Colonie greche in Sardegna. Seconda proposta di Giorgio Cassarà
Contenuto
Titolo
Colonie greche in Sardegna. Seconda proposta di Giorgio Cassarà
Livello descrittivo
unità documentaria
Titolo originale
Capitoli sovra il progetto de' Signori Antonio Barozzi e prete Giorgio Casara per lo stabilimento in questo regno di Sardegna di varie colonie de Greci della Maina costa di Morea
Data di inizio
April 25, 1750
Ambiti e contenuto
Progetto dei greci Antonio Barozzi e Giorgio Casara, prete, per la formazione nel regno di Sardegna di colonie con migranti in arrivo dalla Morea (Peloponneso).
Autore del documento
Antonio Barozzi e Giorgio Casara
Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
cartaceo
Lingua
italiano
Soggetto conservatore
Archivio di Stato di Cagliari
Trascrizione
Cap. 1. Dovranno li greci che verranno in questo regno per la popolazione delle nuove colonie esser cattolici; e le permetterà Sua Maestà l’uso libero del rito della chiesa orientale in quella guisa che loro è permesso dalla regina d’Ongheria e dalla Repubblica di Venezia; ed essi pure pregheranno il signor Iddio nel santo sacrificio della messa per la Chiesa Romana ed il sommo pontefice pro tempore regnante capo visibile della Chiesa, come anche per S. S. R. M. il re di Sardegna.
Cap. 2. Al primo vescovo che verrà di Levante (quando però ridotta la popolazione a segno di potervisi stabilire, così lo determinerà Sua Maestà) le sarà, per il di lui decente mantenimento, assegnata la porzione di lire cento di moneta di Piemonte al mese; qual pensione per l’istesso effetto si continuerà a suoi successori della fede episcopale, la nomina de quali apparterrà poi sempre a Sua Maestà, prescegliendo a suo piacimento, o ne paesi esteri o nelle colonie, quel soggetto che giudicherà il più degno per sì importante incarico.
Cap. 3. Sino a che sia la popolazione cresciuta in numero sufficiente per l’erezione di vescovato, affinché intanto coloro che alla giornata giungeranno venghino spiritualmente soccorsi, subito che saranno nelle colonie dieci famiglie, si accorderanno mensualmente per il sostenimento d’un prete della loro nazione, quale dovrà servirle di paroco, lire nove e soldi dodici moneta di Piemonte; quando ve ne saranno quaranta famiglie si pagheranno lire quattro e mezza dell’istessa moneta ad un sagrestano per assistere detto parroco ed aver cura della chiesa; e stabilite che vi siano 90 famiglie si pagheranno altre lire otto dell’istessa moneta ad altro prete, che sarà vice paroco ed a proporzione dell’aumento del popolo sarà riservato a Sua Maestà sì e come giudicherà più spediente la cristiana sua pietà di provvedere de’ parochi, vice parochi, sagrestani, quali gioiranno anch’essi mensualmente del sovrafissato a’ riguardo de' primi, quali tutti dovranno esser approvati da monsignor Arcivescovo di Cagliari, da cui immediatamente dipenderà il clero. |
Cap. 4. Con la fiducia che sempre più promoveranno li progettanti l’accrescimento della popolazione accettandosi l’offerta sebben tenue d’introdurre cento famiglie nel corso di anni due, fra le quali vi siano d’agricoltori e che si ingegneranno poi di mano in mano introdurrne delle altre, fra quali vi siano de fabbricatori di seta, corami, polvere, tabacco e de bastimenti, con altri artefici, dovranno li suddetti Barozzi e prete Casara, compire alla oggidì cotanto limitata e ristretta promessa, fra il suddetto termine d’anni due da decorrere dal dì che s’avrà riscontrato dell’approvazione di Sua Maestà del contratto che si stipulerà.
Cap. 5. Presasi per la distanza della Maina in matura considerazione la spesa dell’imbarco e lungo viaggio, per vieppiù animare li capi di famiglia d’intraprenderlo verso queste nuove colonie (non ostante che fossesi diggia diversamente concertato), dopo loro arrivo nel Regno si conteranno lire sei di moneta di Piemonte alle persone maggiori d’anni sette compiti e lire tre detta moneta alli minori di tale età, mediante qual sborso sarà a total carico de’ greci ogni spesa, compresa quella del nolito, lo che pure si praticherà in riguardo di chi si sia della loro nazione che verrà a stabilirsi nelle nuove colonie.
Cap. 6. Quantunque per la sussistenza del primo anno fosse stata loro accordata la sola giornaliera distribuzione del pane adeguata all’età e sesso delle persone, tuttavia per contribuire al loro più agiato sostento, oltre il pane se li faranno pure dare per il corso di detto primo anno lire dieci di Piemonte ad ogni persona; da distribuirsi ripartitamente detta somma in fine di cadun mese a’ capi di famiglia, a’ proporzione del numero delle sole persone, che da fuori regno venute secondo il nolo che al loro arrivo si formerà d’ordine dell’intendente generale, si troveranno nelle colonie presenti e a provata di tempo in riguardo di quelle che fossero indi premorte; spirato poi l’anno dal loro ingresso nel regno, nulla più si fornirà loro, dovendo essere a lor cura il procacciarsi il vito con la propria industria.
Cap. 7. Siccome quelli che verranno i primi a popolare le nuove colonie devono essere preferiti così a costoro, se li assegneranno i terreni nelle vicinanze della popolazione che si dovrà formare attigua alla chiesa di San Cristoforo | esistente ne’ salti di Montresta, somministrando ad esse Sua Maestà provisionalmente le suppettili necessarie, nella quale si faranno le funzioni parrocchiali, fino a che possa costruersi una chiesa più comoda da servire di parrocchiale quale la Sua Maestà farà edificare a sue spese, restando però il popolo obbligato a provvedere il numero de’ manuali e carriaggj per il trasporto de rispettivi materiali, sì e come si costuma nel regno; quando poi, aumentando il popolo, non bastasse la mentovata chiesa e che ancor non fosse costrutta la parrocchiale, destinerà Sua Maestà in detti salti o ne' circonvicini quelle altre chiese che crederà le più atte per la comodità della popolazione.
