Esenzioni per chi andrà ad abitare a Livorno (1591)

Contenuto

Titolo
it Esenzioni per chi andrà ad abitare a Livorno (1591)
Titolo originale
it Deliberatione fatta d'ordine di S. A. Serenissima
Data di inizio
12 febbraio 1591
Data topica
Florence
Ambiti e contenuto
Esenzioni offerte dal Granduca di Toscana ai forestieri che andranno ad abitare a Livorno
Autore del documento
it Granduca di Toscana
Segnatura o codice identificativo
Biblioteca Universitaria di Pisa, ms. 473, n.7
Trascrizione
it DELIBERATIONE FATTA D'ORDINE DI S. A. SERENISSIMA, Et per partito delli Molto Magnifici, & Clariss. Signori Luogotenente, & Consiglieri della Republica Fiorentina.
SOPRA L'ESSENTIONI, ET Priuilegij di nuouo concessi a tutti quelli che andaranno ad habitare, & habitasino nella Terra di Liuorno, & suo Capitaneato, questo di 13. di Febbraio 1591. In Firenze.
IN FIORENZA, Appresso Domenico Magliani Stampator Ducale.

Adì 12 di Febbraio 1591.
IL Serenissimo gran Duca di Toscana, & per Sua Altezza Sereniss. Li molto Magnifici, & Chiarissimi Signori Luogotenente, & Consiglieri della Republica Fiorentina.
Considerando di quanto benefizio sia & commodità à Porti, alli traffichi, & commercij di stato di S. A. il Porto di Liuorno & per le mercanzie che in esso si introducano, & per quelle che si cauano per Mare da i detti Stati, il che essendo stato prudentemente auuertito da i Serenissimi predecessori della prefata S.A.S. & da lei medesima hanno con grauì spese prouisto non solamente a qualche riguardo la sicurezza, y & netezza del Porto, ma con nuouo circuito ampliato la Terra di Liuorno, & in essa con nuova fortificatione fabbricato insieme molte Case, Mogiuani, & altri edificij, in benefizio vniuersale, & particolare de gli Habitatori di detta Terra presenti, ò che per l'auuenire in qual si voglia tempo verranno familiarmente habitarla, à quali habitatori in augumento di tutte le altregrazie, & Priuilegij sino à hora concessi. Seruatis seruandis, & ottenuto fra loro il partito; Deliberorno, & Deliberando prouiddero douersi loro concedere le grazie, & priuilegij infrascritti.
§ In prima che gli habitatori di Liuorno sudetti presenti, ò futuri non possino essere molestati in persona ne in beni per qual si voglia debito contratto, etiam con sudditi di S. A. in stati alieni auanti della loro habitatione in detta Terra, & questo quanto à beni si intenda per i beni immobili, ò immobili situati in Liuorno, ò suo Capitaneato, & il medesimo priuilegio si intenda pero del debito contratto, & medesimo con sudditi, ò forestieri pri-ua però del preso domicilio in detta Terra, ò Capitaneato di Liuorno, & quanto à debiti contrari con il publico, o con la camera Ducale, ò che per l'auuenire si contrarranno godino il medesimo priuilegio, non eccedendo per detti debiti publici la somma di scudi cinquecento.
§ Quelli che per l'auuenire verranno ad habitare in detta Terra, ò Capitaneato di Liuorno se faranno condurre mobili, ò mercanzie in detta Terra che per prima non siano state grauate, ò sequestrate per via di giustizia purche nel leuarle ne diano prima nota al Commissario di Liuorno, & al Rettore della giustizia, della cuiriurisditioni ne si leuano non possino per alcuno debito ciuile essere impedite che liberamente non le conducano in detta Terra, & suo Capitaneato.
§ Gli habitatori di detta Terra non potranno essere comandati a strade, ne fossi, fabbriche pubbliche di qualsi voglia sorti.
§ Saranno esenti da tasse, & matricole di tutte le arti.
§ Tutti i condennati nelli stati di sua altezza in pena pecuniaria di qualunche somma tanto sudditi come non sudditi, & condennati in fune, ò per in osseruanza di confino alla galera, ò condennati per estrattione etiam in pena della vita non potranno essere molestati in detta Terra di Liuorno, & suoi capitaneati, habitando familiarmente come sopra.
§ Tutte le predette esentioni quanto alle condennazioni, ò debiti non si estenderanno à gli huomini, ò habitatori della Città, & Capitaneato di Pisa, Vicariato di Vico Pisano, di Lari, & Potestaria di Libra fatta.
§ Tutti i condannati nelli stati alieni per qual si voglia delitti quantunque grauì, & enormi eccetto però de' Heretici, di lesa Maestà, Assassinio, & falsamoneta, habbino libero saluocondotto di habitare in detta Terra di Liuorno, ò suo capitaneato.
§ Tutti li Padroni di Naui, & scriuani di esse che haueranno naui in detto porto possino portare liberamente mentre che hauerano naui in detto porto arme offensiue, & defensiue non prohibite, eccetto però nella Città di Firenze.
§ Non possino detti padroni di Naui essere fatti carcerare ne patire esecutione personale per minore somma di scudi dieci, eccetto però per debito perdanza fra loro medesimi, & suoi marinari, & douendosi per tal conto, ò altre cause fare, si imporrne loro multa se l'osserui il modo & l'ordine delle leggi statuito.
§ Tutti i Marinari che con moglie, & famiglia loro habiteranno nel Porto di Liuorno Terra, & Capitaneato sudetto haueranno in vendita vna casa pagandone il terzo del prezzo di essa prontamente, & il resto in termine di sei, ò sette anni, & ogni anno la rata.
§ Aggiungendo che per particular bando si dichiarerà a benefizio di detti habitatori di Liuorno, quali robbe, & grasce potranno estrarre di detto porto a benefizio di detti habitatori, & tutto à chiara notizia di ciascuno.
Bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi questo di 13. di Febbraio. 1591.
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Citazione bibliografica
it Frattarelli Fischer, L. – Castignoli, P., Bandi per il popolamento di Livorno 1590 - 1603, Cooperativa edile «Risorgimento», Livorno 1998.
Autore della riproduzione digitale
it LUDiCa
Formato
it .pdf
ESC - Ente schedatore
it LUDiCa
Autore della scheda
it LUDiCa
Data creazione della scheda
it 15/04/2026
ha luogo Ambito Territoriale
it Livorno

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