Maniotti in Corsica. Capitoli (1771)
Contenuto
Titolo
Maniotti in Corsica. Capitoli (1771)
Livello descrittivo
Unità documentaria
Livello superiore
Unità archivistica
Titolo originale
Capitolazioni formate nell'anno 1663 e ora nell'anno 1671 riformate per l'introduzione di famiglie quattrocendo abitatrici del bracchio di Maina nel regno di Corsica destinate alla popolazione nella giurisdizione di Vico dei luoghi di Paomia, Salegna e Redonda.
Data di inizio
December 2, 1671
Data topica
Genova
Ambiti e contenuto
Capitoli per la formazione di una colonia maniotta nella Corsica genovese
Autore del documento
Pier Francesco Strasserra, notaio
Segnatura o codice identificativo
Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, Corsica, filza 933
Lingua
italiano
Condizioni che regolano l'accesso
pubblico
Condizioni che regolano la riproduzione
libera
Soggetto conservatore
Archivio di Stato di Genova
Trascrizione
1. Che li Greci da introdursi nel regno di Corsica possono avere i loro preti Greci compreso il vescovo della città di Vitolo et usare il rito greco nella forma però che gli è permessa dai sacri canoni et dal Concilio di Trento nel modo che si costuma nelli regni di Napoli e di Sicilia, avendosi per inteso e patuito che se le terre, che dovranno loro assegnarsi saranno soggette a decime, appartengano al vescovo latino, a cui nelle cose spettanti alla religione dovranno prestare ogni dovuta ubbidienza.
2. Che la Repubblica a sue proprie spese di essa debba mandare tutti i vascelli, che saranno necessarij per il loro trasporto unitamente, ne’ quali resteranno obbligati essi Greci d’imbarcare vitto per venti mesi, che si stimano dover trascorrere prima che possano raccoglier frutto dalle terre, che in Corsica coltiveranno è che rispetto a que’ loro che fossero poveri suppliscano al bisogno di essi i ricchi.
Che si procuri insieme di far che i vascelli siano pronti all'imbarco nel mese di maggio se è possibile poiché allora avranno secondo il solito ridotto il loro ricolto in casa e perché la spesa di questa missione de’ vascelli, insieme con quella della fabbrica delle case debba ora farsi alle spese della Serenissima Repubblica per doverle ripetere da medesimi greci con l'interesse di quattro per cento ogn’anno, sopra tutta la somma et interesse come sopra fra anni ciento prossimi.
3a. Che debbano dare per ostaggio et osservanda di quanto si conviene | cento persone fra huomini e donne e fra essi non più di quaranta ragazzi, e questi non minori d’anni dieci e che fra i detti huomini et debbano essere almeno sedeci maestri di fabbriche, che possano assistere et operare nella costruzione delle loro case in Corsica, con guadagnarsi ivi da questo travaglio il loro vitto, che vengano però di là in Corsica fra tutto il mese di marzo prossimo a loro spese, et arrivati in loco debbano essere dal Pubblico aiutati del loro mantenimento.
4a. Che se gli concedano in enphiteusi terreni e quanto per quanto potranno travagliare con case proporzionate alla loro abitazione e questo per essi e loro discendenti così maschi come femmine, liberi, franchi et assoluti d’ogni peso, salvo che dal pagamento d’annui cinque per cento o quella contribuzione certa che sarà stabilità dall’eccellentissimo Magistrato di Corsica, purché non ecceda i detti cinque per cento sopra tutto quello che raccoglieranno da essi con facoltà di potergli fra di loro vendere, alienare, impegnare et obbligare, mediante [...] dritto da pagarsi al Jus diretto e con facoltà anche di potersi redimer dal detto peso di cinque per cento o altra contribuzione che si stabilirà, et affrancarsi come si fa qui con la Chiesa, non siano però tenuti al pagamento per la detta contribuzione, solo finiti cinque anni dal dì che si saranno introdotti nel regno.
5. Che se gli dia per lavorare le terre, un paro di buovi ogni due famiglie, con obbligazione di pagarne il prezzo passati anni 5 con più l'interesse di 3per cento di essi a ragione d'anno.
6. Che possano tenere forni, proprij molini da bracchio et acqua per fabbricar pane senza imposizione veruna per anni cinque e passati quelli non maggiore di quella sarà imposta a restanti abitatori del regno, avendo per inteso che le acque siano del Prencipe.
7. Che debbano esser franche da ogni angaria e taglia per anni cinque e poi a quelle soggette ugualmente con gli altri nativi della giurisdizione di Vico.
8. Che possano avere ogni sorte di bestiami da servirsene per loro uso di travaglio e bisognando ammazzargli e ciò liberi senza che possa pretendergli pagamento alcuno per anni cinque e quali passati in tutto alla forma degli altri abitatori del Regno.
