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Si consegnerà ai medesimi la suddetta isola libera dai pastori che al presente colà si trattengono, coll'obbligo però ad essi Vellixandre di far lavorare a favore di detti pastori ne' | luoghi e territori in cui si recheranno ad abitare, altrettanti terreni quanti sono i terreni lavorati che i medesimi al presente godono in quell'isola, come altresì di far costrurre loro ne' luoghi e territorj sopra detti altrettante capanne ed abitazioni simili ed equivalenti a quelle che i medesimi lascieranno nell'isola. Oltre di che saranno tenuti a rillevare dai proprietarj e pastori il bestiame, che attualmente trattengono in quell'isola, pagandone il valore a giusto estimo che verrà in caso di controversia fissato dal perito eligendo dall'intendenza generale eccettoche i detti proprietarj e pastori non volessero venderlo ed amassero meglio di seco loro trasportarlo, di maniera che al tempo che i mentovati pastori usciranno dall'isola debbano essere prontamente soddisfatti dell'accennato valore del bestiame ed indennizzati de' danni che nel tempo intermedio tra il loro licenziamento dall'isola e quello del compimento della fabrica delle case e coltura di altrettanti terreni potessero soffrire, sicché siano fra tanto proveduti di abitazione ed indennizati de' | frutti che lascieranno pendenti ne' terreni da loro seminati nell'isola, per lo che tutto in difetto di amichevoli adequamenti se gli dovrà somministrare dall'intendenza generale pronta e sommaria giustizia. | <br /><br /><strong>3.</strong> Continueranno però gl'impiegati delle torri stabilite nell'isola a godere gli spazzi di terreni che coltivano nell'adiacenze delle medesime, ma affine di evitare ogni abuso e contestazione con essi, dovrà coll'opportuno verbale accertarsi la precisa misura de terreni che loro sarà permessa di coltivare e godere. <br /><br /><strong>4.</strong> S'intenderà l'acquisto solidario tra detti fratelli e succederanno in detta enfiteusi i loro figliuoli maschi, in difetto di essi le femmine colla reciproca successione tra le due linne ed i loro rispettivi successori qualsivogliano per tutto il termine degli anni trenta sia i loro discendenti, quando a favore di estranei, ancorché stranieri, come meglio stimeranno mancando i medesimi, senza discendenti. Spetterà l'enfiteusi al successore che sarà da loro eletto per atto tra vivi od ultima volontà ed a successivi successori qualorovogliano, ancorché stranieri, dalla persona eletta sino al compimento del termine degli anni 30, senza che sia dovuto alcun laudemio, nemmeno dai successori estranei che venissero ammessi; colla condizione espressa però che tutti i successori ed acquistatori sovra espressi non sieno altrimenti capaci di succedere od aver parte nell'enfiteusi salvo professino la nostra Santa Religione Cattolica Appostolica Romana. | <br /><br /><strong>5</strong>. Per godere di quest'enfiteusi tanto i predetti fratelli Vellixandre, quanto i prefati loro successori dovranno adempire alle condizioni ed obbligazioni infra espresse. <br /><br /><strong>6</strong>. Per primi sei anni si pagherà l'annuo canone di scudi 40 facienti lire cento sarde e 160 di Piemonte a semestri maturati cioè la metà per tutto giugno e l'altra metà in fine di dicembre <br /><br /><strong>7.</strong> In ognuno degli anni 7, 8, 9 e 10 si pagherà l'annuo canone di scudi 600 facienti lire sarde e di Piemonte lire 2400 <br /><br /><strong>8</strong>. In ciascuno degli anni 11, 12, 13 e 14 si pagherà l'annuo canone di scudi 300 facienti lire sarde 2000 e di Piemonte 3200. <br /><br /><strong>9</strong>. Nell'anno 15 e ne successivi sino al fine dell'enfiteusi annui scudi 1066,1,13,4 facienti lire sarde 2666.13.3 e di Piemonte lire 4266.13.4 pagabili tutti detti rispettivi annui canoni a semestri maturati come sovra a quali pagamenti come altresì all'adempimento delle obbligazioni infra espresse saranno detti fratelli Vellixandre e loro successori solidariamente tenuti e senza beneficio di divisione, escussione ed ordine o altro a favore di più coobbligati introdotto. | <br /><br /><strong>10</strong>. Oltre il pagamento de' sovra espressi canoni saranno obbligati i predetti fratelli Vellixandre e loro sucessori sopradetti a far coltivar i terreni di quell'isola per quelle produzioni che al lume delle sperienze si conoscerà essere a loro più vantaggiose, purché si coltivi a grano almeno una parte di que territorj, il di cui prodotto possa essere bastante e corrispondenrle al bisogno delle popolazione dell'isola a qual effetto dovranno introddure in essa popolatori stranieri, i quali non sieno sudditi degli stati di Sua Maestà né di oltre mare, né di terra ferma, i quali professino la nostra Santa Religione Cattolica ed Appostolica Romana di maniera che nel termine de primi cinque anni si sieno per lo meno introdotte cento famiglie e così per lo meno 20 famiglie in ciascuno de suddetti cinque anni; del che dovrà constarne colla numerazione de fuochi da farsi in ciascuno de' sopradettu anni d'ordine dell'Intendenza Generale; e quanto al trasporto degl'uomini, bestiami, stromenti ed attrezzi che si trovassero in Villa Franca al tempo della partenza delle regie fregate per la Sardegna, Sua Maestà di degnerà di permettere che siano sopra le medesime imbarcati e condotti all'Asinara senza verun costo per detto trasporto | purché si facciano per conto di detti fratelli Vellixandre le opportune provisioni <br /><br /><strong>11</strong>. Sarà libero ai detti fratelli Vellixandre di fare co' nuovi popolatori, che introdurranno quelle convenzioni che crederanno di loro maggiore convenienza e così o di assegnare loro terreni da coltivare, mediante il pagamento de' dritti che saranno fissati, o di accordar loro come a coloni parziari quella porzione di rispettivi frutti e quelle altre agevolezze che saranno concordate; ben inteso che si dovrà rimettere copia autentica di tali convenzioni all'Intendenza Generale. <br /><br /><strong>12</strong>. Sarà a peso de' medesimi fratelli Vellixandre di provvedere i nuovi abitatori di abitazione, di bovi e degli stromenti di agricoltura loro necessarj, siccome sarà a loro peso di fare, col mezzo di detti nuovi popolatori, sgerbire i terreni che si potranno coltivare con vantaggio, e formare praterie artifiziali, onde raccoglier fieno per supplire ove sia d'uovo alla manutenzione de' bovi e degli altri bestiami in quella stagione in cui non può aversi sufficienza di pascolo, dovendo allo stesso riguardo della miglior conservazione e prosperità del bestiame essere a carico de' predetti fratelli Vellixandre | la formazione delle stalle opportune a riparargli dalle ingiurie de' tempi. <br /><br /><strong>13</strong>. Uno fra gli altri