[Condizioni alle quali alcuni abitanti dell’isola di Malta propongono di stabilirsi nel Regno di Sardegna]
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1756 Agosto 4, La Valletta.
L'infrascritti in vig. del presente chirografo da valere come pubblica scrittura, così in giudizio, che fuori, ed ovunque occorrerà e di loro spontanea volontà hanno promesso e promettono, siccome s'obbligano, e ciascun di loro rispettivamente s'obbliga di portarsi colla prima commodità [sic] nel Regno di Sardegna, nella città Cagliari e nel luogo già destinato, ed ivi sboscare, travagliare e far tutt'altro necessario lavoro per rendere le cinque salme di terra, che saranno assegnate a ciascuna persona dell'infrascritti dal Signor Salvatore Vella maltese in Cagliari residente, tanto a nome proprio come a nome e per parte dell'Eccellente Signor Dottor Fantino Zammit (a tenore della convenzione tra essi Signori seguita) per renderle fruttifere e fertili, o parte d'esse da destinargli dal detto signor Vella a nomi sudetti [sic] ed eseguire tutt'altro gli sarà ordinato dal detto signor Vella.
E ciò a conto delli medesimi sotto quelli patti e convenzioni colli quali detto signor Vella ottenne in detto regno diverse terre, e con altri patti, e convenzioni, come sieguono.
In primis a ciascun di loro seguito che sarà il suo ricapito in Cagliari, sarà dato gratis uno scudo sardo per il viaggio;
più saranno soccorse d'anticipazione ad ogni capo di famiglia lire trecento, che importano di nostra moneta maltese scudi cento, e cinquanta in circa per fabbricare una stanza per uno, comprare animali ed altro bisognevole, da restituirsi a rata porzione, nel quarto, quinto, sesto, settimo, ed ottavo anno, dalla qual somma si dovranno dedurgli, e comprendersi scudi undici, cioè scudi sei per uno avuti in denaro effettivo, e scudi cinque da pagarsi dal detto signor Vella per ogni persona per ragion di nolo del viaggio da farsi. |
Ed in caso, che per loro propria causa e capriccio non staranno nel luogo concesso per il corso d'anni tre, o sino che beneficiano li loro beni, allora saranno obbligati restituire detta somma di scudi undici per uno, ed altre somme che forse gli saranno soccorse alli suddetti signori Zammit o Vella.
Più ad ogni uno di loro sarà dato gratis un pane del peso d’oncie venti in circa al giorno per il decorso d'un anno e mesi sei; più l'infrascritti goderanno la franchiggia [sic] delli dritti regi e baronili per anni dieci e dovranno godere li suddetti beni franchi da ogni peso, alla riserva dell'infrascritta convenzione. Spirati li detti anni dieci saranno obbligati per sé e suoi di pagare a Sua Regia Maestà il serenissimo re di Sardegna scudi dieci per cento per il frumento orgio, fava, vino, olio frutta, e cose fresche e scudi cinque per cento per il cottone [sic] comino, anigi, soda, seta, ed altre cose fruttifere che s'introdurranno per nuove.
Più dopo detti anni dieci pagheranno per recognizione a Sua Regia Maestà o suo Real Patrimonio per ogni capo di famiglia per sé, e suoi etc. scudo uno sardo annuale e così continuando etc. Più finita detta franchiggia ogni Capo di fameglia per se, e suoi li pagherà al proprio Barone, quatenus, sarà ed a chi spetterà, giusta la convenzione per il Gius Baronile in detto Regno.
Più ad ogni uno di loro saran soccorse d'anticipazione nel primo anno dieci starelli frumento, e quattro orgio, da restituirsi dopo il terzo anno in natura o in danari. Più alli infrascritti sarà provista [sic] gratis la commodità [sic] necessaria per trasportar le loro robbe [sic] sino al luogo destinato;
Più potranno l’infrascritti portar di sopra in detto Regno qualunque sorte d'armi, come se fossero fatti alla riserva dell'armi proibiti, che solo potranno conservarli in luogo | sicuro.
Più potranno liberamente pigliare seco rotola tre tabacco per uno; inoltre a ciascuno dell'infrascritti che s'ammoglierà in riguardo delle loro rispettive consorti e figli, oltre le suddette salme cinque, saranno assegnate altre salme cinque, cioè ad ogni marito e moglie salme sette, in tutto ed aggiungendo due figli capaci per il travaglio salme dieci in tutto, o più secondo la qualità e capacità delle persone, ed un pane d’oncie venti in circa per uno al giorno, per un anno e mesi sei eccettuati i figlioli lattanti.
