Piani di popolamento del veneziano Smecchia

Contenuto

Titolo

Piani di popolamento del veneziano Smecchia

Livello descrittivo

unità documentaria

Titolo originale

Piano di Capitoli, che fu progettato potersi convenire col Conte Smecchia Veneziano per l’introduzione nel Regno di varie famiglie cattoliche soggette alla potenza ottomana.

Data di inizio

October 6, 1765

Ambiti e contenuto

Piano di Capitoli progettato col conte Smecchia Veneziano per introdurre nel Regno famiglie cattoliche soggette agli ottomani

Autore del documento

Intendenza Generale

Segnatura o codice identificativo

Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Materie Politiche, cat. 6, mazzo 6, s.n.

Consistenza

cc. 29

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

Italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblico

Condizioni che regolano la riproduzione

libera

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

Piano di Capitoli che si progetta potersi convenire al signor conte Pietro Smecchia veneziano per il trasporto ed introduzione nel Regno di varie famiglie cattoliche attualmente soggette alla potenza ottomana, colle osservazioni che luogo a luogo si è creduto bene di unire in margine a cadun articolo.

Primo. Si obbliga il progettante di trasportare ed introdurre nel Regno di Sardegna fra il termine di ... famiglie 50 per travagliare e coltivare quelle terre, che loro verranno assegnate, quali famiglie dovranno essere tutte cattoliche e prestare il giuramento di fedeltà ed omaggio dovuto a Sua Maestà, e saranno pure soggette a tutte le leggi, usi, stili, consuetudini, e prammatiche del Regno.

[osservazione] Nel controscritto articolo si crederebbe che non solo dovesse fissarsi il termine entro cui sarà obbligato il progettante all’introduzione delle 50 famiglie che si assume, ma eziandio si determinassero li territori che verranno assegnati per la nuova popolazione quali territori per maggiore accerto se fosse fatibile pare che converrebbe che dovessero essere | prima visitati e riconosciuti dallo stesso progettante per prevenire in si fatta guisa qualsivoglia doglianza che nel progresso dell’impresa potesse eccittare.

2. Quando dette famiglie 50 saranno introdotte e stabilite, ove la sperienza dimostri che possino utilmente servire all’agricoltura in tal caso si sottomette di procurarne ed introdurne quell’altro numero che verrà dalla Maestà Sua prescritto.

[osservazione] Accertata la qualità ed estenzione dei territori che potranno assegnarsi per questa nuova popolazione, pare che dovrebbe fissarsi il numero delle famiglie che oltre le 50 dovrà il progettante introdurre, per non lasciare poi luogo inappresso a veruna difficoltà sul proposito, qual fissazione però di famiglie dipende dalla maggiore o minore ampiezza di terreni che verranno assegnati, si può da ciò comprendere quanto si renda necessario di determinare avanti ogni cosa il luogo ove dovrà detta popolazione stabilirsi.

3. Per poter entrare le famiglie suddette dal dominio ottomano ove presentemente sono | stabilite e farle trasportare in Sardegna si degnerà la Maestà Sua di concedere una patente di capitano di bandiera per il bastimento che dovrà trasportarvele sotto le condizioni che più piaceranno alla Maestà Sua osservarsi nel proposito.

[osservazione] Dopo le osservazioni già fattesi sul particolare nelle risposte date al progettante, non occorre più riflesso alcuno da eccittare, fuorché nella risposta a quest’articolo si potranno prescrivere le condizioni già significate con quelle cautele che per la puntuale osservanza si crederanno più opportune.

4. Tanto alle suddette 50 famiglie, quanto alle altre che vi s’introdussero posteriormente, verranno assegnate terre per lavorare in corrispondenza delle persone di ciascuna famiglia, cioè, alle famiglie che saranno composte di 4 agricoltori, compreso il padre ed escluse le femine ed i figliuoli incapaci all’agricoltura, starelli n° 100.
A quelle di tre agricoltori starelli 80.
A [quelle di] due [agricoltori] starelli 60.
A marito e moglie starelli 35.
Ad un solo agricoltore starelli 25.

[osservazione] La controscritta fissazione della quantità | di terre da assegnarsi è stata adottata dal Supremo Consiglio di Sardegna, con suo parere de 8 agosto 1755 riguardo alla popolazione allora progettatasi da Salvatore Vela.

