Montresta. Carta reale di fondazione

Contenuto

Titolo

Montresta. Carta reale di fondazione

Data di inizio

June 10, 1751

Data topica

Torino

Ambiti e contenuto

Carta reale con cui Carlo Emanuele III re di Sardegna disciplina la fondazione della colonia greco-cattolica di San Cristoforo di Montresta

Autore del documento

Angelo Ludovico Villa

Segnatura o codice identificativo

ASTO, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, Prima Archiviazione, Sardegna, mazzo 5

Consistenza

3 cc.

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

cartaceo

Lingua

italiano

Condizioni che regolano l'accesso

pubblico

Condizioni che regolano la riproduzione

libera

Soggetto conservatore

Archivio di Stato di Torino

Nome del soggetto produttore

Archivio di Stato di Torino

Trascrizione

Il cavaliere don Emanuele Valguanera mio cugino,nostro viceré luogotenente e capitano generale del regno nostro di Sardegna, fedele ed amato nostro egregio conte di Calamandrana don Francesco Cordara intendente generale d'esso regno. È stata sempre una delle nostre principali sollecitudini quella di adoprare e promovere que' mezzi che tender possono alla felicità di que' nostri sudditi, e siccome l'estenzione della coltura de' terreni, l'ampliazione del commercio e l'industria delle manifatture e de' traffici che possono procurare il fine suddetto dipendono essenzialmente dall'accrescimento della popolazione, ebbimo sempre mai, come abbiamo, fissa nell'animo nostro la determinazione di contribuire dal nostro canto a questa per quanto resta praticabile.

Abbiamo di ciò date più dimostrazioni a costo eziandio del nostro erario ogni qual volta se ne sono presentate le occasioni come a tutti è assai ben noto, oltre le concessioni di privilegi ed esenzioni affinché i nuovi popoli fossero maggiormente animati al puntuale e fedele adempimento dal conto d’essi de’ loro obblighi e s’invitassero sempre più altre famiglie a prevalersi d’un tal beneficio in vantaggio del regno.

Ci è pervenuto per tanto per li stessi motivi di far godere quelle famiglie di greci cattolici che si sono introdotte nel regno, per farvi una nuova popolazione delle seguenti grazie e concessioni, come un effetto della nostra regia munificenza sulla fiducia che corrispondendovi tali famiglie adempiranno con tutta quella fedeltà e zelo che si deve dalli nostri sudditi alle loro obbligazioni, riservandoci eziandio di più ampiamente graziare quelli di dette famiglie che in progresso se ne rendessero meritevoli.

Quindi è che di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro conseglio, concediamo alle suddette famiglie quanto infra.
Riceviamo tali famiglie sotto la nostra speciale regia protezione, salvaguardia, con proibizione a chicchessia d’inquietarli o perturbarli nel godimento delle cose e prerogative a loro concedute mediante l’osservanza da canto loro di tutto ciò a che sono tenuti sotto pena arbitraria secondo le circostanze de’ casi.

Dovranno tali famiglie come altresì i loro discendenti vivere sempre da buoni e veri cattolici, servato il rito greco, del che se gli dà la permissione ed in difetto s’intenderanno decaduti da qualunque concessione da noi fatta.

Concediamo al parroco di loro nazione, che sarà il primi stabilito per il governo spirituale di quelle anime, l’uso della chiesa sotto il titolo di San Cristoforo situata nei salti di Montresta, volendo che la medesima venga per la prima volta provvista di tutte le cose e paramenta necessarie a spese del nostro regio erario.

Per la manutenzione del parroco se gli pagherà dalla nostra reale cassa la somma di lire nove, soldi dodeci moneta di Piemonte in principio di cadun mese e ciò avuto riguardo allo stato presente della popolazione.

Per dote della suddetta parrocchiale dovranno assegnarsi dalla Reale Intendenza cento starelli di terreno de suddetti salti di Montresta, e dovrà il parroco farli coltivare e renderli fruttiferi per impiegarne i frutti nella manutenzione di tutte le cose necessarie per detta chiesa parrocchiale, ed anche per la manutenzione o sia riparazione della medesima, mediante però quelle anticipate e somministranze che per la coltura de’ terreni concediamo alle famiglie e colli stessi obblighi al parroco circa la restituzione di esse.

Approviamo il riparto o sia distribuzione de’ terreni, come altresì delle anticipate e somministranze stata fatta d’ordine nostro dalla Intendenza alle rispettive famiglie, come dall’annesso foglio sottoscritto dal nostro ministro e primo segretario di Stato, mandando alla Reale Intendenza di fare anche le somministranze delle ferramenta necessarie per la coltura di detti terreni, restando tenute le famiglie alla restituzione del valore di dette anticipate e somministranze, cioè quanto a bovi e ferramenta fra cinque anni | ripartitamente in cinque rate e quanto al grano ed orzo subito fata la raccolto ed in natura, riservando però Noi nel caso di penuria o sia fallanza delle raccolte di far provare alle stesse famiglie gli effetti della nostra reale beneficenza.

