Colonie greche in Sardegna. Terza proposta di Giorgio Cassarà

Contenuto

Titolo

Colonie greche in Sardegna. Terza proposta di Giorgio Cassarà

Livello descrittivo

unità documentaria

Titolo originale

Capitoli sopra il progetto per lo stabilimento di diverse famiglie greche venute dalla Corsica o d'altre che potessero da qualunque parte venire in questo regno.

Data di inizio

April 2, 1751

Ambiti e contenuto

Terza versione del progetto di popolare la Sardegna con maniotti sottoscritti da Antonio Barozzi e dal prete Giorgio Cassara

Segnatura o codice identificativo

Archivio di Stato di Torino, Paesi, Sardegna, Politico, categoria 6, mazzo 5

Lingua

italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblico

Condizioni che regolano la riproduzione

libero

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

Benché si pretendesse da greci ultimamente venuti da Corsica l'osservanza del contratto stipulato nell'uffizio dell'Intendenza Generale sotto li 25 aprile 1750 dalli Signori Antonio Barozzi e prete Giorgio Cassara per la da medesimi proposta popolazione di nuove colonie di Greci Mainotti, sul supposto d'esservi compresi, tuttavia, sendoseli dato ad intendere che, sendo indi sopragiunta la regia approvazione a tenor della riserba in detto istromento apposta, ne fossero successivamente state dal mentovato prete Giorgio accettate le modificazioni e condizioni dalla medesima portate, come ne apparisce dalla dichiarazione 30 giugno dell'istess'anno 1750.

Da cui consta nel capo 2 che rispetto a greci giunti di già in questo regno non potrebbero essi pretendere veruna spesa di nolito, ed in quanto a quelli che fossero anche pervenire dalla Corsica non essere applicabile il convenuto nel capo 5 degl'inserti nel sopra enunciato istromento 25 aprile; sopra il che si rimettesse detto prete intieramente alla regia clemenza e, nel capo terzo della sopra riferita scrittura, si dichiarasse pure non si farebbe distribuzione veruna di pane, denari, né ripartizione di terreni o d'altra cosa a' greci dalla Corsica provenienti sino dopo l'arrivo de mainotti in numero tale che, popolate di questi le nuove colonie, giudicasse il governo conveniente farsi luogo all'unione ed aggregazione degli uni cogli altri, lo che non sendosi sino al dì d'oggi effettuato, né potendosi effettuare per riscontri certi di non venire in quelle li mainotti, non erano nel caso di poter promuovere la loro pretensione affatto esclusa dal contenuto dell'enunciata scrittura, ma che per altro Sua Maestà potrebbe far loro risentire le reali sue grazie, qualor con proposizioni equitative potessero eccitare la regia benignità a concedergliele.

Al che, avendo aderito, sentiti per tanto alcuni di loro ed esaminato d'ordine di sua eccellenza dalla giunta il progetto da medesimi formato, siasi risolto potersi ammettere li seguenti capitoli sotto la riserva però | della regia approvazione.

Capitolo 1. In quanto alla religione si dovrà da' suddetti Greci, e da tutti quelli di Nazione Greca, che potessero da qualunque parte venire in questo Regno per essere con permesso del Governo aggregati alla nuova Popolazione, o Popolazioni osservare il prescritto nel primo Capitolo degl'insersti in dett'instromento 25 aprile 1750.

Capitolo 2. Lo stabilimento del vescovo a tenor del disposto nel secondo Capitolo avrà luogo quando, col tratto di tempo aumentata la popolazione, lo crederà S. M. necessario.

Capitolo 3. Per la provista de parochi si eseguirà il convenuto nel capitolo 3 delli sopra enunciati.

Capitolo 4. Si distribuirà il pane e le lire dieci in conformità dell'accordato nel sesto di detti Capitoli da dedursi in proporzione per il tempo in riguardo di coloro a' quali sia stato intieramente, o in porzione diggià somministrato, fuorché Sua Maestà mossa dalle miserie di costoro, ed in riflesso, che sono stati li primi a portarsi in questo Regno si degni altrimenti determinare1.