5. Oltre li suddetti terreni se ne assegneranno pure altri, che dovranno servire sia per il pascolo di bestiami che per far legna, dovendo la quantità di queste terre regolarsi dal Governo con intelligenza e partecipazione del progettante, a vista del numero di famiglie che s’introdurranno e di tutte le altre circostanze che dovranno a quest’oggetto aversi presenti.

[osservazione] Ancorché si pratichi nel Regno di far servire a pascolo quelle terre che, destinate al seminerio del grano, si lasciano a riposo per essersi impiegate in tal uso nell’anno antecedente, siccome le medesime non sono per lo più sufficienti, così si è stimato bene di progettare questo capo riservandosi però all’arbitrio del Governo la determinazione della quantità delle terre da assegnarsi, così per li pascoli siccome per far legna, onde non sia in facoltà di nuovi popolatori di estendersi più del dovere, dovendosi però dal | Governo, nel risolvere a suo tempo, aversi presente non meno il numero delle famiglie che de bestiami quanto a pascoli, de’ quali saranno o potranno essere dette famiglie proviste e del bisogno rispetto alla legna che le stesse famiglie potranno averne, senza però così nell’uno siccome nell’altro caso che abbiasi talmente a limitare la quantità delle rispettive terre che appena corrisponda l’esigenza, dovendo la fissassione essere piuttosto abbondante.

6. Quando ne’ territori che verranno a detti nuovi popolatori accordati mancasse alcuna delle cose necessarie alla costruzione delle fabbriche, come sono boscami, pietre, pietra calcina e simili, sarà permesso di tagliarli e prenderli in quell’altro luogo che sarà più vicino e renderà il trasporto meno dispendioso, senza costo di spesa alcuna, trattandosi di territori reali, ma con ciò che appartenendo a Baroni, Comunità o Particolari debba loro corrispondersi il giusto prezzo de generi che si prendessero.

[osservazionie] Qualunque sia stato il sentimento del | Supremo Consiglio in questa parte nel sovra citato parere de 8 agosto 1755 si è giudicato opportuno potersi spiegare che quando li generi necessari per le fabbriche si prenderanno in luoghi appartenenti a Baroni, Communità o Particolari si debba pagare il giusto prezzo, giacché in tutte le altre concessioni sebbene di diversa natura si è sempre pratticato di prescriverne in somiglianti casi il pagamento, la raggione sembra chiara che qualunque sia il beneficio che possa risultarne al Regno ed alle regie finanze da nuovi stabilimenti, non pare però giusto che per dar mano a medesimi debbano li Baroni, communità, o Particolari risentirne del danno con vedersi privare, ancorché in casi di bisogno, di que’ generi che loro spettano senza compenso, non credendosi che si debba estendere a questo segno la prerogativa di cui gode il Regio Patrimonio di prevalersi senza pagamento de boscami in qualsivoglia parte del Regno si trovino, semprecche trattasi di regie fabbriche o fortificazioni del Regno medesimo o di altro regio | servizio, poiché tale estenzione non sendo autorizata dalla pratica non tralascierebbe di dar luogo a fondati richiami: non si fa poi merito quando si tratta di territori reali. Imperocché è di si poca entità il valore de boscami che potessero prendersi, che ben pare si possa accordare, tantoppiù che si è sempre in altri casi tale facilità accordata.

7. Sarà a peso del progettante il trasporto non meno delle accennate 50 famiglie, ma anche di tutte le altre che posteriormente introdurrà nel Regno, siccome saranno pure a suo carico tutte le spese che dovessero farsi di quarantene e per la sussistenza pendente la navigazione de nuovi popolatori.

[osservazione] Nel capitolo 13 di convenzione fatta tra l’Intendenza, il Duca di San Pietro e li tabarchini si è pattuito che il trasporto di questi all’isola di San Pietro fosse a carico del Governo. Si è fissato a lire 4 Piemonte per caduna persona, esclusi li bambini e lattanti, il nolito di quelle che dovevano | introdursi dal sovra menzionato Salvator Vela e si è accordata l’esenzione del pagamento d’ogni dritto, nel caso che occorresse farsi qualche quarantena in alcuna parte del Regno, quali cose medianti spettare a dette persone, il provvedersi il nolito e vitto e pagare ogni altra spesa che avesse dovuto farsi nel viaggio e prima dell’arrivo nel Regno.
A greco corsi che dalla Corsica dovevano trasportarsi ad abitare l’isola di Sant’Antioco si è accordato lire 2,15 Piemonte per caduna persona per il nolito, stante qual somma dovessero le persone da introdursi pensare non tanto alla spesa del nolito che alla loro sussistenza in mare. Si fa presente quanto sovra perché nella trattativa del progetto di cui si agisse vi si abbia quel riguardo che si crederà più opportuno.

