-
Titolo
-
Regolamento per getto delle zavorre nella darsena di Cagliari
-
Livello descrittivo
-
unità documentaria
-
Livello superiore
-
Segreteria di Stato e di Guerra, II serie, vol. 1168
-
Titolo originale
-
Pregone del Viceré Conte della Marmora sul getto delle zavorre nel porto e nella darsena di Cagliari
-
Data di inizio
-
15 luglio 1774
-
Ambiti e contenuto
-
Retifica del pregone del 19 novembre 1769 in merito al regolamento della darsena del porto di Cagliari
-
Autore del documento
-
D. Filippo Francesco Ferrero
Conte Della Marmora
-
Segnatura o codice identificativo
-
Segreteria di Stato e di Guerra, II serie, vol. 1168
-
Consistenza
-
cc. 3
-
Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
-
documento stampato
-
Soggetto conservatore
-
ASCA Archivio di Stato di Cagliari
-
Trascrizione
-
NOI D. FILIPPO FRANCESCO FERRERO CONTE DELLA MARMORA
Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione, ed Ordine militare de' santi Morizio, e Lazzaro; Ministro di Stato; Gentiluomo di Camera di S. M.; Viceré, Luogotenente, e Capitano generale del Regno di Sardegna
Non ostanti le provvidenze emanate col pregone del 19 Novembre 1769 per il buon ordine, e regolamento di questo Porto, e della Darsena, essendosi dovuto riconoscere, che non tanto in pregiudizio dell'uno, e dell'altra, quanto in detrimento del commercio continuassero in parte i precedenti abusi, e specialmente nel clandestino getto delle zavorre de' bastimenti fuori dei siti prescritti, onde l'esperienza avesse dimostrate necessarie nuove disposizioni per andare al riparo di tali inconvenienti, con fissarsi l'opportuna regola da osservarsi in avvenire nella designazione dei posti per l'accennato getto, la quale di sua natura non può a meno di restar soggetta a variazioni a seconda delle esigenze; la M. S. si è perciò degnata di ordinarci con Regio suo biglietto del 21 dello scorso Giugno, che, per ottenere il vantaggioso fine avutosi in mira col sopraccitato pregone, prescrivessimo, e facessimo render pubbliche le seguenti determinazioni.
Noi pertanto in eseguimento dei Reali comandi ingiungiamo, e mandiamo osservarsi quanto infra.
I. Ferma rimanendo la proibizione espressa nel § I. dell'additato pregone, dichiariamo, che la pena di due scudi ivi stabilita sarà estensibile fino a scudi venti, ed in sussidio a quella del carcere secondo le circostanze de' casi ad arbitrio della Capitania generale.
II. I posti, in cui dovrà d'ora innanzi, e finché altrimenti venga ordinato, scaricarsi la zavorra da qualunque bastimento ancorato in questo porto, o nella rada, saranno la spiaggia sotto la Chiesa del convento del Carmine tra la bocca della Scaffa, e la ripa di S. Agostino, ove dovrà portarsi a terra in quel sito, che verrà determinato dal Capitano del porto, ovvero al di là del Capo di S. Elia, dove potrà gettarsi in mare, lasciando in facoltà de' capitani, e padroni delle navi, ed altri bastimenti d'eleggere quello dei suddetti siti, che loro meglio convenga; e sarà in arbitrio della Capitania generale il destinare ad un tal fine altro posto, o posti cumulativamente, od esclusivamente ai sovra espressi, sempre che lo stimerà conveniente, e ciò con ordini da pubblicarsi debitamente di tempo in tempo.
III. All'oggetto di meglio accertare la quantità della zavorra, che verrà scaricata da' rispettivi bastimenti, oltre l'obbligo già imposto nel § VII. del menzionato pregone ai padroni de' battelli, ed altri inservienti allo scaricamento della medesima, dovranno pure in avvenire caricarne tali legni fino all'intiera loro portata sotto la stessa pena ivi prescritta.
IV. Occorrendo il dubbio, che la denunzia della zavorra fatta dai capitani, e padroni de' bastimenti possa essere infedele, si procederà alla visita; e riconoscendosi col giudizio di perito, che la quantità denunziata non sia corrispondente alla portata de' rispettivi bastimenti, ed al viaggio fatto, si presumerà la quantità mancante gettata nel porto, o nella rada, e s'intenderà incorsa la pena degli scudi venticinque stabilita col § V. del precedente pregone per il caso di non fatta, o di infedele denunzia, salvo che dai predetti capitani, o padroni vengano somministrati sufficienti riscontri esclusivi dell'accennato getto.
V. Non solo sarà vietato il potere scaricare la zavorra nella darsena, come è già prescritto nel § II. del citato pregone; ma sarà altresì proibito indistintamente, e generalmente ad ogni qualunque persona di scaricarla, o gettarla nel porto, o nella rada sotto le pene di cento scudi per la prima volta, e del doppio in caso di recidiva nel detto § II. stabilite, ed in oltre di venire i capitani, e padroni de' bastimenti di qualunque sorta, i quali contravverranno a questa disposizione, anche per la prima volta subito licenziati con i loro bastimenti, senza permettersi ai medesimi di prendere alcun carico in questo porto, né in verun altro del regno nel caso che la quantità della zavorra gettata, o la qualità, e circostanze della contravvenzione così lo esigeranno ad arbitrio della Capitania generale; ed ove la recidiva sia scandalosa, od accompagnata da altre singolari circostanze aggravanti, sarà estensibile la pena sovra espressa in tal caso imposta ad altra maggiore fino alla presa, e confisca del bastimento ad arbitrio della stessa Capitania generale; le quali disposizioni s'intenderanno comuni tanto per il getto della zavorra in questo porto, o nella rada, che nella darsena.
VI. In tutto il rimanente continuerà ad avere la sua forza, e vigore il disposto nel suddetto pregone del 19 Novembre 1769., mandando, che nella stessa conformità del medesimo venga pure pubblicato il presente, e che alla copia impressa in questa Regia Stamperia debba prestarsi la stessa fede, che all'originale. Dat. in Cagliari li 15. luglio 1774.
DELLA MARMORA
CAPRIATA
IN CAGLIARI NELLA STAMPERIA REALE
-
Autore trascrizione
-
Niccolò Acquas
-
Autore della riproduzione digitale
-
Niccolò Acquas
-
Data della riproduzione digitale
-
18\06\2026
-
Formato
-
PDF.
-
Dimensioni del file
-
674 KB
-
ESC - Ente schedatore
-
UNICA
-
Autore della scheda
-
Niccolò Acquas
-
Data creazione della scheda
-
18\06\2026