Regolamento per la concessione ai bastimenti della Bandiera di S. M. nel Regno di Sardegna ai bastimenti

Contenuto

Titolo
Regolamento per la concessione ai bastimenti della Bandiera di S. M. nel Regno di Sardegna ai bastimenti
Livello descrittivo
Fascicolo
Data di inizio
1779
Data topica
Cagliari
Ambiti e contenuto
Pregone del viceré conte Lascaris con cui si pubblica il regolamento e la formula delle patenti che si debbono concedere ai capitani di bastimenti con bandiera sarda.
Autore del documento
Giuseppe Vincenzo Lascaris, Viceré di Sardegna
Segnatura o codice identificativo
ASCA, ATTI GOVERNATIVI E AMMINISTRATIVI, 03 – Vittorio Emanuele III - 01 (1773-1779), 380
Lingua
Italian
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In Copyright
Soggetto conservatore
Archivio di stato di Cagliari
Trascrizione
NOI DON GIUSEPPE VINCENZO
LASCARIS
DEI CONTI DI VINTIMIGLIA
Marchese della Rocchetta del Varo, Conte di Castellar, Barone di Desferes; Grande di Corona; Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione e Ordine Militare de' Santi Maurizio, e Lazzaro; Gentiluomo di Camera di S. M.; Ministro di Stato, e Segretaro del Supremo Ordine della Ss. Annunziata; VICERE, Luogotenente, e Capitano Generale del Regno di Sardegna.

La concessione della Regia Bandiera essendo un oggetto per molti riguardi importante, ed intorno a cui per ovviare ad ogni abuso devesi procedere colla maggiore circospezione, e cautela, abbiamo perciò a seconda delle intenzioni di S. M. spiegateci con dispaccio della Segreteria di Guerra de' 30 scorso giugno stimato di devenire col parere del Reggente la Real Cancelleria alla formazione del presente regolamento coerente a quanto resta prescritto per gli Stati di terraferma.

Primo. Non potrà d'ora innanzi alcun Capitano, o Patrone di bastimento inalberare la Bandiera di S. M. pria d'averne per mezzo di patenti da Noi firmate rapportata la permissione, ed in oltre ottenute da Noi, o da' nostri Delegati le dovute lettere di congedo per ogni navigazione, sotto pena della confisca de' bastimenti, e degli attrezzi di esso.

II. La suddetta permissione s'accorderà nell'avvenire per il termine d'anni quattro, e coloro che prima d'ora l'hanno ottenuta, ne goderanno per il tempo stato fissato nelle rispettive loro patenti.

III. Proibiamo ai Capitani, e Guardiani de' porti, e spiag | gie di questo Regno di permettere ad alcun' bastimento di Nostra bandiera di mettere alla vela fino a che loro consti di avere li Capitani, e patroni rapportate le anzidette lettere di congedo, sotto pena d'essere da Noi rigorosamente puniti secondo le circostanze de'casi.

IV. Dovranno le suddette patenti restituirsi alla Regia Segreteria di Stato ogniqualvolta sarà spirato il tempo della concessione, come pure in caso della dismissione del Capitano, o patrone da tale uffizio, della perdita, permuta, od alienazione del bastimento, e della morte dello stesso Capitano, o patrone; a qual effetto incarichiamo gl'infrascritti nostri Delegati di farsele in tutti i suddetti casi rimettere da chi spetta per farcene quindi la pronta trasmessione, con astringervi i renitenti anche coll'arresto personale.

V. Pria che vengano spedite le suddette patenti, oltre alle solite informazioni intorno alla probità, costumi, ed abilità del ricorrente, dovrà precedere la ricognizione del bastimento, e la misura della di lui portata per mezzo del perito, che verrà da Noi deputato, il quale ne farà la sua giurata relazione a mani del Segretaro della Capitanía Generale da unirsi alle suddette informazioni.

VI. Non seguirà la remissione delle Patenti, al Capitano o Patrone, salvo che prima abbia il medesimo passato presso il detto Segretaro, od avanti li Nostri Delegati il dovuto atto di sottomissione, di cui si gli rimetterà copia autentica pel proprio regolamento: e conterrà tal atto i principali capi d'obbligazione particolare d'esso Capitano, o patrone, riservando quelli, che concernono tanto esso, che li propri marinari per le lettere di congedo.

