Anglona. Progetto di colonia di Alerio Matra
Contenuto
Titolo
Anglona. Progetto di colonia di Alerio Matra
Titolo originale
Progetto per una nuova popolazione nel luogo d'Anglona a fianchi del Rio Coquinas, territorio reale nel regno di Sardegna, dove in sito proprio e opportuno fonderassi il villaggio, quanto sarà possibile vicino al mare, volendo la Maestà sua accordare le seguenti dimande:
Data di inizio
1755
Ambiti e contenuto
Proposta di capitoli per la creazione di una colonia di forestieri nella regione storica dell'Anglona, nei pressi del fiume Coghinas
Autore del documento
Alerio Matra
Lingua
italiano
Soggetto conservatore
Archivio di Stato di Torino
Nome del soggetto produttore
Archivio di Stato di Torino
Trascrizione
Copia di progetto stata rimessa all'Intendenza Generale da Sua Eccellenza il signor conte di Bricherasio viceré.
Progetto per una nuova popolazione nel luogo d'Anglona a fianchi del Rio Coquinas, territorio reale nel regno di Sardegna, dove in sito proprio e opportuno fonderassi il villaggio, quanto sarà possibile vicino al mare, volendo la Maestà sua accordare le seguenti dimande:
1. Ad ogni familia, che nello spazio d'anni dieci verrà stabilirsi, si sborserà dalla cassa reale di Sardegna in mani del progettante lire cinque cento di Piemonte, quali si somministrerà regolarmente, et a seconda de bisogni d'ogni una d'esse, per il vitto de primi anni, alloggj, compra d'animali, sementi et utensilj indispensabili per l'agricoltura, qual somma verrà ad essere rimborsata alla cassa nel modo seguente. Il primo e secondo anno non pagarassi cosa alcuna, alla fine del terzo anno, quarto e quinto, sesto, settimo, si pagarà lire cento per cadun'anno, quindi l'ottavo, nono, decimo si pagarò annualmente lire cinquanta per l'interessi di detto capitale,e alla fine dell'undecimo anno si pagarà da ogn'una d'esse il reggio donativo nella medesima maniera che pagano l'altri sudditi baronali del regno, dovendo essere in arbitrio del | progettante prendere o lasciare le dette lire cinque cento, quando mai fosse in stato provederle da se o pure proccaciarsele con miglior vantaggio.
2. Per ogni famiglia si cederà al progettante ottanta starelli di terreno buono a produr grano e cinque cento piedi d'ogliastri di ordinaria grossessa, ed il tutto apportate di detta nuova popolazione con una distesa di bosco per suo uso e proporzionata alla medesima.
3. Si trattarò col prelato e prebendedato di detto luogo per puoter ottenere la franchiggia delle decime, per essere detto luogo inculto e perciò di poco o niun reddito, e quando non si potesse convenire col suddetto, si potrebbe ricorrere a Roma.
4. Si permetterà al progettante libera d'ogni gabella l'entrata di tutte quelle robbe e merci che dovranno servire per le fabbriche, manifatture che s'introdurranno ne' territorj d'assegnarsi a detta nuova popolazione.
5. Concederassi novamente libera l'estrazione di tutti i frutti, e merci, che produrranno i territorj della nuova popolazione, e ciò per anni venti, perché dovendosi per ogni famiglia le lire cinque cento con suoi interessi, non vendendosi i frutti ad un prezzo raggionevole | sarebbe impossibile il potere sussistere, e quando il Real Patrimonio volesse prendere il grano, che avranno da vendere per l'importare di detto capitale, e frutti ad un prezzo equitativo si cederanno al medesimo, senza pretendere franchiggia per l'estrazione.
6. Il sale si distribuirà a nuovi abitatori ne luoghi destinati a ciò, al prezzo degl'altri regnicoli.
7. Presidierasi detto luogo di nuova popolazione con sufficiente numero di truppe per diffenderla dall'insulti de turchi, e mal viventi, e per freno de medesimi abitanti e farvi stabilire a tal effetto torri, o fortificazioni sufficienti.
8. Se la Maestà sua vorra degnarsi graziare del titolo di Contea a detta nuova popolazione e passando il numero di cento cinquanta famiglie in Marchesato, o sia al progettante per se, e suoi eredi, e successori, con tutte quelle raggioni, azzioni, prettenzioni, ius delle quali godono l'altri baroni del Regno di Sardegna. Permettendo al progettante, di stabilire colle nuove famiglie le capitolazioni che vorrà, sempre però a termini d'equità, e che dette capitolazioni saranno approvate, e confirmate, anzi fatte inviolabilmente | osservare, senza che dette famiglie possi pretendere ne per dritto, o raggione cosa alcuna, che quanto le verrà stabilito dal progettante, concedendoli ogni sorte di manifatture, e fabbriche ne' territorj che le verranno limitati, delle quali non si sia fatto contratti con altri, et il jus d'una raggionevole distesa di mare corrispondente al territorio facendo fare l'anticipata di mille e cinque cento scuti al proggettante, qual somma sarà restituita alla fine di dieci anni però senza interessi per far principiare qualche forte d'abitazioni, per mettere al coperto ne' principj le famiglie che verranno per stabilirsi, quali dovranno essere tutti forestieri, in numero di cento cinquanta famiglia.