Capitolo 5. Siccome la popolazione si dovrà stabilire nell'istesso posto ch'era stato destinato a' mainotti in vicinanza della Chiesa di San Cristoforo esistente ne' salti di Montresta nella quale si faranno le funzioni parrochiali finché possa costrursi una Chiesa più comoda da servire di parochiale, | quale la Maestà Sua a suo tempo, e quando le piacerà, farà edificare a sue spese, restando però il popolo obbligato a provvedere il numero de' manuali, e carriaggi per il trasporto de' rispettivi materiali, sì e come si costuma nel Regno; quando poi aumentando il popolo non basterà la mentovata chiesa, a cui provvisionalmente somministrerà Sua Maestà le suppellettili necessarie, e che ancora non fosse costrutta la Parochiale, destinerà Sua Maestà in detto salto, o ne salti circonvicini quelle altre chiese che saranno le più atte alla comodità della popolazione. Si assegnerà sotto l'amministrazione di quelle persone, che deputerà il Governo per il trattenimento della Chiesa, riparazioni necessarie, e per qualsivoglia altra urgenza della medesima, terreni per la capacità di starelli cento, questo però verrà coltivato, e lavorato nella stessa maniera, che si dovranno coltivare, e lavorare gli altri terreni da ripartirsi a spese della popolazione, quando non si trovi ad affittare o a dar a Colonie parziarie e del prodotto se ne renderà conto all'uffizio della General Intendenza, affinché proveda opportunamento non venghi altrove divertito fuor che all'uso destinato, e per ciò darà quella più adequata providenza, perché sia conservato, e custodito.

Ne' sopramentovati salti di Montresta e, successivamente, in quegli altri che Sua Maestà determinerà, si farà loro ripartire per la costruzione delle case terreno sufficiente senza costo veruno, come altresì senza pagamento si permetterà loro di tagliare li | boscami necessari per le barracche e fabbriche, di legnare per far calcina, e scavar le pietre ne' posti soltanto designandi. Le case però verranno edificate da Greci a loro spese, ed abbisognando per le fabbriche di denari, si somministreranno loro dal regio erario all'interesse dell'otto per cento, come si costuma nelle ville del Regno, sino alla restituzione del capitale; ben inteso però che, richiedendosi somma eccedente lire ducento moneta sarda, non verrà loro somministrata senza precedente gradimento di Sua Maestà e con condizione che il denaro si somministrerà per le fabbriche sarà a proporzione del travaglio nella loro costruzione, secondo le disposizioni che darà la General Intendenza, ad effetto che ivi s'impieghi e non altrove. Per il denaro che si fornirà, o altra somministranza a titolo di prestito o vendita, sarà tenuta la nazione alla restituzione solidaria del Capitale ed accessorj ed, in conseguenza, nulla si somministerà senza il previo consenso di tutti i capi di famiglia o almeno della maggior parte sino a che possa formarsi il Consiglio che vi verrà stabilito, di modo che sempre invariabilmente, senza modificazione né restrizione veruna, s'intenderà assunto l'obbligo solidario per la restituzione delle somministranze anticipate, prestiti o corrisponsioni degl'interessi da tutti Greci ch'anderanno ad abitar in dette colonie e resterà in suo vigore il convenuto, parimenti nel capitolo 7 per l'erezione | del Consiglio, quando il governo stimerà spediente di formarlo. 

