Longone Sardo. Piano di popolamento Pes

Contenuto

Titolo

Longone Sardo. Piano di popolamento Pes

Livello descrittivo

unità documentaria

Titolo originale

Biglietti per la nuova popolazione di Longon Sardo.
Coppia uguale si è inviata al dottore Don Francesco Pes Pes a Torino con ampia facoltà di riformarli e migliorarli tutti o qualsivoglia d'essi secondo stimerà più opportuno ai vantaggi dei nuovi popolatori per presentarli se ne fosse richiesto dalla corte quando su di ciò vi fosse qualche trattativa.

Data di inizio

1771

Ambiti e contenuto

Progetto di Michele Pes Pes per la formazione di una colonia a Longon Sardo

Autore del documento

Michele Pes Pes

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

italiano

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

Primo. Che tutti quei fabriccheranno case a sue spese senza concorrenza del Barone porranno godere della convenienza di sufficienti terreni per Vigne Orti Giardini Oliveti e tenute a proporzione della qualità dell'edificio e della persona che lo fabbrichera senza che il Barone possa in verun tempo chiederne nessun dritto al riguardo dei suddetti terreni.

2. Che la nuova popolazione dovrà avere Ad ogni lato tutta quella estenzione che necessaria sarà per vigne, giardini, Oliveti e tenute, per parti sufficienti per due vidazzoni, conforme è costume nelle popolazioni del principato d'Anglona / ed eziandio che gli boschi e Selve di fianco di essa popolazione comuni ai nuovi popolatori per legnamare, far carbone eccetera e che non potranno giammai pagarsi al Barone in nissun tempo verun dritto in perpetuo, ne verun altro conforme si osserva per le altre popolazioni del dipartimento di Gallura.

3. Che nel caso di concorrenza di esteri nella nuova popolazione nella divisione dei terreni saranno sempre privilegiati i naturali e principalmente gli di Tempio e Gallura.

4. Che per lo spazio d' anni venticinque non si pagherà donativo né verun altro dritto reale anziché sua maestà gli concederà una prima remissione ed esenzione de suddetti dritti pel suddetto spazio di tempo affinché allettati i concorrenti da cotal beneficio possano accrescere in numero maggiore gli abitatori della medesima popolazione.

5. Che per il suddetto spazio di tempo non si pagherà dai Vassalli baronali della medesima feudo né verun altro dritto spettante ad esso, né altre contribuzioni comunali e comandamenti baronali anzi saranno totalmente esenti anche dal dritto della / visita del reggitore il quale potrà ben farla a suo arbitrio e comodo ma a spese proprie, senza intervenzione delli popolatori e comunità.

6. Che il Barone per lo spazio di quaranta anni non dovrà pretender né riscuoter verun dritto da parte dei nuovi popolatori, a riguardo delle estrazioni si faranno dei frutti che avanzassero al bisognevole de' suddetti popolatori, ora questi fossero della stessa popolazione, ora introdotti in essa da Paesi esteri, come eziandio niente possa riscuotere per la introduzione di tutti quei frutti e robbe si introdurranno e che serviranno per l'uso dei medesimi popolatori.

7. Che la detta nuova popolazione non abbia dipendenza varuna dalla reale governazione di Sassari anzi restarà privativamente soggetta, come il rimanente della Gallura, al governo di Cagliari, godendo delle medesime privilegi che gode la Gallura nell' attivo e passivo.

8. Che alli suaccennati abitatori se gli permetterà il potere avere e tenere battelli o vero barchette per pescare ivi tutto il tempo dell'anno, senza che qualsivoglia ministro sia patrimoniale o di giustizia con la residente / ne meno il barone potranno in verun tempo pretender dritto veruno dalle pescagioni e che l'uso della pesca sia libera a ognuno degli nuovi popolatori, né giammai potranno i suddetti ministri pretender verun regalo a titolo di permissione la quale si farà gratis.

9. Che il subdelegato patrimoniale sarà naturale della medesima nuova popolazione senza dipendenza veruna d'altro subdelegato come eziandio tutti gli impieghi dell'accennata nuova popolazione si conferiranno a' naturali della medesima ed al suo principio a quelli che dimoraranno ivi.

10. Che l'offiziale delegato o giusdicente che governarà la detta nuova popolazione dovrà essere naturale di Tempio e sarà triennale a tenore del Regio editto per le ville reali finché col tempo ci siano persone capaci pel tal governo naturali della medesima popolazione e per tutto il tempo non vi fossero naturali capaci ch'abbia da conferirsi a tempiesi, come siano cavallieri o avvocati essendovene di questa qualità e perché con maggiore integrità possano esercire detto impiego si dovrà assegnare un competente salario dal Barone e questo impiego avrà il suo principio subito/ che sia la popolazione principiata ed il suddetto delegato avrà i suoi ministri cioè maggiori di giustizia eccetera e moltiplicando il numero di nuovi abitatori etiandio barracelli.

