Carta di fondazione di Villa Vittoria di San Pietro

Contenuto

Titolo

Carta di fondazione di Villa Vittoria di San Pietro

Livello descrittivo

unità documentaria

Data di inizio

May 23, 1744

Data topica

Cagliari

Ambiti e contenuto

Accordi sottoscritti dall'Intendente Generale del regno di Sardegna, il duca di San Pietro e il mercante di Marsiglia Antoine Martin per la fondazione di una seconda cittadina nell'isola di San Pietro con coloni francesi e italiani

Segnatura o codice identificativo

Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Materie Feudale, mazzo 19

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblica

Condizioni che regolano la riproduzione

libera

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Intendenza Generale del regno di Sardegna

Trascrizione

L'anno del signore mille settecento quaranta quattro ed alli ventitre del mese di maggio nella città di Cagliari e nell'ufficio dell'Intendenza Generale avanti l'illustrissimo signore don Mauro Antonio conte de Castellamont Lerzolo Intendente Generale per Sua Maestà in questo regno coll'assistenza ed intervento del signore don Giuseppe Cadello e Cugia avvocato fiscal patrimoniale.

Sia a tutti noto, e palese che dopo d'essere stati umigliati a Sua Maestà gli articoli della convenzione seguita tra don Bernardino Genovese, duca di San Pietro e Carlo Forte, marchese della Guardia, conte di Cuglieri e Scano e barone di Porto Scuso nativo ed abitante in questa città di Cagliari, ed il negoziante signore Antonio Martin della città di Marseglia, sotto la data delli 29 giugno 1742 sovra il progetto da essi intavolato di stabilire ed introdurre una nuova popolazione sotto la riserva della Real'approvazione nell'isola di San Pietro stata al detto signore Duca infeudata siasi degnata detta Sua Maestà di approvare la sovra riferita convenzione con suo Real dispaccio o sia lettera reale a S. E. il signore re barone di Blonay in data delli 7 agosto detto anno 1742, debitamente spedita, siggillata e sottoscritta, sotto le condizioni, dichiarazioni e riserve e nella conformità, che risultano inserte con leggersi parimenti in esso tenorizati tutti gli articoli di una tal convenzione, mandandosi pur in esso al tributale di quest'Intendenza Generale di stupularne l'opportuno contratto a norma della predetta convenzione e con le condizioni, dichiarazioni e riserve ivi apposte, riserbatasi però secondo il solito la sua regia approvazione di tal contratto; al che non essendosi potuto sinora dare la | dovuta esecuzione sia a cagione dell'assenza di detto signor Martin, quale ha dovuto trasferirsi per suoi affari nella città di Marseglia e Livorno, ed in quella di Smirne nel Levante, sia perché il medesimo avesse frapposto varie nuove difficoltà in ordine alle altre convenzioni particolari da concertarsi preventivamente, col detto signor duca, sovra li mezzi di maggiormente facilitare ed accertare l'esecuzione del trattato progetto, le quali sendosi indi spianata, e superate, a mediazione del predetto illustrissimo signor Conte de' Castellamont Lessolo Intendente Generale coll'intelligenza di un nuovo accordo ridottosi in scritti sotto li 14 novembre detto anno 1742 tra il mentovato signor Duca, ed il signore Giovanni Maria Fruchier negoziante città a nome di detto signore Martin, per l'incombenza, e commissione speciale da questo avutane; e siccome si fosse in esso riservata la resoluzione di alcuni articoli al ritorno in questo regno del medesimo signore Martin, per essere di una natura tale da non potersi altrimenti spianare, che con esso personalmente di qual nuovo accordo avendone il detto signore Martin per via di lettera riscontrata l'accettazione colla promessa di accelerare il suo ritorno in questo regno e le disposizioni necessarie per dar mano all'opera progettata, e concertare definitvamente qualsiasi convenzione tendente a promuoverne la riuscita, siasi indi per un tale effetto e nel prossimo scorso ottobre di nuovo trasferito in questa città, con alcune nuove famiglie, componenti in tutto il numero di trent'otto persone, per dar principio con esse all'intera nuova popolazione da introdursi in dett'isola de Santo Pietro, nella quale sono state successivamente introdotte, e da esso signore Martin condotte e successivamente fattisi vari congressi avanti dell'illustrissimo signor Intendente | Generale tra detto signore Duca, e detto signore Martin per concertare, risolvere, e ultimare tutte le convenzioni riguardanti questa nuova intrapresa, e massime quelle che restarono ancora indefinite e sospese nell'ultimo nuovo accordo delli 14 novembre 1742, a motivo di essersi resa indispensabile la variazione di alcuni articoli di detto nuovo accordo prodotta dalle circostanze e dalle maggiori cognizioni che si sono dovute prendere in considerazione, siasi unanimemente convenuto di distendere sovra del tutto una nuova ed intiera convenzione senza però dipartirsi da quella delli 29 giugno 1742 nella conformità de seguenti, ed infrascritti capitoli avanti detto illustrissimo signor Intendente Generale, dalli predetti signori Duca ed il predetto signore Antonio Martin, convenuti, concordati, accettati e sottoscritti.

1. Assignerà esso signor Duca per lo stabilimento della trattata nuova popolazione nell’isola di San Pietro li terreni designati per quantità qualità e siti nell’articolo primo della convenzione delli 29 giugno 1742, non eccedenti però la metà dell’isola, per essere conveniente che l’altra metà resti in beneficio degl’abitanti e popolazione di Carloforte.