9. Che non possano essere obbligati a farsi i soldati ne [?] essi solo in servizio della Serenissima Repubblica.
10. Che possano tenere nelle case archibugi da miccio et ogni altra sorte d’armi non proibite, con che però l’armi da fuoco le denuncijno al giudisdicente.
11. Che possano traficar in ogni mercanzie con i soliti dazij della Repubblica Serenissima.
12. Che possono andare in corso contro Turchi e corsari con le bandiere della Repubblica Serenissima pagando la solita ricognizione per essa et anteriorità alla Serenissima Repubblica sopra tutti gli schiavi che pigliaranno pagandogli al prezzo solito del Magistrato illustrissimo delle galere.
13. Dovranno essi giurar fedeltà alla Repubblica Serenissima et essere soggetti a tutte le leggi e statuti di essa.
A Demetrio Medici, Stefano suo figlio ed Anastasio suo nipote, che trattano la pratica debba restar qualche privilegio in memoria d’esser autori di questa introduzione ad arbitrio serenissimi collegi |
E così si obbligano et ogn’un di loro si obbliga in nome de’ detti popoli, anche col loro giuramento toccate ogn’un d’essi le sacre scritture di puntualmente eseguire.
All’incontro il detto eccellentissimo Magistrato promette anche in nome della serenissima repubblica ai suddetti Demetrio, Stefano et Anastasio che accettano in nome della detta loro nazione, come sopra di | mantenere in ogni tempo a detti greci le capitolazioni di sopra espresse in tutto come in esse e di procurare sempre l’intiera osservanza.
Con patto che, non venendo qui a tutto il mese di marzo gli ostaggi convenuti nelle suddette capitolazioni non resti più luogo al presente concerto, resti però in arbitrio del Magistrato eccellentissimo di prorogar in suddetto termine come e se così gli parrà.
Le quali tutte cose etc promettono et ogn’un delle suddette parti promette sotto ipoteca et obbligazione e ciò i detti Demetrio, Stefano et Anastasio greci obbligano le loro persone e beni singolarmente et il detto eccellentissimo magistrato i beni della sua camera.
Delle quali tutte cose
Pier Francesco Strasserra notaro e cancelliere del detto eccellentissimo magistrato.
Fatto nella sala della residenza dell’eccellentissimo magistrato di Corsica posto nel real palazzo della serenissima republica di Genova, l’anno della nascita di Christo mille seicento settant’uno correndo l’indizione nona secondo il corso di Genova giorno di mercoledì due del mese di Dicembre alla mattina, essendovi presenti per testimonj il magnifico Marc’Antonio Grimaldo de fu Antonio Francesco … e Gio Battista Fabiano del fu Giacomo notaro sotto chiamati e pregati |
2. Che la Repubblica a sue proprie spese di essa debba mandare tutti i vascelli, che saranno necessarij per il loro trasporto unitamente, ne’ quali resteranno obbligati essi Greci d’imbarcare vitto per venti mesi, che si stimano dover trascorrere prima che possano raccoglier frutto dalle terre, che in Corsica coltiveranno è che rispetto a que’ loro che fossero poveri suppliscano al bisogno di essi i ricchi.
Che si procuri insieme di far che i vascelli siano pronti all'imbarco nel mese di maggio se è possibile poiché allora avranno secondo il solito ridotto il loro ricolto in casa e perché la spesa di questa missione de’ vascelli, insieme con quella della fabbrica delle case debba ora farsi alle spese della Serenissima Repubblica per doverle ripetere da medesimi greci con l'interesse di quattro per cento ogn’anno, sopra tutta la somma et interesse come sopra fra anni ciento prossimi.
3a. Che debbano dare per ostaggio et osservanda di quanto si conviene | cento persone fra huomini e donne e fra essi non più di quaranta ragazzi, e questi non minori d’anni dieci e che fra i detti huomini et debbano essere almeno sedeci maestri di fabbriche, che possano assistere et operare nella costruzione delle loro case in Corsica, con guadagnarsi ivi da questo travaglio il loro vitto, che vengano però di là in Corsica fra tutto il mese di marzo prossimo a loro spese, et arrivati in loco debbano essere dal Pubblico aiutati del loro mantenimento.
4a. Che se gli concedano in enphiteusi terreni e quanto per quanto potranno travagliare con case proporzionate alla loro abitazione e questo per essi e loro discendenti così maschi come femmine, liberi, franchi et assoluti d’ogni peso, salvo che dal pagamento d’annui cinque per cento o quella contribuzione certa che sarà stabilità dall’eccellentissimo Magistrato di Corsica, purché non ecceda i detti cinque per cento sopra tutto quello che raccoglieranno da essi con facoltà di potergli fra di loro vendere, alienare, impegnare et obbligare, mediante [...] dritto da pagarsi al Jus diretto e con facoltà anche di potersi redimer dal detto peso di cinque per cento o altra contribuzione che si stabilirà, et affrancarsi come si fa qui con la Chiesa, non siano però tenuti al pagamento per la detta contribuzione, solo finiti cinque anni dal dì che si saranno introdotti nel regno.