11. che il ministro di giustizia e suo tribunale non abbia dependenza veruna attiva, nè passiva dal delegato e di più ministri di giustizia di Tempio per ciò dovrassi destinare il termine infino ove potrà estendersi la giurisdizione privativamente d'ognuno, il quale termine sarà proporzionato non al numero attuale de' vassalli che nuovamente popolaranno, se non che dovrà esser un ambito in linea retta proporzionabile alla circonferenza ed estensione de Vidazzoni o seminari e bestiame che potrà col tempo la nuova popolazione avere e quanto ai pastori sia promiscuo e libero il pascolo d'ambi territorj né potrà giammai il ministro di Tempio esercire giurisdizione civile né criminale nel suddito altrui se non fosse per arresto di persone delinquenti ed in tal caso dovrà osservarsi il disposto nella reggia prammatica.

12. Che le decime dei frutti si pagheranno uno per venti e, non arrivando i frutti a 20 | non si pagheranno decime perché, trattandosi di nuova popolazione e dei frutti di nuovi terreni, che al presente non pagano decime, se non è del bestiame che colà pasturano, avendo il riguardo nelle decime al travaglio degl'abitatori hanno d'avere per ridurli alla coltura di vigne, orti eccetera, e perciò non si pagherà in perpetuo de venti uno e questo sarà solamente dei frutti che al presente s'accostumano pagarsi nella Gallura.

13. Che a chicchessia degl'abitanti sarà lecito piantare olivetti ed innestare quelli alberi selvatichi chi ivi trovansi, senzache si paghi decima veruna, imperocché questi frutti sono eziandio nuovi e non dovranno pagare decime i quali olivetti goderanno dei privilegi concessi dalla reale prammatica.

14. Che sua maestà si compiacerà di mandare formarsi un consiglio comunitativo nella nuova popolazione conforme lo stabilimento di Piemonte, composto di nove persone, tre del ceto de' Nobili, tre del secondo ceto, e tre della plebe e che questi nove persone siano a scelta della comunità che siano integri e portati per il ben pubblico e che/ abbiano facoltà di invigilare sopra il delegato ed altri ministri acciò la giustizia sia ben amministrata ed eziandio un ampia facoltà di promuovere il ben pubblico permettendoli ogni ricorso immediatamente a sua eccellenza o alla corte.

15. Che Monsignor vescovo sarà obbligato a fabbricare a sue spese un tempio, o vero chiesa, avuto il riguardo non al numero degl'abitatori che di prima introduzione anderanno a popolare, se non al numero di famiglie che potranno ivi dimorare col tempo, assignandoli parroco con una congrua sufficiente, senzaché la comunità sia obbligata a veruna spesa fabbrica del mentovato tempio come ne meno per li mobili necessari della chiesa.

16. Che Monsignor vescovo dovrà eziandio mantenere a sue spese un maestro capace per imparare la gioventù nelle lettere, per quelli che non potranno suportar le spese nelle scuole di Tempio come pure sarà obbligato determinare un soggetto idoneo ogn'anno per predicare la quadragesima.

17. Che i mille scudi offerti dal Barone per i primi abitatori poveri non dovrà Inveruno tempo riscuoterli dagli medesimi né meno/ pretenderà verun dritto dei boschi che si troveranno nella circonferenza della nuova popolazione che saranno dominio comunitativo, secondo è costume nelle altre ville della Gallura.

18. Che sua maestà si compiacerà al tempo del primo ingresso de popolatori di mandare un ingegnere affinché disegni la pianta della nuova popolazione, secondo le regole moderne cioè strade dritte con sufficiente distanza tra le case laterali con eziandio destinarvi in detta popolazione una e più piazze secondo lo richiederà il sito che siano di sufficiente lunghezza e larghezza che per essere il sito piano ed eguale potrà tutto disegnarsi opportunamente e si compiacerà parimente inviare uno o più agrimensori conforme stimerà a proposito affin d'assegnare senza contrasto ai nuovi popolatori i terreni.

19. Che sua maestà si compiacerà essendo del suo gradimento anticipare un fondo per il montegranatico affinché in breve possa promuoversi L'agricoltura da restituirsi lì fra il termine a sua maestà/ ben visto e ciò perché succombendo a tante spese i nuovi popolatori non si troveranno in stato di provvedersi di grano sufficiente per il seminario

sottoscritto all'originale don Michele Pes Pes sindaco.

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Citazione bibliografica

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

2018

Formato

.jpg

ESC - Ente schedatore

Giampaolo Salice

Autore della scheda

LUDiCa

Data creazione della scheda

25/03/2021

Identificativo

Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Politico, categoria 6, mazzo 6

Diritti d'accesso

pubblico

hasCopyright

libera

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