Calasetta. Capitoli di fondazione
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Titolo
Calasetta. Capitoli di fondazione
Titolo originale
Capitoli per la popolazione dell'isola di Sant'Antioco situata nel regno di Sardegna capo di Cagliari con trentotto famiglie dell'isola di Tabarca professati la religione Cattolica Apostolica Romana, concertati in seguito a lettera di Sua Eccellenza il signor cavaliere Marozzo a Sua Eccellenza il signor Viceré dal cavaliere Della Valle Reggente la Reale Cancellaria con il capitano guardacoste Giovanni Porcile in qualità di procuratore generale de’ capi di dette famiglie costituito per istromento 2 maggio corrente anno rogato Giano tanto sovra i capi di dimande a nome di dette famiglie già umiliati a Sua Maestà, la quale si è degnata di farvi dare le risposte, quanto intorno agli altri capi di suppliche per parte di dette famiglie in appresso trasmesse al predetto loro procuratore, come nel foglio A.
Quali capitoli sono tutti sotto l’espressa riserva del gradimento, ed approvazione di Sua Regia Maestà.
Quali capitoli sono tutti sotto l’espressa riserva del gradimento, ed approvazione di Sua Regia Maestà.
Data di inizio
November 29, 1769
Ambiti e contenuto
Accordi tra Giovanni Porcile e il governo sardo per la formazione di una colonia tabarchina nell'isola di Sant'Antico, nella regione detta Calasetta
Autore del documento
Intendenza Generale del regno di Sardegna
Lingua
italiano
Trascrizione
Osservazioni. Trentotto sono i capi di famiglia che hanno spedita la procura generale al capitano Porcile, il quale avendo in appresso ricevuta instanza da altri capi di famiglia | e persuaso che questi si sarebbero anche sottoposti alli medesimi patti, e condizioni, ha desiderato, che si contemplassero quaranta famiglie, le quali perciò sono state comprese nel calcolo della spesa, e prodotto sperabile dalla popolazione.
Il dottore Durante Cavaliere si era offerto di addossarsi cinque delle predette trentotto famiglie. Ma il proccuratore Porcile disse, che nessuna sarebbesi voluta separare dalle altre sul timore di non avere egualmente pronti, e sicuri i sussidj, per cui avvrebonsi dovute prendere preventive cautele, e che tutte amano di dipendere piuttosto dalla Sacra Religione che da un particolare, oltre di che le proposte fatte dal
Durante non gli sono sembrate adatte, e convenienti.
In ogni caso potrà poi il durante intendersela di buon accordo con alcune d’esse famiglie, rimborsando alla Sacra Religione l’esposto per le medesime.
Primo. Dalla Sacra Religione ed ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro si farà provvedere il bastimento, o bastimenti necessarj per il trasporto delle predette trentotto famiglie, e loro equipaggi da Tunisi all’isola di | Sant’Antioco, ne si farà loro pagare alcun nolito; il sostentamento però delle persone durante la navigazione spetterà ai capi delle famiglie, i quali perciò dovranno imbarcare le provvisioni necessarie per il tragitto sino a che sieno discese a terra nel luogo, che loro verrà assegnato per la quarantena nella predetta isola di Sant’Antioco, ed in vicinanza della Torre di Calasetta.
Si farà dare avviso a Capi delle Famiglie del tempo, in cui sarà il bastimento o bastimenti di partenza, acciò possano essere pronte ad imbarcarsi e non costrette a restare addietro con loro discapito.
Con tutto il tempo che verrà fissato di quarantena si farà della Religione somministrare pane, vino, carne, legna, ed acqua, cioè per ogni giorno diciotto oncie di pane a cadauna persona maggiore d’anni dodeci, dodeci oncie alle maggiori d’anni tre, ed oncie otto a quelle d’un anno e mezzo sino alli tre.
Una libra di carne alle maggiori di anni dodeci, ed otto oncie alle maggiori d’anni due sino alli dodeci.
Si darà in vino ciascun giorno per l’ammontare di cinque cagliaresi ad ognuno de maggiori d’anni | tre, e quella quantità di legna, ed aqua che potrà essere discretamente necessaria pendente detto tempo, senza verun altra somministranza o di barachi, o di tende o di qualsivoglia altra cosa, di cui potessero allora abbisognare.
[Osservazione] Non era stato compreso nelle prime domande il nolo di bastimenti. La circostanza però rappresentata nel foglio A. di essere le famiglie così povere, che non avrebbero potuto unire la somma necessaria, e la difficoltà che sarebbesi quindi incontrata nel noleggio del bastimento e ritardo nella partenza, il che avrebbe occasionato altre spese, ha fatto credere, e necessario e opportuno di pagare il nolo, lasciando, che le famiglie si facessero le provvisioni per la navigazione, alle quali saranno così in caso di supplire.
Potrà colle dovute cautele, e con risparmio di spese farsi la quarantena in vicinanza della torre di Calasetta, venendo da essa Torre difese, e guardate le famiglie, e potendosi per altra parte provvedere con poche guardie per essere il tenimento disabitato: le famiglie Tabarchine stabilite in | Carloforte hanno fatta in quell’isola la quarantena, e da queste si presteranno aiuti, ed utensili alle nuove famiglie della stessa nazione, e fors’anche attinenti, e specialmente con tende, ed altri mezzi, come ha il Porcile accennato: il Lazzaretto di Cagliari nella State non è salubre, e restando le famiglie nelli bastimenti, oltre al maggior incommodo, sarebbero anche più esposte a soffrire nella salute; dovrebbero pagarsi le stalie de’ bastimenti, e farsi altre spese per il trasporto delle famiglie, e loro equipaggio all’isola di Sant’Antioco.
Le provvisioni della navigazione non avrebbero alla maggior parte delle famiglie bastato per il tempo della quarantena, in cui sarebbe stato a causa della povertà più malagevole e gravoso il provvedersi de’ viveri: avendo i capi di famiglia qualche denaro potranno utilmente di poi impiegarlo nella maggiore spesa delle fabbriche, provvista d’utensili, ed istrumenti, ed in quel di più, che riterrà necessario nello stabilirsi nell’isola.
Oltre al pane s’è fissato il vino, e carne, acciò potessero passare la quarantena | senza malattie, che per molti riguardi sarebbero pregiudiciali.
2°. Sarà cura della prefata Religione di far costruire una cappella, o chiesa nel sito, che stimerà a commoda portata, sicché possano gli abitanti recarvisi per i diversi uffici, e farà anche destinare un parroco intelligente il linguaggio, che celebri la sana messa, amministri i sagramenti e presti loro tutte le spirituali assistenze, coll’aiuto bisognando d’un altro sacerdote.
[Osservazione] La chiesa di Sant’Antioco essendo distante quattr’ore, e più di strada dalla infra espressa regione, non può servire alla popolazione.
Non si è accennato se la fabbrica della Capella, o chiesa dovesse esser a carico della Sacra Religione, o di Monsignor Vescovo d’Iglesias, poiché nella Concordia del 1759 si è semplicemente addossato al prelato il peso di mantenere la chiesa, o chiese parrocchiali, e potrebbe quindi rilevare che la manutenzione supponga l’assistenza delle chiese, e la fabbrica sia una conseguenza dello stabilimento della popolazione, che spetta alla Sacra Religione. Ma siccome il mantenimento ha gran rapporto nel concreto di nuova popolazione | alla fabbrica, ed il prelato perceve sei porzioni delle decime, può credersi che appagherà dalle insinuazioni, che per parte della Religione le verranno fatte in riflesso dell’obbligo, che gli corre di mantenere altresì il vicario, o Vicari, e del diritto che ha della nomina, e della dipendenza della Chiesa, e Vicari della sua Mitria.
Non si è più fatta parola de padri Cappuccini, perché il frate Pietro Paolo, che ne poteva aver suggerita l’istanza nel capo 13 delle dimande, più non si trova, al dire del capitano Porcile, colle famiglie, alle quali basterà, che si nomini un vicario intelligente del loro linguaggio, che sappia cioè l’italiano.
Si è bensì detto, che bisognando sarebbesi fatto destinare altro Sacerdote in ajuto del vicario, perché questo potrebbe massimamente coll’andar del tempo rendersi necessario, e la concordia parla di Vicario, o Vicarj, giusta l’esigenza della popolazione.
3. Terminata la quarantena dovranno i capi delle famiglie adoperarsi affinché le donne, fanciulli e altre persone inabili al travaglio vengano ricoverate | nelle case de loro nazionali stabiliti nella vicina isola di San Pietro e popolazione di Carloforte, e la Sacra Religione farà loro dare il grano, e contante per sostentarli come in appresso.
[Osservazione] Le donne, e fanciulli, che non fossero in caso di travagliare, o di assistere, siccome servirebbero solo d’impiccio, ed abbisognerebbero di ricovero pendente la costruzione delle case, ed il capitano Porcile disse esser persuaso che i Tabarchini di Carloforte le avrebbero ritirate nelle loro case, si è perciò fatto l’eccitamento controscritto colla promessa dell’adeguate somministranze in grano, e contente, affinché non si riguardi l’ospitalità come troppo gravosa.
4. Dal giorno che verrà terminata la quarantena si farà somministrare a ciascun capo di famiglia giusta il numero delle persone, di cui sarà composta, il sussidio in grano a ragione di starelli sei all’anno per ogni persona maggiore d’anni dodeci, di fratelli quattro a maggiori d’anni tre, minori di dodeci e starelli due dalla nascita sino all’anni tre, siano maschi o femmine. Oltre al detto grano per qualunque altra cosa, che potesse esser necessaria al | sostentamento di dette famiglie, si farà dalla Sacra Religione distribuire in contanti per ciascun giorno alli maggiori d’anni dodeci soldi due e mezzo, alli maggiori d’anni tre sino alli dodeci soldi due, e dalla nascita sino alli anni tre compiuti soldi uno tutto in moneta sarda.
Più la detta quantità di grano e di denaro si farà somministrate anticipatamente di mese in mese, o in altre rate a ciascun capo di famiglia, secondo il numero delle persone, e pel corso di diciotto mesi, da computarsi dal finimento della quarantena.
[Osservazione] Maggiori somministranze in qualità, quantità, e durazione avea domandato il capitano Porcile, ma sull’esempio di Carloforte, ed in riflesso, che possano bastare con accurata parsimonia, si sono ristrette come nel capitolo, avendo di più limitato la continuazione a soli diciaotto mesi, essendosi a quelli di Carloforte fatte pendenti due anni.
Considerandosi ciascuna famiglia composta di cinque persone di tre età diverse, se gli sono proporzionate le sovvenzioni da farsi anticipatamente di mese in mese, affinché siano in caso di far macinare il grano e fare con minor disturbo e con qualche risparmio le provviste |
5. Non solo tutta la spesa del noleggio del bastimento, o bastimenti pel trasporto, ma ancora sommistranze predette tanto durante la quarantena, che le altre successive in grano, e denaro pel corso di mesi diciaotto cederanno intieramente a beneficio delle famiglie, senza obbligo di restituzione.
[Osservazione] Le controscritte spese a somministranza non sarebbonsi potute conseguirsi da famiglie povere e non sogliono ripetersi dalle famiglie forastiere, che si trasportano ad avantaggiare colla popolazione un altro paese.
6. Sebbene dal detto procuratore generale delle famiglie siasi prescelta la regione di Porto Major, e la parte d’essa denominata di Calasetta per istabilire le case d’abitazione in vicinanza della torre, che si terrà in quel litorale, sarà nullameno in facoltà della Sacra Religione di aderire a tale scelta; o di destinare altro tenimento, che credesse più salubre, adatto e vantaggioso.
[Osservazione] Si sono fatte presenti al capitano Porcile le quattro diverse regioni, nelle quali si divide l’isola di Sant’Antioco, e le diverse qualità di ciascuna regione accennate in una memoria rimessa dal dottore Durante. E fissandosi il Porcile in quella denominata De Porto Maior | se gli sono divisate le seguenti circostanze.
Principiare questa regione da Porto Mixi, e continuare per la Marina in vari tenimenti, fra quali in quello detto Porto di Calasetta, dove è fabbricata la nuova torre, ed ascendendo da dette marine arrivare a luoghi detti di Serramanno, Porta de su Aquiloni, Talada de su Carru, e discendendo verso Sedda de su omini, Caprile, ossia e Nuraxi, ritornare in dirittura a detto Porto Mixi.
L’ambito di questa regione, che tiene di circuito cinque ore di strada d’un uomo a piedi, esser composto da roche, montagne, e terre anerose, delle quali quattro solo aradi nel luogo detto Nuraxi, possono ridursi a seminerio, e non sono stati Sboscati, ne concessi ad alcuno.
