Santa Teresa di Gallura. Carta di fondazione

Contenuto

Titolo

Santa Teresa di Gallura. Carta di fondazione

Data di inizio

August 12, 1808

Ambiti e contenuto

I capitoli di fondazione di Santa Teresa di Gallura

Autore del documento

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

Italiano

Soggetto conservatore

Archivio di stato di Cagliari

Nome del soggetto produttore

Archivio di stato di Cagliari

Trascrizione

Vittorio Emanuele per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

Il bene e la felicità dei nostri amatissimi sudditi, formando il primario oggetto delle più accurate Nostre sollecitudini, abbiamo sempre rimirato con spiacevole sensazione la vita che si mena dai pastori della Gallura in quelle vaste e lontane solitudini, nelle quali non solo restano privi di tutti i comodi della vita civile società, dei lumi, soccorsi della religione, ma rimangono oziando, in continuo rischio di veder pericolare la sicurezza loro personale e quella dei loro beni per la facilità, che ai malviventi somministra la natura del luogo deserto e non frequentato se non da pochi e questi in molto ragguardevole distanza fra loro.

Quindi nella parte la più settentrionale del Regno, nella quale la salubrità dell’aria e la feracità dei terreni invitano l’industria al più vantaggioso commercio e alla prosperità dell’agricoltura, dacché nelle vicende di tempi più antichi perivano le popolazioni che vi fiorivano, negletta intieramente la coltura di quei terreni e sparsi nelle campagne i pochi pastori che le abitano, abbiano veduto infelicemente trascurati i mezzi che quei due rami di felicità pubblica potrebbero| procurare alla maggior parte del Regno e con ciò indurre il valido incitamento.

Perlocché dietro alle viste che saggiamente diresse già a quest’oggetto il Duca del Genevese, mio fratello fratello amatissimo, ci siamo occupati del modo più sicuro onde stabilire in quelle estese campagne una popolazione la quale, riunendo in una ben ordinata società i pastori di quelle vicinanze, che brameranno fissarvisi, promuova coll’agricoltura l’industria ed il commercio.
Ottenuta già a tal fine da vari benemeriti particolari la cessione d’alcuni tenimenti necessari per la dotazione della popolazione, tracciata ormai la pianta delle case e degli edifizi che formeranno il villaggio, cominciata la costruzione della chiesa e prese le più caute misure per lo stabilimento e progresso della medesima popolazione, anziosi di vedere ridotte finalmente ad effetto queste Nostre premure, non vogliamo più oltre ritardare d’apporre l’ultima mano all’opera col sanzionare con Nostro Real Diploma questo stabilimento e perciò ci siamo disposti ad ordinare, come col presente ordiniamo, quanto infra.

Primo: sarà eretta e formata una popolazione che prenderà il nome di Santa Teresa da quello della Regina mia amatissima consorte, tra la Torre, il porto di Longon Sardo e il | tenimento di Valdigalena, formante ora parte dei territori ceduti alla popolazione, secondo la pianta ed il piano già da Noi approvato, e trasmesso al Capitano nelle Regie Armate Pietro Francesco Maria Magnon, da Noi già costituito comandante della suddetta popolazione e delle torri di Longon Sardo, Vignola, e Isola Rossa, compresi i litorali aggiacenti, ed ora destinato Direttore della medesima, coll’autorità d’attendere all’eseguimento della fondazione ed a mantenersi il buon ordine, giusta le istruzioni delle quali è munito;

Secondo: Formeranno per ora la dotazione della popolazione, i tenimenti nominati Valdigalera, la Cappannaccia, la Testa Murriucciu, Turrugoni, Bruncu Cervinu, la Filetta e la Conchedda, giusta i limiti designati nelli strumenti di cessione fattane al Reggio Patrimonio.

Terzo: Li confini del territorio della stessa popolazione saranno il mare a tramontana ed a ponente sino al luogo detto l’Arena Maggiore; da qui la linea di demarcazione continuerà fino al Monte Vanu, roccia di granito denominato la selva detta Tuditta; quindi volgendo a Levante passerà alla Cappella Campestre di San Pasquale, e da questa per l’ovile del fu Giorgio Bulciole sino al fiume di Liscia, che servirà di limite al Levante sino alla sua imboccatura nel mare

Quarto: Accrescendosi nel progresso la popolazione e la coltura dei| terreni suddetti, assegneremo a favore della medesima altro tratto di terreno proporzionato al lavoratori di ciascheduna famiglia, ed al numero dei buoi da lavoro che possederanno: e i capi di famiglia, che ne abbisogneranno per qualunque ramo di agricoltura, ne imploreranno dal Tribunale dell’agricoltura Reggio Patrimonio la concessione, che a misura delle circostanze loro concederà.