2. Detta nuova popolazione dovrà formarsi coll’introduzione di cento famiglie calcolate per lo meno sul piede di quattro persone cadauna, venticinque delle quali famiglie dovrà anzi sarà il signor Antonio Martin obbligato d’introdurle e farle venire intieramente a suo carico, diligenza e spese per tutto il corrente anno 1744, tra borghesi, artisti e lavoranti di campagna; facendo però parte di esse le persone che vi ha già introdotte, senza il signore duca sia tenuto di concorrere ad alcuna benché minima spesa, sia pel trasporto che per l’introduzione e stabilimento di dette venticinque famiglie che correrà intieramente a carico di detto | signore Martin.

3. E per le altre settantacinque famiglie mancanti al suplemento delle cento sarà altresì l’istesso signore Martin caricato di qualsiasi diligenza e spesa per procurarle e farle successivamente venire, trasportare, introdurre e stabilire nell’isola tempo per tempo, in maniera però che nell’anno 1730 debba averle tutte introdotte, trasportate e stabilite mediante però la somma di duemila e quattrocento scudi, che il signore duca sarà tenuto di pagarle per supplire a tutte le spese per ciò necessarie, delle quali, mediante tal somma, sarà del tutto caricato detto signore Martin, senza poter pretendere per qualsiasi titolo e causa alcun altra bonificazione ancorché fosse nel caso di far maggior spesa a questo riguardo; de quali 2400 scudi anticipatamente per tutto il mese di gennaio dell’anno venturo 1745 e gli altri mille seicento scudi segli pagaranno consecutivamente a misura e proporzione delle famiglie che vi averà detto signore Martin effettivamente introdotte e stabilite come sopra. Ben inteso però che oltre di dover essere tutta la nuova colonia di cattolici appostolici romani e di persone oneste, si anderà con avvertenza acciò la diversità di genj e delle nazioni non producesse sconcerti ed effetti perniciosi al fine che si vuole per lo che si procurerà d’introdurle più che si può confacevoli tra di loro di geni e di costumi, e di mantenere fra esse la tranquillità e buona unione in vista dei grandi vantaggi che ne dipendono.

4. Oltre li terreni in vigore del suddetto capitolo prima assegnati per la nuova popolazione, ad effetto di procurare ed assicurare a questa una maggior sussistenza, si concederanno dal signor duca al detto signore Martin e successivamente | ai suoi discendenti legittimi e naturali maschi e femmine in infinito, per ordine di primogenitura a titolo di enfiteusi perpetua, quelli che in conformità dello articolo primo della convenzione delli 29 giugno 1742 si sono riservati per l’erezione di una commenda della religione de’ santi Maurizio e Lazzaro, che il detto signore Martin si riserva di proporre e progettare a Sua Maestà, indipendentemente però da quell’altra commenda che in conformità del contratto d’infeudazione delli 17 ottobre 1737 e dell’articolo 11 de’ patti in esso tenorizati si deve erigere sovra il soprapiù delle decime di dett’isola di san Pietro, dedotto il congruo sostentamento de’ pastori spirituali; quali terreni destinati per questa nuova commenda, ove la predetta Sua Maestà si degni a suo tempo di approvarne la proposizione e che saran compresi nell’enfiteusi suddetta, saranno per l’estenzione e misura di seicento starelli di terra, che dovrà e potrà il detto signore Martin ripartire fra gl’habitanti dell’isola sotto le condizioni patti ed obbligazioni che con i medesimi potrà equitativamente convenire, obbligandosi il detto signore Martin, come in vigor di questo s’intenderà obbligato per sé, suoi eredi e successori, di corrispondere e pagare per li preaccennati seicento starelli di terra in perpetuo al predetto signore duca di San Pietro, suoi eredi e successori, o ai commendatori pro tempore nel caso di aver effetto l’erezione di questa commenda, sovra detti terreni, coll’approvazione di Sua Maestà, l’annua pensione o sia canone di scudi quattrocento, facenti lire mille moneta di questo regno e da pagarsi però sempre al detto signore duca e suoj nel caso di non aver effetto l’ideata commenda. Qual pensione o sia canone annuo, in considerazione del tempo e spese che si richiedono per render detti terreni in stato di coltura, non comincerà correre che dal primo di gennaio del 1746, sicché per tutto il mese di giugno dell’istesso anno se ne farà il primo | pagamento della metà e dell’altra metà nel fine di dicembre, così continuandosi successivamente in ogn’anno e di semestre in semestre, senz’alcuna contraddizione ed ogni opposizione ed eccezione cessante sott’obbligo di tutti li beni di detto signore Martin, suoi eredi e successori presenti e futuri, colla clausola dell’amplissimo costituito possessorio di essi; quindi perciò s’intenderanno sempre generalmente e specialmente ipotecati per il pagamento di detto canone annuo, oltre l’ipoteca speziale espressa che con privilegio d’anteriorità e poziorità durerà sempre ed in perpetuo sovra gl’istessi beni enfiteutici e sopra tutti gli meglioramenti che si faranno in essi e frutti provenienti da medesimi senz’eccettuazione veruna con ciò però che mediante il pagamento di detto canone annuo sarà a carico del signore duca e suoi successori e de commendatori che ne gioissero il pagamento di quella tangente del real donativo che a suo tempo potrebbe cader sopra detti beni enfiteutici come medesimamente alla prestazione d’ogni altro peso reale che intrinsecamente e legittimamente potesse portare obbligazione sopra i frutti provenienti da terreni enfiteutici affetti al pagamento di detto canone annuo di scudi 400.

