in fede io segretario per Sua Maestà del suo Supremo Real Conseglio di Sardegna mi sono sottoscritto A. Villa. |

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

2020

Formato

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ESC - Ente schedatore

LUDiCa

Autore della scheda

Giampaolo Salice

Data creazione della scheda

2020

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