Ne sovrammentovati salti di Montresta e, successivamente, in quelli altri che Sua Maestà determinerà, seli farà per la costruzione delle lor case assegnare terreno sufficiente senza costo veruno, come altresì senza pagamento seli permetterà di tagliar li boscami necessarj per le baracche e per le fabbriche, di legnare per far calcina e scavar le pietre ne’ posti soltanto designandi.
Le case però verranno edificate da greci a loro proprie spese; ed abbisognando per la fabbrica de dinari seli faranno somministrare all’interesse del 8 per cento, secondo il costume del regno fino alla restituzione del capitale.
Per dinaro che seli fornirà, o altra somministranza a titolo d’imprestito o vendita, sarà tenuta la nazione alla restituzione solidaria del capitale ed accessori, ed in conseguenza nulla si somministrerà senza il previo consenso di tutti i capi famiglia o almeno della maggior parte, sino a che possa formarsi il consiglio che vi verrà stabilito, di modo che sempre invariabilmente senza modificazione, né restrizione veruna s’intenderà assunto l’obbligo solidario per la restituzione delle somministranze anticipate, imprestiti e corresponsioni degli interessi di tutti i greci, che verranno ad abitar in dette nuove popolazioni.
Perciò fisse che saranno in queste le cento famiglie, o eziandio in minor numero sì e come stimerà conveniente il Governo, si procederà in conformità de regolamenti che le verranno dal medesimo prescritti, col intervento di tutti i capi di famiglia all’elezione de sindaci, consiglieri e segretaro, con suoi inservienti, che comporranno e rappresenteranno il corpo della | università, senza la di cui approvazione e collaborazione in riflesso della responsabilità solidaria della nazione non si fornirà cosa veruna meno si ripartirà terreno.
Cap. 8. Sull’idea che molti, allettati dai considerevoli vantaggi che ridonderanno in pro di coloro che verranno a stabilirsi nelle colonie, si risolveranno d’agregarseli, si formerà una pianta della città con le sue piazze e divisione di contrade capace per una numerosa popolazione, destinandovi sin da principio un fitto per la fabbrica della chiesa parrocchiale, delle case del vescovo e del pubblico per un ospedale e per la fondazione del monistero di Santo Basilio1, con il terreno d’un piccolo giardinetto ad esso attiguo dell’estenzione di due starelli misura del paese.
Le fabbriche si faranno ove verrà loro indicato, perché siano ben ordinate, osservandosi nella costruzione delle case l’uniformità tanto e quanto sarà attuabile.
Si accorderà a ciascheduno l’estenzione di terreno nella quantità di starelli che corrispondente alla condizione delle persone, vista in diverse categorie stabilita in calce de’ presenti capitoli, con l’obbligo preciso ed indispensabile di ridurre almeno la vigesima parte in vigna d’aggregarsi di viti e di due alberi d’olivo o moroni per ogni starello, riservandosi il resto per seminarvi, nel quale pure si dovranno piantare per ogni starello due altri alberi di moroni o d’olivo; sì e come le farà tanto in riguardo dell’uno che dell’altro terreno rispettivamente preferito dalla General Intendenza, nell’atto della ripartizione, avuto riguardo alla qualità del terreno suscettibile piuttosto degli uni che degli altri; ben inteso che il piantamento delli viti per il quarto dell’estensione del terreno da ridurre in vigna, dovrà cominciarsi almeno nel secondo anno e quello dell’alberi per la terza parte del totale nel terzo anno e, successivamente, nell’istessa forma, continuarsi negli anni susseguenti, di forza che sia tutto il piantamento terminato nel fine del quinto anno; ed in caso d’inadempimento sarà in libertà l’intendente generale di farli piantare a’ suoi dovuti tempi a’ spese del controventore.
Sì il taglio che spianamento degli alberi d’olivo, anchorche selvatici, in detti salti esistenti sarà vietato sotto pena di due scuti per caduno che verrà | reciso, oltre il valore dell’istesso albero; fuorché, per urgenza del loro coltivo o per renderli domestici, sia necessario spiantarne o reciderne qualcuno, lo che per altro non potrà eseguirsi senza il permesso del detto ufficio da cui non verrà mai concesso senza averne dianzi fatta riconoscer la necessità.
Abbondando detti salti de’ boschi d’alberi d’olivo selvatici, quali coltivandosi ed adimesticandosi recar potranno in breve tempo gran utile agli abitanti delle colonie, s’anderanno quelli che sono fuor di mano de terreni che s’assegneranno ripartendo, a’ proporzione e siccome giudicherà spediente detto ufficio della General Intendenza perché, avendosene la debita cura, se ne possa ricavar un maggior frutto.
Li terreni che si separeranno per le persone inette al travaglio o che cadranno per qualsiasi accidente in potere di queste, dovranno coltivarsi dalla nazione e popolarsi dalla medesima della quantità di viti ed alberi necessari a suoi debiti tempi, altrimenti quando se ne trascuri il coltivo ed aggregazione si faranno, e le uni e gli altri a spese dell’università.
Si stabilirà un terreno per il pascolo comune a’ sufficienza del bestiame ed a’ proporzione del bisogno si amplierà; e si legnerà per l’uso cotidiano ove sarà indicato; e sarà proibito a chi si sia di potersi valere degli altri terreni che lasceranno vacanti e riservati per il caso d’aumento o d’altre nuove colonie dell’istessa nazione che venissero.