VII. Dovrà perciò ogni Capitano, o patrone sottomettersi di non intraprendere alcun viaggio col di lui bastimento senz'aver prima rapportate le lettere di congedo, le quali verranno in Cagliari spedite di Nostro ordine dalla Segreteria di Stato, e negli altri porti del Regno dai Nostri delegati, col ruolo del di lui equipaggio previa l'effettiva presentazione di tutti coloro, | che lo comporranno sotto pena della confisca del baftimeuto, ed attrezzi del medesimo.

Di rappresentare indi al di lui ritorno, cioè in Cagliari nella Regia Segreteria, ed altrove avanti i suddetti Delegati fra il termine di 24 ore, e pria di sbarcare cosa veruna dal baftimento, salvo nel caso d'imminente pericolo delle merci, non meno le suddette lettere di congedo, e ruolo d'equipaggio, che gli stessi, e medesimi uomini, che lo compongono, e di dare in difetto legittime giustificazioni delle cause, per le quali egli non sia al caso di così eseguire, sotto quelle pene eziandio corporali, che stimeremo adattate alle circostanze de' casi.

Di dare in tal tempo in iscritto fedele relazione del di lui viaggio, da ritenersi nei rispettivi registri, in cui si esprima verso dove egli abbia navigato, i pericoli incorsi, gl'incomodi avuti, e diportamenti dell'equipaggio: i passeggieri, che avrà avuti a bordo, dove presi, e dove sbarcati, i luoghi, in cui il Baftimento avrà approdato, caricato, o scaricato merci, ed ogni altra circostanza del viaggio, la quale sia di qualche rimarco, o possa interessare la pubblica sanità, l'onore della Regia Bandiera, ed il vantaggio del commercio del paese. Delle quali cose tutte dovrà egli tenere, e conservare esatto, e fedele giornale sotto pena a Noi arbitraria.

E generalmente di non abusare, né permettere che si abusi della Regia Bandiera, né di compromettere l'onore di essa, e di adempire puntualmente al disposto delle suddette patenti, e quanto gli verrà nelle lettere di congedo, o altrimenti prescritto, massime di non oltrepassare giammai il tempo, per cui gli farà concessa la facoltà di navigare, salvo in caso di necessità, della quale dovrà farne constare al ritorno con legittime prove.

E finalmente di restituirci le patenti di Bandiera spirato il termine delle medesime, come pure ne' casi che si dismettesse dall'uffizio, perdesse, alienasse, o cambiasse il bastimento, senza che mai gli sia lecito di | rimetterle ad altri, i quali ne potessero fare qualche uso, sotto pena d'esserne severamente punito.
Il tutto sotto obbligo, e costituto possessorio in forma fiscale, e camerale de' di lui beni, e specialmente del bastimento, attrezzi del medesimo, e noliti, che gli potessero essere dovuti.

E nel caso che quello, che avrà ottenute le patenti di Bandiera non fosse proprietario del bastimento, dovrà il proprietario, od essendo più, uno almeno dei principali, a nome eziandio degli altri, sottomettersi pel Capitano, o Patrone di Bandiera, e promettere di essere civilmente pel medesimo tenuto, e per ogni pena pecuniaria per la concorrente del valore del bastimento, suoi attrezzi, e noliti, che potessero come sovra essergli dovuti.

VIII. Quanto alle lettere di congedo, ruolo, e verificazione dell'equipaggio, ed avvertenze da aversi in tali riscontri, si esprimerà in primo luogo in esse lettere la qualità, e nome del baftimento, siccome del Capitano, o Patrone, e se ne fìa egli proprietario, o spetri ad altri, la di cui portata, armamento, ed equipaggio, il carico del medesimo, il luogo della di lui partenza, quello della destinazione, ed il tempo, per cui si accorda la licenza, da non preterirsi come sopra.

Si dovrà pur esprimere non essere giammai lecito ai Capitani, e Patroni di sbarcare, o permettere che si sbarchino robe, o persone dal loro bordo in qualunque porto, o spiaggia pria che loro sia data libera pratica dai rispettivi Preposti alla sanità, sotto pena d'esserne da Noi severamente puniti.

Le lettere di congedo si rimetteranno alli detti Capitani, o Patroni in presenza de' loro marinari allorché li presenteranno per la ricognizione del ruolo del loro equipaggio.

