Sarcidano. Progetto di popolamento del conte Nin del Castiglio

Contenuto

Titolo

Sarcidano. Progetto di popolamento del conte Nin del Castiglio

Livello descrittivo

unità documentaria

Data di inizio

November 26, 1750

Data topica

Cagliari

Ambiti e contenuto

Don Ferdinando Nin conte del Castiglio propone un progetto di popolamento della regione del Sarcidano.
Il documento riporta i commenti e le risposte dell'Intendenza Generale del Regno di Sardegna alle proposte di capitoli presentate dal conte.

Autore del documento

Conte Nin del Castiglio

Segnatura o codice identificativo

Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Politico, categoria 6, mazzo 5

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblico

Condizioni che regolano la riproduzione

libera

Trascrizione

1°. Sua Maestà accordarà all'offerente et ai suoi discendenti tanto maschi che femine all'infinito, ed in mancanza di questi ai discendenti anche maschi e femmine all'infinito del suo fratello don Gabriel Non Delima in ampio feudo j salti di Sarcidano, con assegnarli per i suoi limiti terreni capaci, e frutiferi per lavorare di ogni genere, con prati, vigne, pascoli per i bestiami e boschi di roveri nei monti e altre cose necessarie per una popolazione di duecento famiglie, né quali salti gli verrà accordato il mero e misto impero, giurisdizione | alta e bassa, civile e criminale, prima e seconda instanza, et altri privileggj, preeminenze, e prerogative che sogliono godere gl'altri feudatarj del regno, compresa la nomina e la facoltà di escludere i ministri et altre clausole solite

Risp. 1° L'alienazione d'una porzione dei salti di Sarcidano, che è una parte del Marchesato d'Oristano che appartiene, ed è incorporato al Regio Demanio in virtù di due privileggj concessi da re don Ferdinando d'Aragona di mai alienare né smembrare dalla Corona il suddetto marchesato né le sue ville ed altri luoghi che lo compongono per il ché pare che non si possa concedere quel che si chiede. Nel caso però che i suddetti privilegi non s'estendano ai luoghi incolti e deserti, prevalendo tal volta nel regio animo di Sua Maestà il gran vantaggio di popolare il regno, si potrebbe concedere | in feudo ampio secundum quid con la facoltà di succedere maschj e femine all'infinito con omnimoda giurisdizione et un solo giudicato.

2°. Sarà permesso al progettante e suoi successori d'aver la razza delle mule, derogando il capitolo della prammatica et qualsivoglia fabriche e manifatture senza che per quelle gli sij duopo di conseguire nuovi privileggj per le quali fabriche e manifatture gli sarà facoltativo per lo spazio di dieci anni di poter | sempre introdurre i materiali necessarj per qualsivoglia delle medesime come anche l'estrazione di tali generi, da' contarsi dal primo annno che s'introdurranno le suddette fabbriche.

Risp. Non è concessibil la razza delle mule perché j statuti che la proibiscono hanno per fine il grande oggetto di non pregiudicare a quella dei buoni cavalli che il regno, produce. In quanto però alla libertà d'introdur nuove manifatture e fabriche con l'esenzione che il progettante chiede sarà concessibile per dieci | anni da contarsi dal giorno che Sua Maestà vorrà accordargli tal privileggio, con questo però e non altrimenti cioè che detto privilegio non sij privativo, et se lo volesse ad esclusione degl'altri dovrà fare le sue proposizioni et intendersela con Regia Intendenza, con determinare per il suo esame le nuove manifatture che intende d'introdurre.

3°. Li cottoni, sete, tumoria, giulguleria et altri generi che non sono in questo regno, e che si ricavassero in detti salti non si pagherà per la loro estrazione alcun diritto per lo spazio di dieci anni da contarsi dal primo raccolto | che se ne farà in detti salti terminati che saranno j suddetti dieci anni, pagheranno in specie il due %, compresovi le spese della segreteria, et qualsivoglia altre che occorrer potessero per la suddetta estrazione e che sogliono pagarsi nel regno si uniformeranno a quanto pagano gl'altri, ben inteso che il 2% si pagherà pure per le manifatture che si faranno.

Risp. È concessibile tal esenzione a proporzione dei nuovi effetti per lo spazio di dieci anni da contarsi dal giorno della data in cui S. M. gli accordarà tal grazia, a cui finiti i dieci anni sarà poi facoltativo d'imporre quella gabella che giudicherà | conveniente e correspettiva all'estrazione di tali nuovi effetti, e circa le altre spese necessarie per l'estrazione suddetta si pagheranno conforme le pagano gl'altri regnocoli.

4°. Per i primi dieci anni da contarsi dal giorno in cui si saranno assegnati li territorj e dato il possesso dei medesimi con l'approvazione regia, saranno quei nuovi popoli esenti da ogni | regalia, terminati i quali pagheranno trenta soldi e nove denari per ogni fuoco che si ritroverò, ch'é quanto s'è ripartito agl'altri del regno per i 60 mila scudi del regio donativo e la somma a cui ascenderà si pagarà annualmente, sinché si facci un nuovo riparto in tutto il regno, in qual caso pagherà quel che gli toccherà in conformità dal riparto che si farà ai fuochi del regno, numerandosi quelli che allora si ritroveranno in detta popolazione, e questi si praticarà fino ad un altro riparto, come anche in avvenire qual | somma non verrà compresa con quella che Sua Maestà perceve dal regno, senza che possano venir astretti a verun'altro pagamento, né a quello della paglia, scrutinio o ad altri servizj personali come a quelli delle saline e qualsivoglia altri tanto reali, che personali a favore di Sua Maestà o delle città.

