Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663)
Contenuto
Titolo
Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663)
Livello descrittivo
unità documentaria
Titolo originale
Convenzione fermata, stabilita e concordata infra il cavaliere Giulio Spellinghi da una parte e Gio Greghis, Demetrio Medici, Nicola Medici dalli altra parte, salvo però l’approvazione di Sua Altezza Serenissima e la qual convenzione deva restare in segreteria della prefata Altezza Serenissima.
Data di inizio
December 9, 1663
Ambiti e contenuto
Accordi per lo stanziamento di greci della Maina nella Val di Perga in Toscana
Lingua
Soggetto conservatore
Archivio di Stato di Firenze
Trascrizione
it
Primo. Convengono che detto Cavalier Giulio pigli venti famiglie e le ponga in Val di Perga per lavorare i beni che a ciascuna famiglia saranno consegnati.
2°. Che havendo il Serenissimo Granduca convenuti con detti mainotti di pagarli il passaggio o trasporto che devono fare dall’isola lor patria a Livorno a ragione di pezze quattro ciascuna persona, con che debba da loro esser reintegrati in anni …. [sic] però detto sig. cavalier promette … di pagare a s.a.s. il detto passaggio per le dette famiglie o quanto a lui saranno consegnate e ne modi et tempi che doverebbono pagare a s.a.s. detti mainotti quali all’incontro s’obbligano e promettano d’edificare tante case in detta valle di Perga, quante sul luogo o altrove concorderanno con il medesimo cavaliere pessinghi in sconto di quello che detto cavaliere s’obbliga pagare a Sua Altezza Serenissima.
3°. convengono che in dette venti famiglie non solo ci devino essere le persone atte a lavorare la terra, ma qualche persona anco atta a murare e far fornaci e simili per posta fabricar
4°. che arrivati che saranno debba detto signor cavaliere … consegnarli terreni a ciascuna famiglia e se | sarà in tempo che non si potesse lavorare o per esser seminato o per altro debino cominciare in tal tempo a fabbricare per cominciare poi a lavorar a suo tempo che in tal caso per quelli che lavoreranno alle dette fabbriche sia detto signor cavalier obligato a spesarli del costo (?) entrando poi a lavorare i terreni non sia obligato a spesarli, ma devino alimentarsi da loro stessi.
5°. Che conducendo bestiami si devino quelli concordare, far stimare e per quella stima che sarà fatta deva detto sig. cav. Giulio pigliarli con pagare il prezzo in quel modo e tempo che fra loro concorderanno qual bestiame deva poi detto signor cavaliere consegnare alle dette famiglie et a ciascuna la sua rata per la medesima stima che sarà stata consegnata a lui per stare per metà alla perdita et al guadagno conforme allo stile de contadini e non bastando per l'esercitio de’ terreni che saranno consegnati detti bestiami deva detto sig. cavaliere provederne a sufficienta e consignarlo a dette famiglie a metà come sopra.
6°. che mentre saranno consegnati a' ciascuna di dette famiglie i terreni per lavorare o con buoi con mannoni o vanta conforme converranno, non posino dette famiglie partirsi per andare a lavorare altrove, né meno posa detto sig ca, darli licenza e mandarli via di dette terre se non con precedente dichiaratione da farsi dal commissario | della castellina o da chi comanderà s.a. quale conoscendo che per giuste cause un si possa partire o l'altro dar licenza, possa e deva ordinare che il padrone possa (?) mandar via il lavoratore er il lavorator pigliar licenza dal padrone.
7°. che conducendo con loro un sacerdote loro per la cura dell'anima se gli deva provvedere chiesa sufficiente da cavaliere con che però non sia tenuto ad altro, ma il mantenerlo s'aspetti a dette famiglie.
8. lo cav. Giulio Pettigli si obbliga e promette a quanto sopra in queste (?) si contiene e ... lo sottoscritto di propria mano ...
Capitano Juanne Gregis afferma e ne obbligo come procuratore della sopradetta gente quanto di sopra in questa si contiene e ... li sottoscrive di propria mano.