Non rendendosi coltivo il terreno che sarà loro ripartito, popolandolo nel modo sovra espresso, nel termine d’anni cinque, che averanno principio dal giorno della separazione, sarà subito il terreno che non sarà stato lavorato ed aggregato, e s’intenderà devoluto al regio demanio, eccetto che vi fosse concorso legittimo impedimento, a qual effetto si terrà un registro nel regio archivio, affine di riconoscere chi avrà adempito alla sua obbligazione per far luogo alla caducità in caso d’inadempimento. Le granaglie che si dimanderanno per seminare nel primo anno Sua Maestà le farà somministrare ad imprestito e senza verura usura e si restituirà l'ammontare delle medesime subito fatto il raccolto e sarà riserbato alla Maestà Sua di far loro rissentire gli effetti della sua regia clemenza nel caso di fallanza de raccolti nel primo anno. |
Si forniranno li buoi e ferro parimenti necessario per il lavoro; detti buovi saranno dell'età di tre in quattr'anni atti per lavorare la campagna e dovranno per ogni paia buovi ed il ferro per il primo anno pagare lire sessanta moneta di Piemonte o per maggior loro comodo segli darà quattr'anni di respiro per il pagamento ripartitamente, in ragione di lire sedici per caduno di detti anni, quali pagamenti fatti resteranno propri de medesimi detti buovi e ferro.
Per evitare poi ogni confusione, disordine e gelosia, nel farsi il riparto de terreni (separato che si farà l'infradestinato per Antonio Barozzi, per il vescovo e per il sostento delli monaci di Santo Basilio), concorrendo assieme più famiglie, si dovrà per mezzo di lotti colle dovute precauzioni, per ovviare alle frodi e sconcerti, lasciare all'evento della sorte chi sarà nella ripartizione preferto, fuorché fra le medesime vi fossero li due generi del mentovato Barozzi, Giovanni Lapo e Dimo Caleto, il suo nipote Spiro Barozzi e li due suoi cugini Giorgio e Costantino parimenti Barozzi, quali avranno la preferenza a coloro che seco loro accorreranno per la separazione de terreni; e fra li suddetti congiunti del Barozzi saranno preferiti in caso di concorrenza assieme li generi al nipote e questi alli cugini.
Quando poi una sola famiglia, senza intervenzione d'altra, dimanderà la separazione, le verrà subito concessa, avuto prima il consenso degli altri capi di famiglia che ci si troveranno già nelle colonie stabiliti, a tenore del disposto nel capitolo precedente ed in conformità delle provisionali istruzioni che le saranno dal governo date, lo che durerà fino al stabilimento del conseglio, a cui indi devensi proporre la domanda da coloro che vi vorranno prender abitazione per rapportarne la collaudazione; acciò ricorrendo con tal requisito all'Intendenza Generale, possa dare le sue provvidenze per farle ripartire colla dovuta proporzione alla categoria del suo grado i terreni necessari e fornire le somme per le fabbriche, le sementi, buovi e ferro a misura del bisogno, del che tutto sarà sempre come sovra si è spiegato risponsale la nazione, quale dovrà sin dal principio formare un registro che verrà custodito da quelle persone che deputerà il governo, nel quale intesterà copia dell'istromento che de presenti capitoli verrà rogato nell'ufficio dell'Intendenza Generale, ed in esso registro si descriveranno | in colonne distinte li capi delle famiglie col numero delle persone che le compongono, i terreni che le saranno stati ripartiti, le somministranze, li prestiti che seli saranno fatti e li pagamenti e restituzioni che alla giornata seguiranno rispettivamente de crediti, anticipate e forniture.
Passando il possesso d'essi terreni in altre mani per la morte del primo stipulatore ne suoi successori o in altri per qualsivoglia titolo o contratto dovranno trasportarsi alla colonna del nuovo possessore con l'espressione delle debiture a' quali resteranno ancor soggetti, dando il custode di detto registro subito avviso all'ufficio della general intendenza.
Sarà poi a total carico del conseglio, dopo il suo stabilimento, di conservarlo e regolarlo secondo la norma che li verrà dal governo prefissa. Si sottometteranno tutti quelli che verranno nelle colonie, che saranno veri cattolici, col farne al bisogno la professione di fede, che saranno leali e fedeli sudditi di Sua Maestà, a cui presteranno omaggio di fedeltà, quallor rischiesti, e che compiranno al disposto ne' capitoli del stabilimento delle colonie.
Goderanno per anni cinque dell'esenzione d'ogni forza di peso, tributo ed altro carico spettante e dovuto a Sua Maestà per i frutti che perceveranno da terreni de' quali gioiranno intieramente; ad esclusione, ben inteso, di quella per la gabella del tabacco e per i dritti dell'estrazione, a quali saranno tutti li greci delle nuove colonie, niuno escluso né eccettuato, quantunque privileggiato come infra, soggetti come li sudditi antichi del regno.
Spirato il quinquennio, da computarsi per ogni famiglia dal suo ingresso nelle colonie, soggiaceranno per aumento delle reali finanze sì alli pesi, tributi, carichi, che a regolamenti per pubblico vantaggio stabiliti, a quali sono e saranno sottoposti gli altri sudditi del regno; ed inoltre si pagherà la decima di tutto quello che ricaverà la nazione da' loro beni al regio patrimonio.
Sarà loro concesso l'uso dell'armi per propria difesa, a tenore de' statuti e prammatiche del regno.
Cap. 9. Del clero, stabilito che sarà il vescovo, ne sarà egli giudice e castigherà i delinquenti. | Per i secolari deputerà Sua Maestà un giudice sul posto da cui vorrà loro amministrata giustizia, secondo gli usi e leggi del regno, col ricorso ed appello nelle cause civili alla Real Udienza e nelle criminali al Real Consiglio dalle sentenze de quali supremi magistrati potranno anche supplicare come gli altri sudditi di Sua Maestà nazionali.
Nel caso poi si dovesse proporre qualche istanza da un greco, contro uno che non fosse di sua nazione, le sarà permesso di ricorrere dal giudice del reo da convenirsi o a drittura alla Real Udienza se sarà materia civile, o al Real Conseglio quando si trattasse do causa criminale, lasciando la libertà di supplicare, secondo però sempre gli usi e leggi del regno.