principali motivi della concessione di quest'enfiteusi essendo l'inesto e piantamento degli olivari, giacché la moltitudine degli olivastri selvaggi nati e cresciuti in quell'isola ne indica e fa sperare la riuscita, perciò saranno detti fratelli Vellixandre tenuti di far inestare quelli che trovasi ne' terreni dell'isola non cadenti nell'infeudazione infra espressa; ed ove l'inesto non riesca di fare i piantamenti di maniera che conoscendosi dalli sperimenti che ne sia felice la riuscita, dovranno entro i primi cinque anni dell'enfiteusi inestare e rispettivamente piantare per lo meno 4 mila piante di olivi e successivamente coltivarli durante tutto il tempo per cui glien'é come infra conceduto il frutto; colla condizione espressa però che se col mezzo di processo verbale venisse a comprovarsi che né gl'inesti, né le piantazioni degl'olivi sieno di buona riuscita, s'intendano gli mentovati Vellixandre liberi da questa obbligazione, siccome altresì facendo eglino coltivare da buon e diligente padre di famiglia i suddetti olivastri in nula sieno tenuti verso il regio patrimonio per tutti i casi fortuiti di terremoti | geli, forza di venti o altri simili per ragion de quali vengano i detti olivi ad essere abbattutti atterrati o devastati <br /><br /><strong>14</strong>. Soddisfacendo i predetti fratelli Vellixandre all'obbligazione d'inestare o rispettivamente piantare i menzionati olivi, anche dopo scaduti gli anni trenta, a cui è limitata l'enfiteusi dell'isola, i medesimi ed i loro sopra mentovati successori avranno il diritto di godere per altri anni 12 il frutto degl'olivi, che saranno a loro spesa stati inestati o piantati mediante il pagamento del dieci per cento sul prodotto netto di detti frutti, la quantità de' quali conseguentemente l'Intendenza Generale sarà in diritto di accertare colle opportune cautele; il regio patrimonio per tanto, o feudatario, cui dopo i suddetti anni trenta venisse infeudata l'isola, o chiunque altro avente causa dal regio patrimonio, dovrà lasciare a predetti fratelli Vellixandre loro successori e paesani liberi i passaggi per recarsi a coltivare gli olivi e raccoglierne e ritirarne i frutti; anzi ne' terreni dove saranno piantati gli olivari pendenti i sopradetti dodici anni di proroga, non si potrà dal regio patrimonio o feudatario cui venisse infeudata l'isola, o chiunque | altro avesse causa dal regio patrimonio, far piantazioni, né gettar sementi che possano riuscire di pregiudizio alla coltura degli ulivi. <br /><br /><strong>15</strong>. Dovranno i mentovati fratelli Vellixandre fare trarre da detti olivi l'olio della miglior quantità possibile, praticando le regole usate in Aix di Provenza, in Nizza, Oneglia ed altri luoghi dove al favore delle diligenze, che si adoprano ne riesce più prezioso il prodotto; e sarà a quest'effetto lecito ai medesimi di tenere edifizj nell'isola da olio bannati per macinare e tritturare gli olivi, senza alcun pagamento al regio patrimonio per tutto il tempo, per cui devono come sovra godere il frutto degl'olivi, con questo divario però, che pendente gli anni trenta dell'enfiteusi non solo possano servirsi di detti edifizj senza pagamento, ma di più riscuotere il dritto del dieci per cento, stabilito dalle prammatiche titolo 45 capitolo 2, dagli abitanti che vi facessero tritturare gli olivi propri, guadagnati o in porzione delle loro fatiche attorno i medesimi, od altrimenti; ma scaduto il termine dell'enfiteusi pe' rimanenti anni in cui loro | sarà lecito di godere i frutti de' suddetti olivi esistenti ne' terreni non cadenti nell'infeudazione; possano bensì servirsi dei proprio edifizj per farvi macinare e tritturare i suoi olivi, ma ne cessi la bannalità; e chiunque altro debba fargli macinare e tritturare negl'edifizj che fossero costrutti per conto del regio patrimonio o causa aventi da esso. <br /><br /><strong>16</strong>. Se l'olio che si estrarrà dall'Asinara per fuori regno pendente non meno gli anni 30 dell'enfiteusi, quanto gli anni 12 della sovra espressa prorroga per la loro goldita pagheranno i detti Vellixandre e loro successori e chiunque altro comprerà olio da loro alla regia cassa il diritto d'un reale per ciascun barrile di quattro arrobe, a tanto restringendosi il maggior dritto fissato dalla prammatica de 20 ottobre 1686. dopo detto tempo però saranno soggetti a que' maggiori dritti, che venissero universalmente praticati nel regno. <br /><br /><strong>17</strong>. Saranno di più tenuti i sopradetti fratelli Vellixandre e loro successori ad introdurre ne' primi cinque anni il numero almeno di 1000 pecore di Rossiglione | Spagna o Barbaria e successivamente trattenere le pecore come avanti introdotte nell'isola o né terreni di essa, da assegnarsi come infra in Infeudazione, restando a loro elezione di trattenerle o né terreni dell'enfiteusi o in quelli dell'infeudazione. Le medesime pecore dovranno trattenersi in maniera che se ne possano ricavare lane fine e della miglior qualità possibile, senza che però s'intenda proibito d'introdurre anche dal regno delle pecore femine per accopiarle co maschi forestieri, né di ritenere nell'siola le pecore che rileveranno dai proprietarj e pastori in conformità del capitolo 2.<br /><br /><strong>18</strong>. In caso di mancanza nell'isola de genere di cui gli abitanti abbisognassero potranno i predetti fratelli Vellixandre, loro successori e gli abitanti nella medesima servirsene nelle altre parti del regno senza pagamento di verun diritto al regio patrimonio, poiché detta isola dovrà sempre riguardarsi per annessa al continenete del regno medesimo, ed a quest'effetto tanto pel governo come per le gabelle e così per la compra del sale, tabacco, polvere, pagamento di dogana al regio | patrimonio, per le robbe che vi si introdurranno da fuori regno e di saca per quelle che se ne estrarranno in difetto di spezial convenzione dovranno intieramente osservarsi le leggi, usi e stili del regno, e conseguentemente le estrazioni saanno sogette ai diritti dovuti rispettivamente alla regia cassa ed alla reale amministrazione in conformità del regio editto del primo dello scorso mese di febbraio e di successivi provvedimenti, che potessero emanare nel regno, tanto per la diminuzione, come per l'aumento delle manifatture, che venissero introdotte in dett'isola, e sarà perciò facoltativo alla reale intendenza di praticare e far osservare tutte le cautele più opportune a scanzo de' contrabbandi, che si potessero fare tanto direttamente, che indirettamente da quell'isola, quante però all'introduzione nell'isola delle granaglie dal regno, se ne intenderà la facoltà ristretta ai primi 4 anni dell'enfiteusi, ed alle annate di fallanza ed infelice raccolta, per lo che non ne sarà altrimenti lecita la