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Titolo
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Contratto di concessione per la costruzione di un canale in località "le Canelle"
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Data di inizio
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1 gennaio 1876
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Data fine
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31 dicembre 1890
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Livello descrittivo
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Unità documentaria
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Livello superiore
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Unità archivistica sciolta
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Titolo originale
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Concessione per la Costruzione di un Canale e di un Magazzeno alle Canelle.
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Ambiti e contenuto
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Per un periodo della durata di quindici anni che andava dal 1 gennaio del 1876 al 31 dicembre del 1890 venne concesso alla Società Mineraria di Monteponi un tratto di lido pari a 8232, 63 mq per la costruzione di canale per lo sbarco e imbarco dei minerali e la costruzione di un Magazzeno nella località delle Canelle, al prezzo di ottanta lire da pagare in rate semestrali anticipate. La concessione non poteva essere sospesa per oltre due anni. L'atto venne stipulato il 9 settembre del 1879.
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Autore del documento
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Corpo Reale del Genio Civile. Servizio tecnico dei Porti, Spiagge e Fari. Ufficio Centrale.
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Segnatura o codice identificativo
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ASCi, EX SOCIETA' MONTEPONI-MONTEVECCHIO, Permessi e concessioni minerari, 194.
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Consistenza
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Cc 7.
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Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
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Carta
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Lingua
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Italiano
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Condizioni che regolano l’accesso
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Libero per fini di ricerca
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Condizioni che regolano la riproduzione
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Libero per fini di ricerca
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Soggetto conservatore
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Archivio Storico Comunale di Iglesias
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Nome del soggetto produttore
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Corpo Reale del Genio Civile.
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Trascrizione
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Concessione per la Costruzione di un Canale e di un Magazzeno alle Canelle./ Corpo reale del Genio Civile/Servizio Tecnico dei Porti, Spiagge e Fari/ Ufficio Centrale./ Schema di Condizioni sotto l’osservanza delle/ quali si propone di concedere alla Società delle Miniere di/ Monteponi la costruzione di un canale ed un magazzino nella/ località dette le Canelle nella spiaggia marina di Portoscuso. /
È Capo primo-condizioni speciali/1° oggetto della Concessione. É concesso alla Società delle Miniere di Monteponi la temporale occupa-/ zione ad un uso di un tratto del lido del mare nella località denominata/ le Cannelle nella spiaggia marina di Portoscuso e compreso nei limiti/ seguenti nel tipo in data 12 ottobre 1870 redatto dall’Inge. A Battaglia/ e reidiniato dall’Ufizio Centrale dei Porti, Spiagge e Fari in Genova/ sotto la data del 20 luglio 1871. All’oggetto di utilizzarla per la costru-/ zione di un magazzino e formazione di un Canale per l’approdo/ delle barche atte allo sbarco e imbarco dei minerali, sipoichè si/ inferisce nell’atto ande formarne parte integrale. / 2° Particolarità dell’area concessa. L’area del tratto di canale [cadente] nel terreno destinato agli usi/ della marina è un rettangolo di metr. 75 per metr. 16.50 determinato/dai numeri di colore arancino 5.6.7 e 8; quella per un tratto di/ Ferrovia segnalo coi [usi] 7.10.13 e 14 di colore suddetto e di forma/trapezia e la media dei lati paralleli e di met. 43.50: finalmente/ l’ultimo tratto congiunto a sud colle due aree suddette è disposto/ parallelamente al mare colorato arancino ed è di forma trapezia/ di cui lati paralleli danno la media di met. 232,25 per met 24.50/ e segnato coi numeri 9.10.11 e12. L’area concessa risulta pertanto composta nel modo/ seguente. // 1° Pel canale 75,00× 16.50 Met q 1237,50./2° Per un tratto di ferrovia 25.00+62.00/2 × 30,00 Met q 1305,00./ 3° Ultimo tratto 23700+227,00/2 × 24,50 Met q 5690, 13./ Totale Mq: 8232,63./