Cap. 10. Si permetterà la fondazione di un monistrero de monaci sotto l'ordine di San Basilio, a' quali se li assegnerà il sito capace non solo per la fabbrica del monistero, chiesa e giardinetto di due starelli, ma anche il terreno per il sostento di dodici monaci, otto de' quali saranno sempre sacerdoti e saranno esenti di ogni peso e tributo; ed in considerazione di questa grazia saranno tenuti, servato il loro istituto, di assistere e servire detta popolazione nella qualità e forma che gli verrà a suo tempo da Sua Maestà accennata dopo la loro fondazione.
Li terreni pure che s'assegneranno al vescovo saranno inalienabili ed immuni d'ogni peso e tributo, sendosi accordati per il più decoroso mantenimento del medesimo e suoi successori al vescovado.
Tutti gli altri terreni che si ripartiranno saranno sempre soggetti a tributi, pesi, carichi, pagamento della decima de frutti, ancorché passassero in mani di esenti da tal obbligo per accordarsi e concedersi con questa condizione, senza la quale Sua Maestà non si sarebbe degnata concederli, di modo che saranno sempre affetti, ipotecati ed obbligati alli suddetti pesi, tributi e dritto di decima, si imposti che da imporsi, di qualsiasi natura fossero, onde debba sempre intendersi rivocata la concessione in caso contrario.
Cap. 11. Quando sia conveniente di dividere il terreno da seminarsi da quello si dovrà ridurre in vigna, sia per maggior comodo della popolazione, sia anche per la qualità dell'istesso terreno più proprio per l'uno che l'altro, se ne ripartirà a caduno la sua porzione a proposizione del terreno che seli dovrà separare. |
Cap. 12. Effettuandosi la popolazione delle colonie e fissandosi il suo domicilio il signor Antonio Barozzi in ricompensa del di lui zelo nell'esecuzione dell'obbligo contenuto nel capitolo quarto, l'onorerà Sua Maestà del privileggio di nobiltà per se, suoi discendenti, col titolo di barone per lui, suoi discendenti successivamente in linea mascolina di primogenito in primogenito solamente, escluse le femmine. E per suo conveniente e decoroso sostentamento e di sua famiglia, se li concederà la quantità del terreno infranotato con l'esenzione d'ogni peso, tributo e dritto di decima in riguardo solamento del medesimo terreno e gioirà nel resto si esso che suoi discendenti maschi di quelle altre immunità che godono i nobili del regno. Stinta la linea mascolina passando essi terreni in potere d'altri o per contratto o per successione, eziandio delle femmine della sua discendenza saranno soggetti alli pesi, tributi, decima de frutti a quali soggiaceranno li beni degli altri greci delle colonie.
Sarà però tenuto sia detto Barozzi che i di lui successori maschi a far ridurre coltivo detto terreno e popolarlo degli alberi, viti in conformità del capitolo 8 in termine di anni 10, qual maggior dilazione seli concede in riflesso de viaggi che dovrà intraprendere per promuovere sempre più l'aumento della popolazione sotto pena della caducità in caso d'inadempimento a favor del regio patrimonio.
Alli mentovati due generi dell'istesso Barozzi, Giovanni Lappo, console veneto in Patrozzo e Dimo Canaleto, primo sindico d'Arcadia, ed al nipote Spiro Barozzi, oltre l'ampio terreno infra assegnato se li concederà il privilegio di cavalierato, nel supposto sempre dell'esecuzione dell'obbligazione addossatasi nel capitolo 4 dal detto signor Antonio; in quanto alli due suoi cugini, dottore in medicina Giorgio e chirurgo Costantino fratelli Barozzi s'avrà riguardo al loro arrivo.
Cap. 13. Alli capi di famiglia di qualche rimarco e facoltosi sin al numero di venti si concederà la patente di capitani della milizia nazionale con una medaglia d'oro per una volta solamente, la quale le sarà permesso di portar appesa alla botoniera della veste; e di dette distinzioni di capitani di milizia e del porto dell'istessa medaglia che sarà conservata nella famiglia | mancando il genitori o altro ascendente, ne gioiranno successivamente li primogeniti discendenti maschi in linea retta, ed in mancanza della linea primogenita si continueranno a favor delle altre linee tanto che vi saranno maschi discendenti, con preferenza del primogenito, esclusi sempre ed in ogni caso i maschi dalle femine discendenti.
E, siccome dette grazie si concederanno a proporzione dell'aumento della popolazione, non si spedirà veruna patente, né si darà medaglia che non vi sia il numero di cinquanta famiglia già stabilite nelle colonie; e così si praticherà a riguardo delle concessioni a favore degli altri sin al detto numero di venti, fra' quali si preferirà sempre quello che averà contribuito in condurre un maggior numero di famiglie seco; e per ciò, prima di partire dai luoghi di sua dimora, si muniranno delle dichiarazioni opportune de capi di famiglia che disporranno a venire in dette colonie, bastando anche sendo in queste diggià stabiliti ne procurino l'aumento, di forma che la rispettiva spedizione delle patenti e dono della medaglia averà sempre luogo, quallor s'aumentarà la popolazione del numero di cinquanta famiglie, e non altrimenti, né in altro modo. E quando premorisse il padre o altro ascendente che non si fosse ancor potuto effettuare a suo favore verrà accordata al figlio o altro discendente maschio quando succederà il caso della concessione.
Cap. 14. Di questi capitoli ne verrà stipulato il contratto nell'Intendenza Generale nella forma solita da avere soltanto effetto approvata che sarà da Sua Maestà.
Assegnamento de terreni
Al vescovo starelli misura di questo regno 150.
Al monistero de monaci di San Basilio 360 starelli.
Al signor Antonio Barozzi 1000 starelli.
Ad ogni famiglia di mercanti 50.
Ad ogni famiglia di artisti 25.
Alli due generi del dr. Sig. Antonio 250 starelli caduno.
A Spiro Barozzi 200.
Alli capitani 100.