introduzione, se non precedente licenza dell'intendenza generale, la quale viglierà da un canto che nell'isola si | facciano in conformità del capitolo 10 i semineri delle granaglie proporzionali al bisogno della popolazione, dall0altro nell'accordar le licenze prenderà le convenienti misure, onde si provveda bensì negl'additati coasi alla sussistenza del'abitanti, ma si preventa ogn'altro abuso. <br /><br /><strong>19</strong>. Acciò si possano più facilmente eseguire le imbarcazioni per fuori regno da quell'isola senza che i predetti fratelli Vellixandre, loro successori e quegli abitanti abbiano a soggiacere a costosi trasporti di terra, dovrà essere per tal effetto in loro favore abilitato quello de porti dell'isola medesima che verrà scelto e concertato dall'Intendenza Generale e vi si stabiliranno per conseguenza a suo tempo que' ministri patrimoniali e scrivani che saranno necessarj per dar corso alle imbarcazioni. <br /><br /><strong>20</strong>. Sarà altresì stabilito nello stesso porto un deputato di sanità per dar libera pratica a bastimenti che ci approdassero, salve ne' tempo sospetti quelle maggiori precauzioni, che stimasse di prendere il governo | <br /><br /><strong>21</strong>. Gli abitanti dell'isola e così ogni famiglia e persona che pendente i primi cinque anni sarà introdotta nell'isola gioirà di una piena esenzione e franchiggia dai dritti personali per un decennio, da computarsi rispetto ad ogni persona e famiglia dell'anno in cui si sarà introdotta; dopo detto decennio si pagherà da ogni famiglia alla regia cassa il dritto di feudo di uno scudo annuo faciente £ 2.10 di moneta sarda e lire 4 in moneta di Piemonte; ne saranno però esenti le vedove, i minori di anni 18 e quelli co' loro lavori non sono in istato di guadagnarsi il vitto, i quali vivendo da se e non convivendo col rimanente della famiglia non saranno tenuti a tal pagamento. <br /><br /><strong>22</strong>. Saranno i sumentovati fratelli Vellixandre, e loro successori tenuti a ricevere nell'isola i figliuoli naturali stati allevati per conto della città, baroni ed ospedali del regno, i quali non sieno di età minora d'anni 7. Quivi dovranno trattenergli, facendoli guadagnare il loro vitto colle opere che compatibilmente alla loro età se li faranno prestare e, stabilendosi nell'isola qualche manifattura, per i primi due anni vi si dovranno impiegare degli figliuoli naturali in numero corrispondente al quinto degli operai pe' | succesivi altri due anni in numero corrispondente al 4° e per gli anni successivi a rata del terzo degl'operai della manufattura, nella quale potendone impiegare le femine dovranno anche le figlie naturali esservi ricevute, sicché gli uni e le altre vi si possano abilitare. <br /><br /><strong>23</strong>. Per cautela e sicurezza della nuova popolazione e per diffesa della medesima da ogni insulto, come anche all'oggetto del buon regime ed acciò vi sia chi comandi, si accorderà un sufficiente distaccamento di truppe, che risieda nell'isola. A qual riguardo saranno i predetti fratelli Vellixandre tenuti fabbricarvi la casa del valore di cui ne conseguiranno come infra il rimborso in fine dell'enfiteusi. 4<br /><br /><strong>24</strong>. Si daranno gli ordini opportuni acciò la Real amministrazione ristabilisca e faccia le riparazioni opportune alle torri di quell'isola, compatibilmente co' fondi di detta amministrazione, sicché sieno in istato di servizio e diffesa ed in ogni caso i dritti che la medesima riscuoterà per le estrazioni che si faranno dall'Asinara dovranno essere prelativamente impiegati nelle additate ristaurazioni. | <br /><br /><strong>25</strong>. Domandando i predetti fratelli Vellixandre la somministrazione di cento forzati per impiegargli nei lavori più penosi loro saranno conceduti; saranno bensì in tal caso essi obbligati a mantenerli e così a corrispondere ai medesimi ai laggozzini ed alla truppa necessaria per custodirli que' trattenimenti e paghe che rispettivamente si pagano dalla regia cassa ed a provvederli dell'opportuna abitazione e ricovero <br /><br /><strong>26</strong>. Quanto a boschi de' terreni dell'isola non compresi nella infra espressa infeudazione non sarà lecito ai detti fratelli Vellixandre e loro successori sopradetti di tagliare quelle di alto fusto se non per impiegarli ne' lavori necessarj a farne nell'isola medesima; rispetto però alle macchie e boschi non fruttiferi che non sono di alto fusto sarà loro permesso di tagliare gli inutili a misura che ne se ne renderà necessario il tagliamento per ridurre i terreni a colture e potranno eziandio in tal caso salvo il bisogno estrarre il boscame ricavato dando del tutto avviso a chi sarà deputato, acciò si facciano le opportune reviste e colle infra espresse cautele, cioè che si devenga soltanto al taglio per la concorrente de' terreni che si vorranno coltivare e non altrimenti si faccia luogo ai | successivi tagliamenti se non si farà prima risultare di essersi ridotti a coltura que' terreni, né quali già si fossero tagliati e sradicati i boschi e macchie; quanto poi agl'olivastri non ne sia poi altrimenti permesso il tagliamento, se non per la quantità e numero indispensabile a diradarsi in modo che possano gli altri produrre e dove mai col processo verbale avanti spiegato al capitolo 13 risultasse che l'innesto degl'olivastri non avesse felice riuscita sarà anche permesso di devenire non solo al taglio, ma eziandio allo sradicamento degli olivastri per l'estensione de' terreni, ne' quali si dovranno fare altre piantazioni o colture, mediante però che prima di divenirne al taglio se ne rechi come sovra avviso al deputato suddetto e si osservino le avanti espresse cautele. <br /><br /><strong>27</strong>. Avranno pendente il tempo dell'enfiteusi nell'isola la ragione della caccia, e di quella proibire; i proclami però, o sieno pregoni proibitivi, dovranno a richiesta de' suddetti fratelli Vellixandre e loro successori emanare dal signor Vice Re. <br /><br /><strong>28</strong>. Gli stessi fratelli Vellixandre e loro successori durante il | tempo dell'enfiteusi avranno il privativo diritto de' forni, de' molini; non potranno però gli acorrenti quanto ai molini obbligarsi a maggior diritto di uno ogni venti, o sia del cinque per cento e rispetto a forni di un pane per ogni cinquanta e saranno obbligati a tal riguardo di trattenere i molini e forni in istato di ben macinare e cuocere. <br /><br /><strong>29</strong>. Non essendosi finora calata la tonara del trabuccato, né verun altra nel littorale dell'Asinara e spettando quindi al regio patrimonio il dritto di farla esercire a publico benefizio, in virtù anche delle convenzioni a cui per vantaggio non tanto della regia azienda, quanto del pubblico e devenuto l'attual