Esservi altri pezzi di terra ne luoghi detti Rio de Mercuri, Rio di Cadriola, Terrapiu, Tupei, e Gutturu de Lalara, ne’ quali corre l’acqua tutto l’inverno, mantenendosi anche in alcuni luoghi nel corso di tutto l’anno. Non formare questi pezzi di terra aradi intieri, esser necessari per l’abbeveraggio, e ricovero del bestiame, al di cui pascolo è sempre stata la regione destinata, come indica una longa antica muraglia, che si trova, e | divide questa regione dalla maggior parte dell’isola, e si chiama ancor oggi Sa Tuessa, cioè a dire separazione di vidazzoni, come in fatti restano con tale muraglia separati li seminari di altra regione pasturando in questa di Porto Maior le vacche dette di Sant’Antioco, altra di Gioanni fu Canna, altre di Gioanni fu Torrusa, ed altre del fu Antonio Sabis, che fra tutte saranno ottocento in circa.
Esservi in quella regione il miglior porto dell’isola denominato di Calasetta, esposto al maestrale, e tramontana: Soggiunse il Capitano Porcile, che conoscendo questa regione, e la qualità de’ terreni, che stimava proprj al seminamento di granaglie, e per vigne, e credeva doverla preferire alle altre dell’isola.
In quest’idea s’è considerato la vicinanza dell’isola di san Pietro, e popolazione di Carloforte, e gli aiuti, ed assitenze, che possono reciprocamente prestarsi col tragitto di soli tre miglia di mare.
Esservi in Carloforte una torre, che può contribuire alla difesa con la predetta di Calasetta, ed una tonnara, in cui possano in Maggio, e Giugno impiegarsi i popolatori con qualche profitto. | La bontà del porto predetto, che agevolerà il commercio.
Il gran vantaggio delle acque per la popolazione, e bestiame.
Non esservi concessioni di terreni coltivi, le quali possono accrescere le controversie; più attuabile esser il concambio, o compra delle consorgie, o sia del diritto di pascolo posseduto dalli sumentovati particolari, onde venga restar libera l’intiera regione per disporne verso i nuovi popolatori, che sarebbero in tal guisa separati da sardi conforme al loro desiderio espresso nel detto folio A.
Quindi si è posta nel capitolo la regione di Porto Maior: ella nell’incertezza della qualità del terreno se sia o non fertile, e potendo frapporsi altri riflessi, si è lasciato luogo alla migliore determinazione della Sacra Religione.
7. Nella regione, o tenimento, che verrà fissato per le case, si indicheranno i siti precisi, ne’ quali dovranno essere fabbricate, come pure l'allineamento e distanza, che dovrà precisamente osservarsi, onde risulti la miglior regola, e commodo.
Il sito da occuparsi dalla fabbrica di ciascheduna delle case, le quali dovranno | essere tante quante sono le distinte famiglie, sarà di un trabucco e mezzo in quadro; si assegnerà inoltre all’intorno di essa casa quella maggior estensione di terreno, che verrà giudicata dal Deputato della Sacra Religione, accio’ possa in servire all’ampliazione d’esser case, ed anche per stalle, fienili, piccoli orti, e cortile.
[Osservazioni] Sembra doversi mandare un perito per riconoscere qual sia il tenimento più salubre della regione, ed insieme più comodo, per distribuirvi le abitazioni in buona regola, e colle necessarie comunicazioni con riflesso all’aumento del popolatori, alla vicinanza della torre e porto ed alla portata de’ terreni da coltivarvi e con gli altri soliti riguardi per una ben combinata posizione.
Le case di Carloforte, e quasi tutte quelle delle ville del regno, consistono in una camera al pian terreno della controscritta grandezza: il terreno contiguo alle case compare da se stesso ugualmente utile, e necessario.
Sarebbe difficile, e di grave spesa, la fabbrica in calcina: la terra impostata, che si adopera nelle fabbriche delle ville rende assai durevoli le case. I materiali si sono computati al prezzo a cui possono aversi condotti nell’isola. La spesa nella maestranza dipende dall’abilità dei capi di famiglia. Potranno mandarsi all’arrivo delle famiglie nell’isola alcuni muratori e falegnami per essere pronti a travagliare in aiuto e direzione de popolatori, i quali abbisognando d’istromenti per far le pietre iscavar il terreno, e formare le muraglie sarebbe spediente, che si trovassero preparati nell’isola, acció i popolatori siano in caso di provvedersene senza perdita di tempo, ed a prezzo discreto.
Si vede necessario che, stabilito il tenimento per le abitazioni, e tempo prima, che vi si mettesse mano, fosse formato un magazeno delle tegole, travi, tavole, e ferramenta da somministrarsi, nel quale fossero esse cose custodite e difese da pregiudizi della stagione.
Il Magazzeno potrà poi servire e per riprovi i molini de quali infra, e per altri occorrenti assai ovvi(?).
Era giusto, ed anche utile, d’accordare la libertà di ampliare le case senza pagamento di alcun diritto, onde se gli sono ancora accordati i vantaggi, de quali ne’ capitoli seguenti.
8. I mentovati siti per le case, ed adiacenze si distribuiranno alla sorte fra capi delle famiglie, salvo che convenissero tutti di buon accordo nella distribuzione: facendosi luogo alla sorte, non dovranno esservi esposti que’ capi di famiglia, li quali si sottometteranno di costruire le case a loro spese e senza le somministranze, che si esprimono nel seguente capitolo 9, poiché avranno essi la preferenza ne’ siti, che loro più piaceranno: ed essendovi più d’uno, che brami un sito medesimo per fabbricarlo a sue spese la sorte deciderà fra i concorrenti.
A favore de’ capi di famiglia congiunti sino al terzo grado di parentella, che faranno unitamente istanza al deputato dalla Sacra Religione di avere siti vicini per le loro abitazioni, si comprenderanno in diversi biglietti altrettanti de’ predetti siti, quanti saranno i capi di famiglia, sicché estraendosi alla sorte tali biglietti, ottengano i capi di famiglia fra loro uniti i tenimenti contigui per maggiore loro reciproca convenienza.
Eseguito quanto sovra tutti li | rimanenti siti si ripartiranno a capi di famiglia, come verranno dalla sorte determinati.
[Osservazione] La sorte nelle distribuzioni de’ siti per le case con i riguardi controscritti toglie ogni sospetto di predilezione, e di amarezza.
9. Dovranno le case consistere per lo meno in una stanza al piano terreno della suddetta circonferenza di un trabucco e mezzo, e dovranno essere fabbricate con pietra e terra impastata conforme al solito, ed essere coperte di tegole, restando però facoltativo ai capi di casa di farle più ampie, e con maggior elevazione ed in altra forma di soda.
Per la costruzione di ciascuna di dette case la religione contribuirà tegole ottocento, tre travi, sei tavole, e ferramenta sino alla somma in tutto di lire ventiquattro sarde, regolando il prezzo di questi materiali al giusto estimo, ed inoltre a titolo di maestranza farà pagare altre lire 13.10 per ognuna delle case, mediante quel concorso in materiali, e contanti, che rileva in tutto a feudi quindeci sardi per ciascheduna casa, sarà intieramente a carico di dette famiglie il compimento delle loro case, le quali ciascun capo di famiglia potrà poi semprecche’ voglia |ed in qualunque tempo, in appresso ampliare, ed aumentare senza obbligo di pagare giammai per tale cagione alcun diritto, anzi goderà de’ benefici infra espressi.
Somministrando la Religione i materiali, e contanti predetti, senza ritardo, dovrà ogni capo di famiglia aver terminata a dovere la propria casa d’abitazione entro il termine di tre mesi da contarsi dal finimento della quarantena: da tutti i capi di famiglia, che solleciti d’aver il ricovero, ultimeranno le loro case fra giorni quaranta dappoi finita detta quarantena, si darà il premio di due scudi sardi per ogniuno.
[Osservazione] Il soggetto, che verrà destinato per la provvista de’ materiali dovrà esser sollecito nel procurargli a tempo, e perciò dovrà farsegli avere il contante necessario, sicché’ non abbia pretesti di dilazioni, e non vengano i capi di famiglia defraudati nelle loro premure, e promessa del premio controscritto, il quale verrà compensato da molti altri vantaggi derivanti dal sollecito compimento delle abitazioni.
10. Passati quattro anni dappoi lo stabilimento di dette famiglie tabarchine nell’isola, tutti li maggiori di anni venti d’esse famiglie dovranno, o per sé, o per altra interposta persona, travagliare una giornata senza pagamento a favore di chi intraprenderà di fabbricare qualche nuova casa ne terreni o a lui assignati, o che venisse ad acquistare, esclusi però quelli, che in tempo di tale fabbrica fossero ammalati, o absenti dall’isola.
Quest’obbligazione a reciproco vantaggio di dette famiglie s’intende a ristretta al corso d’anni quindeci da computarsi dal termine de’ predetti anni quattro.
[Osservazione] Ne’ primi quattro anni sarà ognuno occupato nelle fabbriche proprie, e nello sgerbimento delle terre, questi trascorsi non sarà gravosa la giornata da impiegarsi senza pagamento per esser reciproca, e giova ad animare l’accrescimento delle case, che essenzialmente contribuiscono al progresso della popolazione.
11. Oltre al sito per costrurre, ampliare, ed accrescere come sovra l’abitazione, si assegneranno dalla Sacra Religione a ciascuna famiglia due aradi di terreno, che contengano trentadue starelli di terra, li quali sono sufficienti per dare il sostentamento ad una famiglia, ancorché se ne semini solamente in ciascun anno la metà.
[Osservazione] Quantunque nel capo 2 fossero stati chiamati | tre aradi di terreno, e non fosse stata fatta limitazione, si è tuttavia creduto di restringere la concessione a due aradi, non solo per la ragione espressa nel capitolo, e perché un paio [di] bovi non può lavorare tanta terra, ma principalmente in vista di poter dare gli aradi promessi, senza esporre li popolatori a molestie, e controversie dal canto de possessori, od occupatori.
Disse il Dottore Durante, che i possessori di terre nell’isola erano stati comminati a far fede de’ loro titoli sotto pena dalla decadenza; che già dovea la materia essersi esaminata in Torino, e dovea spedirvi una delegazione per decidere ogni controversia.
Pare indispensabile l’accentuamento della pertinenza de’ terreni nella loro precisa quantità, e confini, acciocché le concessioni siano fondate, e non producano litigi, che ridurrebbero facilmente ad angustie i popolatori accolti con vantaggiose speranze rendendosi anche sconvenevolmente infruttuose le spese e sovvenzioni.
All’accertamento de’ terreni può giovare la carta dell’isola, gli atti di visita, che diconsi fatti in altro tempo, e molto più la ricognizione particolare de’ terreni da | assignarsi a popolatori. La persona perita, che ne verrà incaritata prenderà da agricoltori più versati di que’ contorni notizie sicure della qualità delle terre, e formando una carta della regione servirà di lume, e regola alle concessioni, e poscia di mappa per designarvi partitamente le concessioni medesime, le quali unite in un registro con i propri confini formeranno i titoli della Sacra Religione verso i popolatori, a quali si potrà in avvenire ricorrere a scioglimento delle controversie.
Il delegato a provvedere sulle pretenzioni de’ particolari, essendo autorizzato non solo per decidere, ma ancora per comporre amichevolmente, per fare concambi, e surrogazioni a tenore della citata concordia, e per fare a questo bisognando di qualche consorgia, potrebbe più agevolmente render sbrigata la regione dalle questioni: la trasferta sul luogo potrebbe anche esser opportuna.
12. Li due predetti aradi di terreno si assegneranno o uniti, o separati anche in più parti con indicazione de’ confini, acciocché non restino i concessionari esposti a controversia alcuna con altri particolari, ed all’oggetto che fra i capi stessi delle famiglie non insorga | motivo di gelosia, o amarezza, il deputato dalla Sacra Religione nel designare li due aradi di terreno per ogni famiglia avrà riguardo alla qualità, e posizione, e li distribuirà alla sorte.
[Osservazioni] Insisteva il capitano Porcile nell’Unione de’ due aradi perché più commoda alla coltura: il dubbio però di difficoltà nell’assignarli unitamente, o riguardo a possessori delle consorgie, o per la qualità e posizioni delle terre, ed il dovere le bidazioni, o sia seminato, esser separati dal Pavorili, o sia stobbia, acciò’ col pascolamento de’ bovi non si danneggino i seminati, ha fatto persuadere il detto Porcile ad arrendersi al tenore del controscritto capitolo.
13. Crescendo coll’andar del tempo il numero delle persone, ed aumentandosi lo sgerbimento e coltura si riserba la Sacra Religione di concedere un terzo arado, o quell’altra quantità di terreno, che stimerà proporzionata al numero di lavoratori di ciascuna famiglia, ed alli bovi che si troveranno avere, ed in riflesso ancora alla sollecitudine, ed attenzione usata nella coltura per il passato. Fra detti aradi poi potranno i capi di famiglia scegliersi quel numero di starelli, che loro piacerà per | piantarvi vigne
[Osservazioni] Colla speranza data in questo capitolo, s’e appagato il detto Porcile nella pretesa che fossero stati accordati tre aradi seminativi, altro terreno pascolativo, altro terreno per piantarvi vigne.
La riserva non liga Sacra Religione, vi sono più condizioni, le quali adempiendosi sarà poi congrua la speranzata nuova concessione con i patti, che allora potranno essere più convenienti: in tanto l’arado, che resta stobbia basta per il pascolo de’ bovi domati, e quello, che si semina, o sia sedeci fratelli possono dare alla famiglia sussistenza; e seminando ad un tempo i due aradi, non sarà difficile d’assignarvi altro sito per il pascolo.
