Pregone del viceré Tana sul dritto sopra la pesca del corallo (1761)
Contenuto
Titolo
Pregone del viceré Tana sul dritto sopra la pesca del corallo (1761)
Livello descrittivo
Unità documentaria
Titolo originale
Pregone mandado puplicar por S. Ex.a para la exacion del derecho del cinco por ciento devido a Su Mag.d de la pesca de corales que se haze en los mares de esto Reyno
Data di inizio
May 6, 1761
Ambiti e contenuto
Pregone del viceré conte Tana col quale si danno provvedimenti intorno all'esazione del dritto del 5% sopra la pesca del corallo dovuto al Regio Patrimonio.
Autore del documento
Francesco Tana, conte di Santena e viceré di Sardegna
Consistenza
cc. 2
Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
Carta
Lingua
Castigliano, Italiano
Soggetto conservatore
Trascrizione
Avendoci riservato nel nostro precedente pregone de’ 15 scorso agosto di dar norma per l’esazione del dritto del cinque per cento dovuto a S. M, per la pesca de’ coralli, abbiamo risoluto, previo il parere del congresso de’ ministri ad un tal sine tenutosi, doversi eseguire da tutti ministri patrimoniali, ed altri il disposto ne’ seguenti capi.
Primo. Ordiniamo, e comandiamo che tutti padroni capi di coralline, o loro agenti, dopo d'aver preso porto debbane indilatamente presentarsi a’ rispettivi suddelegati della Regia intendenza di que’ luoghi, ne’ quali approderanno, e passare instrumento d’ obbligo con cauzione in persona risponsale, ed idonea sottoposta alla Regia giurisdizione, ed abitante in questo regno di pagare tutti dritti, e singolarmente quello del cinque per cento dovuto a S. M. di tutti coralli, che epesgheranno in ispecie, o in contanti ad elezione dell’uftizio della generale intendenza; e di soddisfare altresì i danni, e le pene pecuniarie nel caso di non consegnare fedelmente i coralli, o di sfrosarli.
II. Comecchè i padroni delle coralline, o loro agenti siano soliti di smontare in terra ogni tre, quattro, o cinque giorni per fare le loro provvisioni, per condurvi coralli, o per altro sine, dovranno prestar giuramento nelle mani de’ rispettivi suddelegati di fedelmente consegnare l’intero prodotto della pesca fatta in quei giorni, con distinguere le qualità de’ coralli in tre gradi, cioè buoni, mediocri, ed inferiori, di ciascuna delle quali dovranno esprimere la quantità pescatasi da un tempo all’altro, di maniera che da tutte le consegne venga a risultarne la totale quantità, e qualità, che si sarà rispettivamente pescata dalle coralline d'ogni padrone, o capo delle medesime.
III. Se I’ uso de’ padroni, o loro agenti sarà di venire a terra più di rado , o diversamente dalle volte sovra espresse, saranno in tal caso tenuti a fare detta consegna giurata a’ predetti suddelegati nel sine d'ogni settimana sotto pena di sfroso.
IV. Ed assinchè i suddelegati possano accertarsi se il numero delle coralline sia intero, ed eguale al numero di quelle, di cui si sa la consegna, dovrà il capitano del porto, o chi sarà le sue veci loro rimettere sra due giorni dopo l’ arrivo di esse coralline una nota sottoscritta di sua mano, nella quale esprimerà il nome, cognome, e nazione di ciascuno de’ padroni, ed il numero ‘de’ bastimenti, che avran preso, o anderanno prendendo porto, specificando se sono feluche, gondole, od altra specie di piccole barche inservienti alla pesca.
V. Il corallo pescato dovrà condursi a terra, ed al porto, in cui saranno prima approdati, ed in cui avran prese le provvisioni; e prima di sbarcarlo dovranno renderne avvssati i suddelegati assinchè possano riconoscere il peso, e la qualità.
VI. I padroni prima di trasportare fuori regno i coralli dovranno pagare in ispecie, od in contanti ad elezione come si è detto della Regia intendenza il cinque per cento di tutto il corallo da loro pescato a norma del risultante dalle consegne fatte da’ menzionati padroni.