marchese de Trivigno e Pasqua don Pietro Giuseppe Vivaldi coll'intendente Generale conte di Castellamont coll'intervento dell'avvocato fiscal patrimoniale per atto pubblico de' 22 luglio 1741 rogato al notajo Giacinto Paderi, perciò si concede a detti fratelli Vellixandre e loro successori sopradetti la facoltà di calare una tonara nel littorale dell'Asinara e sottovento alla tonara delle saline per anni 15, mediante la corrisponsione del cinque per cento in ispecie di tonni stagionati di ogni qualità e posti in barrili a favore della regia cassa purché intraprendano di calarla | entro i primi tre anni della concessione, non possano però calare in detto littorale più d'una tonara, eccettoché impetrassero per altro un nuova concessione, possano bensì esercire la tonara e pesca tanto di corso come di ritorno, mediante il pagamento dello stesso dritto purché si astengano dalla pesca di ritorno, ogni qualvolta venisse questa ad esercirsi nella tonara delle saline a cui potesse riuscire di pregiudizio, debba inoltre in occaione della calata dell'anzidetta tonara avertirsi l'intendenza generale acciò possa deputare persona ad assistere alla numerazione della pesca. Lo stipendio di cui sia a carico della regia cassa e ne resto giojscano detti fratelli Vellixandre e loro successori dell'enfiteusi delle esenzioni, franchiggie ed immunità di cui godono gli altri, che calano tonare nel regno senza però il dritto di veruna giurisdizione, anzi esercendosi pendente detto tempo la mentovata tonara, si prorogherà a favore de' medesimi e loro successori la facoltà di calarla per tutto il termine dell'enfiteusi, medianti que' maggiori corrispettivi che saranno in tal capo co' medesimi convenuti, e concordati a qual effetto ad uguali condizioni dovranno essere preferiti a qualunque altro oblatore. Infine però della locazione, od | enfiteusi rispettivamente il regio patrimonio o per esso quello cui sarà conceduta detta tonara a titolo di locazione od altrimenti dovrà rilevare tutti gli arnesi, barrache, barche stromenti, attrezzi ed altri preparativi che vi si ritroveranno in istato di servizio a giusto estimo. <br /><br /><strong>30</strong>. Per patto corrispettivo delle obbligazioni avanti espresse si accordano agli predetti fratelli Vellixandre fin d'ora un feudo, però senza giurisdizione di Sua Maestà e de' suoi reale successori, in cui saranno ritenuti i territorj di Cala di Olivo e valle de' Mannoni oer quella quantità contigua e successiva di territorj buoni, mediocri ed infimi, che verrà assegnata, determinata e limitata, in maniera però che l'assegnazione sia ristretta tra la settima ed ottava parte del totale dell'isola e che prima di aver esecuzione, sulla pianta che ne sarà levata sia da Sua Maestà approvata, che la medesima, ove non si ecceda l'accennata proporzione e misura si degnerà d'accordarsi la sua real approvazione, dopo la quale verrà tosto in favore di detti fratelli accordata dall'Intendente Generale la immissione in possesso colla designazione de' confini de' rispettivi territorj, che saranno come sovra asssegnati in feudo, e piantamento degli opportuni termini, e ne verrà loro eziandio senza ritardo conceduta e spedita dall'Intendenza Generale la opportuna investitura. | <br /><br /><strong>31</strong>. S'intenderanno detti territorj a mentovati fratelli Vellixandre infeudato e proprio secondo il costume d'Italia e di Sardegna per loro, e loro discendenti maschi in infinito e solidariamente colla reciproca successione di una linea all'altra: sarà il feudo da costituirsi sovra detti beni dividuo in caso di concorrenza di più successori, eccettoché gli stessi fratelli Vellixandre stimassero di erigerlo in primogenitura fra i chiamati con quell'ordine, che verrà loro stabilito e sarà facoltativo ai medesimi fratelli Vellixandre come primi acquisitori di disporne tanto per atto tra vivi, come di ultima volontà in favore di estranei, ancorché stranieri, dividendo anche i territorj fra più acquisitori, mediante che in caso di alienazione o disposizione in favore di estranei non chiamati come sovra alla successione nel feudo si debba riportare il regio assenso, e pagare il dovuto laudimio alla solita rata della decima terza parte del prezzo, o valore, e che non si possano mai detti territorj feudali sottoporre a censo, né ipoteca in pregiudizio del regio fisco, e negli alienatori abbia il feudo la natura di retto, proprio e meramente mascolino ed inalienabile, e ben inteso che tutti detti successori ed | acquisitori per essere capaci di successione, ed acquisto dovranno professare la nostra santa religione, cattolica, appostolica, romana. <br /><br /><strong>32</strong>. Tanto detti fratelli Vellixandre, come gli acquisitori aventi la causa da loro e gli altri successori sovra espressi dovranno prendere e rinovare a debiti tempi le investiture e fare i consegnamenti e riconoscenza ogni qual colta sarà ordinato e pagare dopo spirati gli anni 30 dell'enfiteusi il regno donativo, il quale però caderà in aumento di quello che si paga dal rimanente del regno, saranno di più i mentovati successori ed acquisitori obbligati a risiedere nel regno di Sardegna, o negli stati di Sua Maestà in terraferma a loro elezione e gli stessi fratelli Vellixandre dovranno fissare in essi la loro dimora, ben inteso che a loro personalmente non debba ascriversi a contravvenzione di tal obbligazione, ogni qual volta si rechino per sei mesi in ciascun anno fuori degli stati di sua maestà, poiché gli sarà accordata a tal riguardo l'opportuno dispensa. <br /><br /><strong>33</strong>. All'oggetto di poter godere della sovr'espressa infeudazione dovranno coltivare i terreni cadenti nell'Enfiteusi | suscettibili di vantaggiosa coltura e qualmente che quelli compresi nell'infeudazione ed introdurre il numero delle famiglie come sovra convenute, ripartendole ugualmente ne' territori assegnati all'enfiteusi come in quelli cadenti sotto l'infeudazione. <br /><br /><strong>34</strong>. In caso d'inadempimento de' mentovati fratelli Vellixandre alle obbligazioni sovr'espresse d'introduzione delle famiglie e coltura de' terreni di cui al capitolo 10 e 33 d'inesto, piantamento e coltura degli olivi di cui al capitolo 13 dell'introdizione delle pecore di cui al capitolo 17 si intenderanno decaduti dall'enfiteusi, ugualmente che dalla concessione in feudo di territori come avanti accennati e da ogni ragione di rimborso delle spese avanzate, tanto per territori assegnati in enfiteusi, come in quelli che si concedono in feudo, e per conseguenza cederà l'isola al regio patrimonio in cui si troverà con tutti gli edifizj costruttivi, senza verun pagamento o rimborso e mancandosi all'adempimento di qualunque altra delle obbligazioni contenute ne' presenti capi, saranno