14. Quanto alla legna necessaria all’uso quotidiano, come pure rispetto a legnami, che possono servire per le proprie fabbriche, goderanno le dette famiglie della facoltà medesima, di cui si valgono presentemente gli altri particolari abitanti nell’isola, con proibizione però di venderne fuori della regione, in cui si stabiliranno.
[Osservazioni] Nella regione di Porto Maior non vi sono alberi d’alto fusto, e neppure nell’isola di | Sant’Antioco come si è inteso. Nel regno è permesso alli particolari delle ville di far legna indistintamente per uso proprio, e così si pratica anche dalli abitanti nell’isola di sant’Antioco ove vi sono cespugli, ed arboscelli con cui far fuoco, ma a fine che non vengano a scarseggiare col tempo s’é proibito di estraer bosco dalla regione.
15. Per la coltura de terre i farà la Religione consignare ad ogni capo di famiglia una paio si bovi, un aratro ed attrezzi necessari al seminamento, e per la seminazione, che dovrà effettuarsi nel primo anno farà rimettere dieci starelli di frumento, quattro d’orzo, e due di legumi, con che però siano stati maneggiati, e lavorati altrettanti starelli di terra corrispondenti a quelli di dette granaglie, poiché dovrà la Semenza regolarsi in ragione di uno starello di granaglia per ogni starello di terra ben preparata, e con la suddetta proporzione a un di presso tra formento, orzo, e legumi. Se a causa di qualche accidente venisse a risultare dalla consegna, che verrà fatta con giuramento al tempo della raccolta non essersi con che semina nel secondo anno, farà la Sacra Religione supplire colle mentovate regole il mancamento, dedotta eziandio dal raccolto una discreta porzione nel mantenimento delle famiglie, che avranno sofferta annata sterile.
[Osservazioni] Con uno starello di grano si semina nel regno una starello di terra: la terra si è posta preparata dal lavoro, sicché non si surrepisca la semente. E per accertare la mancanza del raccolto s’è prescritta la consegna.
16. Li bovi, aratri, e granaglio suddette si rilascieranno al giusto estimo, contando il prezzo pagato, e la necessaria spesa della condotta, e se ne farà in un registro l’annotazione distinta per ciascun capo di famiglia, spiegando i bovi, attrezzi e rispettiva quantità delle granaglie ad ognuno rimessa con il loro ammontare, che dovrà da tutti i capi di famiglia rimborsarsi alla Sacra Religione in tre rate eguali, cioè un terzo passati i primi tre anni dall’arrivo nell’isola, altro terzo dopo il quarto anno, ed il compimento terminato il quinto anno.
[Osservazioni] Il rimborso delle somministranze in bovi, e semenza si è accordato colla dilazione in rate controscritte per renderlo sopportabile, ed insieme farsi anche più sicuro. |
17. Sarà in arbitrio delle Sacra Religione di far provvedere a capi di famiglia un molino, ed un asino per macinare, come si pratica nel Regno le granaglie ovvero di stabilire in un luogo a portata un numero di detti molini, sufficiente alla triturazione delle granaglie necessarie al sostentamento di loro famiglie. E nel primo caso dovranno i capi di famiglia nelle tre rate sovra espresse, e stabilite restituire alla Sacra Religione il giusto estimo, che sarà stato fatto al tempo della consegna de’ molini ed asini; e quando si elegga di far macinare le granaglie a spese della Religione, dovrà pagarsi un reale per la macina d’ogni starello di granaglie, come suole pagarsi nel regno.
[Osservazioni] Si crederebbe più utile di far fabbricare a spese della Sacra Religione un ampio magazzeno, in cui potessero collocarsi sei molini sufficienti per la molitura di ottanta starelli al mese necessari al mantenimento delle famiglie, e che tal magazzeno fosse fatto, e vi esistessero i sei molini all’arrivo de popolatori.
La spesa nella fabbrica di tal magazzeno può ascender a trecento cinquanta scudi sardi al più: il costo d’un molino, e d’un asino, s’è di sette | scudi; una, o due donne, possono accudire a sei, o sette molini, e potrà così impiegarsi qualche povera vedova, od orfana. Il mantenimento d’una donna si calcola ad un reale al giorno: bastano tre imbuti d’orzo al giorno per sei somarelli, che possono anche farsi pascolare nelle vicinanze.
Il provento della macina in ragione d’un reale per starello compensa abbondantemente il capitale, e le altre spese: il profitto potrebbe in fine d’ogni anno distribuirsi a popolatori più poveri.
Sarà facile di vendere col tempo i molini, e somarelli, e sul principio dello stabilimento della popolazione non mancherà la farina, in vicinanza dello stesso magazzeno potranno anche farsi fare alcuni forni all’uso del paese, per cuocere il pane, e la costruzione di simili forni costa poco. Lo stesso magazzeno servirà sul principio per riporvi i materiali, di cui sorva, e per ricoverare alcuni popolatori, e loro mobili, e nel decorso del tempo per molti altri usi a beneficio della Sacra Religione.
All’opposto dandosi i molini a popolatori ve ne | vorrebbero quaranta o sia uno per famiglia all’oggetto di non eccitare gelosie, e di ragione e la spesa sarebbe di duecento ottanta scudi: non tutte le famiglie saranno in caso di rimborsare il loro langerti senza incommodo: non è bene d’accrescer il debito.
18. Sì le concessioni de’ siti per le abitazioni, e loro adiacenze, che le case medesime, che verranno fabbricate colle summentovate somministranze in materiali, e contanti, come pure li due anzidetti aradi di terreno s’intenderanno concessi a ciascun capo di famiglia in enfiteusi perpetua a favore de’ loro discendenti sì maschi, che femine, con facoltà di disporre fra essi per ultima volontà, e contratto fra vivi sia a titolo di dote, che per qualsivoglia altra causa, senza obbligo di pagare o laudernio, o altro dritto.
Avrà altresì il primo concessionario, e suoi discendenti tanto maschi, che femine la facoltà di disporre ed alienare detti siti, case, ed aradi a favore ancora di persone estranee, ma in questo caso sarà dovuto alla Sacra Religione il laudemio alla solita rata del regno, ch’è della decima terza parte del prezzo, o valore eccettuate però le case, che fossero | state fabbricate intieramente a spese de’ capi di dette famiglie o de’ loro discendenti, le quali saranno in ogni tempo, e caso esenti dal laudemio, compresi anche i stati adiacenti alle stesse case, che fossero però ridotti in stalle, fienili, o cortile circondato di muraglie.
[Osservazioni] Trattandosi di conceder terreni gerbidi s’è l'enfiteusi concepita in ampia forma. Si sono esimite dal laudemio le case fabbricate a proprie spese perché il valore della fabbrica supera di gran lunga quello del terreno, e devono i popolatori esser animati a fabbricare.
19. La facoltà di alienare e disporre come sovra tanto fra discendenti, quanto a favore di estranei, potrà unicamente esercitarvi verso i successori, ed acquisitori cattolici, apostolici, romani, li quali siano abitanti nell’isola di Sant’Antioco, o che vi fissassero il loro domicilio prima di prenderne il possesso, sotto pena della nullità di qualunque contratto, o disposizione, e della caducità a favore della Sacra Religione, dovendo sempre li siti, case, ed aradi predetti essere posseduti da persone dimoranti nella medesima isola. E se a causa di debiti legittimamente contratti verso forastieri | venisse a farsi esecuzione in detti beni, sarà il creditore obbligato fra il termine preciso d’un anno ad alienare il fondo esercitato a persone commoranti nella detta isola, ed al prezzo medesimo, per cui gli sarà stato aggiudicato, comprese le spese dell’esecuzione, salvo che ottenuta l’aggiudicazione, mandi persone abili a lavorare le terre, le quali si trattengano di continuo nell’isola. Sotto la predetta pena di nullità, e della caducità a favore della religione sarà in ogni tempo proibita qualunque disposizione, e contratto di detti siti, case, ed aradi in mani morte, e qualsivoglia obbligo perpetuo di cappellanie, benefizi, anniversari, potendo solo costituirsi in patrimonio clericale pendente la vita del chierico, e sacerdote.
[Osservazioni] S’è vietata l’alienazione, e passaggio de’ beni in persone non abitanti nell’isola di Sant’Antioco, perché da forestieri sarebbe più trascurata, oppure facilmente abbandonata la coltura delle terre: le disposizioni ancora in mani morte, per evitare i soliti inconvenienti, ed i disturbi nell’esazione de’ dritti signorili. Non s’è proibita l’ipoteca de beni concessi, acciocché possano i popolatori | aver credito nell’intrapresa di qualche negozio.
20. Ogni capo di famiglia dovrà per se, e colle persone da esso dipendenti abili al lavoro con tutta sollecitudine travagliare, tosto terminata la propria abitazione, allo sgerbimento, e coltura de’ terreni assignatigli per procacciarsi quanto prima il necessario, e più commodo sostentamento, e qualora non siasi ridotta a coltura la quantità di terreno, che secondo lo stile del paese può lavorarsi con un paio di bovi, e la perniciosa trascuratezza stasi usata per due anni successivi, s’intenderà il capo di famiglia, o suo successore decaduto dalle premesse concessioni, e verrà costretto a pagare alla Sacra Religione la sovradetta somministranza repetibili senza altro maggior respiro, alla riserva, che facesse constare di essersi coll’esercizio di qualche arte utile impiegato a vantaggio degli altri popolatori, e di avere anche a beneficio de’ medesimi fatto per altrui mano lavorare il paio di bovi, come sovra consignatogli, passato il terzo anno, senza che abbia coltivata alcuna parte degli aradi assignatigli per seminare, s’intenderà decaduto assolutamente | dalla concessione dei due tradi, li quali verranno applicati ad altri capi di famiglia benevisi alla Sacra Religione lasciandogli solo la casa d’abitazione, poiché eserciti di continuo qualche arte, o mestiere proficuo agli abitanti di detta isola.
Caderanno in commesso a favore della Sacra Religione, tutti indistintamente i terreni, de’ quali se ne sarà intrapresa la coltura, e seminamento, e sarà poscia stato abbandonato pel corso di tre anni successivi, alla riserva, che se ne fosse ottenuto per qualche legittima causa il permesso in iscritto dall’uffiziale, o altro deputato dalla Sacra Religione, oppure che fossero stati convertiti i detti terreni, o la massima, e miglior parte de medesimi in pratica artificiali, o che vi fossero state piantate vigne, o alberi fruttiferi.
Le case parimenti, che per tre anni successivi saranno state lasciate senza abitatore, decaderanno intieramente, e senza verun pagamento, o rimborso a libera disposizione della Sacra Religione. Sarà inoltre proibito ad ogni persona di dette famiglie pendente il corso d’anni dieci di portarsi ad abitare fuori dell’isola di sant’Antioco sotto pena | della privazione di ogni, e qualsivoglia benefizio, e privilegio concesso a favore della presente popolazione. Ben inteso, che non si ascriverà a contravvenzione ogni qualvolta si rechino per tre mesi fuori di dett’isola; o per sei mesi fuori del regno per qualche legittima causa, e ne riportino l’opportuno permesso, e passaporto.
[Osservazioni] Questo capitolo è indirizzato a promuovere la coltura, e seminerio delle terre, con riguardo agli artisti, che sono ugualmente utili, e necessari alla sussistenza e progresso della popolazione, la quale non dovendosi lasciar fundere col trasferirsi i popolatori altrove, s’è difesa la partenza dall’isola duranti anni dieci, ne’ quali puo la popolazione ricever un buon sistema, e ben radicarsi, senza render odiosa la condizione coll’obbligo perpetuo di restare nell’isola.
21. Durante lo spazio di anni dieci da contarsi dal termine della quarantena, godranno le predette trentotto famiglie della franchigia dal regio donativo, dalle decime e da ogni altro dritto verso la Sacra Religione. Saranno però sin dal principio del loro stabilimento nell’isola soggette alle regie gabelle del sale e tabacco, che se | gli faranno dalla Regia Azienda provvedere agli stessi mezzi cui si vendono agli altri Regnicoli, e segnatamente nel dipartimento d’Iglesias, e Carloforte. E dovranno altresì pagare le Dogane per le merci procedenti da fuori Regno, escluse soltanto le robbe, che seco condurranno di loro equipaggio, ed inservienti al loro proprio uso, delle quali saranno in obbligo di farne la distinta consegna al reparto dal Regio patrimonio all’arrivo nell’isola di Sant’Antioco nella conformità, che si prattica dagli altri bastimenti, e dipenderà dalla grazia di Sua Regia Maestà se voglia o no accordarli l’esenzione duranti detti anni dieci per quelle stoffe di lana, e tele di lino, e cottone, che faranno a loro conto venire, per uso proprio, e proporzionato al bisogno della famiglia, o famiglie, che ne avranno data la commissione, con chiederne prima dal Deputato del Regio patrimonio lo specifico permesso in iscritto, e farne all’arrivo la consegna allo stesso.
