Capitoli proposti per lo stabilimento de' Greci nella Slesia mandati a Sua Maestà li 12 ottobre e consegnati al signor Paulo Cosmà per portarli a S. E. il conte di Miinchaou ed aprovati da sua Maestà 20 dicembre 1743.
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Distinguendo Sua Maestà Prussiana sovrano dura dell'una e l'altra Slesia il vantaggio che deve portare al commercio di quella vasta e felice provincia l'unione di molte famiglie Greche, che ivi andassero a piantare il loro domicilio ed a farvi girare quell'abbondanti capitali che portassero seco, si degna la Maestà sua distinguerli ancora dagl'artigiani e manifettori semplici che ivi sono invitati e da nuovo stabiliti. Quindi si degna privileggiarli anche d'avantaggio dove le patenti pubblicate osti (?) dall'anno passato.
Capitoli proposti per lo stabilimento de' Greci nella Slesia mandati a S. M. li 12 ottobre e consegnati al signor Paulo Cosmà per portarli a S. E. il conte di Miinchaou ed aprovati da sua Maestà 20 dicembre 1743.
I. Saranno queste famiglie tutte compresi anche i loro domestici e servitori sia in città come in campagna esenti per sempre da qualunque gravame od obbligo militare, dagl'alloggi delle milizie, dal poter esser obbligati ad arolarsi, né à dar reclute, ne à prender servizio militare, ammeno che per un sentimento d’onore, di lealtà verso il Re, ed amore verso la Patria, non li movesse spontaneamente ad esibirsi, ed à battere la carriera della Gloria.
II. Per i primi cinqu’anni seguenti dal giorno del loro stabilimento saranno esenti da ogni qualunque dazio, e tassa imposta, e da imponersi, e per altri dieci susseguenti, poi saranno dispensati dagl’obblighi e da gravami tutti delle cariche civili ammenochè spontaneamente non vi concorrano; ciò che saranno in libertà | di fare dovendo queste famiglie esserne capaci, accordandosi loro gratis il diritto di cittadinanza in tutte quelle città, castelli e luoghi, dove andassero à stabilirsi, ed à fabbricarsi il domicilio.
III. Ne’ borghi della città di Neis, e Brigh, e per tutto altrove nel ducato di Slesia, dove trovassero opportuno di fissare la loro dimora, ed ivi volessero fabbricare, per alloggiarsi secondo il loro costume e secondo, e le pratiche della loro nazione sarà loro assegnato un fondo danaro loro in proprietà perpetua dalla clemenza del Re, per casa sufficiente, per un convenevole giardino, estendendosi di più, la Reale munificenza à bonificare à ciascheduno di loro, che fabricasse un dieci per cento di tutta la spesa che avesse fatta nelle suddette fabbriche, per loro uso e comodo.
IV. Si degnerà pure S.M. dovunque molte di queste famiglie insieme s’uniscano a piantare la loro dimora, d’assegnare anche un fondo, per la fabbrica d’una chiesa greca secondo il loro rito, e col medesimo vantaggio del 10 per 100. In questa sifatta Chiesa pubblicamente aperta e venerata sarà concesso ad esse famiglie di poterla far officiare da uno o più sacerdoti aprovati del loro rito, i quali abbiano d’aver cura dell’anime loro senza né dalla parte delle chiese protestanti, ne dalle Romane, abbiano à patir mai, la minima dipendenza ne ingerenza alcuna, non dovendo riconoscere nella gerarchia ecclesiastica altro principale che il patriarca di Costantinopoli.
V. Succedendo poi come si spera, che in più luoghi vengano à stabilirsi le ricche famiglie di mercanti di questa nazione, che in conseguenza si trovi nel Ducato di Slesia più d’una chiesa Greca in piedi, in tal caso permetterà sua Maestà | a Greci l’ellezione d’un vescovo che debba godere di tutti i privileggi onori, e prerogative e giurisdizioni, che a tal dignità competono secondo il rito.
VI. Subbito che in qualunque luogo si troverà un numero di queste famiglie stabilite, ed aver esse incaminato felicemente il loro commercio, si compiacerà la clemenza del Rè di conceder loro, che si uniscano in un corpo civile, per ellegersi fra di loro i direttori, e capi, ed altre cariche necessarie ond’abbiano ad assumere la cognizione, ed il giudizio di tutte le differenze, e liti civili, che potessero insorgere fra quelli della loro nazione, che ivi abitano passeggeri, riservata l’apelazione all’immediato supremo direttore della Slesia, e per ultimo alla maestà del sovrano.
VII. Finalmente ha Sua Maestà la clemenza di abbilitare in progresso ciachedun soggetto di questa snaione a misura del merito, che saprà farsi, e del favore che saprà conciliarsi à tutti i gradi di nobiltà, titoli, ed onori più qualificati al pari di ciaschedun altro sudito più caro e favorito. |
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