detti fratelli Vellixandre e loro successori tenuti al ristoro | d'ogni danno che ne possa sentire il regio patrimonio, a cui sarà spezialmente lecito di farvi adempire per loro conto e spesa, a qual effetto oltre il solidario general obbligo de' loro beni presenti e futuri, saranno spezialmente ipotecati i bestiami, che verranno introdotti nell'isola, i frutti, che si ricaveranno dalla medesima, ed i terreni conceduti in feudo, con ogni cosa in essi a loro spettante ed appartenente. <br /><br /><strong>35</strong>. Trascorsi i trent'anni dell'enfiteusi, tutti i miglioramenti che si saranno fatti ne' terreni per lo sgerbimento, coltura e piantamenti, a riserva di detti territorj di Cala d'Oliva, e valle di Monnoni, per la concorrente che sarà assegnata alla concessione in feudo, cederanno a favore del regio patrimonio, senz'obbligo di alcun rimborso, e così pure le piante degl'olivi dopo trascorsi i 12 anni pe' quali oltre il tempo dell'enfiteusi si accorda a detti fratelli Vellixandre e loro successori il dritto di goderne il frutto. <br /><br /><strong>36</strong>. Le fabriche delle case, capanne e qualsivogliano altri edifizj, che saranno situati ne' predetti terreni assegnati in enfiteusi, cederanno altresì al regio patrimonio, mediante il pagamento del loro prezzo e valore attuale | a detti fratelli Vellixandre e loro successori a giudizio di periti sotto la deduzione del dieci per cento a tanto tassandosi ed arbitrandosi il corrispettivo de' boscami ed altri materiali che si prenderanno nell'isola. <br /><br /><strong>37</strong>. Rileverà altresì il regio patrimonio i bestiami, stromenti ed attrezzi che lasceranno detti fratelli Vellixandre e loro successori nell'isola in fine dell'enfiteusi, pagandone il prezzo a giudizio de' periti e rileverà nella stessa maniera le pecore, il prezzo delle quali sarà da periti estimato, avuto riguardo alla loro rispettiva età e qualità. <br /><br /><strong>38.</strong> Nel termine dell'enfiteusi dovranno i summentovati fratelli Vellixandre e loro successori lasciare ne' territorj a questa assegnati una popolazione composta di altrettante famiglie, quante ve ne saranno nella concorrente de' territorj di Cala d'Oliva e valle de Mannoni, che verrà assegnata alla sovra espressa concessione in feudo. In questo numero però non dovranno computarsi quelle famiglie abitanti in Cala d'Olivo e valle di Mannoni, le quali fossero meramente addette ed applicate alle manufatture. <br /><br /><strong>39.</strong> Negli stessi territorj feudali di Cala d'olivo e Valle di Mannoni sarà lecito a predetti fratelli Vellixandre e loro successori feudali di continuare a ritenere edifizi da olio, forni, molini per le granaglie bannali, con proibizione a chiunque altro d'ivi costrurre; con ciò però che non si eccedano i dritti sovrafissati ed i molini e forni non servano se non pel bisogno degli abitanti in detti territorj feudali e cos' pure negli edifizi da olio possano riceversi solamente gli olivi prodotti negli stessi territorj feudali, senza che a pregiudizio de' dritti regali del regio patrimonio vi si possano recare gli olivi raccolti nelle altre parti dell'Asinara. Allorché sarà spirata l'enfiteusi ed il tempo per cui a mente de' precedenti capi 14 e 15 sarà loro lecito di godere il frutto degli olivi inestati o piantati nelle rimanenti parti dell'isola. <br /><br /><strong>40</strong>. Pendenti gli anni 30 dell'enfiteusi la giustizia ne' territorj assegnati alla concessione feudale verrà amministrata da que' medesimi soggetti che saranno a tal effetto da sua Maestà deputati pel rimanente dell'isola dell'Asinara, ma però terminata l'enfiteusi, venendosi ad infeudare la giurisdizione di detta isola dell'Asinara, non potrà mai il giusdicente della medesima, nemmeno in qualità di delegato da Sua Maestà o del signor Viceré esercitare | giurisdzione in detti territorj assegnati alla concessione in feudo, bensì la elezione si farà d'altri soggetti che non sieno abitanti dell'Asinara. <br /><br /><strong>41</strong>. Tutti gli sovra espressi capi si avranno per corrispettivi gli uni agli altri, le obbligazioni in essi spiegate s'intenderanno anche per gli eredi e successori degli stessi fratelli Vellixandre ed in tutti que' casi in cui non vi è particolar convenzione si osserveranno rispettivamente le leggi dell'enfiteusi e del feudo. <br /><br /><strong>42.</strong> Tutti i giudizi di perito ed estimo sovra espressi s'intenderanno de' periti eligendi da ambe le parti, a riserva che esse eleggano di consenso lo stesso perito. In caso poi di discordanza de' periti delle parti si dovrà stare al perito d'uffizio, che sarà eletto dall'Intendenza Generale. <br /><br /><strong>43.</strong> In conformità degli adeguamenti concertati con Monsignor Arcivescono di Sassari, senza le quali i predetti fratelli Vellixandre non sarebbero devenuti ai patti e convenzioni avanti espressi, i medesimi e loro successori per l'astensione dalle decime sui territorj dell'Asinara dovranno pagare dopo i primi cinque anni dell'enfiteusi ed in perpetuo alla Mensa Arcivescovile di Sassari la somma di scudi 75 annui facienti lire 187 di moneta di Sardegna e lire 300 | di moneta di Piemonte, pagabile nel mese di agosto a raccolta fatta, per qual pagamento saranno specialmente affetti ed ipotecati i frutti che si raccoglieranno in detta isola; sotto la stessa obbligazione ed ipoteca saranno tenuti di assegnare la congrua al parroco che verrà come infra eletto ed approvato e così pure a fabricare la chiesa e provederla delle opportune suppellettili, sicché sia capace per la popolazione e sia mantenuta in istato decente in conformità di quanto sarà concertato e prescritto da monsignor arcivescovo di Sassari; e sia eretta nel sito che verrà concertato che sia alla comoda portata tanto degli abitanti che verranno fissati ne' territori dell'enfiteusi, quanto a quelli che saranno stabiliti nei territorj della concessione in feudo, sicché gli uni e gli altri possano recarvisi per i divini uffizi e per ricevere il pascolo spirituale ed il parroco altresì possa recarsi a munirgli in caso di malattia de' sagramenti ed a prestar loro le opportune spirituali assistenze. Avranno i suddetti fratelli Vellixandre e loro successori il dritto di padronato e di presentare i parrochi, quali sieno approvati ed istituiti dal prefatto arcivescovo con facoltà di presen | -tare ne' principj soggetti forestieri, i quali attendano alla coltura spirituale della nuova popolazione forestiera, nella lingua nativa e propria della medesima, purché nel tratto successivo i parrochi sieno nativi o dell'isola stessa o d'altre parti del regno. Finita poi l'enfiteusi, fermo rimanendo quanto ai territorj che verranno assegnati come sovra alla concessione in feudo le suddette obbligazioni per intiero ai predetti fratelli Vellixandre e loro successori sia lecito al regio patrimonio e feudatario cui venissero infeudata le rimanenti parti dell'isola di stabilire e dotare alcune parrocchie con riserva del padronato delle parrocchie, che da essi saranno fondate e dotate senza che il regio patrimonio, feudatario o chiunque altro avente causa del medesimo, dopo finita l'enfiteusi debba concorrere nel pagamento di detti scudi 75 pe' rimanenti territorj dell'Asinara tuttoché al favore degli additati adeguamenti liberi anch'essi in perpetuo dalle decime, poiché dovranno esserne intieramente rilevati dai predetti fratelli Vellixandre e loro successori feudali, i quali dovranno supplirvi co' frutti dei territori conceduti in feudo. <br /><br /><strong>44.