5. De’ suddetti terreni, come sovra assegnati per la nuova popolazione, se ne p[r]eleverà la quantità di trecento starelli, compresa in essi la montagna che porta il nome di Santa Maria della Guardia, gli quali si concederanno parimenti dal signore duca al detto signore Martin, suoi eredi e successori, in subfeudo come si trova convenuto nell’articolo quinto della succennata prima convenzione e nella conformità che Sua Maestà si è degnata di approvarlo; qual subinfeudazione non potrà aver luogo che allorquando detta nuova popolazione si sarà portata | ad un segno da poterne sperare un sodo e perfetto stabilimento, senza che perciò […] se ne differisca di detti terreni il possesso in favore di detto signore Martin, onde possa ridurle ad uno stato di coltura e preceverne li frutti, sulla speranza che il medesimo sia per compire a tutte le obbligazioni accollatesi in forza di questo nuovo accordo.

6. Li trecento starelli di terra da prevalere come avanti e da concedersi in subfeudo si prenderanno da verso la parte opposto a quella dove sarà destinato il sito per la nuova città che porterà il nme di Villa Vittoria, opposta parimenti a quella di Carloforte e de terreni denominati le Tanche.

7. Nella parte di detto subfeudo sarà facoltativo al detto signor Antonio Martin di stabilirvi e formarvi un villaggio coll'introduzione di quel numero di famiglie che vorrà farvi con ciò però che non doverà per la formazione di detto villaggio prendere alcuna delle cento famiglie destinate per la nuova popolazione di Villa Vittoria o che prendendone fra d'esse con intelligenza e consentimento del signor duca sia tenuto di surrogarle e rimpiazzarle nell'istessa qualità e numero ad intiero suo carico e spese senza concorso alcuno per parte del signor duca come ne meno per qualsi sia spesa necessaria od in altra maniera inserviente allo stabilimento del nuovo villaggio, introduzione, mantenimento e alloggio e sussistenza delle famiglie che si stabiliranno. sussistenza del paroco o vice paroco per la cura dell'anime qual pure sarà per conto di detto signore Martin e degli abitanti di detto villaggio almeno infin a tanto che sulle decime se le possa fissare la sua congrua sostentazione e dovendo parimenti li servitori cadenti nel subfeudo concorrere come gl'altri dell'isola al pagamento dei diritti baronali per i quali il detto signore duca cederà come cede fin d'ra per allora il diritto al signore Martin in suo beneficio di perceverne e di applicarne la metà in suo vantaggio con obligo di riscuotere pagare e dar conto del signore duca dell'altra metà; ma quanto alla giurisdizione tanto civile che criminale, ne' territori subinfeudati come pure sopra il villaggio e famiglie che ve li potranno stabilire l'intenderà sempre unicamente riservata al signor duca, come signore e feudatario di tutto il continente dell'isola nell'istessa manera convenuta per la popolazione di villa vittoria nell'articolo 4 della prima convenzione delli 29 giugno 1742 secondo lìapprovazione di Sua Maestà che osservasi nel capo 3° delle condizioni dichiarazioni e riserve espresse nel già mentovato infra inserto .. dispaccio delli 7 agosto dell'anno 1742.

8. Per quanto concerne la natura da darsi al subfeudo non si eccederà mai quale che ritrovasi stabilita per il ducato o sua pel feudo dominante nei limiti della quale dovrà sempre restringersi e con tutte le modificazioni, condizioni, restrizioni e riserve sovra espresse dovendosi inoltre nelle investiture che si daranno dal signore duca al signore Martin per esso e suoi successori nel subfeudo essere espressamente | riservata la fedeltà ed omaggio dovuti a Sua Maestà ed a suoi reali successori con obbligazione di prestare il giuramenteo di detta fedeltà ed omaggio verso detta Sua Maestà e de suoi reali successori e di dovervi quindi a suo tempo sì il contratto della subinfeudazione che le investiture che successivamente seco verranno darsi al signore Martin e suoi successori nel subfeudo farne pria la presentazione a quest'intendenza generale per essere dalla medesima visate, riconosciute ed approvate nella conformità prescritta nel Capo 2° delle condizioni, dichiarazioni e riserve espresse nel succennato Reale Dispaccio; E siccome a mente del medesimo siasi Sua Maestà riservata di accordare al detto signore Martin il titolo di barone ed altro onorifico che meglio le gradirebbe assieme alle patenti di nobiltà, allor quando coll'attenzione e sollecitudine del medesimo si sarà la nuova popolazione ridotta al segno di potersi far capitale di un sodo e perfetto stabilimento, il titolo onorifico ed il grado di nobiltà che il medesimo potesse ottenere in qualunque tempo dalla reale clemenza si intenderà sempre con la riserva di non essere egli ne i loro successori giammai esimiti dalle obbligazioni siggezuoni e dipendenze contratte e dovute al signore duca, come signore del feudo dominante e suoi successori per ragione del subfeudo e dell'osservanza di tutte le convenzioni tra di loro seguite; ben inteso pure che nonostante d'avere il detto signore Martin fatto costare con certificati presentati a quest'intendenza Generale d'essere egli e suoi antenati della città di Marsilia negozianti di professione senz'aver mai esercitate alcun arte meccanica, né commercio in dettaglio prima di ottenere da Sua Maestà le patenti suddette di nobiltà dovrà far costare d'essere egli nato d'onesti parenti e che non vi sia nella sua famiglia alcun oggetto o cosa che possa deturpare tal grado |