Articolo 3/Descrizione delle opere. Le opere da eseguirvi nel terreno di cui all’arto precedente cosistono/ di un tratto di Canale e di aree per ferrovia e per scaricamento/ di minerale. /
Articolo 4/Prescrizioni particolari all’uso. Il concessionario dovrà lasciare libero il passaggio lungo le coste e per usi/ non potrà cingere con muri la parte dell’area concessagli per tutta la lunghezza del canale./ Dovrà mantenere in perfetto stato di conservazione la sponda dell’/area concessagli, e dovrà tenere costantemente espurgato il canale/ dalle alghe marine ed eseguire all’imbocco del canale medesimo le/ opere necessarie per prevenirlo dalle agglomerazioni delle alghe marine/ pregiudizievoli all’igiene pubblica, uniformandogli agli ordini speciali che gli verranno impartiti dalla capitaneria del porto locale./ Dovrà stabilire un passaggio per il transito dei pedoni mediante una/ passerella mobile ad anche fissa purchè le rampe d’accesso alla/ medesima non riescano malagevoli od incomode alla circolazione/ del pubblico./ Dovrà [tagicare] anedere nel canale e valersene per qualunque/ imbarco o sbarco che potesse interessare o stato, e non potrà apporsi/agli approdi ed agli imbarchi regi necessari nei casi che possano/interessare la sicurezza della navigazione./
Articolo 5/ Il deposito di garanzia che il concessionario è obbligato di fare in termini dell’art. 1 delle condizioni generali è fissato alla somma di// lire 160 corrispondenti a due annate di canone./
Articolo 6/Canone. / L’annuo canone che al tenore dell’articolo 5 delle condizioni generali/ deve essere corrisposto dal concessionario alle finanze dello Stato e stabilito al lire 80 da pagarsi in rate/ semestrali anticipate con decorrenza della stipulazione dell’atto/ dei corrispondenti canoni nella stessa misura in corrispettiva/ dell’occupazione dell’arenile dal primo gennaio del 1871, al 31 dicembre 1875, cioè 5 annate. /
Articolo 7/ Durata della concessione. / La durata della concessione è limitata ad anni 15 a/ datare dal primo gennaio 1876, ed al titolo prenario. Perciò la concessione sarà [rigolibile] anche prima prima di tal termine ogni qual volta/ciò sia richiesto dagli interessi della marina o da altre ragioni/ di pubblica utilità o servizi governativo, senza indennità o compenso/ di forza sotto le eccezioni di cui art. 1° delle condizioni generali. /
Articolo 8/Esercizio/ L’esercizio della concessione non potrà essere sospesa o interrotta/ per oltre due anni. /
Articolo 9/Limitazioni dei diritti conferiti al concessionario/Questa concessione non può essere invocata dal concessionario in appoggio/delle ragioni che questo credesse potergli competere intorno al possesso od/alla proprietà del tratto di lido concessagli, salvo per quanto potesse/ per avventura il concessionario aver diritto in virtù di anteriori/ concessioni regolarmente consegnite colla piena osservanza delle/leggi e regolamenti riflettenti le servitù marittime e demaniali/l’uso, la polizia ed il regime delle spiagge e del lido del mare./ Di tali concessioni dovrà il concessionario produrre la completa ed/ assoluta giustificazione entro il termine fissato per la durata della// concessione spirato il quel termine senza che egli abbia/prodotto la giustificazione oppure i titoli non siano riusciti/sufficienti, s’intenderà decaduto da ogni ragione sulla cosa/ [cocitestata] e […] ogni azione e rivendicazione. /
Articolo 10/Elezione di domicilio legale/Per gli effetti che di ragione il concessionario elegge il suo/ domicilio legale nel comune in cui la concessione ha luogo/cioè in Portoscuso via casa piano […] persona di./
Capo 2° Condizioni Generali/Art.1°/ Il concessionario a garanzia degli oneri assunti e della puntua-/le esenzione del contratto deposita nelle casse del Demanio la/ somma che sarà fissata dalle condizioni speciali./ Da questo deposito saranno prelevate durante la concessione le/ somme di cui l’amministrazione si trovasse in debito, e che/ dal concessionario non fossero corrisposte al tempo debito restando/il medesimo obbligato al reintegro entro il termine che gli/ verrà prefisso dall’intendenza di finanze. /