Ordiniamo alla Reale Intendenza di assegnare alle suddette famiglie un terreno bastevole per le costruzioni delle loro case con comodo ragionevole e colle sue pertinenze e dipendenze convenevoli, da farsi tal costruzione in forma di villa e con qualche ordine regolare per quanto sarà praticabile e tali terreni senza costo o prezzo alcuno a peso delle famiglie, dovendo però le case venir costrutte da esse a loro proprie spese; e qualora sia loro necessario per il detto effetto la somministrazione di contanti, dopo usate le dovute diligenze per procurarseli col mezzo d’imprestiti da particolari, vogliamo ben permettere che la nostra Real Cassa vi possa contribuire con qualche prestito fin all’ammontare di lire duecento di codesta moneta per ogni famiglia, secondo le disposizioni che ne verranno date da codest’Intendenza Generale, mediante l’obbligo in tal caso della restituzione fra il termine che ne sarà da essa stabilito, invigilando però la medesima Intendenza Generale che il contante sia utilmente impiegato ed effettivamente convertito nella costruzione di dette case, e senza che intanto ne venghi riscosso verun interesse. Di che tutto dovrete poi renderci conto.

E si permetterà per anco alle famiglie di tagliare i boscami necessarj per le baracche e case e di legnare per far calcina e di escavar le pietre di calcina che per le fabbriche e ciò tutto senza pagamento d’alcun prezzo e secondo le assegnazioni de’ siti che verranno fatte dalla Reale Intendenza.

Per la maggior cautela del nostro reale patrimonio a riguardo della restituzione del contante che venisse somministrato per la costruzione delle case, nella conformità preaccennata come altresì del valore de’ bovi e della ferramenta, che verranno somministrati per la coltura de’ terreni, dovranno tutti li capi di famiglia o almeno quella parte d’essi che la | Reale Intendenza stimerà bastevole, obbligarsi solidariamente colle dovute rinunzie.

Dovrà somministrarsi a spese della nostra reale casa senza costo ed obbligo di rimborzo dal tempo che si darà principio all’effettuazione della popolazione e pel corso di un anno, il pane alle suddette famiglie proporzionatamente all’età ed al sesso delle persone, come altresì pel corso di detto primo anno la somma di lire dieci di Piemonte per caduna persona di dette famiglie, da pagarsi però il totale di caduna di esse a rispettivi capi delle medesime e ripartitamente in dodici rate e cos’ ogni rata in fine di cadun mese, e terminato l’anno, cesseranno le prestazioni suddette si del pane che de’ contanti.

Non volendo noi che quanto a pane già stato somministrato per lo passato d’ordine nostro alle famiglie, se ne faccia alcuna deduzione da quello da somministrarsi come sopra.
Goderanno le suddette famiglie pel corso d’anni cinque da principiare dal tempo dello stabilimento della nuova popolazione, dell’esenzione da ogni sorta di peso, tributo o altro carico sì reale, che personale verso il nostro reale patrimonio, eziandio per i frutti di qualunque sorta, che perceveranno dai terreni stati loro distribuiti eccettuati però quei dritti che riguardano la gabella del tabacco e le estrazioni d’ogni genere di frutti o vettovaglie dal regno, a quali rispettivi dritti resteranno tenute anche pendente il suddetto quinquennio, come gli altri sudditi del regno.

Ma, spirato detto quinquennio, saranno tali famiglie obbligate a concorrere verso il reale nostro patrimonio a qualunque persi, tributi o carichi si reali che personali, come gli altri sudditi nostri immediati del regno ed inoltre saranno tenuti al pagamento verso il regale nostro patrimonio della decima di tutto quello che ricaveranno dai loro beni.

S’intenderà conceduto a dette famiglie il porto e la ritenzione delle armi, sì e come resta permesso generalmente ai nostri sudditi del regno, conforme alle leggi, ordini, usi, e stili del medesimo.

Venendo a introdursi nel regno altre famiglie di greci cattolici | vogliamo sieno trattate in tutto e per tutto nelle cose compatibili in conformità del disposto dalla presente carta reale e così colli stessi privilegj, esenzioni, immunità, vantaggj, obblighi e pesi, rispettivamente salvo, che si avesse cosa in contrario, che si stimasse conveniente di prima parteciparcela.

Vi mandiamo per fine di così osservare e far osservare da chi spetta e di far registrare la presente nei registri sì della Real udienza che della Reale Intendenza, per avervi ricorso nelli occorrenti. Tal essendo la nostra mente.

Datum in Torino li dieci del mese di giugno l’anno del Signore mille settecento cinquant’uno e del regno nostro il ventesimo secondo.

Carlo Emanuele
Angelo Lodovico Villa segretario
Beraudo di Pralormo presidente
Don Ignazio Paliacho reggente
Dani Avvocato fiscale regio
Georgius reggente
Honorato Consigliere.

Autore trascrizione

Giampaolo Salice

Autore della riproduzione digitale

Giampaolo Salice

Data della riproduzione digitale

2015

Formato

.jpg

ESC - Ente schedatore

LUDiCa

Autore della scheda

Giampaolo Salice

Data creazione della scheda

28/01/2023

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Level of description

Unità Documentaria

titolo

Carta reale con cui Vostra Maestà accorda diversi privileggj, ezenzioni e vantaggj con spiegazione degli obblighi e pesi alli greci cattolici che si sono introdotti e s'introdurranno per far nuova popolazione nel Regno di Sardegna

trascritto da

Giampaolo Salice

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