9. In considerazione di essere il detto signore Martin il promotore ed autore delle concertate nuove popolazioni, spetterà al medesimo di fare il riparto de terreni assegnati per esse come nell'articolo primo di questo nuovo accordo, relativamente al primo dell'avanti riferita prima convenzione, fra le nuove famiglie che s'introdurranno con ciò però che una tal repartizioni si faccia equitativamente a proporzione e secondo la forza, qualità e numero di esse; riservandosi però sempre il signore duca di conoscere e delegare la cognizione di tutte le differenze che potessero insorgere sovra l'assegnazione e riparto di detti terreni.

10. Tutti li particolari, s'intenderanno proprietari di quella porzione di terreni che cadaun di loro sarà stata assegnata con facoltà di disporne a titolo di vendita, locazione, pignorazione e permuta e di farne qualsisia altra alienazione sia per atto tra vivi che di ultima volontà, con ciò però che tali alienazioni si facciano in favore di persone abitanti nell'istess'isola e non di forastieri, che abitassero fuori della medesima, come neppure in favore di mani morte salvo vi concorresse l'espresso consentimento e permesso dell'istesso signor duca da darsi in scritto e qual dovrà inferirsi ne contratti che si facessero in comprova della loro validità; ben inteso pure che simili alienazioni che occorressero farsi saranno sempre senza pregiudizio de pesi reali ed ipoteche a quali saranno detti terreni sottoposti sia per diritti baronali che per qualsisia altra obligazione. Rispetto però a beni affetti all'enfiteuso in conformità dell'articolo 4 non s'intenderà trasferito negl'assignatari de beni di tal natura che il dominio | utile e subalternato che in essi competirà il signore Martin.

11. Nel caso però che alcun particolare famiglia o famiglie che si saran introdotte per formare la popolazione di Villa Vittoria si ritirassero per andarsi domiciliare in altre parti, ciò seguendo prima d'avervi permanentemente abitato per lo spazio di anni cinque, i beni e terreni ad essi assignati ricaderanno senz'altro in proprietà e disposizione del signor Duca con tutti li miglioramenti che si fossero fatti in essi e perciò la facoltà di poterne far contratto e distratto non potrà aver luogo per nissun assegnatario di detti beni e terreni, se non dopo di avervi continuata la sua abitazione e dimora per l'intiero spazio di anni cinque e rispetto a quelli che pendente un tal termine trascurassero e non si applicassero a rendere in Stato di coltura gli assegnati terreni s'intenderanno decaduti da qualunque ragione e possesso sopra di essi, potendo al signor duca liberamente disporne e farne assegnazione ad altri ad effetto di promuoverne con più d'accerto la coltura. Ben inteso pure che nessun particolare o famiglia potrà ritirarsi da dett'sola e trasferire altrove il suo domicilio prima d'aver pagato tutte l'anticipate imprestanze somministranze e sussidi che seli fossero prestati perloche s'intenderanno sempre obbligati tutti li beni e miglioramenti fatti in essi assignatili per riparto o per [...] d'altro acquisto con ispezialità privilegio e d'anteriorità d'ipoteca , oltre la generale sovra ogni cosa che fosse propria de medesimi.

12. In oltre sarà il signore duca obbligato a misura si anderanno introducendo nell'isola le cento famiglie che devono formare la popolazione di Villa Vittoria, di fare alle | medesime per mezzo del signore Martin, le anticipate e somministranze del rano, sia per seminare che per provvedere nel loro ingresso alla loro sussistenza con darlo alle medesime trasportato nell'isola, mediante però l'obbligo alla restituzione e pagamento fra anni tre, dopo seguite le respettive imprestanze del giusto prezzo e che avrà costato detto grano e dutte le avarie e spese fatte nel nolito e trasporto di esso le quali correranno per conto de' particolari e si suppliranno soltanto dal detto signore duca a titolo di imprestanza e medesimamente sotto l'istesso obbligo della restituzione e pagamento del prezzo a giusto estimo fra anni quattro sarà il medesimo signore duca obbligato d'anticipare e somministrare di mano in mano alle predette famiglie li buoni ferri, istromenti ed altri attrezzi inservienti al lavoro e coltura de' terreni dovendosi fare tutte le suddette imprestanze previo l'anticipato avviso che ne dovrà dare il signore Martin, qual s'intenderà sempre contabile e risponsale del pagamento e restituzione di quelle che si faranno a misura del bisogno e della quantità delle famiglie che si anderanno introducendo.

13. Occorrendo qualche spesa da farsi per introdurre l'acqua nel sito dove sarà collocata la nuova popolazione di Villa Vittoria, vi supplirà il signore Duca per un terzo e gl'altri due terzi saranno a carico de stessi nuovi popoli.

