Maniotti in Corsica: terza capitolazione

Contenuto

Titolo

Maniotti in Corsica: terza capitolazione

Data di inizio

January 8, 1676

Ambiti e contenuto

Accordi definitivi per lo stanziamento di una colonia maniotta nella Corsica genovese

Consistenza

cc. 5

Lingua

italiano

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pubblico

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Soggetto conservatore

Trascrizione

1. Che li greci, i quali desiderano essere introdotti ad abitare nel regno di Corsica, rispetto alla religione debbano osservarla nel rito greco, conforme e subordinato al Santo pontefice romano, nell’istessa maniera che si pratica da’ greci esistenti in Roma, né regni di Napoli e Sicilia e che perciò debba fare tutti quegli atti, dichiarazioni, abiurazioni e ritrattazioni che saranno necessarie per la conformità suddetta.

2. Che morto il vescovo venuto con essi e monaci e preti che erano seco, debbano sostituirsi de’ nuovi dalla sede apostolica o altri per essa delegati.

3. Che così li presenti come quelli che saranno sostituiti restino subordinati al metropolitano latino, cui è soggetta la diocesi nelle forme prescritte da’ canoni e concilj.

4. Che arrivati in Corsica debbano sotto la direzione di chi sarà mandato a governarli per il loro incamminamento impiegarsi al ristoro o sia risarcimento delle case, chiese e loro abitazioni e alla coltivazione de’ terreni che saranno assignati con obbligo di coltivarli nel tempo che loro avanzasse da que’ lavori, tanto gli uomini che le donne e figliuoli, quali esercizj e fatiche si prescriveranno da chi sarà destinato al loro governo, sempre a benefizio e profitto del magistrato … e quanto per lo contrario dovrà provvedere al loro sostentamento necessario, sino che sia a medesimi permesso averlo da raccolti.

5. Che sieno obbligati servire la Serenissima Repubblica così per mare come per terra, soldati e marinarj in quelle occasioni ch’essa abbisognasse come tutti gli altri sudditi.

6. Che debbano giurare fedeltà alla serenissima repubblica e sottoporsi alle leggi, statuti, taglie e contribuzioni fatte e da farsi cosi generali nel regno e nella giurisdizione di Vico come particolari della loro nazione; e per osservanza di tutte queste capitolazioni et obbligazioni promettono tutti in solidum e si obblighino in valida forma.

7. Per lo contrario dalla Serenissima Repubblica saranno ricevuti e protetti come veri suoi sudditi e saranno alli medesimi assegnati terreni fertili e beni proporzionati per la coltura con case per la loro abitazione da ristorarsi come sopra si è detto, ne’ luoghi di Paomia, Salogna e Rodonda della giurisdizione di Vico e li saranno conceduti in enfiteusi per essi e loro discendenti così maschi, come femmine, liberi e franchi, col pagamento però della solita decima sopra tutto quello che raccoglieranno da’ terreni suddetti e con obbligo di pagare il dovuto diritto o sia laudario alla repubblica e ne’ casi di qualunque alienazione o vendita e di soggiacere alla solida caducità in mancanza di alcune delle discendenze.

8. Provvederà il Magistrato de’ materiali necessarj alla ristorazione delle case con alcuni operarj che assistano e diriggano le opere de’ medesimi greci e per lavorare i detti terreni saranno loro dati un paro di bovi per due famiglie o in boatico o in proprietà; ed in questo caso di proprietà dovranno pagare il prezzo al Magistrato de’ terreni suddetti ad arbitrio del medesimo Magistrato; ed occorrendo per maggior loro comodo e beneficio che gli fossero dal Magistrato imprestate sementi o altri ordegni per la coltura dovranno parimente reintegrare il Magistrato nella conformità suddetta.

9. Potranno tenere forni proprj, molini d’acqua, e da braccio;

10. Potranno avere ogni sorte di bestiame da servirsene per loro uso.

11. Potranno tenere nelle loro case archibugi a miccio ed altre armi purché non siano proibite e le denuncino al giusdicente.

12. Potranno parimente trafficare ogni sorte di mercanzia col pagamento però de’ soliti dazj alla Serenissima Repubblica.

13. Sarà lecito loro andare in corso contro corsari turchi colle bandiere della Serenissima Repubblica, precedente però la solita licenza e pagando la ricognizione consueta e conservare le solite leggi del consolato e tutte quelle altre che rispetto al corso suddetto fossero loro imposte dalla medesima Serenissima Repubblica

14. Rispetto al nolo da questo porto in Corsica si farà condurre colà il Magistrato a proprie spese e per quel nolo che avessero concertato col capitano francese della nave dal porto Vitilo in Genova che si dia cinque pezze per testa e si contenterà il Magistrato eccellentissimo di soddisfare il capitano suddetto con carico alla nazione in solidum da pagare fra sei anni cento, rimettendone rispetto al rimanente il debito per sua liberalità e clemenza.

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Citazione bibliografica

Salice, Giampaolo. «“Per venire a Corsiga abitare”. Negoziazione e nascita di una colonia». In Gli stranieri della Repubblica. Controllo gestione e convivenza a Genova in età moderna, a cura di Andrea Zappia, Francesca Ferrando, e Fausto Fioriti, 221–42. Saluzzo: Editrice Fusta, 2023.

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

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ESC - Ente schedatore

Giampaolo Salice

Data creazione della scheda

09/06/2021

Identificativo

Archivio Storico Propaganda Fide, Scritture riferite nei congressi (SC), Italo-Greci, carte 154-159

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Colonia greca di Paomia
Maniotti in Corsica. Capitoli (1771) Documento

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