Nella spedizione di detto ruolo da inferirsi appiè delle lettere di congedo s'invigilerà che l'equipaggio almeno per i due terzi compreso il Capitano, o patrone sia composto di sudditi di S. M., salvo che dalle patenti state prima d'ora spedite si vedesse un tal ob- | bligo ristretto alla sola metà dell'equipaggio.

Gli uomini del medesimo si descriveranno nel Ruolo per nome, cognome, qualità, età, patria, e domicilio.
Si dichiarerà a' medesimi, ed esprimerasi nelle lettere di congedo non essere loro lecito di abbandonare il baftimento fino al ritorno, salvo con licenza in iscritto del Capitano, o patrone, cui dovranno essere ubbidienti sotto pena del carcere a tempo, od altra maggiore secondo le circostanze de'casi.

In presenza si dichiarerà altresì al Capitano, o patrone, e similmente si esprimerà nelle lettere di congedo che dovrà trattarli bene, ed in caso di qualche delitto, o grave disubbidienza assicurarsi de' delinquenti per essere al ritorno consegnati alla giustizia, e subire quel proporzionato castigo, che sarà dovuto alla qualità del delitto, o mancamento.

IX. Invigileranno poi gli anzidetti Nostri Deputati, e faranno pure invigilare dai rispettivi Guardiani de'porti, e spiagge, acciocché al ritorno de' bastimenti i loro Capitani, o Patroni adempiscano puntualmente agli obblighi loro imposti nell'atto di sottomissione tanto per la rappresentazione delle lettere di congedo, e uomini dell'equipaggio, che per la relazione del loro viaggio, ed in caso d'inadempimento ce ne porgeranno immantinenti l'avviso.

X. In occasione di detta relazione si farà minutamente da' medesimi spiegare non solo tutto ciò, che può interessare l'onore della Regia Bandiera, ed il pubblico commercio, ma anche specialmente ciò, che concerne i dritti, ed angarie, che si fossero nuovamente introdotte in odio di questo, con avvertenza che il patrone o Capitano riferendo in tale riguardo fatti di qualche considerazione, quelli debbano tosto segretamente verificarsi colle deposizioni de' principali dell'equipaggio, le quali prendendosi in altri porti del Regno, dovranno a Noi indilatamente trasmettersi per farne l'uso opportuno.

XI. Coloro che prima d'ora hanno ottenuta la concessione della Regia Bandiera si faranno chiamare nella | Regia Segreteria di Stato se si troveranno in Cagliari, e se altrove, avanti li Nostri Delegati, e s'intimeranno loro di Nostr'ordine di dovere fra un breve termine prefìggendo passare nel modo, e forma sovra prescritti il riferito atto di sottomissione, sotto pena di decadere dal benefizio di detta concessione. Del che tutto dovranno li Nostri Delegati prontamente riscontrarci.

XII. Per tutti gli atti, ed incumbenze, che come sopra dovranno passarsi, od eseguirsi fuori di questa Città negli altri porti del Regno, deleghiamo specialmente li rispettivi Veghieri, e Ministri di giustizia, a' quali per loro regola, e norma mandiamo trasmettersi copia del presente Regolamento, che dovranno poi consegnare ai loro successori in uffizio. E gl'incarichiamo altresì di notificare ai Capitani, e Guardiani de'porti, e spiagge de'luoghi compresi nel distretto della loro giurisdizione i capi del presente Regolamento, che rispettivamente li concernono.

XIII. Si terranno nella Regia Segreteria di Stato registri a parte di tutto ciò, che avrà relazione a' baftimenti con Bandiera di S. M., e loro navigazione, il che dovrà egualmente osservarsi dai suddetti Delegati, con obbligo di trasmettergli alla Regia Segreteria di Stato in fine di ogni anno.

XIV. Finalmente per l'esazione de'dritti relativi alla concessione della Regia Bandiera abbiamo fatta formare la Tariffa inserta appiè del presente Regolamento, la quale mandiamo interinalmente osservarsi da chiunque, a cui spetta. Cagliari li 15 settembre 1779.