14. Per evitare ogni contesa e contrasto tra i carolini già stabiliti in Carloforte ed i nuovi popoli che s'introduranno in esecuzione di questo nuovo progetto, in riguardo de pascoli, saranno questi comuni fra le due popolazioni, di modo che gli uni e gl'altri potranno | promiscuamente far pascolare il loro bestiame ne rispettivi loro territori all'esecuzione però di quelli che si troveranno seminati o ne quali si fossero fatti piantamenti d'alberi fruttiferi ed in caso di contravvenzione incorreranno le pene portate dalle prammatiche del regno.

15. Il signore Duca accorderà parimenti dal suo canto alla predetta nuova popolazione la franchigia di diec'anni per i diritti baronali, dopo i quali spirati si regoleranno nell'istessa conformità che verrà a suo tempo stabilita per detti carolini.

16. Sarà parimenti a carico dell'istesso signore Duca di far fabbricare una cappella o sia chiesa provvisionale per la nuova popolazione, cioè per quanto riguarda la provvista de materiali, serramenta, boscami e l'opera de capi mastri che potrà essere necessaria; con ciò però che i nuovi popoli vi dovranno concorrere a loro costo per i garzoni o sia manovari per la quantità e tempo che possa richiedere il bisogno per assistere a detti capi mastri.

17. Detta cappella sarà amministrata da un cappellano o sia vice curato che con l'approvazione di questo monsignor arcivescovo vi metterà e manterrà il signore duca a sue spese almeno sino a tanto ce col prodotto delle decime se le possa fissare un congruo sostentamento e si osservarà a questo riguardo l'istesso che per Carloforte come medesimamente per le decime al pagamento delle quali concorreranno tutti gli territori assegnati per la nuova popolazione sull'istesso piede di quelli di Carloforte.

18. Nel sito che sarà destinato per la formazione di Villa Vittoria si riserva tutta via il signore Duca di prescegliere un terreno proprio capace e decente per potervi fare per se e suoi successori un abitazione o palazzo con | giardino o altro edificio a suo piacimento.

19. Sarà permesso a nuovi abitanti di erigere forni e molini a vento od acqua in beneficio del pubblico pagando però al signore Duca come feudatario e pendente che saran detti forni e molti respettivamente in attuale esercizio cioè per ogni forno scudi due in ogn'anno e per ogni molino scudi tre ma quanto poi ai molini e forni che facessero e tenessero nelle loro case per loro uso particolare, non saranno tenuti a pagamento veruno.

20. Sarà parimenti permesso a detti nuovi abitanti d'introdurre e mantenere nell'isola ogni sorta di bestiame che possa servire agl'usi e vantaggi della popolazione.

21. In ordine alla pesca del corallo stata da Sua Maestà accordata al signore Duca per l'estenzione di trenta miglia di mare col privilegio che facendosi quella dai propri abitanti nell'isola non si pagherebbero di più al regio patrimonio ch'il dritto di un per cento per i primi anni dieci e quello di due e mezzo per cento dopo essi terminati, come al chiaro ne risulta dall'articolo 5 delle convenzioni, stipulate con quest'intendenza generale nel primo contratto d'infeudazione delli 17 ottobre 1737, stato successivamente approvato, il signore duca cederà intieramente un tal privilegio per gl'anni quattro che restano de dieci primi con che detto signore Martin sarà obbligato di pagarne al regio patrimonio sul suddetto diritto d'un per cento e di due e mezzo per cento dopo detti quattro anni, del primo decennio per riguardo alle pesche che si faranno dagli abitanti nell'isola, sia carolini che di quelli della nuova Villa Vittoria; ben inteso che per le pesche che si facessero da forastieri nel distretto di detti trenta miglia di mare se ne pagherà sempre indistintamente | alla Real cassa il dritto di cinque per cento in conformità dell'articolo quinto di cui nel primo istromento d'infeudazione degli 17 ottobre 1737, che s'intenderà sempre nella sua piena forza e vigore il che mediante il detto signore Martin potrà giorire liberamente d detta pesca, con farla valere e metter in esercizio senz'alcun altra corrispondenza verso il signore Duca per i suddetti anni quattro che vanno a finire per tutto l'anno 1749 e dopo spirati detti quattro anni si stabilità e s'intenderà stabilita sovra della pesca una società tra il signore duca ed il signor Martin riservandosi e participando in essa detto signore Duca per una terza parte, cedendo le altre due terze parti al detto signore Martin talmente che la pesca de coralli si farà in comune, concorrendo ognuno a prorata del suo contingente alle spese ed anticipate necessarie per dividerne consecutivamente fra di loro sull'istesso piede, tanto il guadagno che la perdita.

22. Questa società e cessione de’ due terzi non avrà per luogo e durazione che per lo spazio di diec'anni da principiare dopo li primi delli quattro anni cioè dall'anno 1748 sin per tutto l'anno 1757 e sarà facoltativo tanto al signor duca, che al signor martin d'associarsi nelle loro rispettive porzioni con altri a loro piacimento e medesimamemente di farne ad altri cessione.

23. Pendente gli diec'anni che ha da durare una tal società, dalla massa del prodotto di detta pesca de coralli se ne preleverà in ogn'anno il cinque per cento, la metà del quale si pagherà per il diritto convenuto al regio patrimonio e l'altra metà restarà in beneficio del signore Duca per antiparte a titolo di diritto baronale sovra detta pesca.