Alli due cugini del Barozzi Costantino e Giorgio 150 per caduno.
Ad ogni famiglia d'agricoltori 36 per ogni persona che sarà atta al travaglio. |
Accettiamo li capitolo avanti scritti formati sopra il medesimo progetto del stabilimento delle nuove colonie de greci in questo regno, pronti a stipulare il contratto nella General Intendenza qualor ne saremo richiesti.
In fede, Cagliari li 15 aprile 1750.
Antonio Barozzi e prete Giorgio Cassara. |
Cap. 2. Al primo vescovo che verrà di Levante (quando però ridotta la popolazione a segno di potervisi stabilire, così lo determinerà Sua Maestà) le sarà, per il di lui decente mantenimento, assegnata la porzione di lire cento di moneta di Piemonte al mese; qual pensione per l’istesso effetto si continuerà a suoi successori della fede episcopale, la nomina de quali apparterrà poi sempre a Sua Maestà, prescegliendo a suo piacimento, o ne paesi esteri o nelle colonie, quel soggetto che giudicherà il più degno per sì importante incarico.
Cap. 3. Sino a che sia la popolazione cresciuta in numero sufficiente per l’erezione di vescovato, affinché intanto coloro che alla giornata giungeranno venghino spiritualmente soccorsi, subito che saranno nelle colonie dieci famiglie, si accorderanno mensualmente per il sostenimento d’un prete della loro nazione, quale dovrà servirle di paroco, lire nove e soldi dodici moneta di Piemonte; quando ve ne saranno quaranta famiglie si pagheranno lire quattro e mezza dell’istessa moneta ad un sagrestano per assistere detto parroco ed aver cura della chiesa; e stabilite che vi siano 90 famiglie si pagheranno altre lire otto dell’istessa moneta ad altro prete, che sarà vice paroco ed a proporzione dell’aumento del popolo sarà riservato a Sua Maestà sì e come giudicherà più spediente la cristiana sua pietà di provvedere de’ parochi, vice parochi, sagrestani, quali gioiranno anch’essi mensualmente del sovrafissato a’ riguardo de' primi, quali tutti dovranno esser approvati da monsignor Arcivescovo di Cagliari, da cui immediatamente dipenderà il clero. |
Cap. 4. Con la fiducia che sempre più promoveranno li progettanti l’accrescimento della popolazione accettandosi l’offerta sebben tenue d’introdurre cento famiglie nel corso di anni due, fra le quali vi siano d’agricoltori e che si ingegneranno poi di mano in mano introdurrne delle altre, fra quali vi siano de fabbricatori di seta, corami, polvere, tabacco e de bastimenti, con altri artefici, dovranno li suddetti Barozzi e prete Casara, compire alla oggidì cotanto limitata e ristretta promessa, fra il suddetto termine d’anni due da decorrere dal dì che s’avrà riscontrato dell’approvazione di Sua Maestà del contratto che si stipulerà.
Cap. 5. Presasi per la distanza della Maina in matura considerazione la spesa dell’imbarco e lungo viaggio, per vieppiù animare li capi di famiglia d’intraprenderlo verso queste nuove colonie (non ostante che fossesi diggia diversamente concertato), dopo loro arrivo nel Regno si conteranno lire sei di moneta di Piemonte alle persone maggiori d’anni sette compiti e lire tre detta moneta alli minori di tale età, mediante qual sborso sarà a total carico de’ greci ogni spesa, compresa quella del nolito, lo che pure si praticherà in riguardo di chi si sia della loro nazione che verrà a stabilirsi nelle nuove colonie.
Cap. 6. Quantunque per la sussistenza del primo anno fosse stata loro accordata la sola giornaliera distribuzione del pane adeguata all’età e sesso delle persone, tuttavia per contribuire al loro più agiato sostento, oltre il pane se li faranno pure dare per il corso di detto primo anno lire dieci di Piemonte ad ogni persona; da distribuirsi ripartitamente detta somma in fine di cadun mese a’ capi di famiglia, a’ proporzione del numero delle sole persone, che da fuori regno venute secondo il nolo che al loro arrivo si formerà d’ordine dell’intendente generale, si troveranno nelle colonie presenti e a provata di tempo in riguardo di quelle che fossero indi premorte; spirato poi l’anno dal loro ingresso nel regno, nulla più si fornirà loro, dovendo essere a lor cura il procacciarsi il vito con la propria industria.
Cap. 7. Siccome quelli che verranno i primi a popolare le nuove colonie devono essere preferiti così a costoro, se li assegneranno i terreni nelle vicinanze della popolazione che si dovrà formare attigua alla chiesa di San Cristoforo | esistente ne’ salti di Montresta, somministrando ad esse Sua Maestà provisionalmente le suppettili necessarie, nella quale si faranno le funzioni parrocchiali, fino a che possa costruersi una chiesa più comoda da servire di parrocchiale quale la Sua Maestà farà edificare a sue spese, restando però il popolo obbligato a provvedere il numero de’ manuali e carriaggj per il trasporto de rispettivi materiali, sì e come si costuma nel regno; quando poi, aumentando il popolo, non bastasse la mentovata chiesa e che ancor non fosse costrutta la parrocchiale, destinerà Sua Maestà in detti salti o ne' circonvicini quelle altre chiese che crederà le più atte per la comodità della popolazione.
Ne sovrammentovati salti di Montresta e, successivamente, in quelli altri che Sua Maestà determinerà, seli farà per la costruzione delle lor case assegnare terreno sufficiente senza costo veruno, come altresì senza pagamento seli permetterà di tagliar li boscami necessarj per le baracche e per le fabbriche, di legnare per far calcina e scavar le pietre ne’ posti soltanto designandi.
Le case però verranno edificate da greci a loro proprie spese; ed abbisognando per la fabbrica de dinari seli faranno somministrare all’interesse del 8 per cento, secondo il costume del regno fino alla restituzione del capitale.