5. Che se gli dia per lavorare le terre, un paro di buovi ogni due famiglie, con obbligazione di pagarne il prezzo passati anni 5 con più l'interesse di 3per cento di essi a ragione d'anno.
6. Che possano tenere forni, proprij molini da bracchio et acqua per fabbricar pane senza imposizione veruna per anni cinque e passati quelli non maggiore di quella sarà imposta a restanti abitatori del regno, avendo per inteso che le acque siano del Prencipe.
7. Che debbano esser franche da ogni angaria e taglia per anni cinque e poi a quelle soggette ugualmente con gli altri nativi della giurisdizione di Vico.
8. Che possano avere ogni sorte di bestiami da servirsene per loro uso di travaglio e bisognando ammazzargli e ciò liberi senza che possa pretendergli pagamento alcuno per anni cinque e quali passati in tutto alla forma degli altri abitatori del Regno.
9. Che non possano essere obbligati a farsi i soldati ne [?] essi solo in servizio della Serenissima Repubblica.
10. Che possano tenere nelle case archibugi da miccio et ogni altra sorte d’armi non proibite, con che però l’armi da fuoco le denuncijno al giudisdicente.
11. Che possano traficar in ogni mercanzie con i soliti dazij della Repubblica Serenissima.
12. Che possono andare in corso contro Turchi e corsari con le bandiere della Repubblica Serenissima pagando la solita ricognizione per essa et anteriorità alla Serenissima Repubblica sopra tutti gli schiavi che pigliaranno pagandogli al prezzo solito del Magistrato illustrissimo delle galere.
13. Dovranno essi giurar fedeltà alla Repubblica Serenissima et essere soggetti a tutte le leggi e statuti di essa.
A Demetrio Medici, Stefano suo figlio ed Anastasio suo nipote, che trattano la pratica debba restar qualche privilegio in memoria d’esser autori di questa introduzione ad arbitrio serenissimi collegi |
E così si obbligano et ogn’un di loro si obbliga in nome de’ detti popoli, anche col loro giuramento toccate ogn’un d’essi le sacre scritture di puntualmente eseguire.
All’incontro il detto eccellentissimo Magistrato promette anche in nome della serenissima repubblica ai suddetti Demetrio, Stefano et Anastasio che accettano in nome della detta loro nazione, come sopra di | mantenere in ogni tempo a detti greci le capitolazioni di sopra espresse in tutto come in esse e di procurare sempre l’intiera osservanza.
Con patto che, non venendo qui a tutto il mese di marzo gli ostaggi convenuti nelle suddette capitolazioni non resti più luogo al presente concerto, resti però in arbitrio del Magistrato eccellentissimo di prorogar in suddetto termine come e se così gli parrà.
Le quali tutte cose etc promettono et ogn’un delle suddette parti promette sotto ipoteca et obbligazione e ciò i detti Demetrio, Stefano et Anastasio greci obbligano le loro persone e beni singolarmente et il detto eccellentissimo magistrato i beni della sua camera.
Delle quali tutte cose
Pier Francesco Strasserra notaro e cancelliere del detto eccellentissimo magistrato.
Fatto nella sala della residenza dell’eccellentissimo magistrato di Corsica posto nel real palazzo della serenissima republica di Genova, l’anno della nascita di Christo mille seicento settant’uno correndo l’indizione nona secondo il corso di Genova giorno di mercoledì due del mese di Dicembre alla mattina, essendovi presenti per testimonj il magnifico Marc’Antonio Grimaldo de fu Antonio Francesco … e Gio Battista Fabiano del fu Giacomo notaro sotto chiamati e pregati |
Autore trascrizione
Giampaolo Salice
Citazione bibliografica
Salice, Giampaolo. «“Per venire a Corsiga abitare”. Negoziazione e nascita di una colonia». In Gli stranieri della Repubblica. Controllo gestione e convivenza a Genova in età moderna, a cura di Andrea Zappia, Francesca Ferrando, e Fausto Fioriti, 221–42. Saluzzo: Editrice Fusta, 2023.
Stephanopoli de Comnène, Michel. Histoire des Grecs-Maniotes en Corse. Ajaccio 1731-1775. III voll. Études laconiennes. Athènes: Association des études laconiennes, 2000.
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Formato
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ESC - Ente schedatore
LUDiCa
Autore della scheda
Giampaolo Salice
Data creazione della scheda
06-01-2020
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