Sarà duranti detti anni dieci permessa l’estrazione fuori regno de grani, legumi, bestiami, e simili senza aver un pagamento di diritti regi, nei casi però, che non abbisognando il regno, e l’isola | di Sant’Antioco di detti generi, siano aperte le tratte, e mediante che si paghino i diritti dovuti alla Reale Amministrazione, ed a particolari essendo le tratte chiuse per fuori Regno, saranno quegli abitanti in libertà di trasportare, e vendere nell’interno del regno senza pagamento d’alcun dritto i generi sovrabbondanti alle loro esigenze. Per le imbarcazioni de’ formaggi, cuoi, pelli, e lame corrisponderanno solamente alla reale amministrazione, come quella che resta incaricata della manutenzione nella medesima Isola di Sant’Antioco delle torri di Calasetta, e di Canai, i dritti soliti pagarsi dagli altri regnicoli.
[Osservazioni] La franchiggia s’è concepita conforme alle risposte date alle domande, con le cautele rispetto all’equipaggio, ch’é parso dover essere esente dalla dogana, e rispetto alle stoffe di lana, e tele di lino, e cottone, con cui sogliono vestirsi nel caso che piaccia alla Maestà Sua accordarne l’esenzione, la quale ne’ termini ch’é limitata non sembra possa riuscire pregiudiciale.
22. Terminati i dieci anni di franchiggia si esigerà dalla nuova popolazione il donativo nella forma, che si corrisponde | dalle altre ville, e popolazioni del regno, e la loro quota di donativo dovrà andare in aumento di quella che presentemente si esige in ogni anno dal regno; e si esigeranno pure le sovra espresse gabelle del sale, tabacco, la dogana stabilita per le merci procedenti da fuori regno, ed i diritti dovuti per l’estrazione de’ grani, legumi, bestiami, e simili, e quelli dovuti per i formaggi, pelli, buoi, e lane.
In riguardo poi a diritti del territorio baronali pagheranno finita la detta franchiggia il portatico in ragione di tre starelli di formento per cadun arado di terra da lavoro, che sarà loro stato concesso; pagheranno in oltre la decima intiera di ogni sorta di granaglie, e frutti; e per gli armenti, e bestiami, che pascoleranno nell’isola di Sant’Antioco pagheranno quanto alle capre, pecore, e porci il cinque per cento, e quando ai bovi, e vacche una vitella per ogni cinquantina di essi bovi, e vacche; e finalmente in ogni anno per ragione di feudo pagheranno una lira sarda per ciascun fuoco.
Le granaglie dovute alla Sacra Religione a titolo di decima, e di portatico, dovranno condursi al magazzeno, che dalla | Sacra Religione si avrà nella popolazione; ed imbarcandosi sino a bordo del bastimento. Tutti i maggiori d’anni venticinque saranno obbligati d’eseguire senza pagamento in ogni anno un comandamento per tutto ciò che potesse occorrere in servizio della religione, della giustizia, o del comune della popolazione.
[Osservazioni] Sono menzionate le gabelle, e Regio Donativo da pagarsi terminata la franchiggia. Quanto ai diritti baronali si è detto, che i tre starelli di portatico per cadun arado di terra concesso fossero in formento, perché si paga in altri feudi il portatico colla stessa specie di granaglie, che si semina, e raccoglie. Ma siccome nelle risposte alle domande si sono fissati tre solo starelli per arado, e così in questa minore di quella, che si paga nelle altre ville, si è perciò migliorata la qualità della prestazione nel formento.
I dritti per gli armenti, e bestiami non sono uniformi in tutti i feudi, la rata espressa nel capitolo non è la più rigorosa, ne l’infima. Pressoché da tutti i Baroni s’esige una lira per fuoco a titolo di feudo: da vassalli si conducono le | granaglie del feudatario al di lui magazzeno o a bordo del bastimento nel porto vicino; e si fa un servizio all’anno, o sia un comandamento, onde si sono anche nel capitolo comprese queste obbligazioni.
23. Avranno li nuovi popolatori l’esenzione dall’arte militare, come ne godono tutti gli altri abitanti del regno, e saranno unicamente tenuti a formare le milizie obbligate ad accorrere alla difesa della popolazione, e dell’isola in caso di sbarchi di gente inimica, o di altri incidenti, in cui sia interessata la pubblica salute, ed il governo presterà loro alle occorrenze quegli aiuti, stimerà necessari, ed opportuni.
Le due torri, che trovansi costrutte nell’isola di Sant’Antioco, una nel territorio di Canai, e l’altra in quello di Calasetta, saranno mantenute dalla reale amministrazione, e munite del necessario, come le altre e il regno. E venendosi a fabbricare nell’isola altra torre saranno le persone di dette famiglie come gli altri abitanti tenuti a concorrere colle loro opere.
[Osservazioni] Si è in questo capitolo rilevata la lettera e spirito delle risposte alle domande.
24. Le famiglie Tabarchine, che saranno | stabilite nella popolazione formeranno un corpo di comunità, per il di cui regolamento tutti i capi di famiglia in presenza dell’uffiziale, o sia regio podestà eleggeranno fra di loro medesimi tre persone d’età non minore d’anni venticinque di conosciuta probità, e buon giudizio, e non idiote per quanto sarà possibile, né tra sé medesime congiunte in primo, o secondo grado di consanguineità, o primo d’affinità. E fra i tre eletti nomineranno uno per esser il sindaco, o priore della comunità, restando gli altri due consiglieri, che continueranno per lo spazio d’un anno in tale uffizio, il qual anno finito essi sindaco, e due consiglieri con intervento di detto uffiziale, o podestà, passeranno all’elezione d’un nuovo consigliere, che avrà l’ultimo luogo, subentrando il secondo consigliere dell’anno precedente nel luogo del primo, ed il primo nel posto del sindaco, il quale uscirà dal corpo della comunità, ne potrà rientrarvi se non dopo trascorso triennio: e tanto si osserverà d’anno in anno sino a che dal governo venga fissato altro sistema per il regimento della communità, al quale dovrà anche la popolazione uniformarsi, salva la prerogativa | d’esser sempre il sindaco, e consiglieri persone della stessa popolazione. Il Sindaco, e consiglieri avranno durante il tempo de’ loro uffizi il regimento delle cose, ed affari communi, e s’intenderanno autorizzati a fare le rappresentanze, ed atti in nome della loro communitá.
Ma trattandosi d’imporre qualche communitativo aggravio per mantenere il medico, chirurgo, o per altro occorrente, dovranno rapportarne l’approvazione del Governo, acciocché il medesimo non riesca ingiusto, ed eccessivo; e quanto al medico, ch’essi pagheranno, avranno la libertà di eleggersi anche un forestiere, purché ne riportino prima il gradimento del governo.
[Osservazioni] Si è espressa la norma, con cui avrà a formarsi , e regolarsi il commune della popolazione, perché diverso è il sistema attuale delle altre communitá del regno. La popolazione di trentotto in quaranta famiglie potrà come un luogo infimo esser retta da un sindaco, e due consiglieri che sempre s’eleggono fra i soggetti delle comunità, ma per secondare il desiderio del | capitano Porcile s’è ciò notato come una prerogativa, affine di levarli anche il sospetto, che con un nuovo regolamento potessero mischiarsi sardi nel consiglio.
Nel regno si fanno le deliberazioni di communità dal conseglio generale per capi di casa, o con la giunta di probi uomini. Per evitare le confusioni, e disturbi, che quindi ne derivano si è spiegato, che il conseglio ordinario sarebbe autorizzato a fare gli atti communitativi, lasciando sotto il disposto delle leggi quelli atti, per i quali è necessario il conseglio generale congregato per capi di casa.
25. Si abiliterà il porto di Calasetta, o quell’altro esistente, dove si farà lo stabilimento ad ammettere a libera prattica li bastimenti, che approderanno da Paesi non sospetti coll’assistenza d’un direttore di sanità nello stesso modo, e maniera, che si prattica in Carloforte, dovendo però prima di dare la prattica presentarsi al deputato del Real Patrimonio il manifesto delle mercanzie, e caricamento, ed osservarsi le leggi, e cautele prescritte per gli altri porti del regno a scanzo delle | frodi, e contrabbandi. E si abiliterà inoltre lo stesso porto a caricare grani, legumi, paste, bestiami, formaggi, cuoi, pelli, e lane qualora ne saranno aperte nel regno le tratte, e gli abitanti nell’isola di Sant’Antioco non ne abbisognino per le loro esigenze, e ne ottengano dalla Reggia azienda le sacche mediante il pagamento a tenore de sovrascritti capi 21 e 22 di tutti i diritti, che si pagano negli altri porti del regno, e quelli ancora, che sono dovuti alli ministri patrimoniali, sulla tassa però in ordine a tali ministri, che s’osserva in Cagliari, essendovi nell’isola di Sant’Antioco stabilito un delegato patrimoniale.
[Osservazioni] Nell’isola di Sant’Antioco evvi stabilito un delegato patrimoniale, e deputato di sanità, che possono vegliare alli contrabbandi, ed alle cautele di pubblica sanità che non resta esposta, comprendendo i soli bastimenti procedenti da Paesi non sospetti; l’alcaide della torre di Calasetta potrà anche concorrere colla sua attenzione onde non segua alcun abuso, per cui si è altresì nel capitolo richiamata l’osservanza delle leggi, e cautele prescritte per gli altri porti del regno.
Sovrabbondando col tempo alla | popolazione i generi sarebbero le imbarcazioni troppo costose, dovendo trasportarsi a Porto Palmas, ch’é una semplice spiaggia. Dimorando nell’isola di Sant’Antioco il delegato patrimoniale, che potrebbe ciò non ostante pretender il diritto di trasferta, si è menzionata la tassa, che s’osserva in Cagliari.
26. Sarà a dette famiglie permesso il porto delle armi, come agli altri regnicoli, con che non ne abusino, ed avranno anche la libertà di pescare pesci nel litorale dell’isola di Sant’Antioco riservato però il dritto delle Tonnare.
[Osservazioni] Non è proibito nel regno il porto delle armi, le quali sono anzi necessarie ad una popolazione collocata in spiaggie esposte allo sbarco de Barbareschi. È a tutti permessa la pesca, ma sulle opposizioni, che disse il capitano Porcile incontrarsi da quelli di Carloforte nel pescare in vicinanza dell’isola di Sant’Antioco, s’é spiegata la facoltà che avranno, non resistendovi la concordia sovracitata, ne altro titolo o possesso privativo.
Si è detto di pescar pesci per escluder la pesca del corallo, che potrebbe col | tempo esercitarsi in que’ mari, e produrre qualche dritto.
27. Le famiglie Tabarchine stabilite nell’isola di Sant’Antioco goderanno di tutte le prerogative de’ sudditi naturali del regno, ed in ogni contingenza verranno come tali considerate, e trattate, e Sua Sacra Real Maestà si degnerà di compartire loro gli privilegi, e grazie, che si rimetteranno coll'aumento e migliorazione in ogni parte dell’agricoltura e coll’introduzione di manifatture, e vantaggioso commercio. Degnandosi in tanto di far spedire il Diploma d’approvazione del contratto senza pagamento de’ diritti di mezz’annata, e sigillo dovuti al regio erario.
Cagliari a 29 novembre 1769
Sottoscritti all’orginale
Della valle R
Giovanni Porcile procuratore generale
A tenore de’ capitoli si sono formati due stati uno delle spese, e l’altro de’ proventi sperabili, distinti entrambi nelle sue parti. Le somministranze in grano, e costante si sono regolate sul numero, ed età delle persone, che generalmente si computano in una famiglia, ignorandosi anche dal capitano Porcile il preciso stato di ciascuna famiglia, che può portare qualche divario in tutte le sovvenzioni. |
Un divario potrà occorrere rispetto alla somma calcolata per le case, o non facendosene quaranta con il concorso fissata o prima del termine stabilito, o per la maggiore assistenza de Mastri, che si rendesse necessaria, o per qualche maggior prestazione ad alcun capo di famiglia più povero.
De’ casuali da non ripetersi una buona parte si consumerà nelle spese della quarantena. Se si stimasse, che il capitano Porcile proccuratore, o suo figlio andasse a Tunis per raccogliere le famiglie, e disporle ad un tempo alla partenza, crescerebbe la spesa.
La maggior, o minore abilità del deputato a far le provviste può portare un sbilancio, siccome il tempo, ed il prezzo delle vettovaglie, e molti altri impensati accidenti relativi alle somministranze da farsi alli popolatori, le quali unicamente si sono considerate.
Sono le famiglie obbligate al rimborso di lire 5177 ma non sembra, che possa farsene gran capitale sull’esempio di altre popolazioni, ed in specie di quella di Carloforte, quantunque il terreno, e l’aria dell’isola di Sant’Antioco siano migliori | che nell’isola di San Pietro.