8. Giugnendo nel Regno dette famiglie sull’avviso che verrà reccato al Governo si farà loro somministrare nello sbarco un alloggio provisionale, ma dovendo in seguito tosto instradarsi alli territori destinati per la | nuova popolazione, sarà bensì sua cura in tal caso di provederli di carri e vetture necessarie per il trasporto delle persone ed equipaggi che avessero, ma ben inteso che la manutenzione di dette famiglie correrà sempre a conto del progettante, siccome sarà pure sua obbligazione di pagare li trasporti sul piede e nella conformità che vengono regolati per il Regio servizio.

[osservazione] Sarebbe bene che, fissati come si è sovra eccittato li territori, si determini pure il porto a cui dovranno approdare per lo sbarco. Nel resto che riguarda la spesa della sussistenza e de trasporti, assumendosi il progettante l’obbligo dell’introduzione di questa popolazione medianti li corrispettivi de quali inappresso, deve correre a suo peso potendosi tutta la facilità ridurre rispetto a carri e vetture di non obbligarlo a pagare di più che per li medesimi si paga quando si tratta di regio servizio.

9. Prima però di introdurre nel Regno e ne territori che verranno destinati le famiglie suddette, dovrà il progettante | o si faranno per suo conto costruire un numero di case sufficienti a dar ricovero alle medesime, onde arrivando non abbiano occasione di abitare sotto barrache per evitare in tal guisa gli incomodi e pregiudizi che l’inclemenza delle staggioni potrebbe loro apportare.
[osservazione] In tutte le nuove popolazioni si sono sinora effettuate o concertate il peso della costruzione delle case, si è sempre lasciato alle stesse famiglie che dovevano abitarle. Per questo riflesso nel capitolo 18 si dichiara che potrà il progettante ripetere da nuovi popolatori le spese che farà per dette case, sendosi intanto stimato opportuno che si debba far precedere la formazione delle case in quanto che la sperienza ha fatto conoscere che abitando li nuovi popoli sotto barrache non tralasciano di soffrire, non potendo giammai con semplici barrache essere riposati sia dall’ardore del sole che dall’altre inclemenze de tempi, onde per provedere al male che potrebbe succedere non evvi altro ripiego che di far procedere la formazione delle case. |

10. Sarà pure obbligazione particolare del progettante di provedere qualora non siano altrimenti prevvisti li nuovi popolatori di bovi, carri, aratri ed altri utensigli e mobili necessari sia per l’agricoltura, che per uso delle loro case, siccome dovrà pure somministrar loro nel primo anno quella quantità di grano, orzo e legumi che potranno abbisognare per li semineri.

11. E siccome dette famiglie non avranno dacché potersi alimentare, ne per altra parte dal loro lavoro saranno in caso di guadagnarsi il proprio sostentamento, così sarà obbligato il progettante di fornire a nuovi abitatori pendente un anno il grano necessario a caduna persona di dette famiglie avuto riguardo all’età ed al sesso, oltrequé altri generi che a tal oggetto potessero considerarsi necessari.