Capitolo 6. Starà fermo il risultante ne' capitoli 8 e 11 de preaccennati articoli, eccetto l'infravariato o spiegato, cioè che a tempo congruo darà il Governo le sue provvidenze per l'assegnazione di sito per la Chiesa Parochiale, casa vescovile del pubblico e per il monistero de' monaci di San Basilio ed Ospedale. Attesa la mortalità de' bovi, per cui è ora di molto cresciuto il loro valore, apparterrà bensì all'uffizio della General Intendenza di farli provvedere, ma però se ne rimborserà al Real Erario nella mora di cinque anni in cinque uguali pagamenti, il prezzo a cui rileverà il loro costo, come altresì l'importare de' ferri che saranno necessarj per il lavoro de' terreni. Ben inteso che, ove fra' Greci vi siano soggetti abili a lavorare i ferri, saranno preferti prezzo per prezzo a chi si sia; così il quinto dell'importare de bovi e ferri si pagherà annualmente durante il quinquennio e, seguito il pagamento, saranno detti bovi e ferri proprj de Greci. Sarà anche incombenza dell'Ufficio della General Intendenza di far invigilare che le granaglie destinate per la semenza non si consumino in altro uso da Greci, a quali per ciò si distribuiranno a proporzione dell'impiego o cotidianamente o settimanamente, si e come crederà più convenevole detto Uffizio.
La divisione de' terreni seguirà bensì come in detto capitolo 8 e nel modo ivi regolato, ma | sarà riservato al governo di poter far assegnare a tre o quattro famiglie, che potessero aver con maggior calore contribuito o in avvenire contribuire all'aumento della popolazione, con preferenza alle altre e senza esporle all'evento della sorte, quella porzione di terreno che le piacerà far loro ripartire.
Terminato il tempo della franchiggia, in detto capitolo 8 prefisso, benché li tributi, pesi, carichi sia regj che pubblici, de quali in detto capitolo s'intenderanno reali, tuttavia potrà il governo, in sollievo de possessor de beni, far quelli ripartire in quel modo che giudicherà più adeguato, affinché tutti gli abitanti delle nuove popolazioni, secondo le proprie forze, concorrano co' possessori de suddetti terreni a suddetti carichi sì regj che comunitativi, restando però a carico de mentovati possessori de terreni il pagamento delle decime de frutti che, dopo trascorso il quinquennio, si dovrà da medesimi pagare anche a Sua Maestà, in riflesso de terreni che saranno loro stati assegnati.
Le incariche per i delitti nel regno stabilite, a quali soltanto non sono le città soggette, non s'imporranno duranti li primi cinque anni di franchigia ed, in appresso, sarà all'arbitrio di Sua Maestà di sottomettervi le nuove popolazioni, con dichiarazione che non saranno obbligate a contribuirvi quelle famiglie quali non avessero ancora gioito di tutto il tempo della franchiggia, da | decorrere dal giorno dell'aggregazione alle popolazioni.

Capitolo 7. La giustizia verrà loro amministrata a tenor del capitolo 9;

Capitolo 8. Quando parerà a Sua Maestà di permetter la fondazione del monasterio de monaci di San Basilio, si effettuerà nel modo e condizioni de quali rispettivamente nel capitolo 10 e con le esenzioni pattuite, tanto in riguardo loro, che rispetto al terreno da assegnarsi al vescovo e alla chiesa; tutti gli altri terreni poi che si ripartiranno saranno soggetti a pesi e carichi oltre la decima, come in detto capitolo 10 resta espresso.