Se la Sacra Religione elegge di far tenere per conto proprio i molini, come s’è notato al Capitolo 17 deducendosi la spesa de’ 40 molini, si comporterà quella dello sei molini, e della fabbrica del magazzeno, che sarebbe sempre molto opportuno. Prosperando la popolazione può crescer il calcolo de’ proventi nell’incertezza dell’esito a causa di epidemie, di gravi dissenzioni, di ripetite fallanze, o insulti, merita riflesso la nazione tabarchina industriosa, ben inclinata, e laboriosa. L’aria salubre dell’isola, il porto, la vicinanza delle quattro tonnare di Portoscuso, Isola piana, Portopaglia, e Calavinagre, la fertilità, che si suppone delle terre, ed il fine della concessione dell’isola alla Sacra Religione.
Cagliari a 29 novembre 1769
Sottoscritto all’originale Della Valle R.
Il dottore Durante Cavaliere si era offerto di addossarsi cinque delle predette trentotto famiglie. Ma il proccuratore Porcile disse, che nessuna sarebbesi voluta separare dalle altre sul timore di non avere egualmente pronti, e sicuri i sussidj, per cui avvrebonsi dovute prendere preventive cautele, e che tutte amano di dipendere piuttosto dalla Sacra Religione che da un particolare, oltre di che le proposte fatte dal
Durante non gli sono sembrate adatte, e convenienti.
In ogni caso potrà poi il durante intendersela di buon accordo con alcune d’esse famiglie, rimborsando alla Sacra Religione l’esposto per le medesime.
Primo. Dalla Sacra Religione ed ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro si farà provvedere il bastimento, o bastimenti necessarj per il trasporto delle predette trentotto famiglie, e loro equipaggi da Tunisi all’isola di | Sant’Antioco, ne si farà loro pagare alcun nolito; il sostentamento però delle persone durante la navigazione spetterà ai capi delle famiglie, i quali perciò dovranno imbarcare le provvisioni necessarie per il tragitto sino a che sieno discese a terra nel luogo, che loro verrà assegnato per la quarantena nella predetta isola di Sant’Antioco, ed in vicinanza della Torre di Calasetta.
Si farà dare avviso a Capi delle Famiglie del tempo, in cui sarà il bastimento o bastimenti di partenza, acciò possano essere pronte ad imbarcarsi e non costrette a restare addietro con loro discapito.
Con tutto il tempo che verrà fissato di quarantena si farà della Religione somministrare pane, vino, carne, legna, ed acqua, cioè per ogni giorno diciotto oncie di pane a cadauna persona maggiore d’anni dodeci, dodeci oncie alle maggiori d’anni tre, ed oncie otto a quelle d’un anno e mezzo sino alli tre.
Una libra di carne alle maggiori di anni dodeci, ed otto oncie alle maggiori d’anni due sino alli dodeci.
Si darà in vino ciascun giorno per l’ammontare di cinque cagliaresi ad ognuno de maggiori d’anni | tre, e quella quantità di legna, ed aqua che potrà essere discretamente necessaria pendente detto tempo, senza verun altra somministranza o di barachi, o di tende o di qualsivoglia altra cosa, di cui potessero allora abbisognare.
[Osservazione] Non era stato compreso nelle prime domande il nolo di bastimenti. La circostanza però rappresentata nel foglio A. di essere le famiglie così povere, che non avrebbero potuto unire la somma necessaria, e la difficoltà che sarebbesi quindi incontrata nel noleggio del bastimento e ritardo nella partenza, il che avrebbe occasionato altre spese, ha fatto credere, e necessario e opportuno di pagare il nolo, lasciando, che le famiglie si facessero le provvisioni per la navigazione, alle quali saranno così in caso di supplire.
Potrà colle dovute cautele, e con risparmio di spese farsi la quarantena in vicinanza della torre di Calasetta, venendo da essa Torre difese, e guardate le famiglie, e potendosi per altra parte provvedere con poche guardie per essere il tenimento disabitato: le famiglie Tabarchine stabilite in | Carloforte hanno fatta in quell’isola la quarantena, e da queste si presteranno aiuti, ed utensili alle nuove famiglie della stessa nazione, e fors’anche attinenti, e specialmente con tende, ed altri mezzi, come ha il Porcile accennato: il Lazzaretto di Cagliari nella State non è salubre, e restando le famiglie nelli bastimenti, oltre al maggior incommodo, sarebbero anche più esposte a soffrire nella salute; dovrebbero pagarsi le stalie de’ bastimenti, e farsi altre spese per il trasporto delle famiglie, e loro equipaggio all’isola di Sant’Antioco.
Le provvisioni della navigazione non avrebbero alla maggior parte delle famiglie bastato per il tempo della quarantena, in cui sarebbe stato a causa della povertà più malagevole e gravoso il provvedersi de’ viveri: avendo i capi di famiglia qualche denaro potranno utilmente di poi impiegarlo nella maggiore spesa delle fabbriche, provvista d’utensili, ed istrumenti, ed in quel di più, che riterrà necessario nello stabilirsi nell’isola.
Oltre al pane s’è fissato il vino, e carne, acciò potessero passare la quarantena | senza malattie, che per molti riguardi sarebbero pregiudiciali.
2°. Sarà cura della prefata Religione di far costruire una cappella, o chiesa nel sito, che stimerà a commoda portata, sicché possano gli abitanti recarvisi per i diversi uffici, e farà anche destinare un parroco intelligente il linguaggio, che celebri la sana messa, amministri i sagramenti e presti loro tutte le spirituali assistenze, coll’aiuto bisognando d’un altro sacerdote.
[Osservazione] La chiesa di Sant’Antioco essendo distante quattr’ore, e più di strada dalla infra espressa regione, non può servire alla popolazione.
Non si è accennato se la fabbrica della Capella, o chiesa dovesse esser a carico della Sacra Religione, o di Monsignor Vescovo d’Iglesias, poiché nella Concordia del 1759 si è semplicemente addossato al prelato il peso di mantenere la chiesa, o chiese parrocchiali, e potrebbe quindi rilevare che la manutenzione supponga l’assistenza delle chiese, e la fabbrica sia una conseguenza dello stabilimento della popolazione, che spetta alla Sacra Religione. Ma siccome il mantenimento ha gran rapporto nel concreto di nuova popolazione | alla fabbrica, ed il prelato perceve sei porzioni delle decime, può credersi che appagherà dalle insinuazioni, che per parte della Religione le verranno fatte in riflesso dell’obbligo, che gli corre di mantenere altresì il vicario, o Vicari, e del diritto che ha della nomina, e della dipendenza della Chiesa, e Vicari della sua Mitria.
Non si è più fatta parola de padri Cappuccini, perché il frate Pietro Paolo, che ne poteva aver suggerita l’istanza nel capo 13 delle dimande, più non si trova, al dire del capitano Porcile, colle famiglie, alle quali basterà, che si nomini un vicario intelligente del loro linguaggio, che sappia cioè l’italiano.
Si è bensì detto, che bisognando sarebbesi fatto destinare altro Sacerdote in ajuto del vicario, perché questo potrebbe massimamente coll’andar del tempo rendersi necessario, e la concordia parla di Vicario, o Vicarj, giusta l’esigenza della popolazione.
3. Terminata la quarantena dovranno i capi delle famiglie adoperarsi affinché le donne, fanciulli e altre persone inabili al travaglio vengano ricoverate | nelle case de loro nazionali stabiliti nella vicina isola di San Pietro e popolazione di Carloforte, e la Sacra Religione farà loro dare il grano, e contante per sostentarli come in appresso.
[Osservazione] Le donne, e fanciulli, che non fossero in caso di travagliare, o di assistere, siccome servirebbero solo d’impiccio, ed abbisognerebbero di ricovero pendente la costruzione delle case, ed il capitano Porcile disse esser persuaso che i Tabarchini di Carloforte le avrebbero ritirate nelle loro case, si è perciò fatto l’eccitamento controscritto colla promessa dell’adeguate somministranze in grano, e contente, affinché non si riguardi l’ospitalità come troppo gravosa.
4. Dal giorno che verrà terminata la quarantena si farà somministrare a ciascun capo di famiglia giusta il numero delle persone, di cui sarà composta, il sussidio in grano a ragione di starelli sei all’anno per ogni persona maggiore d’anni dodeci, di fratelli quattro a maggiori d’anni tre, minori di dodeci e starelli due dalla nascita sino all’anni tre, siano maschi o femmine. Oltre al detto grano per qualunque altra cosa, che potesse esser necessaria al | sostentamento di dette famiglie, si farà dalla Sacra Religione distribuire in contanti per ciascun giorno alli maggiori d’anni dodeci soldi due e mezzo, alli maggiori d’anni tre sino alli dodeci soldi due, e dalla nascita sino alli anni tre compiuti soldi uno tutto in moneta sarda.
Più la detta quantità di grano e di denaro si farà somministrate anticipatamente di mese in mese, o in altre rate a ciascun capo di famiglia, secondo il numero delle persone, e pel corso di diciotto mesi, da computarsi dal finimento della quarantena.
[Osservazione] Maggiori somministranze in qualità, quantità, e durazione avea domandato il capitano Porcile, ma sull’esempio di Carloforte, ed in riflesso, che possano bastare con accurata parsimonia, si sono ristrette come nel capitolo, avendo di più limitato la continuazione a soli diciaotto mesi, essendosi a quelli di Carloforte fatte pendenti due anni.
Considerandosi ciascuna famiglia composta di cinque persone di tre età diverse, se gli sono proporzionate le sovvenzioni da farsi anticipatamente di mese in mese, affinché siano in caso di far macinare il grano e fare con minor disturbo e con qualche risparmio le provviste |
5. Non solo tutta la spesa del noleggio del bastimento, o bastimenti pel trasporto, ma ancora sommistranze predette tanto durante la quarantena, che le altre successive in grano, e denaro pel corso di mesi diciaotto cederanno intieramente a beneficio delle famiglie, senza obbligo di restituzione.
[Osservazione] Le controscritte spese a somministranza non sarebbonsi potute conseguirsi da famiglie povere e non sogliono ripetersi dalle famiglie forastiere, che si trasportano ad avantaggiare colla popolazione un altro paese.
6. Sebbene dal detto procuratore generale delle famiglie siasi prescelta la regione di Porto Major, e la parte d’essa denominata di Calasetta per istabilire le case d’abitazione in vicinanza della torre, che si terrà in quel litorale, sarà nullameno in facoltà della Sacra Religione di aderire a tale scelta; o di destinare altro tenimento, che credesse più salubre, adatto e vantaggioso.
[Osservazione] Si sono fatte presenti al capitano Porcile le quattro diverse regioni, nelle quali si divide l’isola di Sant’Antioco, e le diverse qualità di ciascuna regione accennate in una memoria rimessa dal dottore Durante. E fissandosi il Porcile in quella denominata De Porto Maior | se gli sono divisate le seguenti circostanze.
Principiare questa regione da Porto Mixi, e continuare per la Marina in vari tenimenti, fra quali in quello detto Porto di Calasetta, dove è fabbricata la nuova torre, ed ascendendo da dette marine arrivare a luoghi detti di Serramanno, Porta de su Aquiloni, Talada de su Carru, e discendendo verso Sedda de su omini, Caprile, ossia e Nuraxi, ritornare in dirittura a detto Porto Mixi.
L’ambito di questa regione, che tiene di circuito cinque ore di strada d’un uomo a piedi, esser composto da roche, montagne, e terre anerose, delle quali quattro solo aradi nel luogo detto Nuraxi, possono ridursi a seminerio, e non sono stati Sboscati, ne concessi ad alcuno.
Esservi altri pezzi di terra ne luoghi detti Rio de Mercuri, Rio di Cadriola, Terrapiu, Tupei, e Gutturu de Lalara, ne’ quali corre l’acqua tutto l’inverno, mantenendosi anche in alcuni luoghi nel corso di tutto l’anno. Non formare questi pezzi di terra aradi intieri, esser necessari per l’abbeveraggio, e ricovero del bestiame, al di cui pascolo è sempre stata la regione destinata, come indica una longa antica muraglia, che si trova, e | divide questa regione dalla maggior parte dell’isola, e si chiama ancor oggi Sa Tuessa, cioè a dire separazione di vidazzoni, come in fatti restano con tale muraglia separati li seminari di altra regione pasturando in questa di Porto Maior le vacche dette di Sant’Antioco, altra di Gioanni fu Canna, altre di Gioanni fu Torrusa, ed altre del fu Antonio Sabis, che fra tutte saranno ottocento in circa.
Esservi in quella regione il miglior porto dell’isola denominato di Calasetta, esposto al maestrale, e tramontana: Soggiunse il Capitano Porcile, che conoscendo questa regione, e la qualità de’ terreni, che stimava proprj al seminamento di granaglie, e per vigne, e credeva doverla preferire alle altre dell’isola.
In quest’idea s’è considerato la vicinanza dell’isola di san Pietro, e popolazione di Carloforte, e gli aiuti, ed assitenze, che possono reciprocamente prestarsi col tragitto di soli tre miglia di mare.
Esservi in Carloforte una torre, che può contribuire alla difesa con la predetta di Calasetta, ed una tonnara, in cui possano in Maggio, e Giugno impiegarsi i popolatori con qualche profitto. | La bontà del porto predetto, che agevolerà il commercio.