[osservazione] Si è sempre accordata ai nuovi popolatori l’anticipata di cui si parla nell’articolo 10 mediante però il rimborso quale appunto si riserverà a favore del progettante al capitolo 18 sovra citato.
Quanto poi alla sussistenza e spese che per essa far dovrà il progettante non si è praticato di ripeterle. | Ne capitoli di convenzione fatti tra il Ducati di San Pietro e li Carolini all’articolo 3 si è estesa ad anni due e si è regolata come inappresso per caduno anno ai maggiori d’anni 18 starelli 6 grano.
Ai maggiori d’anni 5 starelli 4.
Ai minori d’anni 5 cominciando dalla nascita starelli 2.
Per caduno giorno poi ai primi soldi 2 6 sardi, ai secondi soldi 2, agli ultimi soldi 1. Nella Carta Reale 10 giugno 1751 Sua Maestà ha accordato per un anno solamente a greco corsi stabiliti in Montresta il pane necessario ad esse famiglie proporzionatamente all’età ed al sesso delle persone, e lire 10 Piemonte per caduna persona da pagarsi tal somma in dodici rate, e caduna rata infine di caduno mese. Nell’altra 10 aprile 1754 Sua Maestà ha accordato a greco corsi che dovevano stabilirsi nell’isola di Sant’Antioco, a caduna persona e per due anni una razione di pane al giorno senza pagamento ne restituzione. | Per fine ne capitoli intesi col signor Salvator Vela si era convenuto che a spese del regio erario dovesse per un anno e mezzo somministrarsi una razione di pane per ogni persona esclusi li lattanti.

12. Sarà pure a carico del progettante di far costruire a sue spese una chiesa e provederla delle necessarie suppelletili per la celebrazione della messa ed amministrazione de segramenti, senza che li nuovi abitatori abbiano a concorrere in altro che colle loro opere manuali.

13. Quanto poi al mantenimento del parroco, o parrochi, che saranno necessari, sarà a spese del progettante nel primo anno giacché non raccogliendo frutti non saranno li nuovi abitatori tenuti al pagamento di veruna decima, e rispetto agli anni avvenire dovrà concertarsi questo punto col vescovo.

[osservazione] Il Duca di San Pietro per quell’isola si è obbligato di provvedere la popolazione di una cappella e di un cappellano per finocché colla riscossione della decima si fossero potuti mantenere uno o più parrochi. | A greci di Montresta si è destinata la chiesa di San Cristoforo, ma Sua Maestà nel’lia fatta provvedere del necessario, siccome ha fatto pure corrispondere al parroco lire 12 Piemonte per caduno mese per la sua sussistenza.
Agli altri che dovevano stabilirsi in Sant’Antioco Sua Maestà si era disposta di accordare lire 2 al mese Piemonte coll’obbligo di costruirsi a loro spese la chiesa.
Ne capitoli poi segreti concordati col Vela riguardo alla chiesa si è riservato di stabilire quella somma che previe le necessarie cognizioni si fosse creduta opportuna con dichiarazione che non vi si sarebbe posta la mano se non compita la popolazione, e quanto al parroco e vice parroco si era concertato doversi stabilire lire 12 Piemonte al mese per caduno de medesimi e per il termine di un anno e mezzo.

14. Goderanno le suddette famiglie per il corso d’anni cinque da principiare dal tempo dello stabilimento della nuova popolazione dell’esenzione d’ogni sorta di peso, tributo od altro carico così reale che personale | ancorché riguardasse li frutti di qualunque sorta che percevessero dai terreni che verranno loro distribuiti, eccettuati però que’ dritti che riflettono la gabella del tabacco e l’estrazione d’ogni genere di frutti e vettovaglie dal Regno a quali saranno tenuti anche pendente il quinquennio come gli altri sudditi di Sua Maestà.

[osservazione] Nella Carta Reale del 1751 l’esenzione a franchiggia è stata limitata ad anni cinque. In altri casi però si è accordata per anni 8 sino a 10 e si è eziandio convenuto di lasciar estrarre una data quantità di grano mediante il pagamento della sola metà del dritto tariffato con ciò che tal grano fosse prodotto da beni coltivati da nuovi abitatori e sovravanzasse al bisogno de semineri e della sussistenza de medesimi abitatori, e del Regno, ed anzi si è anche convenuto rispetto al tabacco di lasciar introdurre nel tempo che si trasportassero nel Regno uno in due rotoli per caduna persona, con ciò però che se ne facesse la consegna.

15. Spirato il quinquennio sarà detta nuova | popolazione tenuta al pagamento del donativo reale, siccome dovrà pure concorrere in tutti li commandamenti reali, nella conformità che si prattica dalle altre ville, dovendosi detto donativo regolare sul piede e nella guisa che si corrisponde dalle altre ville del Regno, senza che tal donativo abbia a far parte con quello che attualmente si paga, dovendo bensì andare in aumento e ciò oltre li dritti baronali de quali al capitolo 19.