Capitolo 9. Quando qualche capo di famiglia, della qualità di cui nel capitolo 13, procurerà l'aumento della popolazione nella conformità ivi specificata, se li concenderanno le distinzioni in quello promessevi. Non potranno esser forzati li Greci a servire nelle truppe sì di terra che di mare, eccetto in caso di guerra, che Iddio non permetta mai, per la difesa del regno; in quale circostanza saranno tenuti a prestar durante la medesima il loro servizio personale. Potranno andar in corso contro gl'infedeli con previa licenza e patente del governo | sotto la bandiera di Sua Maestà, pagando li soliti diritti e passando le opportune sottomissioni conforme si prattica. Veruno dei Greci abitanti nelle colonie potrà alienare la porzione de terreni che gli saranno stati assegnati per suo stabilimento, ma si dovranno conservare per i loro discendenti si maschi che femmine, potendo fra questi distribuirli come meglio lor sembrerà, tanto per atto fra vivi che d'ultima volontà; ed, in mancanza de discendenti, a favore de loro collaterali, di modo che non potranno mai passare in estranei, fuorché in mancanza e degli uni e degli altri; in caso poi di forzosa alienazione a istanza de creditori, potrà non solo il debitore fra il termine di mesi sei riscattarseli, rifacendo al compratore il prezzo e spese, ma anche se il nuovo possessore non sarà greco, potrà chiunque delli greci entro il termine di un mese preciso e perentorio, dopo che sarà spirato al debitore il tempo delli suddetti mesi sei pel riscatto di cui nel capitolo 3 titolo 32 della regia prammatica, ritrattarli con previo risarcimento del prezzo e spese; e trascorsi detti termini, non sarà più luogo al ritratto, ancorché si allegasse non esser l'alienazione pervenuta in notizia del pretendente. In quanto poi agli altri beni che potranno acquistare da loro connazionali, quali beni potranno liberamente contrattarsi, precederà nell'alienazione forzosa dei medesimi beni il sopra disposto, ma trattandosi d'alienazione volontaria non potrà farsi che a quelli della loro nazione. | Potranno costruir molini per macinar grano, edificj per franger olive ed ordegni di manifatture, deviando dal corso naturale le acque, e di queste si potranno servire quando in uno ed altro caso non siegua pregiudizio o danno di terzo; con ciò che, spirato il quinquennio della franchigia da decorrere rispetto a queste fabbriche dal giorno che saranno in stato e si metteranno in opra, lo che non potrà eseguirsi senza previo avviso all'uffizio della General Intendenza, sarà del reddito purgato delle spese necessarie della manutenzione ed operaj dovuta la decima al real erario. Pescheranno liberamente nel mare, escluse le pesche de tonni e coralli, per quali saranno soggetti alli stabilimenti che vi sono e conforme si prattica in riguardo de sudditi antichi del regno, pagando anche li soliti dritti. Per qualsivoglia causa eziandio urgentissima non potranno essere infeudate le nuove popolazioni, ma sempre saranno immediatamente dipendenti da Sua Maestà, né potranno essere costretti a riconoscere altra giurisdizione fuorché l'immediata e de suoi regi ministri.

Capitolo 10. La giornaliera distribuzione sì in pane che in vino3 per il primo anno, di cui nel capo sesto de' capitoli preaccennati, dovrà intendersi per quelle famiglie e persone che verranno a stabilire il loro domicilio nella nuova o nuove popolazioni fra il termine d'anni cinque dopo l'approvazione regia del | contratto si stipulerà, mentre dopo un tale trascorso di tempo se si presentassero altre famiglie per abitarvi sarà riservato a Sua Maestà di dare quelle ulteriori provvidenze che stimerà convenienti e s'intenderà d'or avanti abolito, come si abolisce, il contenuto nel capitolo 5 degli enunziati capitoli inserti nell'istromento 25 aprile 1750.

Capitolo 11. Quantunque alle famiglie che già sono venute in questo regno siasi stimato di potersi concedere il terreno, semenza, bovi e le lire duecento moneta sarda, chieste secondo la nota in calce del presente esistente, sotto l'obbligo, condizioni, carichi e pesi sopra espressi, senza quali non si sarebbe devenuto alla concessione delle medesime cose; quelli però, che verranno in avvenire per abitare in detta popolazione o popolazioni non potranno pretender estensione di terreno maggiore dello stabilito alle diverse categorie nel regolamento in piè dello stesso istromento 25 aprile, quando che il Governo per qualche ragione speciale non stimasse eccedere la fissatavi quantità. Finalmente nel contratto che si dovrà stipulare, ove Sua Maestà si degni d'approvare questi capitoli, s'inseriranno li precedenti perché si sottomettano i Greci di puntualmente osservarli. |

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

ESC - Ente schedatore

LUDiCa

Autore della scheda

Giampaolo Salice

Data creazione della scheda

01/08/2020

Risorsa collegata

Collezione

Pagine del sito

Annotazioni

There are no annotations for this resource.