Il gran vantaggio delle acque per la popolazione, e bestiame.
Non esservi concessioni di terreni coltivi, le quali possono accrescere le controversie; più attuabile esser il concambio, o compra delle consorgie, o sia del diritto di pascolo posseduto dalli sumentovati particolari, onde venga restar libera l’intiera regione per disporne verso i nuovi popolatori, che sarebbero in tal guisa separati da sardi conforme al loro desiderio espresso nel detto folio A.
Quindi si è posta nel capitolo la regione di Porto Maior: ella nell’incertezza della qualità del terreno se sia o non fertile, e potendo frapporsi altri riflessi, si è lasciato luogo alla migliore determinazione della Sacra Religione.
7. Nella regione, o tenimento, che verrà fissato per le case, si indicheranno i siti precisi, ne’ quali dovranno essere fabbricate, come pure l'allineamento e distanza, che dovrà precisamente osservarsi, onde risulti la miglior regola, e commodo.
Il sito da occuparsi dalla fabbrica di ciascheduna delle case, le quali dovranno | essere tante quante sono le distinte famiglie, sarà di un trabucco e mezzo in quadro; si assegnerà inoltre all’intorno di essa casa quella maggior estensione di terreno, che verrà giudicata dal Deputato della Sacra Religione, accio’ possa in servire all’ampliazione d’esser case, ed anche per stalle, fienili, piccoli orti, e cortile.
[Osservazioni] Sembra doversi mandare un perito per riconoscere qual sia il tenimento più salubre della regione, ed insieme più comodo, per distribuirvi le abitazioni in buona regola, e colle necessarie comunicazioni con riflesso all’aumento del popolatori, alla vicinanza della torre e porto ed alla portata de’ terreni da coltivarvi e con gli altri soliti riguardi per una ben combinata posizione.
Le case di Carloforte, e quasi tutte quelle delle ville del regno, consistono in una camera al pian terreno della controscritta grandezza: il terreno contiguo alle case compare da se stesso ugualmente utile, e necessario.
Sarebbe difficile, e di grave spesa, la fabbrica in calcina: la terra impostata, che si adopera nelle fabbriche delle ville rende assai durevoli le case. I materiali si sono computati al prezzo a cui possono aversi condotti nell’isola. La spesa nella maestranza dipende dall’abilità dei capi di famiglia. Potranno mandarsi all’arrivo delle famiglie nell’isola alcuni muratori e falegnami per essere pronti a travagliare in aiuto e direzione de popolatori, i quali abbisognando d’istromenti per far le pietre iscavar il terreno, e formare le muraglie sarebbe spediente, che si trovassero preparati nell’isola, acció i popolatori siano in caso di provvedersene senza perdita di tempo, ed a prezzo discreto.
Si vede necessario che, stabilito il tenimento per le abitazioni, e tempo prima, che vi si mettesse mano, fosse formato un magazeno delle tegole, travi, tavole, e ferramenta da somministrarsi, nel quale fossero esse cose custodite e difese da pregiudizi della stagione.
Il Magazzeno potrà poi servire e per riprovi i molini de quali infra, e per altri occorrenti assai ovvi(?).
Era giusto, ed anche utile, d’accordare la libertà di ampliare le case senza pagamento di alcun diritto, onde se gli sono ancora accordati i vantaggi, de quali ne’ capitoli seguenti.
8. I mentovati siti per le case, ed adiacenze si distribuiranno alla sorte fra capi delle famiglie, salvo che convenissero tutti di buon accordo nella distribuzione: facendosi luogo alla sorte, non dovranno esservi esposti que’ capi di famiglia, li quali si sottometteranno di costruire le case a loro spese e senza le somministranze, che si esprimono nel seguente capitolo 9, poiché avranno essi la preferenza ne’ siti, che loro più piaceranno: ed essendovi più d’uno, che brami un sito medesimo per fabbricarlo a sue spese la sorte deciderà fra i concorrenti.
A favore de’ capi di famiglia congiunti sino al terzo grado di parentella, che faranno unitamente istanza al deputato dalla Sacra Religione di avere siti vicini per le loro abitazioni, si comprenderanno in diversi biglietti altrettanti de’ predetti siti, quanti saranno i capi di famiglia, sicché estraendosi alla sorte tali biglietti, ottengano i capi di famiglia fra loro uniti i tenimenti contigui per maggiore loro reciproca convenienza.
Eseguito quanto sovra tutti li | rimanenti siti si ripartiranno a capi di famiglia, come verranno dalla sorte determinati.
[Osservazione] La sorte nelle distribuzioni de’ siti per le case con i riguardi controscritti toglie ogni sospetto di predilezione, e di amarezza.
9. Dovranno le case consistere per lo meno in una stanza al piano terreno della suddetta circonferenza di un trabucco e mezzo, e dovranno essere fabbricate con pietra e terra impastata conforme al solito, ed essere coperte di tegole, restando però facoltativo ai capi di casa di farle più ampie, e con maggior elevazione ed in altra forma di soda.
Per la costruzione di ciascuna di dette case la religione contribuirà tegole ottocento, tre travi, sei tavole, e ferramenta sino alla somma in tutto di lire ventiquattro sarde, regolando il prezzo di questi materiali al giusto estimo, ed inoltre a titolo di maestranza farà pagare altre lire 13.10 per ognuna delle case, mediante quel concorso in materiali, e contanti, che rileva in tutto a feudi quindeci sardi per ciascheduna casa, sarà intieramente a carico di dette famiglie il compimento delle loro case, le quali ciascun capo di famiglia potrà poi semprecche’ voglia |ed in qualunque tempo, in appresso ampliare, ed aumentare senza obbligo di pagare giammai per tale cagione alcun diritto, anzi goderà de’ benefici infra espressi.
Somministrando la Religione i materiali, e contanti predetti, senza ritardo, dovrà ogni capo di famiglia aver terminata a dovere la propria casa d’abitazione entro il termine di tre mesi da contarsi dal finimento della quarantena: da tutti i capi di famiglia, che solleciti d’aver il ricovero, ultimeranno le loro case fra giorni quaranta dappoi finita detta quarantena, si darà il premio di due scudi sardi per ogniuno.
[Osservazione] Il soggetto, che verrà destinato per la provvista de’ materiali dovrà esser sollecito nel procurargli a tempo, e perciò dovrà farsegli avere il contante necessario, sicché’ non abbia pretesti di dilazioni, e non vengano i capi di famiglia defraudati nelle loro premure, e promessa del premio controscritto, il quale verrà compensato da molti altri vantaggi derivanti dal sollecito compimento delle abitazioni.
10. Passati quattro anni dappoi lo stabilimento di dette famiglie tabarchine nell’isola, tutti li maggiori di anni venti d’esse famiglie dovranno, o per sé, o per altra interposta persona, travagliare una giornata senza pagamento a favore di chi intraprenderà di fabbricare qualche nuova casa ne terreni o a lui assignati, o che venisse ad acquistare, esclusi però quelli, che in tempo di tale fabbrica fossero ammalati, o absenti dall’isola.
Quest’obbligazione a reciproco vantaggio di dette famiglie s’intende a ristretta al corso d’anni quindeci da computarsi dal termine de’ predetti anni quattro.
[Osservazione] Ne’ primi quattro anni sarà ognuno occupato nelle fabbriche proprie, e nello sgerbimento delle terre, questi trascorsi non sarà gravosa la giornata da impiegarsi senza pagamento per esser reciproca, e giova ad animare l’accrescimento delle case, che essenzialmente contribuiscono al progresso della popolazione.
11. Oltre al sito per costrurre, ampliare, ed accrescere come sovra l’abitazione, si assegneranno dalla Sacra Religione a ciascuna famiglia due aradi di terreno, che contengano trentadue starelli di terra, li quali sono sufficienti per dare il sostentamento ad una famiglia, ancorché se ne semini solamente in ciascun anno la metà.
[Osservazione] Quantunque nel capo 2 fossero stati chiamati | tre aradi di terreno, e non fosse stata fatta limitazione, si è tuttavia creduto di restringere la concessione a due aradi, non solo per la ragione espressa nel capitolo, e perché un paio [di] bovi non può lavorare tanta terra, ma principalmente in vista di poter dare gli aradi promessi, senza esporre li popolatori a molestie, e controversie dal canto de possessori, od occupatori.
Disse il Dottore Durante, che i possessori di terre nell’isola erano stati comminati a far fede de’ loro titoli sotto pena dalla decadenza; che già dovea la materia essersi esaminata in Torino, e dovea spedirvi una delegazione per decidere ogni controversia.
Pare indispensabile l’accentuamento della pertinenza de’ terreni nella loro precisa quantità, e confini, acciocché le concessioni siano fondate, e non producano litigi, che ridurrebbero facilmente ad angustie i popolatori accolti con vantaggiose speranze rendendosi anche sconvenevolmente infruttuose le spese e sovvenzioni.
All’accertamento de’ terreni può giovare la carta dell’isola, gli atti di visita, che diconsi fatti in altro tempo, e molto più la ricognizione particolare de’ terreni da | assignarsi a popolatori. La persona perita, che ne verrà incaritata prenderà da agricoltori più versati di que’ contorni notizie sicure della qualità delle terre, e formando una carta della regione servirà di lume, e regola alle concessioni, e poscia di mappa per designarvi partitamente le concessioni medesime, le quali unite in un registro con i propri confini formeranno i titoli della Sacra Religione verso i popolatori, a quali si potrà in avvenire ricorrere a scioglimento delle controversie.
Il delegato a provvedere sulle pretenzioni de’ particolari, essendo autorizzato non solo per decidere, ma ancora per comporre amichevolmente, per fare concambi, e surrogazioni a tenore della citata concordia, e per fare a questo bisognando di qualche consorgia, potrebbe più agevolmente render sbrigata la regione dalle questioni: la trasferta sul luogo potrebbe anche esser opportuna.
12. Li due predetti aradi di terreno si assegneranno o uniti, o separati anche in più parti con indicazione de’ confini, acciocché non restino i concessionari esposti a controversia alcuna con altri particolari, ed all’oggetto che fra i capi stessi delle famiglie non insorga | motivo di gelosia, o amarezza, il deputato dalla Sacra Religione nel designare li due aradi di terreno per ogni famiglia avrà riguardo alla qualità, e posizione, e li distribuirà alla sorte.
[Osservazioni] Insisteva il capitano Porcile nell’Unione de’ due aradi perché più commoda alla coltura: il dubbio però di difficoltà nell’assignarli unitamente, o riguardo a possessori delle consorgie, o per la qualità e posizioni delle terre, ed il dovere le bidazioni, o sia seminato, esser separati dal Pavorili, o sia stobbia, acciò’ col pascolamento de’ bovi non si danneggino i seminati, ha fatto persuadere il detto Porcile ad arrendersi al tenore del controscritto capitolo.
13. Crescendo coll’andar del tempo il numero delle persone, ed aumentandosi lo sgerbimento e coltura si riserba la Sacra Religione di concedere un terzo arado, o quell’altra quantità di terreno, che stimerà proporzionata al numero di lavoratori di ciascuna famiglia, ed alli bovi che si troveranno avere, ed in riflesso ancora alla sollecitudine, ed attenzione usata nella coltura per il passato. Fra detti aradi poi potranno i capi di famiglia scegliersi quel numero di starelli, che loro piacerà per | piantarvi vigne
[Osservazioni] Colla speranza data in questo capitolo, s’e appagato il detto Porcile nella pretesa che fossero stati accordati tre aradi seminativi, altro terreno pascolativo, altro terreno per piantarvi vigne.
La riserva non liga Sacra Religione, vi sono più condizioni, le quali adempiendosi sarà poi congrua la speranzata nuova concessione con i patti, che allora potranno essere più convenienti: in tanto l’arado, che resta stobbia basta per il pascolo de’ bovi domati, e quello, che si semina, o sia sedeci fratelli possono dare alla famiglia sussistenza; e seminando ad un tempo i due aradi, non sarà difficile d’assignarvi altro sito per il pascolo.
14. Quanto alla legna necessaria all’uso quotidiano, come pure rispetto a legnami, che possono servire per le proprie fabbriche, goderanno le dette famiglie della facoltà medesima, di cui si valgono presentemente gli altri particolari abitanti nell’isola, con proibizione però di venderne fuori della regione, in cui si stabiliranno.
[Osservazioni] Nella regione di Porto Maior non vi sono alberi d’alto fusto, e neppure nell’isola di | Sant’Antioco come si è inteso. Nel regno è permesso alli particolari delle ville di far legna indistintamente per uso proprio, e così si pratica anche dalli abitanti nell’isola di sant’Antioco ove vi sono cespugli, ed arboscelli con cui far fuoco, ma a fine che non vengano a scarseggiare col tempo s’é proibito di estraer bosco dalla regione.