LASCARIS
V. CORVESY Reg.
Raimondo Doneddu Segr. \



FORMOLA DELLA PATENTE
Noi Don &c. &c.
Colle presenti firmate di Nostra mano, munite del sigillo delle Nostre armi, e controsegnate dal Regio Segretaro di Stato, facciamo noto a chiunque appartenga, od appartenere possa d'aver conceduto, come concediamo a N.N. nativo di _____________ dominio di S. M. Capitano, o patrone del denominato proprio del _____________ denominato _____________ di portata armato di _____ cannoni ______ fucili ____ sciable e coll'equipaggio di uomini _______la permissione di portare, e spiegare sovra detto la Bandiera di S. M. pendente il termine di anni quattro dalla data delle presenti in tutti li viaggi, che gli occorrerà di fare nel Mediterraneo e negli altri mari d'Europa, purché due terzi almeno dell'equipaggio sieno sempre de'sudditi di S. M., e pria di ciascun viaggio debba rapportare le lettere di congedo dalla Regia Segreteria di Stato trovandosi in Cagliari, e se in altre parti del Regno dai Nostri Delegati, con dare in tale occasione la nota de'marinari, che imbarcherà, ritirarne, e conservarne il ruolo, con passare altresì sottomissione di rendere al suo ritorno un esatto conto di essi.



FORMOLA DI SOTTOMISSIONE
Da passarsi da uno de'proprietari del baftimento, quando tale non fosse il Capitano, o Patrone, che avrà ottenuta la concessione della Regia Bandiera.

L'anno del Signore _____________ed alli_____________ in _____________ e nella _____________ avanti a me è comparso __________________________ il quale promette, e si sottomette d'essere civilmente tenuto per tutti gli obblighi assunti dal suddetto Capitano, o Patrone__________________________, nel sovrascritto atto di sua sottomissione, e per ogni pena pecuniaria per la concorrente del valore del baftimento, suoi attrezzi, e noliti, che potessero, come sovra, essergli dovuti. E previa lettura si è sottoscritto \
TARIFFA DE' DRITTI
relativi alla concessione della Bandiera di S. M.
Per la spedizione delle Patenti si pagheranno alla Segreteria di Stato . . . . . . . . . . l. 25.
Al Segretaro della Capitanía generale per le informazioni, ed esame de' testimonii sulla probità, costumi, ed abilità del ricorrente, per ricevere la relazione del perito intorno la misura del baftimento, per l'atto di sottomissione, e per la copia da rimettersene al detto ricorrente in tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 10.
Nel caso che debba soltanto passarsi l'atto di sottomissione sia in Cagliari, che altrove, si pagherà per il medesimo compresa la copia l. 2.16
Per la rinnovazione della Patente allo stesso Capitano, o Patrone, e per lo stesso baftimento, dopo spirato il termine della prima, si pagheranno bensì alla Segreteria di Stato, come sovra l.25, ma non saranno più necessarie le informazioni, meno la misura del baftimento, e basterà che si passi l'atto di sottomissione.
Per la spedizione delle lettere di congedo, e ruolo dell'equipaggio, e per la loro registrazione in tutto . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1.
Per la verificazione del ruolo, e per ricevere la relazione del viaggio al ritorno . . . . l. 0.10
\
FORMOLA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE
L'anno del Signore _____________ ed alli ____ del mese di _____________ in _____________ e nella avanti a me Segretaro sottoscritto (nel caso che l'atto di sottomissione debba passarsi in altra Città, o Villa del Regno, si esprimerà avanti a Noi _____________Vegher Reale, od Ufficiale di giustizia di questa_____________ coll'assistenza del Segretaro infrascritto) è comparso il_____________ nativo del _____________Comandante _____________proprio _____________ il quale avendo ottenuto sotto li _____________del corrente da S. E. il Signor Viceré Patenti di permissione d'inalberare sovra \ detto _____________la Regia Bandiera in esecuzione del prescritto da esse patenti promette, e si sottomette di non intraprendere alcun viaggio col di lui baftimento senz'aver prima ottenute da S. E., e per essa dalla Segreteria di Stato partendo da Cagliari, e dai rispettivi Delegati partendo dagli altri porti, e spiagge del Regno le lettere di congedo col ruolo del di lui equipaggio, previa l'effettiva presentazione di tutti coloro, che lo comporranno, sotto pena della confisca della confisca del baftimento, ed attrezzi del medesimo.
Di rappresentare indi al di lui ritorno fra il termine di ore 24, e prima di scaricare cosa veruna dal baftimento, salvo nel caso d'imminente pericolo delle merci, non meno le suddette lettere di congedo, che gli stessi, e medesimi uomini, che lo compongono, e di dare in difetto legittime giustificazioni delle cause, per le quali egli non sia al caso di così eseguire, sotto quelle pene corporali, che si stimeranno da S. E. adattate alle circostanze de'casi.
Di dare in tal tempo fedele relazione in iscritto del di lui viaggio, in cui si esprima verso dove abbia navigato, i pericoli incorsi, gli incontri avuti, i diportamenti dell'equipaggio, e i passeggieri, che avrà avuti a bordo, dove presi, e dove sbarcati, i luoghi in cui il baftimento avrà approdato, caricato, o sbarcato merci, ed ogni altra circostanza del viaggio, la quale sia di qualche rimarco, o possa interessare la pubblica sanità, l'onore della Regia Bandiera, ed il vantaggio del commercio del paese, delle quali cose tutte dovrà egli tenere, e conservare esatto, e fedele giornale sotto pena arbitraria all'E. S.
Di non mai abusare, né permettere che si abusi della Regia Bandiera, né di compromettere l'onore di essa, e di adempire puntualmente al disposto delle suddette patenti, ed a quanto gli verrà nelle lettere di congedo altrimenti prescritto, e massime di non oltrepassare giammai il tempo, per cui gli farà concessa la facoltà di navigare, salvo in caso di necessità, della quale dovrà far constare al ritorno con legittime prove, \ e di non munirsi pendente tal tempo d'alcun altra Bandiera, e tanto meno d'inalberarla; e ciò tutto sotto le pene all'E. S. arbitrarie.
E finalmente di restituire all'E. S. le suddette patenti di Bandiera spirato il termine delle medesime, come pure ne'casi, che si dimettesse dall'uffizio, perdesse, alienasse, o cambiasse baftimento, senza che mai gli sia lecito di rimetterle ad altri, i quali non potessero fare qualche uso, sotto pena d'essere severamente punito.
Il tutto sotto obbligo, e costituto possessorio in forma fiscale, e camerale de'di lui beni, e specialmente del baftimento attrezzi del medesimo, e noliti, che gli potessero essere dovuti. E previa lettura si è sottoscritto \