Per dinaro che seli fornirà, o altra somministranza a titolo d’imprestito o vendita, sarà tenuta la nazione alla restituzione solidaria del capitale ed accessori, ed in conseguenza nulla si somministrerà senza il previo consenso di tutti i capi famiglia o almeno della maggior parte, sino a che possa formarsi il consiglio che vi verrà stabilito, di modo che sempre invariabilmente senza modificazione, né restrizione veruna s’intenderà assunto l’obbligo solidario per la restituzione delle somministranze anticipate, imprestiti e corresponsioni degli interessi di tutti i greci, che verranno ad abitar in dette nuove popolazioni.
Perciò fisse che saranno in queste le cento famiglie, o eziandio in minor numero sì e come stimerà conveniente il Governo, si procederà in conformità de regolamenti che le verranno dal medesimo prescritti, col intervento di tutti i capi di famiglia all’elezione de sindaci, consiglieri e segretaro, con suoi inservienti, che comporranno e rappresenteranno il corpo della | università, senza la di cui approvazione e collaborazione in riflesso della responsabilità solidaria della nazione non si fornirà cosa veruna meno si ripartirà terreno.
Cap. 8. Sull’idea che molti, allettati dai considerevoli vantaggi che ridonderanno in pro di coloro che verranno a stabilirsi nelle colonie, si risolveranno d’agregarseli, si formerà una pianta della città con le sue piazze e divisione di contrade capace per una numerosa popolazione, destinandovi sin da principio un fitto per la fabbrica della chiesa parrocchiale, delle case del vescovo e del pubblico per un ospedale e per la fondazione del monistero di Santo Basilio1, con il terreno d’un piccolo giardinetto ad esso attiguo dell’estenzione di due starelli misura del paese.
Le fabbriche si faranno ove verrà loro indicato, perché siano ben ordinate, osservandosi nella costruzione delle case l’uniformità tanto e quanto sarà attuabile.
Si accorderà a ciascheduno l’estenzione di terreno nella quantità di starelli che corrispondente alla condizione delle persone, vista in diverse categorie stabilita in calce de’ presenti capitoli, con l’obbligo preciso ed indispensabile di ridurre almeno la vigesima parte in vigna d’aggregarsi di viti e di due alberi d’olivo o moroni per ogni starello, riservandosi il resto per seminarvi, nel quale pure si dovranno piantare per ogni starello due altri alberi di moroni o d’olivo; sì e come le farà tanto in riguardo dell’uno che dell’altro terreno rispettivamente preferito dalla General Intendenza, nell’atto della ripartizione, avuto riguardo alla qualità del terreno suscettibile piuttosto degli uni che degli altri; ben inteso che il piantamento delli viti per il quarto dell’estensione del terreno da ridurre in vigna, dovrà cominciarsi almeno nel secondo anno e quello dell’alberi per la terza parte del totale nel terzo anno e, successivamente, nell’istessa forma, continuarsi negli anni susseguenti, di forza che sia tutto il piantamento terminato nel fine del quinto anno; ed in caso d’inadempimento sarà in libertà l’intendente generale di farli piantare a’ suoi dovuti tempi a’ spese del controventore.
Sì il taglio che spianamento degli alberi d’olivo, anchorche selvatici, in detti salti esistenti sarà vietato sotto pena di due scuti per caduno che verrà | reciso, oltre il valore dell’istesso albero; fuorché, per urgenza del loro coltivo o per renderli domestici, sia necessario spiantarne o reciderne qualcuno, lo che per altro non potrà eseguirsi senza il permesso del detto ufficio da cui non verrà mai concesso senza averne dianzi fatta riconoscer la necessità.
Abbondando detti salti de’ boschi d’alberi d’olivo selvatici, quali coltivandosi ed adimesticandosi recar potranno in breve tempo gran utile agli abitanti delle colonie, s’anderanno quelli che sono fuor di mano de terreni che s’assegneranno ripartendo, a’ proporzione e siccome giudicherà spediente detto ufficio della General Intendenza perché, avendosene la debita cura, se ne possa ricavar un maggior frutto.
Li terreni che si separeranno per le persone inette al travaglio o che cadranno per qualsiasi accidente in potere di queste, dovranno coltivarsi dalla nazione e popolarsi dalla medesima della quantità di viti ed alberi necessari a suoi debiti tempi, altrimenti quando se ne trascuri il coltivo ed aggregazione si faranno, e le uni e gli altri a spese dell’università.
Si stabilirà un terreno per il pascolo comune a’ sufficienza del bestiame ed a’ proporzione del bisogno si amplierà; e si legnerà per l’uso cotidiano ove sarà indicato; e sarà proibito a chi si sia di potersi valere degli altri terreni che lasceranno vacanti e riservati per il caso d’aumento o d’altre nuove colonie dell’istessa nazione che venissero.
Non rendendosi coltivo il terreno che sarà loro ripartito, popolandolo nel modo sovra espresso, nel termine d’anni cinque, che averanno principio dal giorno della separazione, sarà subito il terreno che non sarà stato lavorato ed aggregato, e s’intenderà devoluto al regio demanio, eccetto che vi fosse concorso legittimo impedimento, a qual effetto si terrà un registro nel regio archivio, affine di riconoscere chi avrà adempito alla sua obbligazione per far luogo alla caducità in caso d’inadempimento. Le granaglie che si dimanderanno per seminare nel primo anno Sua Maestà le farà somministrare ad imprestito e senza verura usura e si restituirà l'ammontare delle medesime subito fatto il raccolto e sarà riserbato alla Maestà Sua di far loro rissentire gli effetti della sua regia clemenza nel caso di fallanza de raccolti nel primo anno. |
Si forniranno li buoi e ferro parimenti necessario per il lavoro; detti buovi saranno dell'età di tre in quattr'anni atti per lavorare la campagna e dovranno per ogni paia buovi ed il ferro per il primo anno pagare lire sessanta moneta di Piemonte o per maggior loro comodo segli darà quattr'anni di respiro per il pagamento ripartitamente, in ragione di lire sedici per caduno di detti anni, quali pagamenti fatti resteranno propri de medesimi detti buovi e ferro.