Art.2°/ La concessione comprende soltanto le parti del lido, delle stazioni/ e delle opere, gli usi e le […] esplicitamente dichiarate nelle condizioni speciali e definite nei tipi annessi all’atto di/ concessione. /
Art.3°/ La durata della concessione e limitata ad anni quindici/a datare dal 1°gennaio 1876 spirato il qual termine s’intenderà/cessata di pien diritto senza che onora alcun speciale diffida-/mento o costituzione in mora e senza che dal concessionario si//possano invocare usi e consuetudini per continuare nel godimento/ della concessione./
Art.4°/La concessione s’intenderà risolvibile prima del termine prestabilito/ ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli interessi della marina o/da altre ragioni di pubblica utilità o di pubblico governativo servizio/ In questo caso sarà dato al Concessionario l’opportuno diffidamento/perché entro un termine che gli verrà prefisso abbia da riconsegnare/ e rimettere ogni cosa in [pristimo] stato senza aver diritto ad/alcun compenso od indennità, fuorichè il rimborso della quota/ parte dal canone antecipato e tal restituzione del deposito sotto/ deduzione delle […] già imputate o da imputarsi a carico del / medesimo. /
Art.5°/In [rinnovamento] delle ragioni demaniali e della servitù/marittima a cui [...] la concessione, il Concessionario/ dovria corrispondere alle finanze dello stato il canone annuo fissato in lire 80 dalle condizioni speciali e da pagarsi in rate come/ è detto nelle condizioni medesime a partire dal 1° gennaio 1876, con/ obbligo però di versare prima della stipulazione dell’atto i corrispondenti canoni nella stessa misura in corrispettivo della/ occupazione dell’arenile dal 1°gennaio 1871, al 31 dicembre 1875 a casi di cinque annate./ In caso di ritardo di tali pagamenti, l’ammontare potrà compensarsi/ prelevandone l’importo dal deposito di cui nelle condizioni speciali;/ salvo ogni azione per danni ed interessi che alla medesima potessero competere e per la risoluzione del contatto casi piacendo./
Art.6/ Entro il termine prefisso dalle condizioni speciali il concessionario/ dovria avere intrapreso l’esercizio della concessione e posto mano all’esecuzione delle opere autorizzate. // Se le cause del ritardo fossero debitamente giustificate l’amministrazione/ potrà […] una prerogativa e stabilire in termine perentorio./
Art.7°/L’esercizio dell’industria per la quale ha luogo la concessione non/ potrà essere interrotto o sospeso per un intervallo di tempo maggiore di/ quelle previsto nelle condizioni speciali./Quando Quando l’interruzione dipenda da circostanze che l’Amministrazione giudicherà/ meritevoli di riguardo sarà circondato una congrua mora per l’attiva-/zione dell’esercizio./
Art.8°/Il concessionario vara immediato ed unico malevadore dell’esatto/adempimento degli oneri assunti [faccia] all’amministrazione dello stato/ e sarà direttamente responsabile in [faccia] ai terzi di ogni danno/ che nell’esercizio della concessione [fosse] per derivare alle persone/ed alla proprietà./
Art.9°/L’esercizio della concessione s’intende particolarmente soggetto alle/discipline e servitù in vigore per la polizia del lido del mare e /per le dogane. Compete pertanto direttamente al funzionario/della marina e a quelli finanziari di […] la [picua] ed esatta/ osservanza della concessione./
Art.10°/ In tale esercizio il concessionario non potrà indurre alcuna servitù/nelle parti ambienti ai siti concessigli ne recare in […] agli usi/ ed alla pubblica circolazione a cui sono destinati. /
Art.11°/Sarà inoltre obbligato il concessionario a lasciar libero l’accesso nelle aree/accordategli e negli stabilimenti eretti agli agenti delle dogane del Demanio, agli ufficiali/del genio civile, ed altri pubblici funzionari chiamati a concorrere col / funzionario della marina nella tutela della concessione./
Art.12°/ Quando per l’oggetto speciale della concessione fosse necessaria la provvisoria/occupazione di qualche parte del lido e della stazione autostradale all’area/ compresa nel concedimento con opere puramente precarie indicate nelle/ condizioni speciali dovria il concessionario darne preavviso alla Capitaneria restando in obbligo di rimuovere tali opere appena/ compiute le operazioni per cui vennero erette./
Art.13°/ La concessione ottenuta non [trasfonde] nel concessionario alcuna ragione/ di privilegio o di preferenza per l’uso delle altre parti del lido, delle/ stazioni e delle opere non comprese nel concedimento; né può essere/ invocato in appoggio delle ragioni che esso credesse potergli competere/ intorno al prospetto ed alla proprietà delle aree comprese nel concedimen-/to o di quelle circostanti o di poderi ed edifizi contigui./
Art.14°/Quanto alle opere comprese nel concedimento per le quali fossero prescritte/norme particolari di costruzione si intende che la loro esecuzione/sarà soggetta alla superiore vigilanza del competente ufficio del Genio Civile./