[osservazione] Le nuove popolazioni che si sono admesse nel Regno si sono soggettate al pagamento del donativo e si è convenuto che il medesimo non dovesse far parte con quello che il Regno paga. Così si è praticato colli tabarchini, e così si era pure inteso in altri casi, sebbene in alcuni siasi convenuto che le popolazioni fossero tenute ad altre prestazioni, le quali con le più vantaggiose si sono preferite all’obbligo del donativo. Quindi ove si stimasse adottare questo ultimo sistema potrebbe regolarsi la prestazione annua della nuova popolazione verso il Principe quale | abbia a tenere luogo del tributo come si è regolata col Salvatore Vela, ove nel suo piano si è fissato l’obbligo di pagare il dieci per 100 sopra la raccolta de frutti delle sementi del paese, ed il cinque per 100 sovra il prodotto delle sementi estere.

16. S’intenderà conceduto a dette famiglie il porto e la ritenzione delle armi siccome resta permesso generalmente agli altri regnicoli.

[osservazione] Nelle altre convenzioni di popolazioni si è ad un dipresso fatta la spiegazione di cui nel controscritto articolo.

17. Delle somministranze che dovrà fare il progettante alle famiglie, sia di grano che di altri generi per la loro sussistenza pendente un anno, siccome delle spese che sarà obbligato di fare per il loro trasporto e la manutenzione pendente la navigazione, e sino al loro effettivo stabilimento ne territori che verranno destinati, non potrà più ripetere cosa alcuna, ma s’intenderanno senz’altro rilasciate a favore di dette famiglie a quali le suddette somministranze verranno fatte.

[osservazione] Giammai si è pratticato di ripetere da | nuovi popolatori spesa alcuna che siasi fatta per qualsivoglia degli oggetti in questo caso specificati, si fa però presente che in alcuni casi, tali spese si sono fatte tutte dal regio patrimonio ed in tale guisa si sono convenute. Riguardo per altro alli tabarchini si è bensì pagato il loro trasporto all’isola di San Pietro dalle regie finanze, ma le altre somministranze si sono fatte dal Duca di San Pietro.

18. Quanto poi alle altre spese, o sia anticipate, come sono per la costruzione delle case, provvisioni di bovi, aratri ed altri intromenti, utigli o mobili necessari all’agricoltura, o per uso e comoda di dette famiglie, siccome pure per le sementi potrà bensì esigere il rimborso da nuovi popolatori fra quel termine che potrà essere il più discretto, ad anche convenirne un annuo corrispettivo, sotto quelle condizioni che potranno essere le più raggionevoli, ed equitative, ma però dovrà avanti ogni cosa presentare all’Intendenza qualsivoglia convenzione che fosse sul proposito per stipulare co’ nuovi popolatori, affinché ritrovandola equitativa e giusta ve la approvi e riduca in difetto le patti e | convenzioni a termini di raggione e giusto.

[osservazione] Anche queste anticipate si sono fatte ma coll’obbligazione della restituzione. Non in tutti li casi però si è convenuto farsi da chi ha progettato ed intrapreso le nuove popolazioni, sendosi in alcuni addossato al regio patrimonio il peso, come potrà riconoscersi dalle trattative e convenzioni seguite colli tabarchini, co’ greco corsi e con Salvatore Vela per li maltesi. Si crederebbe però qualunque sia la prattica sinora tenutasi, che in tutti li casi ne quali chi progetta popolazioni chiama concedersi queste in feudo, assieme a territori che vengano alle stesse popolazioni assegnati, colla ragione di riscuotere li dritti baronali dovessero sempre, e le anticipate spese nel controscritto articolo, spiegate nel precedente capitolo 18 essere a carico de medesimi progettanti, giacché sortendo l’impresa un esito felice, ne sono per ricavare un abbondante compenso.