FORMOLA DELLE LETTERE DI CONGEDO
Noi Don Giuseppe Vincenzo Lascaris &c. &c.
Ad ogniuno sia manifesto che per le presenti abbiamo accordato, ed accordiamo ampio, e libero congedo, o sia passavanti al __________________________Comandante __________________________ proprio __________________________ di portata di_____________ armato di _____________ coll'equipaggio _____________ di uomini esso Capitano, o patrone compreso, come dal ruolo infra descritto, col carico di __________________________ per il viaggio, che col primo buon tempo intende di fare col dett __________________________che trovasi ancorat __________________________ alla volta di __________________________ per ivi concedendogli il permesso di navigare per lo spazio di__________________________e per questo viaggio solamente.

Ordiniamo per tanto agli uomini dell'equipaggio d'essere ubbidienti al detto __________________________ proibendo loro d'abbandonare il bastimento fino al ritorno, salvo con licenza in iscritti del detto sotto pena del carcere a tempo, o altra maggiore secondo le circostanze de'casi: ed al detto __________________________ comandiamo di trattarli bene: ed in caso di qualche delitto, o grave disubbidienza di assicurarsi de'delinquenti per essere questi al ritorno consegnati alla giustizia, e subire quel proporzionato castigo, che sarà dovuto alla qualità del mancamento, che verrà da Noi determinato.
Proibiamo al detto __________________________ di sbarcare, o permettere che si sbarchino robe, o persone del suo bordo in qualunque porto, o spiaggia pria che gli sia data libera pratica dai rispettivi Preposti alla sanità sotto pena d'essere severamente puniti. \ Mandiamo pertanto, e comandiamo a chiunque spetti nei porti, e spiaggie di questo Regno di non molestare, anzi nelle occorrenze assistere il predetto suo equipaggio, robe, e merci pendente il corso di sua navigazione. Richiediamo poi altrove ogni Magistrato, e Giudice di mare, od altri, cui s'appartenga, di accordare loro ogni aiuto, ed assistenza; offerendoci Noi pronti di corrispondergli in simili, e maggiori occorrenze. Dat. in _____________
Per detta Sua Eccellenza
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
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ESC - Ente schedatore
LUDiCa
Autore della scheda
Giampaolo Salice