Ed affinchè pervenga a notizia di tutti, e nessuno possa allegarne ignoranza, comandiamo che il presente venga pubblicato nelle città d’ Alghero, Castell’ Aragonese, ed altri luoghi, in cui approdano coralline, sommandosene l'opportuno verbale di pubblicazione in piè del presente. Cagliari a’ 6 maggio 1761.
Il Conte Tana
Primo. Ordiniamo, e comandiamo che tutti padroni capi di coralline, o loro agenti, dopo d'aver preso porto debbane indilatamente presentarsi a’ rispettivi suddelegati della Regia intendenza di que’ luoghi, ne’ quali approderanno, e passare instrumento d’ obbligo con cauzione in persona risponsale, ed idonea sottoposta alla Regia giurisdizione, ed abitante in questo regno di pagare tutti dritti, e singolarmente quello del cinque per cento dovuto a S. M. di tutti coralli, che epesgheranno in ispecie, o in contanti ad elezione dell’uftizio della generale intendenza; e di soddisfare altresì i danni, e le pene pecuniarie nel caso di non consegnare fedelmente i coralli, o di sfrosarli.
II. Comecchè i padroni delle coralline, o loro agenti siano soliti di smontare in terra ogni tre, quattro, o cinque giorni per fare le loro provvisioni, per condurvi coralli, o per altro sine, dovranno prestar giuramento nelle mani de’ rispettivi suddelegati di fedelmente consegnare l’intero prodotto della pesca fatta in quei giorni, con distinguere le qualità de’ coralli in tre gradi, cioè buoni, mediocri, ed inferiori, di ciascuna delle quali dovranno esprimere la quantità pescatasi da un tempo all’altro, di maniera che da tutte le consegne venga a risultarne la totale quantità, e qualità, che si sarà rispettivamente pescata dalle coralline d'ogni padrone, o capo delle medesime.
III. Se I’ uso de’ padroni, o loro agenti sarà di venire a terra più di rado , o diversamente dalle volte sovra espresse, saranno in tal caso tenuti a fare detta consegna giurata a’ predetti suddelegati nel sine d'ogni settimana sotto pena di sfroso.
IV. Ed assinchè i suddelegati possano accertarsi se il numero delle coralline sia intero, ed eguale al numero di quelle, di cui si sa la consegna, dovrà il capitano del porto, o chi sarà le sue veci loro rimettere sra due giorni dopo l’ arrivo di esse coralline una nota sottoscritta di sua mano, nella quale esprimerà il nome, cognome, e nazione di ciascuno de’ padroni, ed il numero ‘de’ bastimenti, che avran preso, o anderanno prendendo porto, specificando se sono feluche, gondole, od altra specie di piccole barche inservienti alla pesca.
V. Il corallo pescato dovrà condursi a terra, ed al porto, in cui saranno prima approdati, ed in cui avran prese le provvisioni; e prima di sbarcarlo dovranno renderne avvssati i suddelegati assinchè possano riconoscere il peso, e la qualità.
VI. I padroni prima di trasportare fuori regno i coralli dovranno pagare in ispecie, od in contanti ad elezione come si è detto della Regia intendenza il cinque per cento di tutto il corallo da loro pescato a norma del risultante dalle consegne fatte da’ menzionati padroni.
Ed affinchè pervenga a notizia di tutti, e nessuno possa allegarne ignoranza, comandiamo che il presente venga pubblicato nelle città d’ Alghero, Castell’ Aragonese, ed altri luoghi, in cui approdano coralline, sommandosene l'opportuno verbale di pubblicazione in piè del presente. Cagliari a’ 6 maggio 1761.
Il Conte Tana
Autore trascrizione
Filippo Astori
Citazione bibliografica
> P. SANNA LECCA, Editti, pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna dappoiche’ passo’ sotto la dominazione della Real Casa di Savoia sino all’anno MDCCLXXIV riuniti per comando di S.S.R.M. il re Vittorio Amedeo III disposti sotto i rispettivi titoli, e tradotti in italiano quelli, che furono pubblicati solamente in lingua spagnuola, Vol. 1, Reale Stamperia di Cagliari, Cagliari, 1775, pp. 388-389.
Autore della riproduzione digitale
Filippo Astori
Data della riproduzione digitale
24/05/2023
Formato
JPG
ESC - Ente schedatore
Autore della scheda
Data creazione della scheda
24/05/2023
ha luogo Ambito Territoriale
Cagliari
Diritti d'accesso
Pubblico
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