Più ciascuno di loro per sé e suoi sarà obbligato in perpetuo tanto colla propria sua persona, come colli suoi animali in tempi congrui, ed ha [sic] semplice richiesta di detto signor Vella proprio ed ha nomi suddetti arrare [sic] le terre riservate al medesimo Signor Vella nominibus predictis per giorni quattro in ogni anno, senza eccezione, e senza mercede alcuna.
Più l'infrascritti saranno obbligati per se e suoi portarsi in altri giorni a far qualunque travaglio nelle suddette terre riservate a semplice richiesta del signor Vella dovendo però conseguire la mercede da convenirsi col medesimo signor. Vella; con queste che, se mai sarà tempo in cui detti obbligati saranno impiegati nelli lavori delle terre da assegnarsigli, allora dovranno impieghare una settimana di lavoro anche colli loro animali nelli beni riservati al riferito signor Vella nomininus predictis ed un'altra settimana nelle terre da assegnarsigli, e così continuando senza eccezione alcuna e se mai alcun di loro moverà qualche discordia in qualunque maniera, non viverà unito con la Divina volontà, commetterà alcun furto, sarà disobbediente agli ordini di signor Vella nominibus predictis, o non osserverà li suddetti patti, e convenzioni ed altri (se per sorte vi saranno, che sin' al presente non si possa aver certezza, per stata smarrita la lettera concernente la spiega della concessione Regia, mandata mesi sono per via di Napoli) all'ora il contraveniente sarà tenuto, ed obbligato | a tutti danni, interesse, e spese é statim sarà escluso dalli beni, né quali sarà in profitto assieme con tutti i beneficati già all'ora fatti, obbligando la loro persona a beni per l'assegnazione delli suddetti parti, e convenzioni, cioè s'obbligano l'uno per l'altro d'ogni Casale, o Città tutta insieme da parte però li Gozzitani tutti insieme.
Io don Paolo Muscas dalla città Pinto affermo quanto di sopra obbligandomi osservandoli Antonio Serri del fù Giuseppe da detta città, Giovanni Grech del fù Giò Domenico dalla Città, Antonio Lichena delfù Pasquale da Casal Zebbug, Nicolò Azzupan figlio di Giuseppe dalla Casale Zebbug, Filippo Caruana figlio di Giuseppe dal Zeitun, Giovanni Borg del fù Pietro da Birchircara, Giovanni fartugia delfù Giuseppe Gozzitano Antonio Vella del fù Antonio Gozzitano, Paolo Azzopano figlio di Giò Maria Gozzitano Nicolò Xiberras figlio di Manuzzo Gozzitano Giò Maria Iheuma figlio di Giuseppe Gozzitano Giuseppe Galeo figlio di Bernardo Gozzitano Io Lodovico Sammur Schembri di propria commissione delli sudetti che non sanno scrivere, alla riserva del suddetto Don Paolo mi sottoscrivo.
Questo dì 4 agosto 1756.
In Dei Nomine Amen Personaliter se constituerunt coram me notario infrascripto supradicti Reverendus dominus Paulus Muscat, Maio Ludovicus Sammur Schembri, et recognita proxima eorum subscriptione apposita in pede precedentis chirographi obbligatorii dixerunt et affirmaverunt fuisse, et esse eorum propria manu respectiva scriptam, D. Don Paulus nomine proprio dictus Vero illi Ludovicus nomine, et proparte Antonii Scerri, Joannis Grech, Antonii Lichena, Nicolaii Azzupparo, Philippi Carrona, Joannis Borg, Joannis Farrugie, Pauli Azzupparo, Antonii Vella, Nicolaii Liberras, Joannis Marie Zheuma, et Josephi Galea qui quoque presentes affirmaverunt mandatum dedisse dicto Ludovico subscribendi chirographum petum contentaque omnia, et singula in lo adiecta ad unguem, et prout in eo, idem Don Paulus, aliique subscripti promiserunt, et se obligaverunt observare sub hypia, Iuraverunt tactis pectore, et scripturis respective, unde Melite in hac civitate Valletta sia IV. Augusti 1756.
Ita est Notorius Fortunatus Tramblet Mel
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