Art.15°/Il concessionario non potrà cedere altri né in tutto né in parte, né/destinare ad altro uso quanto fanno oggetto della concessione, ne/ enederei limiti prestabiliti, ne erigersi opere stabili o provvisorie,/fuorichè quelle esplicitamente descritte ed accordate nelle condizioni/ speciali./
Art16°/Se il concessionario contravvenisse alla clausola e condizioni della concessione/ l’amministrazione Demaniale e quella marittima possano di comune accordo dichiararlo/decaduto dalla concessione, se lo giudicheranno necessario stante la gravità/e la recidività della contravvenzione.//
Art.17°/ In uso [decadenza] dovrà il concessionario in termine perentorio/che gli sarà ingiunto rimettere e ricongiungere ogni cosa in/ […] stato, senza avere diritti alla restituzione del deposito, ne/di alcuna quota, parte del canone antecipato, salvo resto l’ap-/plicazione delle penalità prescritte dal codice della marina mercantile/ per gli atti contravvenzionali nei quali fosse in corso./
Art.18/
In uso di fallimento o di decesso del concessionario il governo potrà/risolvere la concessione provvedendo agli [incumbenti] prescritti per/ la riconsegna in contradditorio della persona legalmente abili-/tata a rappresentare gli eredi o la massa dei creditori. /
Art.19°/
Il concessionario dovrà alla scadenza dell’atto di concessione rimet-/tere e ricongiungere ogni cosa in pristino stato./
Art.20/ Tanto al termine della concessione come nei casi di decadenza e di [prenatura] risoluzione il Concessionario potrà essere esonerato/ in tutto o in parte dell’obbligo di ridurre le cose in [pristino] stato/ purchè abbandoni al Demanio le opere erettesi, salvo quanto/fosse a questo riguardo diversamente disposto dalle condizioni speciali./
Art.21/ In ogni caso nella riconsegna saranno seguite le stesse [norme]/ ed adempite le stesse formalità prescritte per la consegna/
Art.22/
Il concessionario non s’intende esonerato dagli obblighi particolari/ dipendenti da servitù militare, doganali, e sanitari, ed altri/ d’ordine pubblico, se non in quanto fosse esplicitamente indicato/ negli atti speciali di concessione./
Art.23/ Intervenuto la stipulazione del contratto ne sarà data partecipazione alla Capitaneria, all’ufficio del Genio Civile ed agli altri uffizi interessati per promettere agli incumbenti della consegna/mediante la delegazione degli ufficiali da essi dipendenti. /Del giorno prestabilito gli ufficiali anzidetti in contradditorio del/concessionario o di un suo legale rappresentante, /procederanno all’-/atto di consegna mediante l’accertamento dei precisi limiti/entro cui dovrà rimanere il sito concesso e l’entità delle opere ivi comprese, ed ove [duopo] alla posizione dei termini./L’atto di consegna a cui andrà annesso il relativo testimoniale/di stato verrà eretto dall’ufficiale della Capitaneria e firmato dalle parti intervenute, ciascuna delle quali avrà facoltà/ di ritirare copia./
Art24°/ L’atto di concessione a cui andrà annesso il tipo relativo, sarà stipulato presso l’Uffizio cui tale incarico verrà deferito dal/ministero delle Finanze./ Interverranno alla stipulazione di tale atto nell’interesse del/ ministero suddetto e di quello dei lavori pubblici il delegato/dell’Intendenza di Finanze di Cagliari e dal competente /uffizio del Genio Civile, nonché i funzionari delegati a/ rappresentare le altre amministrazioni vi fossero integrate./
Art.25/ Le copie degli atti di concessione ad uso dell’amministrazione centrale dello stato saranno nel numero prescritto delle norme/vigenti./ Oltre a quelle una copia verrà rispettivamente [rimessa] alla/ Capitaneria di porto, al competente uffizio del Genio Civile, ed agli altri/ uffizi rappresentati nella stipulazione dell’atto affinché […] di // egli possa per quanto le concerne vegliare all’osservanza/ delle imposte condizioni./
Art.26/ Tutte le spese di contratto 5 copie, disegni, delegazioni, visite, /rilevamenti, posizioni di termini ed ogni altra spesa amministrativa/inerente all’atto di concessione ed ai suoi effetti saranno a/ carico del concessionario. /
Art.27°/ Per gli effetti della concessione dovrà il concessionario eleggere/il suo domicilio legale nel luogo indicato delle condizioni/ speciali. /
Ar.28°/l’atto di concessione non avrà effetto e non sarà/ esecutorio che in seguito all’approvazione data dalla/ competente amministrazione. / /
-
Trascritto da
-
Beatrice Basciu
-
Data della riproduzione digitale
-
2024/05/03
-
Autore della riproduzione digitale
-
Beatrice Basciu
-
Formato
-
PDF
-
Dimensioni del file
-
9MB
-
Creatore
-
Beatrice Basciu
-
Data di creazione
-
2024/08/04