Quinto: Qualunque dei Nostri sudditi, e specialmente i pastori che abitano le campagne all’intorno, sono invitati a stabilirvisi.

Sesto: A ciascun capo di famiglia, che si presenterà per fissarvi il suo domicilio permanente, sarà assegnato dal Direttore un sito per fabbricarsi una casa terrena o alta secondo il desiderio del nuovo popolatore nei siti a ciò rispettivamente destinati nel piano per la estenzione del medesimo determinata, sia riguardo alla simmetria, ed esteriore prospetto delle Case che per la regolare direzione delle contrade, e riguardo al sito della Casa sarà dal Direttore secondato, in quanto non possa esser contrario al piano il desiderio, che spiegherà il popolatore d’averla piuttosto in uno, che in un’altro sito , anche per scansare di astringerlo ad avere un molesto vicino e fissando molti le loro brame allo stesso sito, di commettersi alla sorte la decisione, potranno nel caso porsi anche in un solo biglietto più forte| per ottenerla unita, tutti quelli, che per reciproca convenienza vorranno essere vicini.

Settimo: sarà pure nella stessa forma assegnata, oltre a quello per la propria abitazione, il sito per costrurre una o più case terrene,o alte a chiunque dei popolatori che animato da lodevole zelo, lo desiderasse, e si sottomettesse ad esigerle, per affittarle ad altri popolatori non ancora alloggiati, purché dentro un breve termine, che gli si prefigeni , ne formi le case, secondo la direzione, che gli verrà data.

Ottavo: Ad ogni capo di famiglia si assegneranno sei starelli di terreno misura di Cagliari, i quali li verranno fissati dal Direttore colla designazione di confini, o dia limiti per togliere ogni confusione nella comunione delle terre.
Li primi cinquanta capi di famiglia, che si presenteranno per fissarvi la loro abitazione avranno la scelta; e in caso di molti concorrenti ad uno stesso tempo,che volessere sceglieri li stessi terreni, si distribuiranno a sorte tra loro, per far cessare ogni motivo di gelosia, e di dissenzione.

Nono: Le case, e li sei starelli di terreno si intenderanno conceduti ad ogni capo di famiglia di enfiteusi perpetua a favore dei loro discendenti tanto maschi, che femmine, con facoltà di disporre fra loro liberamente, o per atto tra vivi, o di ultima volontà senza pagamento di laudemio.
Potranno poi non i primi concessionari ma eziandio i loro discendenti alienare in favore di estranei, e questi in favore d’altri, con ciò che si paghi al Reggio Patrimonio la metà del laudemio portato dalle Regge Prammatiche.
Non sani bensi permessa sotto pena di nullità di atto e di devoluzione al Reggio Patrimonio l’alienazione della casa separata dal terreno di dotazione, come sopra distribuito, e viceversa;

Decimo: Dovranno tutte le alienazioni seguire in favore di cattolici e di abitanti nella popolazione o di quelli, che vi si stabiliranno nel preciso termine di sei mesi, sotto pena di nullità del contratto, e di decandenza a beneficio del Regio Patrimonio.

Undicesimo: Non potranno sotto la stessa pena di nullità d’atto, e decadenza, farsi alienazioni, lascite , o donazioni in esse case, e terre, amani morte, sottoposi a perpetue Cappellanie, Benefizi, Anniversari, e venendo per legittimi debiti vendute in subasta, o aggiudicate al creditore, il deliberatorio, o creditore non essendo popolatore, o stabilito nella popolazione , dovrà dentro un’ anno venderle a qualche abitante, o farle coltivare da persone abitanti fissamente nella popolazione.