Per evitare poi ogni confusione, disordine e gelosia, nel farsi il riparto de terreni (separato che si farà l'infradestinato per Antonio Barozzi, per il vescovo e per il sostento delli monaci di Santo Basilio), concorrendo assieme più famiglie, si dovrà per mezzo di lotti colle dovute precauzioni, per ovviare alle frodi e sconcerti, lasciare all'evento della sorte chi sarà nella ripartizione preferto, fuorché fra le medesime vi fossero li due generi del mentovato Barozzi, Giovanni Lapo e Dimo Caleto, il suo nipote Spiro Barozzi e li due suoi cugini Giorgio e Costantino parimenti Barozzi, quali avranno la preferenza a coloro che seco loro accorreranno per la separazione de terreni; e fra li suddetti congiunti del Barozzi saranno preferiti in caso di concorrenza assieme li generi al nipote e questi alli cugini.
Quando poi una sola famiglia, senza intervenzione d'altra, dimanderà la separazione, le verrà subito concessa, avuto prima il consenso degli altri capi di famiglia che ci si troveranno già nelle colonie stabiliti, a tenore del disposto nel capitolo precedente ed in conformità delle provisionali istruzioni che le saranno dal governo date, lo che durerà fino al stabilimento del conseglio, a cui indi devensi proporre la domanda da coloro che vi vorranno prender abitazione per rapportarne la collaudazione; acciò ricorrendo con tal requisito all'Intendenza Generale, possa dare le sue provvidenze per farle ripartire colla dovuta proporzione alla categoria del suo grado i terreni necessari e fornire le somme per le fabbriche, le sementi, buovi e ferro a misura del bisogno, del che tutto sarà sempre come sovra si è spiegato risponsale la nazione, quale dovrà sin dal principio formare un registro che verrà custodito da quelle persone che deputerà il governo, nel quale intesterà copia dell'istromento che de presenti capitoli verrà rogato nell'ufficio dell'Intendenza Generale, ed in esso registro si descriveranno | in colonne distinte li capi delle famiglie col numero delle persone che le compongono, i terreni che le saranno stati ripartiti, le somministranze, li prestiti che seli saranno fatti e li pagamenti e restituzioni che alla giornata seguiranno rispettivamente de crediti, anticipate e forniture.
Passando il possesso d'essi terreni in altre mani per la morte del primo stipulatore ne suoi successori o in altri per qualsivoglia titolo o contratto dovranno trasportarsi alla colonna del nuovo possessore con l'espressione delle debiture a' quali resteranno ancor soggetti, dando il custode di detto registro subito avviso all'ufficio della general intendenza.
Sarà poi a total carico del conseglio, dopo il suo stabilimento, di conservarlo e regolarlo secondo la norma che li verrà dal governo prefissa. Si sottometteranno tutti quelli che verranno nelle colonie, che saranno veri cattolici, col farne al bisogno la professione di fede, che saranno leali e fedeli sudditi di Sua Maestà, a cui presteranno omaggio di fedeltà, quallor rischiesti, e che compiranno al disposto ne' capitoli del stabilimento delle colonie.
Goderanno per anni cinque dell'esenzione d'ogni forza di peso, tributo ed altro carico spettante e dovuto a Sua Maestà per i frutti che perceveranno da terreni de' quali gioiranno intieramente; ad esclusione, ben inteso, di quella per la gabella del tabacco e per i dritti dell'estrazione, a quali saranno tutti li greci delle nuove colonie, niuno escluso né eccettuato, quantunque privileggiato come infra, soggetti come li sudditi antichi del regno.
Spirato il quinquennio, da computarsi per ogni famiglia dal suo ingresso nelle colonie, soggiaceranno per aumento delle reali finanze sì alli pesi, tributi, carichi, che a regolamenti per pubblico vantaggio stabiliti, a quali sono e saranno sottoposti gli altri sudditi del regno; ed inoltre si pagherà la decima di tutto quello che ricaverà la nazione da' loro beni al regio patrimonio.
Sarà loro concesso l'uso dell'armi per propria difesa, a tenore de' statuti e prammatiche del regno.
Cap. 9. Del clero, stabilito che sarà il vescovo, ne sarà egli giudice e castigherà i delinquenti. | Per i secolari deputerà Sua Maestà un giudice sul posto da cui vorrà loro amministrata giustizia, secondo gli usi e leggi del regno, col ricorso ed appello nelle cause civili alla Real Udienza e nelle criminali al Real Consiglio dalle sentenze de quali supremi magistrati potranno anche supplicare come gli altri sudditi di Sua Maestà nazionali.
Nel caso poi si dovesse proporre qualche istanza da un greco, contro uno che non fosse di sua nazione, le sarà permesso di ricorrere dal giudice del reo da convenirsi o a drittura alla Real Udienza se sarà materia civile, o al Real Conseglio quando si trattasse do causa criminale, lasciando la libertà di supplicare, secondo però sempre gli usi e leggi del regno.
Cap. 10. Si permetterà la fondazione di un monistrero de monaci sotto l'ordine di San Basilio, a' quali se li assegnerà il sito capace non solo per la fabbrica del monistero, chiesa e giardinetto di due starelli, ma anche il terreno per il sostento di dodici monaci, otto de' quali saranno sempre sacerdoti e saranno esenti di ogni peso e tributo; ed in considerazione di questa grazia saranno tenuti, servato il loro istituto, di assistere e servire detta popolazione nella qualità e forma che gli verrà a suo tempo da Sua Maestà accennata dopo la loro fondazione.
Li terreni pure che s'assegneranno al vescovo saranno inalienabili ed immuni d'ogni peso e tributo, sendosi accordati per il più decoroso mantenimento del medesimo e suoi successori al vescovado.
