Questi sonno li Consuetudini et observancii di lo Palazo Adriano [1501]

Contenuto

Titolo
Questi sonno li Consuetudini et observancii di lo Palazo Adriano [1501]
Data di inizio
1501
Titolo originale
Capitoli di Palazzo Adriano, 1501
Ambiti e contenuto
Capitoli di Palazzo Adriano risalenti al 1501, concernenti in particolare i diritti riconosciuti all'Arciprete ed agli officiali
Lingua
Volgare
Condizioni che regolano l’accesso
Accesso libero
Citazione bibliografica
Capitoli di Palazzo Adriano [1501], in G. La Mantia, I capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI, Palermo, A. Giannitrapani, 2000 [I ed. 1904], pp. 94-95.
Autore della riproduzione digitale
A. Giannitrapani
Formato
pdf
ESC - Ente schedatore
L. U. Di. Ca.
L. U. Di. Ca.
Creatore
Giacomo Carmagnini
Data di creazione
21/05/2021
riassunto
[1501]     Questi sonno li Consuetudini et observancii di lo Palazo Adriano,

li quali li citatini de lo dicto Palazo petino chi siano misi in scriptis, et confirmati per lo magnifico Gubernaturi di lo dicto Palazo.

1. In primis lo Archipresti di lo dicto Casali haia per ciaschiduna masonata omni anno tarì uno.

2. Item eciam lo dicto Archlpresti haia de ciascuna masonata omni anno tummino uno e mezo di formento, et ceiam lo dicto Archipresti haia quando si baptlza una creatura grana chinco per omni uno compari.

Li raxuni chi competixino a lo Capitanio,

3. Item essendo accusata una persona intro li vigni al tempo di la rachina, paga a lo Capitanio tarì setti e grana dechi.

4. Item haia lo Capitanio quando piglia ad uno, chi è accusato criminalmenti, intro la Terra, tarì uno.

5. Item quando lo Capitanio va fora di la Terra per pigliari ad uno accusato, haia tarì quattro.

6. Item quando alcuna persona recasa non voliri dari pigno, et è bisogno andarchi lo Capitanio, haia lo Capitanio per so podagio tarì uno.

7. Item haia lo Capitanio, quando andirà a chercari li casi per alcuno furto, grana chinco.

8. Item quando uno va prexuni, et non ci dormi, paga a lo prexoneri grana dechi; e quando dormi prexuni, paga tarì uno, et quando va prixuni per castigo, non paga cosa alcuna.

9. Item haia lo Mastro Notaro per piglare una plegeria, grana dechi.

10. Item haia lo Mastro Notaro per stendiri una cessioni di liti, grana dechi.

11. Item si paga per raxani di execucioni ad grana dudichi per unza.

12. Item quando si fa una peticioni seu domanda, si paga per unza grana quindichi.

La raxuni chi competixino a lo Baglio.

13. Item haia lo Baglio quando una persona è accusata, grana dechi.

14. Item haia lo dicto Baglio per pignari di unza una in suso, grana chinco, et de tarì 15 appendino grana dui, et de tari sei a pendino grano uno; eodem modo haia lo Mastro Notaro per scriviri la licencia e liberacioni di lo pigno.

15. Item haia lo Baglio per mettiri la pena ad uno, grano uno; et per citari ad uno, dinari tre; e quando lo Baglio va fora la Terra per piglari ad uno per causa chivili oj criminali, haia tarì uno.

16. Item haia lo Baglio quando pigla ad uno intro la Terra, grana chinco; et per chercari li casi, haia per casa grani dui.

17. Item haia lo dicto Baglio per gittari un bando, grana dui e denari | tre; e quando uno homo è accusato intro una vigna a lo tempo di la rachina, paga a lo Baglio tarì uno; e quando è accusato al tempo chi non è rachina, haia lo Baglio grana dechi.
trascritto da
Giacomo Carmagnini
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