2°. Che havendo il Serenissimo Granduca convenuti con detti mainotti di pagarli il passaggio o trasporto che devono fare dall’isola lor patria a Livorno a ragione di pezze quattro ciascuna persona, con che debba da loro esser reintegrati in anni …. [sic] però detto sig. cavalier promette … di pagare a s.a.s. il detto passaggio per le dette famiglie o quanto a lui saranno consegnate e ne modi et tempi che doverebbono pagare a s.a.s. detti mainotti quali all’incontro s’obbligano e promettano d’edificare tante case in detta valle di Perga, quante sul luogo o altrove concorderanno con il medesimo cavaliere pessinghi in sconto di quello che detto cavaliere s’obbliga pagare a Sua Altezza Serenissima.
3°. convengono che in dette venti famiglie non solo ci devino essere le persone atte a lavorare la terra, ma qualche persona anco atta a murare e far fornaci e simili per posta fabricar
4°. che arrivati che saranno debba detto signor cavaliere … consegnarli terreni a ciascuna famiglia e se | sarà in tempo che non si potesse lavorare o per esser seminato o per altro debino cominciare in tal tempo a fabbricare per cominciare poi a lavorar a suo tempo che in tal caso per quelli che lavoreranno alle dette fabbriche sia detto signor cavalier obligato a spesarli del costo (?) entrando poi a lavorare i terreni non sia obligato a spesarli, ma devino alimentarsi da loro stessi.
5°. Che conducendo bestiami si devino quelli concordare, far stimare e per quella stima che sarà fatta deva detto sig. cav. Giulio pigliarli con pagare il prezzo in quel modo e tempo che fra loro concorderanno qual bestiame deva poi detto signor cavaliere consegnare alle dette famiglie et a ciascuna la sua rata per la medesima stima che sarà stata consegnata a lui per stare per metà alla perdita et al guadagno conforme allo stile de contadini e non bastando per l'esercitio de’ terreni che saranno consegnati detti bestiami deva detto sig. cavaliere provederne a sufficienta e consignarlo a dette famiglie a metà come sopra.
6°. che mentre saranno consegnati a' ciascuna di dette famiglie i terreni per lavorare o con buoi con mannoni o vanta conforme converranno, non posino dette famiglie partirsi per andare a lavorare altrove, né meno posa detto sig ca, darli licenza e mandarli via di dette terre se non con precedente dichiaratione da farsi dal commissario | della castellina o da chi comanderà s.a. quale conoscendo che per giuste cause un si possa partire o l'altro dar licenza, possa e deva ordinare che il padrone possa (?) mandar via il lavoratore er il lavorator pigliar licenza dal padrone.
7°. che conducendo con loro un sacerdote loro per la cura dell'anima se gli deva provvedere chiesa sufficiente da cavaliere con che però non sia tenuto ad altro, ma il mantenerlo s'aspetti a dette famiglie.
8. lo cav. Giulio Pettigli si obbliga e promette a quanto sopra in queste (?) si contiene e ... lo sottoscritto di propria mano ...
Capitano Juanne Gregis afferma e ne obbligo come procuratore della sopradetta gente quanto di sopra in questa si contiene e ... li sottoscrive di propria mano.
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Citazione bibliografica
Salice, Giampaolo. «Diaspore greche e colonizzazione interna nella Toscana granducale (secoli XVI-XVII)». In La terra ai forestieri, a cura di Giampaolo Salice, 101–27. Pisa: Pacini, 2019.
Salice, Giampaolo. «“Per venire a Corsiga abitare”. Negoziazione e nascita di una colonia». In Gli stranieri della Repubblica. Controllo gestione e convivenza a Genova in età moderna, a cura di Andrea Zappia, Francesca Ferrando, e Fausto Fioriti, 221–42. Saluzzo: Editrice Fusta, 2023.
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Data della riproduzione digitale
2018
Formato
.jpg
ESC - Ente schedatore
LUDiCa
Data creazione della scheda
19/03/2022
ha luogo Ambito Territoriale
Identificativo
Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea Medicea, 320, inserto 35
Diritti d'accesso
pubblico
hasCopyright
libera
Collezione
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Titolo | Etichetta alternativa | Classe |
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Colonia greca di Paomia | ||
Greci a Val di Perga |
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