24. Dopo spirato il termine di detta società, resterà detta pesca intieramente libera in proprietà e disposizione dell'istesso signor duca, con ciò però che in caso di farne ad altri cessione o di stabilire sovra di essa alcuna nuova | società, ne accorderà a uguaglianza di vantaggi la preferenza al detto signore Martin e, nel caso di volerne detto signore Duca far valere detta pesca per suo conto, sarà obbligato di bonificare e pagare al detto signore Martin il valore per la concorrente de suoi due terzi, da barcarecci, attrezzi ed effetti inservienti ed appartenenti ad una tal pesca, a giusto estimo de periti che si eleggeranno, uno per parte ed, in caso di discrepanze, da quel terzo che sarà nominato ex officio da quest'Intendenza Generale.

25. Rimetterà il signore Duca al detto signore Martin fin d'ora le fregate o sia coralline che ha nell'isola, con tutti gl'attrezzi che vi si trovano e che ponna inservire alla pesca del corallo mediante però il pagamento del loro giusto valore da farsi da detto signore Martin, a estimo de periti nella maniera sovra espressa; ben inteso che in detta pesca de coralli dovranno essere impiegati tutti li padroni corallieri e marinari carolini capaci per una tal pesca.

26. Nel concernente la pesca delle sardine pure stata accordata da Sua Maestà al signore Duca senza pagamento di dritto alcuno come all'articolo 4° tenorizzato nell'Istromento della prima infeudazione sarà questa parimenti ceduta privativamente al signore Martin per lo spazio di anni quattro senza pagamento di diritto veruno e dopo questi spirati si osserverà in ordine a detta pesca l'istesso stabilimento di società sovra specificata per la pesca de coralli, colla sola differenza che dalla massa del prodotto se ne preleverà sempre in favre del signor Duca e participarte il tre per cento a titolo di dritto baronale qual società s'intenderà pure estinta dopo spirati gl'anni dieci successivi ai primi quattro, come a riguardo detta pesca del corallo.

27. Il signore Martin sarà provvisto dal signor Duca d'una | commissione ed autorità in forma per dare tutte le disposizioni utili e convenienti al loro e perfetto stabilimento della nuova popolazione, siante riguarda dell'ordine e regolarità delle cose particolari strade e di più pubblici, che a ciò che può concernere la polizia, acciò che tutto possa regolarsi e prender il miglior piede in profitto di questo nuovo stabilimento e del pubblico. Qual commissione però ed autorità da darsi dal signore Duca al detto signore Martin dovrà essere partecipata e successivamente approvata dal signor Re, sia per maggiormente autorizzarne l'esecuzione, che per il maggior accerto del fine che ha in mira, beninteso come si è espressamente convenuto che per le case, edifici, che si faranno in beneficio della nuova popolazione, sì in riguardo de particolari che del pubblico, come altresì per l'edificazione a suo tempo d'una chiesa parrocchiale, non sarà tenuto il signore Duca di concorrere ad una benché minima spesa, imprestanza anticipata, dovendo ciò tutto farsi a carico e spese de respettivi particolari e dell'istesso pubblico.

