Controversia tra l'elite di Orani e il feudatario
Media
Parte di Controversia tra l'elite di Orani e il feudatario
Titolo
Controversia tra l'elite di Orani e il feudatario
Data di inizio
July 20, 1836
Titolo originale
[Controversia tra l'elite di Orani e il feudatario ]
Ambiti e contenuto
Il feudatario chiede il pagamento del tributo sul bestiame e sulle vigne a tutti gli individui di Orani compresi i cavalieri, i laureati e i sacerdoti che ritengono di essere esenti dal pagamento.
Autore del documento
Sanna Pes
Segnatura o codice identificativo
ASCA, Reale Udienza, pandetta 55, b. 217, fascicolo 2648 - SACERDOTI Di Orani, c.1 c.2r.
Consistenza
cc.2
Lingua
italiano
Condizioni che regolano l’accesso
l'accesso è pubblico e gratuito
Condizioni che regolano la riproduzione
la riproduzione è libera e gratuita
Autore della riproduzione digitale
Maria Josè Arba
Formato
pdf
ESC - Ente schedatore
LUDiCa
Creatore
maria Josè
Data di creazione
07/06/2022
qualitative product or service property (0..*)
supporto cartaceo, fascicolo, condizioni discrete
riassunto
Eccellenza, Il causidico Collegiato Efisio Todde procuratore del notaio Giuseppe Semidei, Antonio Mastio, e di più espressi nell’unito mandato, tutti del villaggio di Orani, dice che oltre a diversi altri diritti reali si suole pur anche pagare al Sig. Feudatario del luogo annualmente la somma di scudi cinquantadue per dritto cosiddetto di monton di corte, ossia di pascolo, che devesi ripartire fra quei individui, che possiedono bestiame rude, ed altra somma di scudi quattordici per dritto delle vigne ripartito tra quei che ne possiedono.
Da tali contribuzioni si credono esenti i cavalieri, laureati e sacerdoti nonostante possiedano in abbondanza e bestiame e vigne, e fan così gravitare sovra i popoli del competente tutto il peso del pagamento dal quale non possono né devono in modo alcuno sottrarsi per essere un pagamento che devono indistintamente fare tutti quei che possiedono dei suddivisati oggetti.
Parea che non si dovesse più far questione per il pagamento di quei dritti, dopo la sentenza del Supremo Consiglio di Torino delli 7 Dicembre 1826, che dichiarò tenute simili persone alla corrisponsione nella stessa qualità e quantità e modo solito farsi dagli altri particolari individui.
Nonostante quei cavalieri, laureati e sacerdoti dell’anzidetto villaggio d’Orani che sono Don Giovanni Sechi, e di lui figlio Don Bartolomeo, Don Giuseppe Satta, Don Antonio Siotto, Avvocato Pietro Paolo Siotto, Medico Stefano Marcello ed i Sacerdoti Gianmaria Bussu, Antonio Semidei, Pietro Niffoi, e lo stesso Vicario Parrocchiale Reverendo Giuseppe Manca, nulla curando il prescritto da quella sentenza del Supremo si sono resistiti e si resistono formalmente alla contribuzione di quei dritti, motivo, per il quale sulla scorta di quella medesima sentenza astretti a Vostra Eccellenza se ne ricorrono e Supplica si degni l’ Eccellenza Vostra a suo tempo e luogo dichiarare tenuti i sumentovati Cavalieri, Laureati e Sacerdoti dell’anzidetto villaggio d’Orani egualmente che i principali del competente alla corrisponsione verso il figlio Feudatario del luogo delli accennati due dritti di pascolo e delle vigne, e nelle divisate somme di scudi cinquantadue per il primo, e di scudi quattordici per l’altro, un tutto con le spese, e per [...] provvedere e la di loro personale citazione a dir causa per cui non credano regolare la domanda spedendosi.
rispettosamente Sanna Pes Collegiato Todde.
si faccia la chiesta citazione per comparire nel termine di giorni quindici spedendosi le opportune lettere.
Cagliari 20 Luglio 1836. Pes.
Da tali contribuzioni si credono esenti i cavalieri, laureati e sacerdoti nonostante possiedano in abbondanza e bestiame e vigne, e fan così gravitare sovra i popoli del competente tutto il peso del pagamento dal quale non possono né devono in modo alcuno sottrarsi per essere un pagamento che devono indistintamente fare tutti quei che possiedono dei suddivisati oggetti.
Parea che non si dovesse più far questione per il pagamento di quei dritti, dopo la sentenza del Supremo Consiglio di Torino delli 7 Dicembre 1826, che dichiarò tenute simili persone alla corrisponsione nella stessa qualità e quantità e modo solito farsi dagli altri particolari individui.
Nonostante quei cavalieri, laureati e sacerdoti dell’anzidetto villaggio d’Orani che sono Don Giovanni Sechi, e di lui figlio Don Bartolomeo, Don Giuseppe Satta, Don Antonio Siotto, Avvocato Pietro Paolo Siotto, Medico Stefano Marcello ed i Sacerdoti Gianmaria Bussu, Antonio Semidei, Pietro Niffoi, e lo stesso Vicario Parrocchiale Reverendo Giuseppe Manca, nulla curando il prescritto da quella sentenza del Supremo si sono resistiti e si resistono formalmente alla contribuzione di quei dritti, motivo, per il quale sulla scorta di quella medesima sentenza astretti a Vostra Eccellenza se ne ricorrono e Supplica si degni l’ Eccellenza Vostra a suo tempo e luogo dichiarare tenuti i sumentovati Cavalieri, Laureati e Sacerdoti dell’anzidetto villaggio d’Orani egualmente che i principali del competente alla corrisponsione verso il figlio Feudatario del luogo delli accennati due dritti di pascolo e delle vigne, e nelle divisate somme di scudi cinquantadue per il primo, e di scudi quattordici per l’altro, un tutto con le spese, e per [...] provvedere e la di loro personale citazione a dir causa per cui non credano regolare la domanda spedendosi.
rispettosamente Sanna Pes Collegiato Todde.
si faccia la chiesta citazione per comparire nel termine di giorni quindici spedendosi le opportune lettere.
Cagliari 20 Luglio 1836. Pes.
trascritto da
Maria Josè Arba
Annotazioni
There are no annotations for this resource.