</strong> Il diploma d'approvazione del contatto sarà spedito senza pagamento de' dritti di mezz'annata e sigillo dovuti al regio erario. <br /><br />Torino li 30 dicembre 1767. <br /><em>Vincenzo Bogino d'ordine di Sua Maestà.</em></p>\r\nASCA, Segreteria di Stato, 2° serie, b. 1290"]]]],["element",{"elementId":"7"},["name","Original Format"],["description","The type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"48493"},["text","cartaceo"]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. 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Il primo e secondo anno non pagarassi cosa alcuna, alla fine del terzo anno, quarto e quinto, sesto, settimo, si pagarà lire cento per cadun'anno, quindi l'ottavo, nono, decimo si pagarò annualmente lire cinquanta per l'interessi di detto capitale,e alla fine dell'undecimo anno si pagarà da ogn'una d'esse il reggio donativo nella medesima maniera che pagano l'altri sudditi baronali del regno, dovendo essere in arbitrio del | progettante prendere o lasciare le dette lire cinque cento, quando mai fosse in stato provederle da se o pure proccaciarsele con miglior vantaggio. <br /><br /><strong>2.</strong> Per ogni famiglia si cederà al progettante ottanta starelli di terreno buono a produr grano e cinque cento piedi d'ogliastri di ordinaria grossessa, ed il tutto apportate di detta nuova popolazione con una distesa di bosco per suo uso e proporzionata alla medesima. <br /><br /><strong>3.</strong> Si trattarò col prelato e prebendedato di detto luogo per puoter ottenere la franchiggia delle decime, per essere detto luogo inculto e perciò di poco o niun reddito, e quando non si potesse convenire col suddetto, si potrebbe ricorrere a Roma. <br /><br /><strong>4.</strong> Si permetterà al progettante libera d'ogni gabella l'entrata di tutte quelle robbe e merci che dovranno servire per le fabbriche, manifatture che s'introdurranno ne' territorj d'assegnarsi a detta nuova popolazione. <br /><br /><strong>5.</strong> Concederassi novamente libera l'estrazione di tutti i frutti, e merci, che produrranno i territorj della nuova popolazione, e ciò per anni venti, perché dovendosi per ogni famiglia le lire cinque cento con suoi interessi, non vendendosi i frutti ad un prezzo raggionevole | sarebbe impossibile il potere sussistere, e quando il Real Patrimonio volesse prendere il grano, che avranno da vendere per l'importare di detto capitale, e frutti ad un prezzo equitativo si cederanno al medesimo, senza pretendere franchiggia per l'estrazione. <br /><br /><strong>6.</strong> Il sale si distribuirà a nuovi abitatori ne luoghi destinati a ciò, al prezzo degl'altri regnicoli. <br /><br /><strong>7.</strong> Presidierasi detto luogo di nuova popolazione con sufficiente numero di truppe per diffenderla dall'insulti de turchi, e mal viventi, e per freno de medesimi abitanti e farvi stabilire a tal effetto torri, o fortificazioni sufficienti. <br /><br /><strong>8.</strong> Se la Maestà sua vorra degnarsi graziare del titolo di Contea a detta nuova popolazione e passando il numero di cento cinquanta famiglie in Marchesato, o sia al progettante per se, e suoi eredi, e successori, con tutte quelle raggioni, azzioni, prettenzioni, ius delle quali godono l'altri baroni del Regno di Sardegna. Permettendo al progettante, di stabilire colle nuove famiglie le capitolazioni che vorrà, sempre però a termini d'equità, e che dette capitolazioni saranno approvate, e confirmate, anzi fatte inviolabilmente | osservare, senza che dette famiglie possi pretendere ne per dritto, o raggione cosa alcuna, che quanto le verrà stabilito dal progettante, concedendoli ogni sorte di manifatture, e fabbriche ne' territorj che le verranno limitati, delle quali non si sia fatto contratti con altri, et il jus d'una raggionevole distesa di mare corrispondente al territorio facendo fare l'anticipata di mille e cinque cento scuti al proggettante, qual somma sarà restituita alla fine di dieci anni però senza interessi per far principiare qualche forte d'abitazioni, per mettere al coperto ne' principj le famiglie che verranno per stabilirsi, quali <span style=\"text-decoration: underline;\">dovranno essere tutti forestieri</span>, in numero di cento cinquanta famiglia. 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Dovranno le suddette famiglie, come altresì i loro discendenti essere e vivere sempre da buoni e veri cattolici romani, servato il rito greco che Sua Maestà loro permetterà continuare ed, in difetto dell'osservanza della religione cattolica con tal rito, s'intenderanno decaduti da ogni concessione.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 2</strong>. Tutti li capi di famiglia saranno tenuti alla prestazione del giuramento di fedeltà per se e suoi discendenti verso Sua Maestà ed all'osservanza delle leggi, statuti, provvedimenti e regole stabilite in detto regno e la Maestà Sua li riceverà e conserverà per sudditi suoi immediati, senza che si possa smembrare mai dalla Corona l'isola suddetta di Sant'Antiogo.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 3</strong>. Sua Maestà accorderà pure loro la speziale sua regia protezione e salvaguardia, con proibizione a chicchesia d'inquietarli nel godimento di queste reali concessioni, mediante l'adempimento dal canto loro di tutto ciò, cui sono, come infra tenuti.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 4</strong>. La Maestà Sua farà pagare dal suo regio erario il nolito de' bastimenti per il trasporto di dette famiglie in ragione di lire due e soldi quindici di Piemonte per ogni persona che si trasporterà da Ajaccio in Sardegna od alla detta isola; e ciò mediante, spetterà loro provvedersi il nolito. L'intendenza generale di Sardegna procurerà poi ad esse un ricovero conforme verrà disposto dal viceré, sinché non siano costrutte le loro abitazioni. |&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 5</strong>. Sarà a carico e spesa delle dette famiglie la costruzione delle case di loro abitazione e la detta intendenza generale assegnerà loro il terreno proprio e sufficiente, con dar loro le opportune direzioni e procurare che dette case si distribuiscano con ordine regolare dando anche loro il comodo di tagliare alberi e bosco, sì nell'isola che ne' contorni, dove e nel modo che sarà disposto dal viceré e da detta intendenza; e ciò tanto per la fabbrica delle case che per le fornaci, come pure di escavare pietre sì di calcina che per le fabbiche. Quali terreni, boschi e pietre non si pagheranno da' greci.