28. Occorrendo doversi fare qualche opera o torre per mettere più in sicuro la nuova popolazione di Villa Vittoria contro ogni sorpresa e colpo di mano che potesse intraprendersi da mori e corsari, siccome nel primo instromento d'infeudazione fatta di dett'isola di San Pietro a favore del mentovato signore Duca in data delli 17 ottobre 1737 siasi espresso ed accordato che venendo il caso che per cagione della cresciuta del popolo o d'altra legittima facesse mestiere d'edificarsi nell'isola predetta altre torri o sian forti, possono costruersi a spese del signor duca e de suoi successori precedente il regio assenso e la destinazione de luoghi più opportuni e rispettivamente colli stessi pesni, onori e prerogative convenute in riguardo della torre o sia forte da costrursi allora per ella sicurezza di Carloforte, e della prima colonia che vi si è | introdotta relativamente all'ottavo dei capitoli espressi in detto istromento stipulati ed accordati fra detti illustrissimo signore intendente generale ed il signore duca si è proposto convenuto ed accordato di doversi nell'esigenza pratticare lo stesso a riguardo di Villa Vittoria e come fu in detto istromento e nella conformità del detto articolo 8° convenuto e pattuito senza verun'altra restrizione o ampliazione di quanto ivi si legga espresso, ma siccome tanto il signore Duca che il signore Antonio Martin assicurano che la natura del sito in cui si deve formarsi la Villa Vittoria cioè al Spalmador di Fuora abbia assai convenientemente provvisto alla sicurezza della nuova popolazione per ritrovarsi ivi una rocca tagliata in guisa di piatta forma dominante con vantaggio di la parte del mare ch'a nuovo abitato nel sito in cui deve collocarsi, senza necessità d'altr'opera o torre richiedendovisi solo l'incinta d'una muraglia per difendere ed impedirne l'accesso ove piaccia a Sua Maestà di approvare che così venga provvisto alla sicurezza della nuova popolazione, si per risparmio di spesa, in considerazione di tant'altre che devono indispensabilmente farsi, che per l'istesso maggiore sollievo de popoli nuovi si obbliga in questo caso il signore duca di far non solo la spesa de' mastri e materiali necessari pella costruzione di detta incinta di muraglia ma altresì di mettermi a sue spese quei pezzi d'artiglieria che m'abbisognassero e detto signore Martin parimenti per se ed a nome de nuovi popoli che questi concorreranno senza stipendo colle loro opere manuali alla costruzione di detta muraglia, nel caso però che fusse giudicata indispensabile l'edificazione d'una torre | nel sito e come fosse perparte di sua maestà giudicato più opportuno sarà bensì a carico e spese del signore Duca la provvista di tutti li materiali di pietra arena, calcina, ferramenta, boscami ed ogn'altro e l'assistenza parimenti de mastri necessari all'edificazione della medesima intendendondosi però di una torre ordinaria all'uso comune o delle altre del regno; e sarà medesimamente a carico de nuovi popoli a nome de quali e per il suo proprio si obbliga il predetto signore Martin la prestazione e concorso delle loro opere manuali intorno alla costruzione di detta torre nell'istessa conformità che si legge convenuto e stipulato rispetto ai tabarchini o siano carolini nell'avanti citato instromento di prima infeudazione e nel già riferito capitolo 8 ma resterà a carico di sua maestà nella conformità di cui in detto istromento di provvederla munirla dei pezzi d'artiglieria e delle altre armi necessarie e l'assistenza d'un ingegnere ed in tutto come si era convenuto per la torre o sia forte di Carloforte. Ben inteso che tanto nel caso di eseguirsi il progetto della muraglia progettata all'intorno della rocca tagliata esistente al Spalmador di fuora che in quella di dovervisi edificare una torre resterà sempre all'arbitrio e disposizione di Sua Maestà e del governo di destinarvi stipendiarvi e mantenervi quella guarnigione che più si giudicasse conveniente al regio suo servizio, rimanendo pur sempre a carico del signore duca la provvista e manutenzione di tutte le munizioni da guerra necessarie si per l'artiglieria che per le altre armi sul piede di quanto suole comunemente provvedersi e mantenersi nelle altre torri del regno a mente del pru convenuto nel già citato istromento , supplicandosi però la prefata Sua Maestà che si degni di dichiarare e far spiegare | nel reale suo dispaccio per la reale approvazione di questi capitoli e nuovo contratto le regie sue sovrane intenzioni per maggior accerto di quanto dovrà respettivamente farsi a questo riguardo e dacciò ne principi dello stabilimento di quest'altra nuova popolazione, cui si possa mettere la mano per quanto a cadauno possa appartenere si per accelerarne l'esecuzione acciò che nuovi abitanti che vi devono concorrere colla partecipazione però solamente delle loro opere manuali, possano farlo ne primi anni, e d.. tempo che potranno godere dell'agevolezza di qualche sussidio secondo che potrà convenirsi con medesimi a misura della loro introduzione fra li medesimi e detti signori Duca e Martin.

29. Per tutte le differenze poi che potesse successivamente occasionare l'esecuzione dell'impresa di questa nuova popolazione o che potessero nascere sovra l'osservanza e intelligenza delle presenti convenzioni e capitoli d'accordo sia fra detti signori duca e martin che colli nuovi abitanti particolari che s'introdurranno per popolare Villa Vittoria e che le parti non potessero amichevolmente comporre fra di loro si rimetteranno sempre alla decisione sommaria di quest'intendenza generale a cui vogliono che ne spetti privativamente la cognizione, rinunciando però ad ogni altri foro o tribunale.

30. Per l'assodamento di questa nuova popolazione il signore Duca in qualsisia tempo mai sarà ne potrà intendersi obbligato a più di quanto siasi espressamente convenuto in forza de sovra scritti capitoli, restando il di più con tutte le obbligazioni accollatesi a carico del signor Martin e de nuovi abitanti respettivamente; sinche si sia | ridotto ad uno stato di permanenza e medesimamente in qualsisia tempo e per qualsivoglia causa interpretazione o pretesto mai s'intenderà per parte del signore Duca concessa o promessa al detto signore Martin, alcun altra cosa alla riserva di quanto si trova espressamente specificato ne presenti capitoli di convenzione ed in quelli delli 29 giugno 1742 colla condizione altresì e patto che quando per mera colpa o negligenza del detto Martin o per mancanza de mezzi necessari, cagionata da mera colpa e negligenza sua propria, non fossesi per tutto il 1750 adempito alle obbligazioni da esso lui passate, s'intenda egli decaduto da ogni ragione e possesso che potesse avere acquistato in dependenza della presente convenzione come pure da tutte le prerogative ed onori che avesse potuto ottenere o potesse ancor conseguire o sperare dalla reale clemenza e ricaderanno in proprietà e disposizione del signore Duca tutti li terreni assegnati al signore Martin con tutti li miglioramenti che si fossero fatti in essi, senza poterne pretendere ne sperare benificazione veruna.

