Coghinas. Proposta di popolamento di pastori sardi

Contenuto

Titolo

Coghinas. Proposta di popolamento di pastori sardi

Livello descrittivo

unità documentaria

Titolo originale

Progetto domande dei Pastori destinati per la popolazione di Coquinas colle risposte ad esse.

Data di inizio

1771

Ambiti e contenuto

Il documento riporta le condizioni proposte da alcuni pastori sardi per il popolamento della regione del Coghinas

Autore del documento

anonimo

Segnatura o codice identificativo

Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, materie politiche, categoria 6, mazzo 1, fascicolo 20

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblico

Condizioni che regolano la riproduzione

libera

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

Progetto che fanno i Capi di famiglia che dovranno stabilirsi nella nuova popolazione nel Contado di Coghinas secondo il Piano trasmesso a Sua Eccellenza il Signor Viceré dal Signor Luogotenente Ingegnere Cocchis.
Risposta. Fattasi comunicare ai popolatori dal Signor Procuratore generale Baille per mezzo del Podestà di Coghinas Bartetti.

1° Dimandano la franchezza per anni dieci, cioè a dire il Real Donativo, Feudo Baronale ed altri diritti, tanto di bestiame che di grano.
[R] La franchigia seli concederà per sei anni, tanto dei diritti Reali che Baronali.

2° L’abitazione franca e sufficiente rispetto alla famiglia, ed altro poco di terreno, annesso a detta casa per poterla migliorare.
[R] Si daranno capanne buone e sicure per poter vivere, segnalando sufficiente territorio per fabbricare le loro case e suo cortile.

3° La chiesa parrocchiale e suo parroco.
[R] Se li darà chiesa e parroco, il quale non sarà a carico dei popolatori.

4° Acqua buona e sufficiente.
[R] L’acqua non può naturalmente darsi, se non ve ne sarà sopra luogo.

5° Esenzione dei comandamenti, tanto de personale, come de’ loro bestiami, se non fosse per affari della stessa Comunità
[R] S’accorda, per lo spazio di detti sei anni, non però in cose utili alla Comunità.

6° Prato sufficiente, quanto più vicino alla popolazione, per il bestiame domato e di buona pastura.
[R] S’accorda.

7° Esserli permesso di comprare, oltre della concessa, qualche pezzo di terreno da poter piantare olivarj, vigne o altre piante in profitto per la Communità. E se questo fosse di qualche forastiere, questi sia obbligato di venderlo o commutatarlo.
[R] Nei territorj del Barone, se li daranno e concederanno in enfiteusi, mediante un modico canone, tutto quel territorio che ogn’uni avesse piacere d’impiegare a più della dote per poter piantare vigne, olivarj e altro e rispetto a’ territorj che abbiano padrone, verificandosi che li possiedono legittimamente si prenderà lo Spediente più opportuno a favore de’ popolatori o obbligando a’ padroni d’abitare o farvi abitar alcuno avvassallato in detta popolazione o di venderli.

8° Compiti li dieci anni di franchezza li sia permesso di riscattare la casa di abitazione che la signora duchessa avesse fatta fabbricare, mediante estimo.
[R] Avuto riguardo al peso che ricaderebbe sopra dei nuovi popolatori di pagare questa casa all’estimo, la quale fabbricata secondo il piano del Signor Ingegniere, a spese della signora duchessa, non vi è dubbio si spenderebbe al doppio di quello che spenderebbero li stessi popolatori se per se stessi a poco per volta attendessero a costrurla coll’economia tanto ne’ materiali e suoj transporti, che nella man’opera. Onde l’estimo sarebbe sempre a proporzione della spesa fatta dalla signora duchessa quindi aggravati e perciò si è determinato formarli capanne come da principio si fece per la popolazione di Carloforte e la recente nell’isola di Sant’Antioco.

9° Terra da poter seminare con un pajo di buovi di tre rasieri di semenza ne’ luoghi più comodi a loro medesimi pagando il giusto fitto senz’alterazione se detta terra fosse patronata da forastieri.
[R] Se li daranno territorj in dote per lavorare un pajo di buovi, con questo però che non lavorando od impiegando detti territorj, ritornino al barone concedente a seconda delle reggie pragmatiche

10° Dimandano ancora per esser prescelti in seminare e pascolare a chiunque forastiere e questi proibiti, caso causassero inconvenienza a detti comoranti
[R] La preferenza a’ forastieri l’averanno tanto nel seminerio, che nel pascolo in caso di abbisognarne. Sarà inoltre libero ad ogni colono il disporre delle terre che a più di quelle della vite se li concedesse mediante permesso del barone, acciò sappia ed abbia notizia del sito del tal territorio e del nuovo dominio, per porto in registro, che a questo effetto si averà nella curia pagando il tredicesimo al barone.

11° Finiti che siano li dieci anni di franchezza, non saranno alterati li pagamenti vie più di quelli accostumati pagare nelle ville del Principato di Anglona e costumi del medesimo riguardo a detto pagamento.
[R] Dopo passati li sei anni di francheggia corrisponderanno alla signora duchessa li diritti baronali, nell’istessa maniera che li pagano i vassalli d’Anglona, eccettuatone il feudo, che per convenienza de’ popolatori sarà regolato a capi e non in communità vale a dire feudo aperto e non serrato.

12° Desiderano d’esser franchi del pagamento di dieci scuti annuali per la cinta del marchese d’Orani.
[R] La franchezza de’ dieci scudi non può accordarsi per trattarsi d’interesse d’altro signore.

Autore trascrizione

Carla Biolchini

Citazione bibliografica

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

2014

Formato

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ESC - Ente schedatore

Autore della scheda

Giampaolo Salice

Data creazione della scheda

27/11/2021

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