-
Titolo
-
Ordinanza sul Mestre de Guayta degli schiavi
-
Livello descrittivo
-
Unità documentaria
-
Livello superiore
-
Unità archivistica
-
Titolo originale
-
Provisió real del mestre de guayta an Nicolau Pasqual.
-
Data di inizio
-
25 agosto 1547
-
Data fine
-
3 settembre 1547
-
Ambiti e contenuto
-
Per volontà dei consiglieri e in virtù del privilegio concesso loro di ordinare in materia civile e penale sopra gli schiavi mori, turchi e cristiani che si trovano a Cagliari e nelle sue appendici, viene costituito l'ufficio di Mestre de Guaita, guardiano e custode degli schiavi musulmani e non, per evitare i molti danni che di solito vengono arrecati.
Il Mestre de Guayta dovrà controllare gli schiavi sia di notte che di giorno, mentre sono riuniti o giocano, e può confiscare il denaro con cui giocano e punirli con 50 frustate nella cella della dogana.
Nessuno schiavo moro, né turco o cristiano possa recarsi di notte dopo le nove di sera in giro per Cagliari, se non mandati dai propri padroni, o se saranno trovati dal Mestre de Guayta li dovrà prendere e l’indomani fargli dare 50 frustate.
Nessun locandiere o locandiere dia cibo o bevande nell'osteria a schiavi mori, turchi o cristiani, sotto pena di quaranta soldi. E agli schiavi che si troveranno in dette taverne si daranno cinquanta frustate. Della pena 10 soldi andranno all'ospedale e il resto al detto Mestre de Guayta.
Tutti gli schiavi mori, turchi o cristiani devono obbedire al Mestre de Guayta sotto la pena di 100 frustate.
Se qualche schiavo fuggirà dai suoi padroni, il Mestre de Guayta dovrà cercarlo e prendere le dovute misure per catturarlo e dovrà avvisare le guardie dei capi di Sant’Elia, Pula e Carbonara, raggruppare le barche sia dal mare che dallo stagno, e avvisare Uta, Assemini e Quartu, e restituirli ai loro proprietari. Le spese saranno a carico del suddetto Mestre de Guayta, che se le avrà fatte non sarà obbligato a fare nient'altro.
I consiglieri ordinano ancora che qualsiasi schiavo sia trovato a rubare, perderà la taglia se ha rubato al suo padrone. Se non sarà attallato sarà punito secondo la sua colpa.
Inoltre, se il Mestre de Guayta troverà al porto di Cagliari barche che non siano legate con la catena o chiave o se troverà remi, timoni, vele e materiale da navigazione, i padroni delle barche dovranno pagargli ogni volta cinque lire.
Ancora si ordina che ogni padrone di schiavo debba versare per il compenso che spetta all'ufficiale 20 soldi in moneta cagliaritana per ciascuno schiavo che possiede. Il re precisa che pagheranno solo quelli che vorranno pagare, e altrimenti paghino gli schiavi.
Ordinano che il Mestre de Guayta venga eletto dal viceré e debba giurare di osservare queste ordinanze, di girare per Cagliari ogni notte e giorno facendo la perlustrazione e portando con sé l’insegna del suo titolo.
Il viceré elegge Nicolau Pasqual come Mestre de Guayta degli schiavi.
-
Autore del documento
-
Consiglieri del Castello di Cagliari
-
Consistenza
-
Cc. 7
-
Lingua
-
Catalano, latino
-
Autore trascrizione
-
Francesco Manconi
-
Citazione bibliografica
-
F. Manconi, Libro delle ordinanze dei Consellers della città di Cagliari (1346-1603), Fondazione Banco di Sardegna, Sassari, 2005.
-
ESC - Ente schedatore
-
Beatrice Schivo
-
Autore della scheda
-
UniCa
-
Data creazione della scheda
-
2023-09-05
-
ha luogo Ambito Territoriale
-
Cagliari
-
Diritti d'accesso
-
Pubblico
-
hasCopyright
-
Libero per fini di studio