31. E per ogni maggior cautela stante che molte delle sovra scritte convenzioni importano varie obbligazioni che vanno da ricadere a carico de nuovi abitanti che si stabiliranno in dett'isola sia a riguardo del universale che di particolare oltre l'obbligazione che si assume per essi il detto signore martin per quanto portano in conseguenza il loro più vantaggioso stabilimento comodità e convenienza di mano in mano che vi si saran introdotte venticinque famiglie sarà egli obbligato di farlo rattificare ed accettare da capi di esse congregati per un tal effetto per tutto ciò che possa riguardare tanto nel generale che nel particolare di quali atti di congrega d'accettazione e di ratificanza se ne rogaranno gli atti opportuni con rimettersene copia | autentica, si a quest'intendenza generale che all'istesso signore Duca con ritenersene gli originali ne registri di detta nuova popolazione e medesimamente saranno tenuti detti nuovi abitanti a misura che s'introdurranno nell'isola di prestare il giuramento di fedeltà verso di Sua Maestà e de suoi reali successori a mente del capo 2° delle condizioni dichiarazioni e riserve espresse nel già citato reale dispaccio delli 7 agosto 1742 e nella conformità che le verrà prescritta e ciò tutto s'intenderà tanto per le prima venticinque famiglie da introdursi a carico e costo del signore Martin che per le altre settantacinque da introdursi successivamente mediante patti sovra convenuti.

32. In oltre li predetti signori Duca e Martin dichiarando quivi più espressamente l'intelligenza tra di loro avutasi nella suddetta convenzione delli 29 giugno 1742 confermano che sia per l'introduzione che per il stabilimento delle cento famiglia che devono formare la popolazione di Villa Vittoria e per la loro sussistenza come altresì per l'intiera e totale esecuzione di questo progetto e degl'avanti convenuti patti e per qualsivoglia opera e cosa che possa esservi annessa connessa o dipendente od in altro qualsisia modo relativa al principio, progresso e fine di quest'impresa ne presentemente né in qualunque altro tempo e tratto successivo nissuna benché minima spesa mai s'intenderà a carico di Sua Maestà o del suo regio patrimonio (salvo di quella che potesse provernire in dipendenza ed in osservanza del capitolo vigesimo ottavo avanti espresso ) dovendovisi intieramente supplire da llro secondo il tra de' medesimi convenuto ed inteso senza mai poter pretendere alcun resarcimento, bonificazione o pagamento di somma alcuna dalle reali finanzie peroché si attengano supplicare Sua Maestà che si | degni di approvare tutte le sovra riferite convenzioni e di accordare a suo tempo gl'onori, diritti e prerogative supplicate nella loro prima convenzione delli 29 giugno 1742 sotto le condizioni, dichiarazioni e riserve espresse nel reale suo dispaccio e di permettere e di approvare la subinfeudazione da farsi al signore Antonio Martin, ne limiti di quanto sopra si è specificato non ostante che il medesimo sia stato fin qui suddito di detta s.m con abilitarlo e dispensarlo da un tal requisito portato dal primo contratto dell'infeudazione di dett'isola di San Pietro delli 17 ottobre 1737 accordando parimenti ad una tale subinfeudazione il regio suo assenso e dal subfeudatario l'esenzione del pagamento del laudemio a cui sarebbe tenuto per quanto trattasi di beni incolti gerbidi, e da tempo immemorabile deserti e spopolati, onde vi si richiedono tempo, fatica e spese eccessive e tutta la sollecitudine pe renderli in stato di coltura e per esser egli l'autore d'un opera così cospicua indirizzata a maggiormente promovere il ben pubblico ed il commercio, supplicandosi però detta Sua Maestà di onorarla in perpetuo della regia sua protezione assieme ai nuovi popoli che s'introdurranno e verso de loro stessi supplicanti dandole per ciò ed ordinando che in ogni occorrenza e tempo le venga data e prestata dal governo tutta quell'assistenza ed aiuto che potesse richiederne l'esecuzione e progressività senza costo però sempre delle regie sue finanze.

33. In oltre a maggiore spiegazione ed intelligenza del capitolo quarto si dichiara secondo che è stato espressamente convenuto ed accordato tra detti signori Duca e Martin che l'obbligazione mediante la prestazione del cannone annuo di scudi quattrocento assontasi a carico del signor Duca per se e suoi successori e de commendatori pro tempore | che gioiranno del pagamento del regio donativo e d'ogni altra prestazione proveniente da altro peso reale intrinsecamente e legittimamente affetto ai beni enfitetutici, s'intenderà solo ristretta per quella rata del donativo e dell'altre prestazioni che si dovessero per ragione del nudo terreno da seminare; onde in qualunque caso di maggiore pagamento ed estimo che potesse provenire da piantamento d'alberi olivari, moroni, vigne e per ogn'altra industria sarà questa maggiore prestazione a carico de respettivi possessori pro tempore di detti beni enfiteutici, come così si è di fatto espresso, inteso, convenuto, dichiarato ed accordato.

34. E finalmente per la maggior validità ed osservanza di tutte le cose e capitoli sovra espressi, volendo le parti, che il tutto sia ridotto in forza d'atto ed istromento pubblico da stipularsi nell'ufficio di quest'intendenza generale ne instanno l'effetto per esser'indi ..migliato a Sua Maestà e consecutivamente a..calorato dalla regia sua approvazione , conferma e consenso sotto la di cui espressa riserva avendo detto illustrissimo intendente generale aderito a tutti gli capitoli di convenzione sovra espressi siavisi colle parti predette sottoscritto
Cagliari adì 23 maggio 1744;
Castellamonte Intendente Generale;
Duca di San Pietro;
Antoine Martin

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

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ESC - Ente schedatore

LUDiCa

Autore della scheda

Giampaolo Salice

Data creazione della scheda

18/02/2021

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