19. In correspettività delle obbligazioni e pesi che si assume il progettante, compita che avrà la popolazione e portatala al numero di famiglie [...] per lo meno, Sua Maestà si degnerà di ergere la medesima unitamente alli territori che verranno assegnati | alli nuovi popolatori in feudo col titolo di C. che s’intenderà reale ed annesso al medesimo e concessione della giurisdizione civile e criminale mero e misto impero e di tutti li dritti, onori e prerogative a simili feudi annesse e che godono gli altri feudatari del Regno, qual feudo si concederà a favore di N.N. e suoi discendenti maschi e con facoltà di esigere da nuovi popolatori li seguenti dritti, li quali non potranno giammai in veruna maniera venir alterati, in pregiudizio del feudo o de stessi popolatori.
Cioè per dritto del vassallaggio, o sia feudo da caduno capo di famiglia lire 2,10 Sarde, o sia lire 4 Piemonte. Per li dritti del territorio starelli 3 grano per ogni giunta di bovi, o sia per un aratro di terra da ragguagliarsi a starelli 16. Per quelli del pascolo per ciascun segno di pecore, porci, capre ed altro bestiame minuto eccedendo il numero di 8 una di anni due, e per gli altri bestiami grossi soldi 16 per sesso. Per dritto del vino cinque soldi ogni cento quartieri di mosto. Per l’altro d’oglio di dieci uno, in conformità del prescritto dalla regia prammatica bis 45 capitolo 2 coll’obbligo però al barone di provedere il molino. | Ben inteso che tutti li dritti sovraccennati a riserva de due primi, che sono quelli del feudo, e del terratico non si pagheranno da chi non si serve del pascolo o non ha vigne ne olivari.

[osservazione] Li dritti baronali che si sono proposti in quest’articolo si credono li più discretti e convenienti non meno al barone, che a nuovi popolatori, e discorrendo di ciascuno de medesimi cominciando dal primo, si premette che nel Regno non si paga dappertutto colla stessa uniformità da vassalli.
In diverse incontrade e partiti si paga dal corpo intiero che forma l’incontrada o partiti una somma fissa che si chiama feudo serrado, poiché appunto giammai si acresce o diminuisce, così si prattica non solo in diverse ville baronali ma eziandio in molte ville reali e fra le altre in quelle Barbargia, Belvi, di parte Ocier reale e del Goceano.
In altre incontrade poi si paga il feudo che dicesi aperto qual consiste in una certa contribuzione che fa ciascun vassallo, o con denaro come | in alcuni luoghi, o con grano come in altri, o parte in denaro e parte in grano come in alcune altre ville.
Il feudo aperto che si paga nelle ville reali del Marchesato d’Oristano ed in molte altre baronali è soggetto alla contingenza di crescere o diminuire a misura dell’aumento o diminuzione delle famiglie.
Ne luoghi ne quali si paga il feudo aperto non vi è in tutti la stessa osservanza, riguardo alle persone che devono contribuirlo, poiché in alcuni solo si paga dai padri di famiglia che formano fuoco a parte, in altri poi si fanno pure concorrere li figliuoli di famiglia tosto che giungono a certa età, che per lo più suole essere d’anni 18.
Supposta la varietà che evvi nel Regno nell’esazione del dritto del feudo non sembra conveniente ne equitativo che si carichi una nuova popolazione del feudo che chiamasi serrado, o sia fisso, poiché dovendo che essere modico sarebbe chiaro il pregiudicio che ne risulterebbe nel | progesso al progettante ed al regio patrimonio ove prosperando la popolazione prendesse questa un aumento, e per contro potrebbe rendersi gravoso alla stessa popolazione qualora in vece di aumentare deteriorasse.
Quindi pare che sia per essere più vantaggioso ed accertato lo stabilimento del feudo aperto da esigersi non dal corpo della popolazione, ma da ciascun capo di famiglia regolando detto dritto a lire 2,10 di questa moneta nella conformità, che si prattica in molte ville, e come già si era adottato riguardo ai greco corsi che dovevano stabilirsi in Sant’Antioco come si vede dalla carta reale 10 aprile 1754.
Rispetto poi ai dritti territoriali si fa presente che è altresì varia nel Regno l’osservanza. In alcuni luoghi si paga in ragione di aratro, o sia giunta di bovi che s’introducono nel lavoro, e si corrisponde per ciascuna giunta, o sia aratro che si calcola tra li 14 e i 16 starelli di terra, due, tre sino a quattro starelli di grano, e due o tre di orzo. In altri si paga | il mezzo portatico, vale a dire la metà dei grani che si seminano. In altri per fine si paga l’intiero portatico, cioè starello per starello di quanto si lavora.
Il dritto più discretto da stabilirsi per li territori è parso quello di starelli 3 di grano per ogni aratro. Le terre come è noto non si seminano in tutti gli anni in questo Regno, ma lavorate in un anno si lasciano nell’altro a riposo. Quindi computando un aratro come si è detto di 16 starelli di questi non lavorandosene in ogni anno se non otto, regolato il dritto sul piede di tre starelli e mezzo ne deriverebbe che sarebbe ancora minore di quello che communemente nel Regno si esige del mezzo portatico, prescindendo degli altri più gravosi, onde sembra che non potrebbe che mirarsi per moderato ed equitativo quello che si è progettato.
In ordine per fine agli altri dritti sia di pascolo, che del vino e dell’oglio sendosi procurato di regolarli a | quanto communemente si prattica nel Regno non occorre di farvi maggiori operazioni.
Non si parla del dritto della legna poiché questo non si suole pagare dai naturali della villa, o popolazione, esigendolo il barone solo dai forestieri quando ne da loro il permesso.
Si è pure ammesso di trattare di altri dritti che si considerano piuttosto introdotti da abuso, che dalla ragione, credendo che li medesimi non si devano stabilire. Tali sono il dritto della gallina, quello dell’ovo, la paglia per la scuderia del barone e simili, li quali hanno l’aspetto di vessazione e servono unicamente a disanimare li poveri vassalli dal procurarsi degl’avvanzamenti ne loro interessi.
Ciò che resta a soggiungere su quest’articolo si è che prima di divenire all’erezione del feudo dovrebbe fissarsi il numero delle famiglie che sarà obbligato d’introdurre il progettante a vista del quale potrà pure determinarsi la qualità del feudo | la quale dovrebbe essere più o meno rigorosa, giusta il maggiore o minore numero delle famiglie che s’introdurranno, e non altrimenti pare che convenga ergersi in feudo finoché sia compita la popolazione, facendosi poi luogo all’erezione, ben si suppone che si accorderà in feudo retto e proprio con quelle maggiori o minori ampliazioni e limitazioni che le circostanze potranno persuadere, ma però che si obbligherà sempre il feudatario a fare il consegnamento, o sia ricognizione distinta del feudo e de dritti feudali ogni qualvolta ne sarà ricercato dal fisco patrimoniale.

