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Titolo
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Coghinas. Proposta di popolamento di pastori sardi
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Livello descrittivo
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unità documentaria
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Titolo originale
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Progetto domande dei Pastori destinati per la popolazione di Coquinas colle risposte ad esse.
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Data di inizio
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1771
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Ambiti e contenuto
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Il documento riporta le condizioni proposte da alcuni pastori sardi per il popolamento della regione del Coghinas
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Autore del documento
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anonimo
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Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
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cartaceo
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Lingua
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italiano
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Soggetto conservatore
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Archivio di Stato di Torino
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Nome del soggetto produttore
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Archivio di Stato di Torino
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Trascrizione
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Progetto che fanno i Capi di famiglia che dovranno stabilirsi nella nuova popolazione nel Contado di Coghinas secondo il Piano trasmesso a Sua Eccellenza il Signor Viceré dal Signor Luogotenente Ingegnere Cocchis.
Risposta. Fattasi comunicare ai popolatori dal Signor Procuratore generale Baille per mezzo del Podestà di Coghinas Bartetti.
1° Dimandano la franchezza per anni dieci, cioè a dire il Real Donativo, Feudo Baronale ed altri diritti, tanto di bestiame che di grano.
[R] La franchigia seli concederà per sei anni, tanto dei diritti Reali che Baronali.
2° L’abitazione franca e sufficiente rispetto alla famiglia, ed altro poco di terreno, annesso a detta casa per poterla migliorare.
[R] Si daranno capanne buone e sicure per poter vivere, segnalando sufficiente territorio per fabbricare le loro case e suo cortile.
3° La chiesa parrocchiale e suo parroco.
[R] Se li darà chiesa e parroco, il quale non sarà a carico dei popolatori.
4° Acqua buona e sufficiente.
[R] L’acqua non può naturalmente darsi, se non ve ne sarà sopra luogo.
5° Esenzione dei comandamenti, tanto de personale, come de’ loro bestiami, se non fosse per affari della stessa Comunità
[R] S’accorda, per lo spazio di detti sei anni, non però in cose utili alla Comunità.
6° Prato sufficiente, quanto più vicino alla popolazione, per il bestiame domato e di buona pastura.
[R] S’accorda.
7° Esserli permesso di comprare, oltre della concessa, qualche pezzo di terreno da poter piantare olivarj, vigne o altre piante in profitto per la Communità. E se questo fosse di qualche forastiere, questi sia obbligato di venderlo o commutatarlo.
[R] Nei territorj del Barone, se li daranno e concederanno in enfiteusi, mediante un modico canone, tutto quel territorio che ogn’uni avesse piacere d’impiegare a più della dote per poter piantare vigne, olivarj e altro e rispetto a’ territorj che abbiano padrone, verificandosi che li possiedono legittimamente si prenderà lo Spediente più opportuno a favore de’ popolatori o obbligando a’ padroni d’abitare o farvi abitar alcuno avvassallato in detta popolazione o di venderli.
8° Compiti li dieci anni di franchezza li sia permesso di riscattare la casa di abitazione che la signora duchessa avesse fatta fabbricare, mediante estimo.
[R] Avuto riguardo al peso che ricaderebbe sopra dei nuovi popolatori di pagare questa casa all’estimo, la quale fabbricata secondo il piano del Signor Ingegniere, a spese della signora duchessa, non vi è dubbio si spenderebbe al doppio di quello che spenderebbero li stessi popolatori se per se stessi a poco per volta attendessero a costrurla coll’economia tanto ne’ materiali e suoj transporti, che nella man’opera. Onde l’estimo sarebbe sempre a proporzione della spesa fatta dalla signora duchessa quindi aggravati e perciò si è determinato formarli capanne come da principio si fece per la popolazione di Carloforte e la recente nell’isola di Sant’Antioco.
9° Terra da poter seminare con un pajo di buovi di tre rasieri di semenza ne’ luoghi più comodi a loro medesimi pagando il giusto fitto senz’alterazione se detta terra fosse patronata da forastieri.
[R] Se li daranno territorj in dote per lavorare un pajo di buovi, con questo però che non lavorando od impiegando detti territorj, ritornino al barone concedente a seconda delle reggie pragmatiche
10° Dimandano ancora per esser prescelti in seminare e pascolare a chiunque forastiere e questi proibiti, caso causassero inconvenienza a detti comoranti
[R] La preferenza a’ forastieri l’averanno tanto nel seminerio, che nel pascolo in caso di abbisognarne. Sarà inoltre libero ad ogni colono il disporre delle terre che a più di quelle della vite se li concedesse mediante permesso del barone, acciò sappia ed abbia notizia del sito del tal territorio e del nuovo dominio, per porto in registro, che a questo effetto si averà nella curia pagando il tredicesimo al barone.
11° Finiti che siano li dieci anni di franchezza, non saranno alterati li pagamenti vie più di quelli accostumati pagare nelle ville del Principato di Anglona e costumi del medesimo riguardo a detto pagamento.
[R] Dopo passati li sei anni di francheggia corrisponderanno alla signora duchessa li diritti baronali, nell’istessa maniera che li pagano i vassalli d’Anglona, eccettuatone il feudo, che per convenienza de’ popolatori sarà regolato a capi e non in communità vale a dire feudo aperto e non serrato.
12° Desiderano d’esser franchi del pagamento di dieci scuti annuali per la cinta del marchese d’Orani.
[R] La franchezza de’ dieci scudi non può accordarsi per trattarsi d’interesse d’altro signore.
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Autore trascrizione
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Carla Biolchini
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Autore della riproduzione digitale
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Giampaolo Salice
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Data della riproduzione digitale
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2014
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Formato
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.jpg
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ESC - Ente schedatore
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Giampaolo Salice
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Data creazione della scheda
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27/11/2021
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Identificativo
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Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, materie politiche, categoria 6, mazzo 1, fascicolo 20
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Diritti d'accesso
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pubblico
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hasCopyright
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libera