Tutti gli altri terreni che si ripartiranno saranno sempre soggetti a tributi, pesi, carichi, pagamento della decima de frutti, ancorché passassero in mani di esenti da tal obbligo per accordarsi e concedersi con questa condizione, senza la quale Sua Maestà non si sarebbe degnata concederli, di modo che saranno sempre affetti, ipotecati ed obbligati alli suddetti pesi, tributi e dritto di decima, si imposti che da imporsi, di qualsiasi natura fossero, onde debba sempre intendersi rivocata la concessione in caso contrario.
Cap. 11. Quando sia conveniente di dividere il terreno da seminarsi da quello si dovrà ridurre in vigna, sia per maggior comodo della popolazione, sia anche per la qualità dell'istesso terreno più proprio per l'uno che l'altro, se ne ripartirà a caduno la sua porzione a proposizione del terreno che seli dovrà separare. |
Cap. 12. Effettuandosi la popolazione delle colonie e fissandosi il suo domicilio il signor Antonio Barozzi in ricompensa del di lui zelo nell'esecuzione dell'obbligo contenuto nel capitolo quarto, l'onorerà Sua Maestà del privileggio di nobiltà per se, suoi discendenti, col titolo di barone per lui, suoi discendenti successivamente in linea mascolina di primogenito in primogenito solamente, escluse le femmine. E per suo conveniente e decoroso sostentamento e di sua famiglia, se li concederà la quantità del terreno infranotato con l'esenzione d'ogni peso, tributo e dritto di decima in riguardo solamento del medesimo terreno e gioirà nel resto si esso che suoi discendenti maschi di quelle altre immunità che godono i nobili del regno. Stinta la linea mascolina passando essi terreni in potere d'altri o per contratto o per successione, eziandio delle femmine della sua discendenza saranno soggetti alli pesi, tributi, decima de frutti a quali soggiaceranno li beni degli altri greci delle colonie.
Sarà però tenuto sia detto Barozzi che i di lui successori maschi a far ridurre coltivo detto terreno e popolarlo degli alberi, viti in conformità del capitolo 8 in termine di anni 10, qual maggior dilazione seli concede in riflesso de viaggi che dovrà intraprendere per promuovere sempre più l'aumento della popolazione sotto pena della caducità in caso d'inadempimento a favor del regio patrimonio.
Alli mentovati due generi dell'istesso Barozzi, Giovanni Lappo, console veneto in Patrozzo e Dimo Canaleto, primo sindico d'Arcadia, ed al nipote Spiro Barozzi, oltre l'ampio terreno infra assegnato se li concederà il privilegio di cavalierato, nel supposto sempre dell'esecuzione dell'obbligazione addossatasi nel capitolo 4 dal detto signor Antonio; in quanto alli due suoi cugini, dottore in medicina Giorgio e chirurgo Costantino fratelli Barozzi s'avrà riguardo al loro arrivo.
Cap. 13. Alli capi di famiglia di qualche rimarco e facoltosi sin al numero di venti si concederà la patente di capitani della milizia nazionale con una medaglia d'oro per una volta solamente, la quale le sarà permesso di portar appesa alla botoniera della veste; e di dette distinzioni di capitani di milizia e del porto dell'istessa medaglia che sarà conservata nella famiglia | mancando il genitori o altro ascendente, ne gioiranno successivamente li primogeniti discendenti maschi in linea retta, ed in mancanza della linea primogenita si continueranno a favor delle altre linee tanto che vi saranno maschi discendenti, con preferenza del primogenito, esclusi sempre ed in ogni caso i maschi dalle femine discendenti.
E, siccome dette grazie si concederanno a proporzione dell'aumento della popolazione, non si spedirà veruna patente, né si darà medaglia che non vi sia il numero di cinquanta famiglia già stabilite nelle colonie; e così si praticherà a riguardo delle concessioni a favore degli altri sin al detto numero di venti, fra' quali si preferirà sempre quello che averà contribuito in condurre un maggior numero di famiglie seco; e per ciò, prima di partire dai luoghi di sua dimora, si muniranno delle dichiarazioni opportune de capi di famiglia che disporranno a venire in dette colonie, bastando anche sendo in queste diggià stabiliti ne procurino l'aumento, di forma che la rispettiva spedizione delle patenti e dono della medaglia averà sempre luogo, quallor s'aumentarà la popolazione del numero di cinquanta famiglie, e non altrimenti, né in altro modo. E quando premorisse il padre o altro ascendente che non si fosse ancor potuto effettuare a suo favore verrà accordata al figlio o altro discendente maschio quando succederà il caso della concessione.
Cap. 14. Di questi capitoli ne verrà stipulato il contratto nell'Intendenza Generale nella forma solita da avere soltanto effetto approvata che sarà da Sua Maestà.
Assegnamento de terreni
Al vescovo starelli misura di questo regno 150.
Al monistero de monaci di San Basilio 360 starelli.
Al signor Antonio Barozzi 1000 starelli.
Ad ogni famiglia di mercanti 50.
Ad ogni famiglia di artisti 25.
Alli due generi del dr. Sig. Antonio 250 starelli caduno.
A Spiro Barozzi 200.
Alli capitani 100.
Alli due cugini del Barozzi Costantino e Giorgio 150 per caduno.
Ad ogni famiglia d'agricoltori 36 per ogni persona che sarà atta al travaglio. |
Accettiamo li capitolo avanti scritti formati sopra il medesimo progetto del stabilimento delle nuove colonie de greci in questo regno, pronti a stipulare il contratto nella General Intendenza qualor ne saremo richiesti.
In fede, Cagliari li 15 aprile 1750.
Antonio Barozzi e prete Giorgio Cassara. |
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Data della riproduzione digitale
2014
Formato
.jpg
ESC - Ente schedatore
Giampaolo Salice
Autore della scheda
LUDiCa
Data creazione della scheda
2014
Identificativo
Archivio di Stato di Cagliari, Regio Demanio, Categoria IV, Feudi, Volume 12
Diritti d'accesso
pubblico
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Colonie greche in Sardegna. Terza proposta di Giorgio Cassarà | Testo |
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