20. Per ultimo siccome tutte le terre del Regno sogliono essere soggette al pagamento delle decime verso la chiesa, così rispetto a questa prestazione dovrà intendersi la cosa col vescovo, a di cui carico deve correre nel caso di riscossione la manutenzione del parroco, o parrochi che saranno necessari.

[osservazione] Non sapendosi le terre che verranno prescelte per la nuova popolazione non si è in caso di fare verun | eccittamento, si crede però che potrebbe essere più spediente fissati che saranno li territori di entrare in trattativa col vescovo cui saranno soggetti per prevenire tutte le questioni che potessero col tempo eccittarsi sia riguardo alla manutenzione della chiesa, che de parrochi, sia per altri motivi.
Oltre gli articoli come sovra progettati potrebbero pure esservene altri necessari, dovendosi questa popolazione stabilire al littorale del mare ove non vi fossero torri da quali fosse protetta e difesa, dovrebbe accollarsene il peso al progettante col solo carico a nuovi abitatori di concorrere colle loro opere manuali. Se poi detta popolazione si fissasse in qualche isola dovrebbe riservarsi a Sua Maestà il dritto d’imporre le dogane, siccome pure tutti li proventi del mare lasciando ai nuovi abitatori il solo arbitrio di attendere alla pesca del pesce minuto, con obbligo ove si disponessero d’intraprendere quella del corallo | o di calare nuove tonnare ove non vi fosse impedimento di pagare in questi casi li dritti che verranno coll’Intendenza convenuti.
Si aggiunge per fine che qualunque poi sia per essere la convenzione e patti che potessero stipularsi sarà necessario che si pensi alle cartelle le quali il progettante sarà in caso di dare per il puntuale adempimento delle obbligazioni e pesi che potrà assumersi. |

Autore trascrizione

Mauro Usai

Citazione bibliografica

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

2014

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Dimensioni del file

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ESC - Ente schedatore

Autore della scheda

Mauro Usai

Data creazione della scheda

31/03/2021

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