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 6</strong>. Per facilitare loro il mezzo di edificare dette abitazioni, Sua Maestà accorderà, a quelle di esse famiglie che saranno nel caso di abbisognare, il prestito di lire duecento di Piemonte per famiglia, da restituirsi dopo che saranno spirati sei anni, dal tempo del loro arrivo in Sardegna, senza pagar intanto verun'interesse.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 7</strong>. Si farà edificare in detta isola una chiesa secondo il rito greco e provvedere delle suppellettili necessarie. Di essa avrà il regio patronato Sua Maestà, la quale farà perciò somministrare dal regio erario a' detti greci la somma di lire due mila di Piemonte, e sarà loro cura di farla costruere, dovendo l'intendenza generale farvi precedere il disegno di un regio ingegniere, ed invigilare poi sovra il buon uso ed impiego di tal denaro, come anche sull'uso de' prestiti per le case; ed il tutto conforme alle disposizioni che ne darà il viceré. Ben intenso però che non sarà impedita agli ecclesiastici ed altri sardi la solita celebrazione della fede e la divozione alla chiesa di Sant'Antiogo esistente nella detta isola.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 8</strong>. Spetterò a Sua Maestà la nomina di quell'ecclesiastico pratico del rito | e lingua greca che avrà la direzione della Chiesa e di tutta la colonia nello spirituale a tenore delle bolle pontificie e con subordinazione e dipendenza dal vescovo del luogo. Per dote di essa chiesa la Maestà Sua farà assegnare starelli cinquanta terreno; e per sostentamente di detto ecclesiastico ed in considerazione delle sue attenzioni spirituali e cura delle anime, Sua Maestà farà assegnare al medesimo starelli cento di terreno, li quali terreni dovranno farsi lavorare e saranno esenti dal pagamento d'ogni tributo ed il titolare della chiesa sarà il beato Amedeo.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 9</strong>. Sua Maestà farà distribuire a favore delle dette famiglie terreni sufficienti per lavorare e coltivare parte di campi, parte in vigne e parte in prati e boschi; quali terreni debbano tutti essere uniti e vengano ripartiti fra li capi di famiglia, cioè a quei capi che hanno quattro figlioli o più si assegneranno starelli cento; se hanno minor numero di figliuoli starelli ottanta e se trattasi di un solo agricoltore starelli cinquanta; ove poi mancasse nell'isola la quantità necessaria di terreno per la distribuzione suddetta, si provvederà al supplemento nel vicino continente del regno.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 10</strong>. Li medesimi terreni resteranno in total proprietà delli detti greci corsi, secondo il riparto che nella suddetta conformitù ne verrà fatto dall'intendenza generale, e potranno essi disporne per ultima volontà e fra vivi a gente di questa colonia.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 11</strong>. Essi terreni dovranno essere annualmente e debitamente lavorati, coltivati, seminati e piantati per ciò che riguarda i campi e vigne; in caso però si lasciasse incolta qualche parte di essi, saranno tenuti li principali della colonia a farli travagliare, seminar e piantare da altri in vece di quelli che li avranno | negletti; ed intorno a questo dovrà vegliare il giudice per far così osservare.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 12</strong>. Passati li primi te anni, sarà obbligato ogni capo di famiglia piantare o far piantare ciascun anno, nella porzione di terreni che gli verrà rispettivamente assegnata, quindici piante tra moroni ed olivi, sintanto che coloro i quali hanno cento starelli di terreno abbiano trecento alberi in essi e gli altri a proporzione. Ed in difetto, sarà destinato ad altre famiglie della colonia, colla stessa obbligazione, il terreno che sarassi trovato sprovvisto di detti alberi.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 13</strong>. Sua Maestà accorderà una razione di pane al giorno per ogni persona di detta colonia pendenti due anni, da principiare dal giorno dell'arrivo di ciascheduno, senza pagamenti né veruna restituzione.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 14</strong>. La Maestà Sua farà pure imprestito alla colonia di un fondo per la compra di attrezzi e bovi d'aratro, sino alla somma di lire quindicimila di Piemonte, le quali si pagheranno dall'Intendenza Generale a misura e di mano in mano che se ne faranno le compre, dovendo essa intendenza dare le sue disposizioni per tali compre di concerto eziandio de' medesimi greci, con tener conto dell'ammontare totale del prezzo che si sarà pagato per detti bovi ed attrezzi, specificamente ad ogni capo di famiglia. E la somma che ne risulterà dell'esposto, dovrà essere restituita spirati che saranno anni otto senza verun interesse. Ove poi passato il termine non fossero i greci in stato di poter pagare per intiero tale loro debito, Sua Maestà si riserva d'accordare loro qualche dilazione per il saldo.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 15</strong>. Per le sementi del primo anno Sua Maestà farà loro fare l'imprestanza | di starelli dieci di grano e quattro di orzo per caduna famiglia che lavori all'agricoltura e dovrà restituirsi codesta imprestanza in natura nel termine di anni tre precisi.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 16</strong>. In correspettività delle gravi spese che Sua Maestà si assume come sovra in favore di detta colonia, dovrà questa pagare al regio patrimonio annualmente il tributo territoriale e personale, cioè il territoriale a ragione di dieci per cento di tutto ciò che si raccoglierà e produrrà d'ogni genere di frutto e bestiame ne' terreni e siti de' medesimi greci ed il personale sul pie' di lire quattro di Piemonte per cadun capo di famiglia, senz'altro peso.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 17</strong>. Saranno pure tenuti essi greci a tutte le gabelle, come lo sono tutti gli altri regnicoli e pagheranno il sale nella conformità che si usa verso gli altri.