15. Per la coltura de terre i farà la Religione consignare ad ogni capo di famiglia una paio si bovi, un aratro ed attrezzi necessari al seminamento, e per la seminazione, che dovrà effettuarsi nel primo anno farà rimettere dieci starelli di frumento, quattro d’orzo, e due di legumi, con che però siano stati maneggiati, e lavorati altrettanti starelli di terra corrispondenti a quelli di dette granaglie, poiché dovrà la Semenza regolarsi in ragione di uno starello di granaglia per ogni starello di terra ben preparata, e con la suddetta proporzione a un di presso tra formento, orzo, e legumi. Se a causa di qualche accidente venisse a risultare dalla consegna, che verrà fatta con giuramento al tempo della raccolta non essersi con che semina nel secondo anno, farà la Sacra Religione supplire colle mentovate regole il mancamento, dedotta eziandio dal raccolto una discreta porzione nel mantenimento delle famiglie, che avranno sofferta annata sterile.
[Osservazioni] Con uno starello di grano si semina nel regno una starello di terra: la terra si è posta preparata dal lavoro, sicché non si surrepisca la semente. E per accertare la mancanza del raccolto s’è prescritta la consegna.
16. Li bovi, aratri, e granaglio suddette si rilascieranno al giusto estimo, contando il prezzo pagato, e la necessaria spesa della condotta, e se ne farà in un registro l’annotazione distinta per ciascun capo di famiglia, spiegando i bovi, attrezzi e rispettiva quantità delle granaglie ad ognuno rimessa con il loro ammontare, che dovrà da tutti i capi di famiglia rimborsarsi alla Sacra Religione in tre rate eguali, cioè un terzo passati i primi tre anni dall’arrivo nell’isola, altro terzo dopo il quarto anno, ed il compimento terminato il quinto anno.
[Osservazioni] Il rimborso delle somministranze in bovi, e semenza si è accordato colla dilazione in rate controscritte per renderlo sopportabile, ed insieme farsi anche più sicuro. |
17. Sarà in arbitrio delle Sacra Religione di far provvedere a capi di famiglia un molino, ed un asino per macinare, come si pratica nel Regno le granaglie ovvero di stabilire in un luogo a portata un numero di detti molini, sufficiente alla triturazione delle granaglie necessarie al sostentamento di loro famiglie. E nel primo caso dovranno i capi di famiglia nelle tre rate sovra espresse, e stabilite restituire alla Sacra Religione il giusto estimo, che sarà stato fatto al tempo della consegna de’ molini ed asini; e quando si elegga di far macinare le granaglie a spese della Religione, dovrà pagarsi un reale per la macina d’ogni starello di granaglie, come suole pagarsi nel regno.
[Osservazioni] Si crederebbe più utile di far fabbricare a spese della Sacra Religione un ampio magazzeno, in cui potessero collocarsi sei molini sufficienti per la molitura di ottanta starelli al mese necessari al mantenimento delle famiglie, e che tal magazzeno fosse fatto, e vi esistessero i sei molini all’arrivo de popolatori.
La spesa nella fabbrica di tal magazzeno può ascender a trecento cinquanta scudi sardi al più: il costo d’un molino, e d’un asino, s’è di sette | scudi; una, o due donne, possono accudire a sei, o sette molini, e potrà così impiegarsi qualche povera vedova, od orfana. Il mantenimento d’una donna si calcola ad un reale al giorno: bastano tre imbuti d’orzo al giorno per sei somarelli, che possono anche farsi pascolare nelle vicinanze.
Il provento della macina in ragione d’un reale per starello compensa abbondantemente il capitale, e le altre spese: il profitto potrebbe in fine d’ogni anno distribuirsi a popolatori più poveri.
Sarà facile di vendere col tempo i molini, e somarelli, e sul principio dello stabilimento della popolazione non mancherà la farina, in vicinanza dello stesso magazzeno potranno anche farsi fare alcuni forni all’uso del paese, per cuocere il pane, e la costruzione di simili forni costa poco. Lo stesso magazzeno servirà sul principio per riporvi i materiali, di cui sorva, e per ricoverare alcuni popolatori, e loro mobili, e nel decorso del tempo per molti altri usi a beneficio della Sacra Religione.
All’opposto dandosi i molini a popolatori ve ne | vorrebbero quaranta o sia uno per famiglia all’oggetto di non eccitare gelosie, e di ragione e la spesa sarebbe di duecento ottanta scudi: non tutte le famiglie saranno in caso di rimborsare il loro langerti senza incommodo: non è bene d’accrescer il debito.
18. Sì le concessioni de’ siti per le abitazioni, e loro adiacenze, che le case medesime, che verranno fabbricate colle summentovate somministranze in materiali, e contanti, come pure li due anzidetti aradi di terreno s’intenderanno concessi a ciascun capo di famiglia in enfiteusi perpetua a favore de’ loro discendenti sì maschi, che femine, con facoltà di disporre fra essi per ultima volontà, e contratto fra vivi sia a titolo di dote, che per qualsivoglia altra causa, senza obbligo di pagare o laudernio, o altro dritto.
Avrà altresì il primo concessionario, e suoi discendenti tanto maschi, che femine la facoltà di disporre ed alienare detti siti, case, ed aradi a favore ancora di persone estranee, ma in questo caso sarà dovuto alla Sacra Religione il laudemio alla solita rata del regno, ch’è della decima terza parte del prezzo, o valore eccettuate però le case, che fossero | state fabbricate intieramente a spese de’ capi di dette famiglie o de’ loro discendenti, le quali saranno in ogni tempo, e caso esenti dal laudemio, compresi anche i stati adiacenti alle stesse case, che fossero però ridotti in stalle, fienili, o cortile circondato di muraglie.
[Osservazioni] Trattandosi di conceder terreni gerbidi s’è l'enfiteusi concepita in ampia forma. Si sono esimite dal laudemio le case fabbricate a proprie spese perché il valore della fabbrica supera di gran lunga quello del terreno, e devono i popolatori esser animati a fabbricare.
19. La facoltà di alienare e disporre come sovra tanto fra discendenti, quanto a favore di estranei, potrà unicamente esercitarvi verso i successori, ed acquisitori cattolici, apostolici, romani, li quali siano abitanti nell’isola di Sant’Antioco, o che vi fissassero il loro domicilio prima di prenderne il possesso, sotto pena della nullità di qualunque contratto, o disposizione, e della caducità a favore della Sacra Religione, dovendo sempre li siti, case, ed aradi predetti essere posseduti da persone dimoranti nella medesima isola. E se a causa di debiti legittimamente contratti verso forastieri | venisse a farsi esecuzione in detti beni, sarà il creditore obbligato fra il termine preciso d’un anno ad alienare il fondo esercitato a persone commoranti nella detta isola, ed al prezzo medesimo, per cui gli sarà stato aggiudicato, comprese le spese dell’esecuzione, salvo che ottenuta l’aggiudicazione, mandi persone abili a lavorare le terre, le quali si trattengano di continuo nell’isola. Sotto la predetta pena di nullità, e della caducità a favore della religione sarà in ogni tempo proibita qualunque disposizione, e contratto di detti siti, case, ed aradi in mani morte, e qualsivoglia obbligo perpetuo di cappellanie, benefizi, anniversari, potendo solo costituirsi in patrimonio clericale pendente la vita del chierico, e sacerdote.
[Osservazioni] S’è vietata l’alienazione, e passaggio de’ beni in persone non abitanti nell’isola di Sant’Antioco, perché da forestieri sarebbe più trascurata, oppure facilmente abbandonata la coltura delle terre: le disposizioni ancora in mani morte, per evitare i soliti inconvenienti, ed i disturbi nell’esazione de’ dritti signorili. Non s’è proibita l’ipoteca de beni concessi, acciocché possano i popolatori | aver credito nell’intrapresa di qualche negozio.
20. Ogni capo di famiglia dovrà per se, e colle persone da esso dipendenti abili al lavoro con tutta sollecitudine travagliare, tosto terminata la propria abitazione, allo sgerbimento, e coltura de’ terreni assignatigli per procacciarsi quanto prima il necessario, e più commodo sostentamento, e qualora non siasi ridotta a coltura la quantità di terreno, che secondo lo stile del paese può lavorarsi con un paio di bovi, e la perniciosa trascuratezza stasi usata per due anni successivi, s’intenderà il capo di famiglia, o suo successore decaduto dalle premesse concessioni, e verrà costretto a pagare alla Sacra Religione la sovradetta somministranza repetibili senza altro maggior respiro, alla riserva, che facesse constare di essersi coll’esercizio di qualche arte utile impiegato a vantaggio degli altri popolatori, e di avere anche a beneficio de’ medesimi fatto per altrui mano lavorare il paio di bovi, come sovra consignatogli, passato il terzo anno, senza che abbia coltivata alcuna parte degli aradi assignatigli per seminare, s’intenderà decaduto assolutamente | dalla concessione dei due tradi, li quali verranno applicati ad altri capi di famiglia benevisi alla Sacra Religione lasciandogli solo la casa d’abitazione, poiché eserciti di continuo qualche arte, o mestiere proficuo agli abitanti di detta isola.
Caderanno in commesso a favore della Sacra Religione, tutti indistintamente i terreni, de’ quali se ne sarà intrapresa la coltura, e seminamento, e sarà poscia stato abbandonato pel corso di tre anni successivi, alla riserva, che se ne fosse ottenuto per qualche legittima causa il permesso in iscritto dall’uffiziale, o altro deputato dalla Sacra Religione, oppure che fossero stati convertiti i detti terreni, o la massima, e miglior parte de medesimi in pratica artificiali, o che vi fossero state piantate vigne, o alberi fruttiferi.
Le case parimenti, che per tre anni successivi saranno state lasciate senza abitatore, decaderanno intieramente, e senza verun pagamento, o rimborso a libera disposizione della Sacra Religione. Sarà inoltre proibito ad ogni persona di dette famiglie pendente il corso d’anni dieci di portarsi ad abitare fuori dell’isola di sant’Antioco sotto pena | della privazione di ogni, e qualsivoglia benefizio, e privilegio concesso a favore della presente popolazione. Ben inteso, che non si ascriverà a contravvenzione ogni qualvolta si rechino per tre mesi fuori di dett’isola; o per sei mesi fuori del regno per qualche legittima causa, e ne riportino l’opportuno permesso, e passaporto.
[Osservazioni] Questo capitolo è indirizzato a promuovere la coltura, e seminerio delle terre, con riguardo agli artisti, che sono ugualmente utili, e necessari alla sussistenza e progresso della popolazione, la quale non dovendosi lasciar fundere col trasferirsi i popolatori altrove, s’è difesa la partenza dall’isola duranti anni dieci, ne’ quali puo la popolazione ricever un buon sistema, e ben radicarsi, senza render odiosa la condizione coll’obbligo perpetuo di restare nell’isola.
21. Durante lo spazio di anni dieci da contarsi dal termine della quarantena, godranno le predette trentotto famiglie della franchigia dal regio donativo, dalle decime e da ogni altro dritto verso la Sacra Religione. Saranno però sin dal principio del loro stabilimento nell’isola soggette alle regie gabelle del sale e tabacco, che se | gli faranno dalla Regia Azienda provvedere agli stessi mezzi cui si vendono agli altri Regnicoli, e segnatamente nel dipartimento d’Iglesias, e Carloforte. E dovranno altresì pagare le Dogane per le merci procedenti da fuori Regno, escluse soltanto le robbe, che seco condurranno di loro equipaggio, ed inservienti al loro proprio uso, delle quali saranno in obbligo di farne la distinta consegna al reparto dal Regio patrimonio all’arrivo nell’isola di Sant’Antioco nella conformità, che si prattica dagli altri bastimenti, e dipenderà dalla grazia di Sua Regia Maestà se voglia o no accordarli l’esenzione duranti detti anni dieci per quelle stoffe di lana, e tele di lino, e cottone, che faranno a loro conto venire, per uso proprio, e proporzionato al bisogno della famiglia, o famiglie, che ne avranno data la commissione, con chiederne prima dal Deputato del Regio patrimonio lo specifico permesso in iscritto, e farne all’arrivo la consegna allo stesso.
Sarà duranti detti anni dieci permessa l’estrazione fuori regno de grani, legumi, bestiami, e simili senza aver un pagamento di diritti regi, nei casi però, che non abbisognando il regno, e l’isola | di Sant’Antioco di detti generi, siano aperte le tratte, e mediante che si paghino i diritti dovuti alla Reale Amministrazione, ed a particolari essendo le tratte chiuse per fuori Regno, saranno quegli abitanti in libertà di trasportare, e vendere nell’interno del regno senza pagamento d’alcun dritto i generi sovrabbondanti alle loro esigenze. Per le imbarcazioni de’ formaggi, cuoi, pelli, e lame corrisponderanno solamente alla reale amministrazione, come quella che resta incaricata della manutenzione nella medesima Isola di Sant’Antioco delle torri di Calasetta, e di Canai, i dritti soliti pagarsi dagli altri regnicoli.
[Osservazioni] La franchiggia s’è concepita conforme alle risposte date alle domande, con le cautele rispetto all’equipaggio, ch’é parso dover essere esente dalla dogana, e rispetto alle stoffe di lana, e tele di lino, e cottone, con cui sogliono vestirsi nel caso che piaccia alla Maestà Sua accordarne l’esenzione, la quale ne’ termini ch’é limitata non sembra possa riuscire pregiudiciale.