Sottoscritto Matra Tenente colonnello.
Progetto per una nuova popolazione nel luogo d'Anglona a fianchi del Rio Coquinas, territorio reale nel regno di Sardegna, dove in sito proprio e opportuno fonderassi il villaggio, quanto sarà possibile vicino al mare, volendo la Maestà sua accordare le seguenti dimande:
1. Ad ogni familia, che nello spazio d'anni dieci verrà stabilirsi, si sborserà dalla cassa reale di Sardegna in mani del progettante lire cinque cento di Piemonte, quali si somministrerà regolarmente, et a seconda de bisogni d'ogni una d'esse, per il vitto de primi anni, alloggj, compra d'animali, sementi et utensilj indispensabili per l'agricoltura, qual somma verrà ad essere rimborsata alla cassa nel modo seguente. Il primo e secondo anno non pagarassi cosa alcuna, alla fine del terzo anno, quarto e quinto, sesto, settimo, si pagarà lire cento per cadun'anno, quindi l'ottavo, nono, decimo si pagarò annualmente lire cinquanta per l'interessi di detto capitale,e alla fine dell'undecimo anno si pagarà da ogn'una d'esse il reggio donativo nella medesima maniera che pagano l'altri sudditi baronali del regno, dovendo essere in arbitrio del | progettante prendere o lasciare le dette lire cinque cento, quando mai fosse in stato provederle da se o pure proccaciarsele con miglior vantaggio.
2. Per ogni famiglia si cederà al progettante ottanta starelli di terreno buono a produr grano e cinque cento piedi d'ogliastri di ordinaria grossessa, ed il tutto apportate di detta nuova popolazione con una distesa di bosco per suo uso e proporzionata alla medesima.
3. Si trattarò col prelato e prebendedato di detto luogo per puoter ottenere la franchiggia delle decime, per essere detto luogo inculto e perciò di poco o niun reddito, e quando non si potesse convenire col suddetto, si potrebbe ricorrere a Roma.
4. Si permetterà al progettante libera d'ogni gabella l'entrata di tutte quelle robbe e merci che dovranno servire per le fabbriche, manifatture che s'introdurranno ne' territorj d'assegnarsi a detta nuova popolazione.
5. Concederassi novamente libera l'estrazione di tutti i frutti, e merci, che produrranno i territorj della nuova popolazione, e ciò per anni venti, perché dovendosi per ogni famiglia le lire cinque cento con suoi interessi, non vendendosi i frutti ad un prezzo raggionevole | sarebbe impossibile il potere sussistere, e quando il Real Patrimonio volesse prendere il grano, che avranno da vendere per l'importare di detto capitale, e frutti ad un prezzo equitativo si cederanno al medesimo, senza pretendere franchiggia per l'estrazione.
6. Il sale si distribuirà a nuovi abitatori ne luoghi destinati a ciò, al prezzo degl'altri regnicoli.
7. Presidierasi detto luogo di nuova popolazione con sufficiente numero di truppe per diffenderla dall'insulti de turchi, e mal viventi, e per freno de medesimi abitanti e farvi stabilire a tal effetto torri, o fortificazioni sufficienti.
8. Se la Maestà sua vorra degnarsi graziare del titolo di Contea a detta nuova popolazione e passando il numero di cento cinquanta famiglie in Marchesato, o sia al progettante per se, e suoi eredi, e successori, con tutte quelle raggioni, azzioni, prettenzioni, ius delle quali godono l'altri baroni del Regno di Sardegna. Permettendo al progettante, di stabilire colle nuove famiglie le capitolazioni che vorrà, sempre però a termini d'equità, e che dette capitolazioni saranno approvate, e confirmate, anzi fatte inviolabilmente | osservare, senza che dette famiglie possi pretendere ne per dritto, o raggione cosa alcuna, che quanto le verrà stabilito dal progettante, concedendoli ogni sorte di manifatture, e fabbriche ne' territorj che le verranno limitati, delle quali non si sia fatto contratti con altri, et il jus d'una raggionevole distesa di mare corrispondente al territorio facendo fare l'anticipata di mille e cinque cento scuti al proggettante, qual somma sarà restituita alla fine di dieci anni però senza interessi per far principiare qualche forte d'abitazioni, per mettere al coperto ne' principj le famiglie che verranno per stabilirsi, quali dovranno essere tutti forestieri, in numero di cento cinquanta famiglia.
Sottoscritto Matra Tenente colonnello.
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Citazione bibliografica
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Data della riproduzione digitale
2014
Formato
.jpg
ESC - Ente schedatore
Giampaolo Salice
Autore della scheda
LUDiCa
Data creazione della scheda
01/05/2021
Identificativo
Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Materie Politiche, categoria 6, mazzo 6
Diritti d'accesso
pubblico
hasCopyright
libera
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