Dodicesimo: Ogni tipo di famiglia cui sarà stato distribuito il sito per la casa, ed il terreno per coltivare | dovrà nel preciso termine di mesi sei a computare dal giorno dell’assegnazione, avere terminato la fabbrica della casa, e in quello di tre anni, che decorreranno parimenti dallo stesso giorno dell’assegnazione, ridotto a colture, li terreni come sopra conceduti.
Trascorsi questo spazio ditempo, senza che abbia eretto la casa, o ridotto a coltura il terreno decaderà da ogni diritto, e rientreranno nel Reggio Patrimonio il terreno , e la casa, salvo bensì il diritto al cessionario di ripetere il valore del fabbricato della casa, qualora sia la medesima intieramente compiuta.

Tredicesimo: Allo stesso fine non potranno li popolatori per lo spazio d’anni dieci assetarsi senza Nostro permesso, il quale non accordato se non se previa congizione della legittima causa, che li richiami altrove.

Quattordicesimo: Per lo spazio d’ anni dieci da contarsi dalla data del presente goderanno li concessionari la franchigia del Reggio Donativo, e di ogni altro diritto verso il Real Patrimonio, come pure di qualunque altro diritto per l’introduzione da fuori Regno di robe di lana, lino,legname, o di qualunque altra sorta, che introdurranno da fuori Regno a proprio pericolo, e che faran constare di servire per uso delle loro famiglia, non saranno bensì esenti dei diritti | di introduzione, e di estrazione di qualunque oggetto che per cagion di commercio introdurranno nel Regno, oppure estrarranno dei generi soggetti a tratta, come altresi pagheranno le gabelle del sale, e del tabacco, ed aziandio le prestazione particolari pel bisogno, e vantaggio della stessa popolazione.

Quindicesimo: Scaduti li suddetti anni dieci cesseranno le accennate franchigie, e la detta popolazione pagherà il Reggio Donativo, e tutti gli altri contributi come gli altri villaggio del Regno, e parimenti di diritti e per le introduzioni dei generi, che serviranno per uso delle loro famiglie.

Sedicesimo: Si farà costruire una Chiesa sotto l’invocazione di San Vittorio capace per la popolazione, allorchè questa sui cresciuta il modo, che il Cappellone che si sta costruendo venga a riconoscersi troppo ristretto, ed insufficiente al concorso del popolo.
E fra Chiesa sarà interinalmente provveduto d’un Rettore per la celebrazione dei Divini Misteri, e per l’amministrazione dei Sagramenti. Ci riserbiamo in perpetua la nomina di questo Rettore, al quale verrà assegnata una conveniente abitazione con una porzione di terreno doppia di quella degli altri abitanti della Colonia, oltre a quello che gli abbiamo d’altronde destinato per la sua decente manutanzione.

Diciasettesimo: I popolatori e la popolazione di Santa Teresa saranno sotto la speciale Nostra protezione, e Regia diretta autorità e giurisdizione essendo Noi disposti a proteggerla,e promuovervi l’ industria nazionale per mezzo dell’Agricoltura, delle arti e del commercio.

Diciottesimo: Ed affinché queste Nostre determinazioni pervengano a notizia di tutti, mandiamo spedirsi il presente, che vogliamo sia originalmente riposto del Reggio Archivio unitamente cogli strumenti d’acquisto menzionati al SS. 2., e di registrarsi presso il Razionale, e nell’ Ufficio del Real Patrimonio, con trasmettersene copia autentica al suddetto Capitano Magnon; comandando Noi a tutti i Magistrati Nostri, Governatori, Comandanti, ed a qualunque altro cui possa spettare, specialmente al Tribunale del Reggio Patrimonio, ed al Direttore della popolazione di osservarne, e farne osservare pienamente il disposto;

Che tal’è Nostra mente
Firmato all’originale Vittorio Emanuele controfirmato Rossi
NOTE: Punteggiatura e uso delle maiuscole sono stati adeguati ai criteri moderni, al fine di rendere il documento più accessibile e comprensibile.

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Citazione bibliografica

G. Salice, Colonizzazione sabauda e diaspora greca, Sette Città, Viterbo 2015.
R. Ciasca, Alle porte della Corsica: la fondazione di S. Teresa di Gallura, Chiappini, Livorno, 1933

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

2012

Formato

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ESC - Ente schedatore

Beatrice Schivo

Autore della scheda

LUDiCa

Data creazione della scheda

2018

Identificativo

Archivio di stato di Cagliari, Segreteria di Stato e di guerra, II Serie, busta 1292.

Diritti d'accesso

pubblico

hasCopyright

libera

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