22. Terminati i dieci anni di franchiggia si esigerà dalla nuova popolazione il donativo nella forma, che si corrisponde | dalle altre ville, e popolazioni del regno, e la loro quota di donativo dovrà andare in aumento di quella che presentemente si esige in ogni anno dal regno; e si esigeranno pure le sovra espresse gabelle del sale, tabacco, la dogana stabilita per le merci procedenti da fuori regno, ed i diritti dovuti per l’estrazione de’ grani, legumi, bestiami, e simili, e quelli dovuti per i formaggi, pelli, buoi, e lane.
In riguardo poi a diritti del territorio baronali pagheranno finita la detta franchiggia il portatico in ragione di tre starelli di formento per cadun arado di terra da lavoro, che sarà loro stato concesso; pagheranno in oltre la decima intiera di ogni sorta di granaglie, e frutti; e per gli armenti, e bestiami, che pascoleranno nell’isola di Sant’Antioco pagheranno quanto alle capre, pecore, e porci il cinque per cento, e quando ai bovi, e vacche una vitella per ogni cinquantina di essi bovi, e vacche; e finalmente in ogni anno per ragione di feudo pagheranno una lira sarda per ciascun fuoco.
Le granaglie dovute alla Sacra Religione a titolo di decima, e di portatico, dovranno condursi al magazzeno, che dalla | Sacra Religione si avrà nella popolazione; ed imbarcandosi sino a bordo del bastimento. Tutti i maggiori d’anni venticinque saranno obbligati d’eseguire senza pagamento in ogni anno un comandamento per tutto ciò che potesse occorrere in servizio della religione, della giustizia, o del comune della popolazione.
[Osservazioni] Sono menzionate le gabelle, e Regio Donativo da pagarsi terminata la franchiggia. Quanto ai diritti baronali si è detto, che i tre starelli di portatico per cadun arado di terra concesso fossero in formento, perché si paga in altri feudi il portatico colla stessa specie di granaglie, che si semina, e raccoglie. Ma siccome nelle risposte alle domande si sono fissati tre solo starelli per arado, e così in questa minore di quella, che si paga nelle altre ville, si è perciò migliorata la qualità della prestazione nel formento.
I dritti per gli armenti, e bestiami non sono uniformi in tutti i feudi, la rata espressa nel capitolo non è la più rigorosa, ne l’infima. Pressoché da tutti i Baroni s’esige una lira per fuoco a titolo di feudo: da vassalli si conducono le | granaglie del feudatario al di lui magazzeno o a bordo del bastimento nel porto vicino; e si fa un servizio all’anno, o sia un comandamento, onde si sono anche nel capitolo comprese queste obbligazioni.
23. Avranno li nuovi popolatori l’esenzione dall’arte militare, come ne godono tutti gli altri abitanti del regno, e saranno unicamente tenuti a formare le milizie obbligate ad accorrere alla difesa della popolazione, e dell’isola in caso di sbarchi di gente inimica, o di altri incidenti, in cui sia interessata la pubblica salute, ed il governo presterà loro alle occorrenze quegli aiuti, stimerà necessari, ed opportuni.
Le due torri, che trovansi costrutte nell’isola di Sant’Antioco, una nel territorio di Canai, e l’altra in quello di Calasetta, saranno mantenute dalla reale amministrazione, e munite del necessario, come le altre e il regno. E venendosi a fabbricare nell’isola altra torre saranno le persone di dette famiglie come gli altri abitanti tenuti a concorrere colle loro opere.
[Osservazioni] Si è in questo capitolo rilevata la lettera e spirito delle risposte alle domande.
24. Le famiglie Tabarchine, che saranno | stabilite nella popolazione formeranno un corpo di comunità, per il di cui regolamento tutti i capi di famiglia in presenza dell’uffiziale, o sia regio podestà eleggeranno fra di loro medesimi tre persone d’età non minore d’anni venticinque di conosciuta probità, e buon giudizio, e non idiote per quanto sarà possibile, né tra sé medesime congiunte in primo, o secondo grado di consanguineità, o primo d’affinità. E fra i tre eletti nomineranno uno per esser il sindaco, o priore della comunità, restando gli altri due consiglieri, che continueranno per lo spazio d’un anno in tale uffizio, il qual anno finito essi sindaco, e due consiglieri con intervento di detto uffiziale, o podestà, passeranno all’elezione d’un nuovo consigliere, che avrà l’ultimo luogo, subentrando il secondo consigliere dell’anno precedente nel luogo del primo, ed il primo nel posto del sindaco, il quale uscirà dal corpo della comunità, ne potrà rientrarvi se non dopo trascorso triennio: e tanto si osserverà d’anno in anno sino a che dal governo venga fissato altro sistema per il regimento della communità, al quale dovrà anche la popolazione uniformarsi, salva la prerogativa | d’esser sempre il sindaco, e consiglieri persone della stessa popolazione. Il Sindaco, e consiglieri avranno durante il tempo de’ loro uffizi il regimento delle cose, ed affari communi, e s’intenderanno autorizzati a fare le rappresentanze, ed atti in nome della loro communitá.
Ma trattandosi d’imporre qualche communitativo aggravio per mantenere il medico, chirurgo, o per altro occorrente, dovranno rapportarne l’approvazione del Governo, acciocché il medesimo non riesca ingiusto, ed eccessivo; e quanto al medico, ch’essi pagheranno, avranno la libertà di eleggersi anche un forestiere, purché ne riportino prima il gradimento del governo.
[Osservazioni] Si è espressa la norma, con cui avrà a formarsi , e regolarsi il commune della popolazione, perché diverso è il sistema attuale delle altre communitá del regno. La popolazione di trentotto in quaranta famiglie potrà come un luogo infimo esser retta da un sindaco, e due consiglieri che sempre s’eleggono fra i soggetti delle comunità, ma per secondare il desiderio del | capitano Porcile s’è ciò notato come una prerogativa, affine di levarli anche il sospetto, che con un nuovo regolamento potessero mischiarsi sardi nel consiglio.
Nel regno si fanno le deliberazioni di communità dal conseglio generale per capi di casa, o con la giunta di probi uomini. Per evitare le confusioni, e disturbi, che quindi ne derivano si è spiegato, che il conseglio ordinario sarebbe autorizzato a fare gli atti communitativi, lasciando sotto il disposto delle leggi quelli atti, per i quali è necessario il conseglio generale congregato per capi di casa.
25. Si abiliterà il porto di Calasetta, o quell’altro esistente, dove si farà lo stabilimento ad ammettere a libera prattica li bastimenti, che approderanno da Paesi non sospetti coll’assistenza d’un direttore di sanità nello stesso modo, e maniera, che si prattica in Carloforte, dovendo però prima di dare la prattica presentarsi al deputato del Real Patrimonio il manifesto delle mercanzie, e caricamento, ed osservarsi le leggi, e cautele prescritte per gli altri porti del regno a scanzo delle | frodi, e contrabbandi. E si abiliterà inoltre lo stesso porto a caricare grani, legumi, paste, bestiami, formaggi, cuoi, pelli, e lane qualora ne saranno aperte nel regno le tratte, e gli abitanti nell’isola di Sant’Antioco non ne abbisognino per le loro esigenze, e ne ottengano dalla Reggia azienda le sacche mediante il pagamento a tenore de sovrascritti capi 21 e 22 di tutti i diritti, che si pagano negli altri porti del regno, e quelli ancora, che sono dovuti alli ministri patrimoniali, sulla tassa però in ordine a tali ministri, che s’osserva in Cagliari, essendovi nell’isola di Sant’Antioco stabilito un delegato patrimoniale.
[Osservazioni] Nell’isola di Sant’Antioco evvi stabilito un delegato patrimoniale, e deputato di sanità, che possono vegliare alli contrabbandi, ed alle cautele di pubblica sanità che non resta esposta, comprendendo i soli bastimenti procedenti da Paesi non sospetti; l’alcaide della torre di Calasetta potrà anche concorrere colla sua attenzione onde non segua alcun abuso, per cui si è altresì nel capitolo richiamata l’osservanza delle leggi, e cautele prescritte per gli altri porti del regno.
Sovrabbondando col tempo alla | popolazione i generi sarebbero le imbarcazioni troppo costose, dovendo trasportarsi a Porto Palmas, ch’é una semplice spiaggia. Dimorando nell’isola di Sant’Antioco il delegato patrimoniale, che potrebbe ciò non ostante pretender il diritto di trasferta, si è menzionata la tassa, che s’osserva in Cagliari.
26. Sarà a dette famiglie permesso il porto delle armi, come agli altri regnicoli, con che non ne abusino, ed avranno anche la libertà di pescare pesci nel litorale dell’isola di Sant’Antioco riservato però il dritto delle Tonnare.
[Osservazioni] Non è proibito nel regno il porto delle armi, le quali sono anzi necessarie ad una popolazione collocata in spiaggie esposte allo sbarco de Barbareschi. È a tutti permessa la pesca, ma sulle opposizioni, che disse il capitano Porcile incontrarsi da quelli di Carloforte nel pescare in vicinanza dell’isola di Sant’Antioco, s’é spiegata la facoltà che avranno, non resistendovi la concordia sovracitata, ne altro titolo o possesso privativo.
Si è detto di pescar pesci per escluder la pesca del corallo, che potrebbe col | tempo esercitarsi in que’ mari, e produrre qualche dritto.
27. Le famiglie Tabarchine stabilite nell’isola di Sant’Antioco goderanno di tutte le prerogative de’ sudditi naturali del regno, ed in ogni contingenza verranno come tali considerate, e trattate, e Sua Sacra Real Maestà si degnerà di compartire loro gli privilegi, e grazie, che si rimetteranno coll'aumento e migliorazione in ogni parte dell’agricoltura e coll’introduzione di manifatture, e vantaggioso commercio. Degnandosi in tanto di far spedire il Diploma d’approvazione del contratto senza pagamento de’ diritti di mezz’annata, e sigillo dovuti al regio erario.
Cagliari a 29 novembre 1769
Sottoscritti all’orginale
Della valle R
Giovanni Porcile procuratore generale
A tenore de’ capitoli si sono formati due stati uno delle spese, e l’altro de’ proventi sperabili, distinti entrambi nelle sue parti. Le somministranze in grano, e costante si sono regolate sul numero, ed età delle persone, che generalmente si computano in una famiglia, ignorandosi anche dal capitano Porcile il preciso stato di ciascuna famiglia, che può portare qualche divario in tutte le sovvenzioni. |
Un divario potrà occorrere rispetto alla somma calcolata per le case, o non facendosene quaranta con il concorso fissata o prima del termine stabilito, o per la maggiore assistenza de Mastri, che si rendesse necessaria, o per qualche maggior prestazione ad alcun capo di famiglia più povero.
De’ casuali da non ripetersi una buona parte si consumerà nelle spese della quarantena. Se si stimasse, che il capitano Porcile proccuratore, o suo figlio andasse a Tunis per raccogliere le famiglie, e disporle ad un tempo alla partenza, crescerebbe la spesa.
La maggior, o minore abilità del deputato a far le provviste può portare un sbilancio, siccome il tempo, ed il prezzo delle vettovaglie, e molti altri impensati accidenti relativi alle somministranze da farsi alli popolatori, le quali unicamente si sono considerate.
Sono le famiglie obbligate al rimborso di lire 5177 ma non sembra, che possa farsene gran capitale sull’esempio di altre popolazioni, ed in specie di quella di Carloforte, quantunque il terreno, e l’aria dell’isola di Sant’Antioco siano migliori | che nell’isola di San Pietro.
Se la Sacra Religione elegge di far tenere per conto proprio i molini, come s’è notato al Capitolo 17 deducendosi la spesa de’ 40 molini, si comporterà quella dello sei molini, e della fabbrica del magazzeno, che sarebbe sempre molto opportuno. Prosperando la popolazione può crescer il calcolo de’ proventi nell’incertezza dell’esito a causa di epidemie, di gravi dissenzioni, di ripetite fallanze, o insulti, merita riflesso la nazione tabarchina industriosa, ben inclinata, e laboriosa. L’aria salubre dell’isola, il porto, la vicinanza delle quattro tonnare di Portoscuso, Isola piana, Portopaglia, e Calavinagre, la fertilità, che si suppone delle terre, ed il fine della concessione dell’isola alla Sacra Religione.
Cagliari a 29 novembre 1769
Sottoscritto all’originale Della Valle R.
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Citazione bibliografica
Zappia, Andrea. «“Ho trattato con Sua maestà sarda lo stabilimento di essi schiavi”. I tabarchini e l’insediamento di Calasetta sull’Isola di Sant’Antioco (1770)». In Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo, a cura di Arturo Gallia, Giannantonio Scaglione, e Lavinia Pinzarrone. Palermo: InFieri, 2017.
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Data della riproduzione digitale
2014
Formato
.jpg
ESC - Ente schedatore
Giampaolo Salice
Autore della scheda
Università di Cagliari
Data creazione della scheda
30/03/2021
Identificativo
Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Sardegna, Materie feudali, mazzo 22, s.n.
Resource Relation
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