Risp. Può accordarsi questa esenzione per il primo decennio, da precontarsi dal giorno della concessione, ma in appresso concorreranno come gl'altri antichi vassalli del regno al | pagamento di tutte le regalie, donativi, ed altri servizj personali, avuto però sempre il dovuto riguardo alla proposizione e prima che si faccia il nuovo riparto si riceverà il pagamento di sei reali e nove denari per ogni fioco, oltre li 60 mila scudi che paga il regno.

5°. I nuovi popoli saranno considerati per nativi di Sardegna e gioiranno di tutt'j loro privilegi et osserveranno le leggi, usi e consuetudini di questo regno.
Risp. È admissibile

6°. Sua Maestà proibirà con gravi pene che nissuno ardisca | di ammettere alcuno delle familie che il progettante facesse venire di fuori paese ne' anche nel caso che uscissero fuori del regno e che vi ritornassero per essere questo in pregiudicio del progettante, eccetto che si facessero con la di lui licenza in scritti.
Risp. È naturale la libertà di mutar domicilio e solo | potrà vietarsi nel caso che si abbandonasse il proprio domicilio per passar ad un altro senza il certificato dei ministri del domicilio intorno alla buona vita e fama, come vien prescritto dalla regia pragmatica.

7°. Sarà permesso al progettante e suoi sucessori di estrahere j marmi, diaspri et altre pietre di simil sorta che potessero ritrovarsi in detti salti senza pagamento alcuno, e farne de' medesimi quell'uso che più gli piacerà.

Risp. In caso che si trovassero in detti salti tal forte di pietre come si ha notizia che ne abbundano, si potrà accordare al proggettante la terza parte delle medesime, cedendo gl'altri due terzi a favore del regio patrimonio e sarà facoltativo a Sua Maestà di prenderlo tutto, mediante una competente bonificazione | da farsi al proggettante per il giusto valore della sua terza parte.

8°. Tutte le terre che saranno in potere del proggettante e suoi successori o che venisse ad acquistare in qualsivoglia modo che fosse come anche le case, vigne, clausure et altri beni, saranno sempre immuni a favore del medesimo e de' suoi successori o di quelli a cui questi li lasciassero o alienassero, senza che anche in caso di devoluzione di detta nuova popolazione possa il regio fisco (potendo disporne) pretender cos'alcuna sopra | quelli come sarà del miglior gradimento dei loro acquisitori et ciò per patto espresso.
Risp. Spettando a Sua Maestà il diretto dominio di tutti questi territorj si devolveranno al Regio demanio occorrendo, unitamente con la nuova villa e soltanto potrà disporre il progettante e suoi successori di que' miglioramenti che avranno fatto.

9°. Per questi privileggj se gli daranno y documenti necessarj franchi d'ogni spesa di segreteria, sigillo, pergamene, mezz'annata e di qualsivoglia altre, tanto pensate che impensate, come anche le spese dei procedimenti, di tutt'j quali se ne darà una copia autentica gratis al proggettante.

Risp. Potrà accordasegli la grazia di non pagare i diritti della mezza annata et del sigillo, ma non già delle spese appartenenti alla secreteria di Stato et ai sotto segretari.

10°. Il regio fisco s'obbligherà all'evizione juris et facti in omni casa et eventa. |

Risp. Non è concedibile poiché potrebbero talvolta venir pregiudicati qualche popoli vicini che avessero delle ragioni in detti salti che devono sempre esser salve a favore del'interessati. |

11°. S'obbliga il proggettante di far venire fra il termine di dieci anni come sopra, cinquanta famiglie di fuori regno idonee per la popolazione, con cui se l'intenderà come meglio potrà senza alcuna approvazione o consenso regio e senza l'intervento de' suoi ministri.

Risp. Si può concedere mediante che dal primo anno della concessione introduca per il meno venti famiglie di quatro persone ogn'una tutti cattolici apostolici romani, ben inteso che dovranno comunicarsi a questa intendenza generale i capitoli et le condizioni che il proggettante vorrà trattare coi nuovi sudditi per averne l'approvazione nel caso che non sijno ripugnanti alle leggi e consuetudini del Regno.

12°. Offerisce il proggettante di pagare alla regia tesoreria fra il termine di dieci anni da contarsi | dal giorno che sarà in pacifico possesso di detti salti mille scudi moneta sarda per una volta tanto quali pagherà nei termini e somme che vorrà senza che venghi costretto ad alcun pagamento prima d'aver compiti j sudditi dieci anni.

Risp. Dovrà pagarsi il prezzo alla regia tesoreria a proporzione dei frutti che sogliono rendere quei salti; e sicome adesso | sono affittati coi redditi di Barbagia Belvì, dovrà il proggettante pagare immantinenti la somma corrispondente ai frutti che tralascierà di percevere l'appaltatore, o pure nel caso di differire il pagamento del prezzo pagherà alla regia tesoreria il corrispettivo interesse alla ragione del 5%.

13°. Nel caso che il proggettante venisse a morire senza successione, superstite l'attuale contessa del Castiglio donna Vittoria Vico. Sua Maestà gli concederà sua vita natural durante di gioire di questa popolazione | et dopo di lei comincierà la linea di suo fratello don Gabriel Nin, come sopra si è detto.
Risp. Si può concedere |

14°. Questo proggetto avrà il suo effetto per tutto l'anno 1751 terminato il quale non sarà più di niun valore, dichiarando che per evitar litigj si marginerà con distinzioni e chiarezza e particolarmente in quel che concerne il giurisdizionale.

Cagliari li 26 novembre 1750.
Sottoscritto il conte di Castiglio

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Formato

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Autore della scheda

Giampaolo Salice

Data creazione della scheda

24/02/2020

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