Informativa indirizzata al Conte Tonengo, avvocato fiscale regio, riguardo i diritti spettanti al Duca di Mandas
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Essendosi Sua Maestà degnata di concedere al signor Duca d’Hijar l’esenzione di prendere l’investitura e prestare il giuramento di fedeltà feudale per le ville componenti il marchesato d’Orani, comprese nel Diploma del primo settembre 1505 come per Regia Lettera del 21 gennaio di quest’anno, e non essendo comprese, fra dette ville, quelle che compongono l’incontrata denominata la Gallura di Geminio, cioè Tempio, capo della medesima, Calangianus, Bortigiada, Nugues, Luras, Aggius, ho procurato, a seconda anche ai savi suggerimenti di Vostra Signoria lllustrissima, di fare ogni possibile ricerca dei titoli in virtù dei quali possiede questo signor Duca le mentovate ville di Gallura. Ma nessuna altra pezza ho ritrovato che, specificamente, ne parli che il Diploma di concessione in franco allodio che ottenne Nicolao Carroz d’Arborea, del luogo allora città di Terranuova, dal Re don Giovanni, fatto li 15 giugno dell’anno 1500 in Cagliari, confermando la concessione feudale che il Re don Alfonso fece li 19 Agosto 1420 in Alghero a Francesco Carroz ed altra del Re don Pietro in favore di Giovanni Carroz, li 18 Agosto 1350 in Cagliari. Nel detto diploma d’allodiazione sono da notarsi le parole seguenti: “Damos et ex causa donationis perfecta simplicis et irrevocabilis inter vivos concedimus absolvimus definimus remittimus et relaxiamus vobis dicto nobili et dilecto nostro Nicolao Carroz De Arborea et vestris et quibus volveritis perpetua ac in vos et (vestra) et quos volveritis pleno iure trasferimus directum et allodiale dominium potestatem firmam faticam [...] quodqunque aliud ius [...] et universis fortalitijs villis, casalibus, castris, locis, terminis ac iure dominio et proprietate ipsorum ac terminorum et pertinentiarium suarum et infra. Infranquimus eximinaus et liberamus vos et vestro perpetuo ab omnibus omagio vasallagio (servitis) et qualibet alia obligatione quibus nobis adstrictus et obligatus (efectis) ratione feudorum predictorum salvo tamen nobis iure universalis iurisdictionis quod habemus super universis regnicolis et eorum bonis etiam si per allodium ea possideant volentes quod directa et allodialia dominia feudorum premissorum cum utilibus vestris dominijs amodo consolidata existant et infra absolvimus definimus remitimus et perpetuo relaxiamus vobis dicto Nicolao Carroz et vestris perpetuo omnes et singulas servitutes iura conditiones retentiones et reservationes in praeinsertis infeudationum et concessionum instrumentis positas et contentes et eas omnes abolemus irritamus suprimimus annullamus et omnis extinguimus et infra et vos et vestri dicto directo et allodiali dominio libere et quiete fruamini illudque absolute et integriter possideatis plenarie et potentes.” Seguono altre clausule che, egualmente, spiegano la traslazione del diretto ed allodiale dominio in favore del concessionario, come ella si degnerà di osservare dal qui unito diploma che ho creduto opportuno di trasmettergliolo perché si degni di riflettervi, se mai gli occorresse qualche dubbio, che a me non occorre, per poter dubitare della qualità di vero allodio. Tutta la difficoltà che mi occorre è soltanto se le ville, i luoghi attinenti alla città di Terranova, fossero quelle che oggi compongono il partito di Gallura, ovvero altre delle quali non si ha notizia poiché non basta, a mio credere, il dirsi nella concessione “concedimus Civitatem de Terranova sitam in Capite Gallura” se, espressamente, non si spiega la stessa Gallura; stando certo che, anticamente, il capo o giudicato di Gallura comprendeva una gran parte del regno, come si scorge dall’Istoria del Vico (parte 7, capitolo 4) e, conseguentemente, poteva bensì comprendervi Terra nova nella Gallura, non già però comprendervi questa nella concessione di Terranova. Egli è però vero che, parlando lo stesso Vico nel capitolo parte 7° dell’ infeudazione di Mandas e marchesato d’Orani e della divisione che si fece tra don Pietro Massa e don Federico di Portugallo, si spiega che la città di Terranuova toccò nella divisione a don Pietro Massa, da cui tiene causa il duca di Mandas; anche l’incontrada di Gallura di Geminis fu assegnata al suddetto don Federico di Portogallo, da cui misura le sue ragioni il marchese di Orani. Inseguendo queste notizie del Vico, mi sembra verisimile che, nella concessione di Terranuova, sianji comprese la villa di Tempio e le suddette altre componenti oggi di la Gallura di Geminis; tantoppiù che quest’incontrada si trova posseduta dai marchesi di Orani da tempi addietro senza contrasto. Per questi motivi ho sospeso di fare veruna istanza in giudizio, affine che il marchese d’Orani debba dimostrare titoli specifici della Gallura ed ho creduto mio dovere il comunicare pria ogni [...] suggerirmi quanto credeva essere del regio servizio e di gradire ad un tempo qui rinnovati gli atti dell’inalterabile ossequio che mi costituisce. 30 agosto 1765 Orani Lettera pel Signor Conte Derossi di Tonengo 30 agosto 1765|
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