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 18</strong>. Sua Maestà però, volendo far loro sentire gli effetti delle sue grazie, onde possano più facilmente compire alle loro obbligazioni per lo stabilimento della loro popolazione, si degnerà accordare l'esenzione alla colonia del tributo sì territoriale che personale, pendenti anni otto dal loro ingresso, come pure d'ogni dritto che potesse esser dovuto per le robe che i greci introducessero durant'esso termine per uso proprio , esclusone il tabacco.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 19</strong>. Si degnerà la Maestà Sua di grazia sua speziale permettere che li detti greci estraggano dal regno starelli mille grano l'anno, pendenti anni cinque, mediante il pagamento della sola metà del solito tariffato diritto di sacca, purché trattisi di grano prodotto da terreni coltivati dalla colonia e che la detta quantità sovr'avanzi dal bisogno de' loro seminerj e del proprio mantenimento e non sia necessaria per il regno. |&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 20</strong>. Sarà loro permesso di rifabbricare col tempo ed ingrandire le loro case, costruere molini, forni ed ogni sorta di edifizj per loro uso proprio, aver e tener bestiami in proprietà ed attendere a negozj e traffici, mediante il pagamento delle solite gabelle.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 21</strong>. Per maggior cautela del regio patrimonio a riguardo della restituzione de' contanti ed imprestanze come avanti, dovranno tutti i capi di famiglia, conforme disporrà la regia intendenza, obbligarsi solidariamente al pagamento e restitutizione.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 22</strong>. Si procederà con intervento di tutti i capi di famiglia all'elezione de' sindaci, o sia anziani, e consiglieri, i quali comporranno e rappresenteranno il corpo della colonia; e si provvederà alla successiva rinnovazione del conseglio, con assistenza sempre del giudice, il quale dovrà intervenire ad ogni loro radunanza. Il tutto in conformità de' regolamenti che verranno dal governo stabiliti.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 23</strong>. Spetterà a Sua Maestà la nomina del giudice, il quale amministri la giustizia a tutta la colonia e dalli giudicati di esso si potrà appellare alla Real Udienza, e supplicare da questo magistrato al Supremo Conseglio. Circa i dritti d'istruttoria e decisoria si osserverà ciò che si pratica in tutte le altre ville ed incontrade reali.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 24</strong>. Si intenderà conceduto a dette famiglie il porto e la ritenzione delle armi, sì e come resta permesso generalmente a' sardi conforme alle leggi, ordini e stili del regno; cioè sarà loro lecito di portare lo schippo e la sciabola, ma quanto alle pistole e carabine potranno solamente servirsene in casi d'invasione di | barbari od altri nemici; epperciò dovranno custodirsi in quel posto che sarà stabilito dal governo e saranno nelle occorrenze distribuite dal giudice. Anzi si faranno fabbricare nell'isola, ed in que' siti che si crederanno opportuni dal governo, due torri munite del bisognevole sì d'artiglieria che d'alcaidi, artiglieri e munizioni per loro difesa da' medesimi barbari e, per riflesso, a' bastimenti che vi possono approdare, per quali si stabiliranno le dovute cautele. Le dette torri saranno dipendenti dalla real amministrazione ed in una di esse si stabiliranno le carceri, dovendo però i greci prestar le loro opere manuali per la costruzione di esse torri e per il porto e trasporto de' materiali necessari e per ridurre in calcina le pietre, che nell'isola si troveranno proprie per essa.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 25</strong>. Sarà proibito a questa colonia di ricevere alcuno de greco-corsi di Montresta che volesse trasferirsi ad abitare e fissare sua residenza nell'isola sotto le pene arbitrarie al viceré e nemmeno vi si potrà ammettere alcun'altra famiglia di greci, ancorché cattolici, proveniente da qualunque parti, che voglia ivi introdurre la sua permanenza ed unirsi alla suddetta colonia, salvo che vi preceda il speciale permesso della Maestà Sua.&nbsp;<br /><br /><strong>Capitolo 26</strong>. Saranno obbligati li greci di questa nuova colonia servire Sua Maestà per mare e per terra, sempre e quando verranno comandati. Li predetti deputati della colonia dovranno rapportare la ratificazione in debita forma delli presenti capitoli da tutti li capi di famiglia di essa colonia, e quella presentare al viceré di Sardegna prima di trasportarsi la colonia nel regno per gli ulteriori provvedimenti. Torino li 4 aprile 1754. 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Nel 1716 l'impero Asburgico entra in guerra al fianco di Venezia e le sue truppe, guidate da <a href=\"http://www.treccani.it/enciclopedia/eugenio-di-savoia/\" target=\"_blank\">Eugenio di Savoia</a>, travolgono i turchi<span>&nbsp;a <strong>Petrovaradin</strong> (1716)</span><span>&nbsp;e conquistano <strong>Belgrado</strong> (1717).&nbsp;</span><span>Costretti alla resa, i turchi firmano l</span>a <a href=\"http://www.treccani.it/enciclopedia/passarowitz/\" target=\"_blank\"><strong>pace di Passarowitz</strong></a>&nbsp;(1718) che assegna all'Austria<span>&nbsp;il Banato di <strong>Timisoara</strong> e la Serbia settentrionale.<br /></span><br />La pace segna un'ulteriore avanzata degli <strong>Asburgo</strong>, che a fine Seicento hanno strappato ai turchi&nbsp;<span>prima <strong>Transilvania </strong>(1691) e <a href=\"http://www.treccani.it/enciclopedia/carlowitz/\" target=\"_blank\"><strong>Ungheria</strong>&nbsp;(1699)</a>&nbsp;e successivamente la città di <strong>Pest</strong> (1699).<br /><br /><span>L'avanzata degli Asburgo d'Austria nell'Europa centrale prosegue nella seconda metà del Settecento. Nel&nbsp;</span>1772<span>&nbsp;l'Austria, in occasione della prima spartizione della&nbsp;</span><strong>Polonia</strong><span>, annette&nbsp;</span><span>la</span><span>&nbsp;</span><strong>Galizia</strong><span>, mentre tra 1768 e 1774</span><span>&nbsp;occupa la&nbsp;</span><strong>Moldavia</strong><span>&nbsp;superiore</span><span>.&nbsp;</span><span>Nel 1775 l'Austria strappa ai turchi anche la&nbsp;</span><strong>Bukovina</strong><span>.&nbsp;</span><br /><br /></span>Gli Asburgo si trovano così a controllare&nbsp;territori amplissimi, nell'area del bacino danubiano, che Vienna ha bisogno di ripopolare con coloni cristiani che operino anche da presidio militare.<br /><br />Già nel 1690 circa<a href=\"http://www.colonizzazioninterne.com/items/show/3416\" target=\"_blank\">&nbsp;37,000 famiglie serbo-ortodosse si stanziano come rifugiati nelle terre dell'impero</a>, ma questi coloni non riescono ad occupare tutta la terra disponibile. 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