Lettera del Cardinale Santorio al Vescovo di Larino
Contenuto
Titolo
Lettera del Cardinale Santorio al Vescovo di Larino
Data di inizio
September 23, 1579
Titolo originale
Lettera del Cardinale Santorio in risposta al Vescovo di Larino per le cause dei Greci et Albanesi della sua diocesi Bibl. (Brano. «Cod. dei Riti Greci» I- B. 6. fol. 446).
Ambiti e contenuto
Lettera del Cardinale Santorio in risposta al Vescovo di Larino per le cause dei Greci e Albanesi della sua diocesi
Autore del documento
Cardinale Santorio
Segnatura o codice identificativo
Bibl. (Brano. «Cod. dei Riti Greci» I- B. 6. fol. 446)
Consistenza
Documento cartaceo riprodotto in tre pagine su libro a stampa
Lingua
Italiano
Condizioni che regolano l’accesso
Accesso libero
Citazione bibliografica
F. A. Primaldo Coco, Casali albanesi nel tarentino. Studio storico-critico con documenti inediti, Estratto da Roma e l'Orienta, Scuola Tipografica Italo-Orientale "S. Nilo", Grottaferrata 1921, p. 94.
Autore della riproduzione digitale
Scuola Tipografica Italo-Orientale "S. Nilo"
Formato
.PDF
ESC - Ente schedatore
Creatore
Antonella Fiorio
Data di creazione
25/05/2021
qualitative product or service property (0..*)
Documento in libro a stampa
riassunto
Documento N. 17
Lettera del Cardinale Santorio in risposta al Vescovo di Larino
per le cause dei Greci et Albanesi delli sua diocesi Bibl. (Brano.
«Cod. dei Riti Greci» I- B. 6. fol. 446).
Molto R.do Monsignore come Fratello
Alla lunga lettera di V . S. scrittami sin da 25 dì Giugno passato, ma ricevuta assai tardi in materia di quei Greci suoi diocesani, e di abusi et superstitioni loro con le scritture che mandava, per quel che tocca al S.to Off. dell'Inquisitione si è risposto per altra mia, per il resto che tocca il governo spirituale di detti Greci non si è potuto prima trattandosi di riforma loro, et per questo essendo stato necessario farle vedere anco a questi miei Sìg.ri Card.li Colleghi della Congregatione dei Greci, onde non si meravigli, se non ha avuto sinhora la rlsolutione, che Ella sollecita per l'altra sua degli VIII del presente. Essendosi dunque considerate le cose ch'ella scrive, pare a me e a questi Sig.ri che con codesti Greci di Chieuti e dì altri luoghi della sua diocesi, ella debba procedere con molta prudentia, carità et piacevolezza et che prima veda bene il Breve di Pio quarto di fel. mem. per il quale i Greci sono sottoposti alla giurisditione, visitatione et correctione degli ordinari, et
si reprobano alcuni loro abusi, et errori, non se gli toglie, ne vieta il rito loro catholico, conforme al quale et ad una Bolla d'Innocenzo quarto sopra i riti dei Greci da tolerarsi, o non, quel Concilio provinciale Beneventano celebrato da me la prima volta, ha ordinate et riordinate molte cose. Appresso che procuri per mezzo di persone pie, e dotte, e discrete, et intelligenti anco della lingua loro come è anco obligata per la Costituzione d'Innocenzo quarto nel Concilio Generale di fare instruire et rendere capaci questi soi popoli Greci, e principalmente i Preti della verità Catholica ancora con l'autorità de S.ti Conciliy Venerabili et del Fiorentino, et con la testimoaianza dei S.ti Padri Greci orthodossi et con molta patientia et amorevolezza cerchi di ridurli pian piano dagli errori e scisma loro, nei quali si trovano non senza manifesta
vendetta dell'ira divina, essendo dati in mano dei Turchi, privi della libertà, delle patrie e dei beni loro. Dopo instrutti et fatti capaci, gli darà quegli ordini buoni, che giudicherà convenire per la salute, et beneficio loro, non vietandogli per il rito Greco loro, come hanno fatto con essi molti honorati Arcivescovi et Vescovi nelle Diocesi loro. Ma se alcuni particolari,
o popoli interi volont.te vengano al rito latino si ricevano con amore et siano insegnati nella via del Signore.
Quanto al sacramento della confirmatione, non è bene darlo per forza e contro voglia ne a Greci, ne a Datini, massime bisognandovi precedere la debita dispositione et preparatione negli adulti, altrimenti non conferisce gratia a chi v i pone obice, o impedimento, et però non è stato bene tenere mode violento che V. S. ha tenuto in volerli cresimare onde per l'avenire sia contento procedere più maturatamente, se non vuole gettare le perle avanti i porci e dar le cose sante ai cani. Oltra ch'è espediente, ma anco ragionevol.te risolvere prima le difficoltà che essi fanno sopra la cresima ricevuta nel battesimo da i preti per renderli più capaci, et per indurli al ben fare bisogna astenersi da darli terrore et imporli pene pecuniarie tanto facilmente
et per certo non è bene per timore farli credere et obedire come V . S. si persuade, non potendo dalla forza usar cosa utile ne permanente.
Et quanto ai Greci del Rotello sudditi del Sig. Conte di Biccari il Sig. Card.le Carafa ha inteso quel ch'ella ne scrive, et ha fatto l'ufficio col detto Sig. Conte suo nipote, et fatta vedere sua lettera, per la quale mostra la prontezza sua nelle cose del serv.o di Dio e di S.ta Chiesa, ma si duole di lei che di nuovo a torto la molesti di varie cose, et particolarmente, che quei pover'huomini offerto un accordo sopra le decime avantaggiata per l a sua Chiesa di pagarle mezza decima, et ch'ella per stratiarli non si vuol contentare. Per il che sarà bene, che V . S. si mostri come deve essere amorevole pastore, et padre, schivando le occasioni di liti et le contentioni, et contentandosi del
giusto et honesto per servitio di Dio, et salute delle anime, massime dove non è detrimento della Chiesa et per non darli da dire che si cerchi non la salute ma la robba loro.
Degli abusi loro, che scrive, è bene provedere che non commettano simonie, che non mangino carne il sabbato, sebbene ad essi non è di osservantia quel giorno, nemmeno l'ultimo venerdì avanti quaresima, et guardino i digiuni et le vigilie, et quattro tempora, trovandosi tra noi per non dare scandolo agli altri fedeli, del resto possono fare gli altri digiuni, et quaresime a loro posta. Che oltre lo feste coinani ai Greci et Latini et loro particolari, osservino anche le feste comandate dalla S.ta Romana Chiesa per la medesima causa, perchè si trovano tra noi.
Della communione dei fanciulli sebbene è antico institutto della primitiva chiesa, ora rimasta nella chiesa Orientale, ne condannato dal Concilio Tridentino se non quanto a quelli, che dicono essere necessaria alla salute, bisogna nondimeno rimuoverlo destramente da questa usanza, farli capire con l'autorità dell'Apostolo: Probet autem se ìpsum homo, et che chi ha da ricevere questo S.mo Sacramento bisogna intendere et discernere. Il che non possono fare i parvoli et così sarà da provedere al resto esseguendo i l detto dello Breve. La provisione di cacciare dal regno i preti greci, per molti rispetti non pare opportuna, nè espediente, ma sibene che quei che hanno da ordinare siano atti et idonei, et essaminati et approvati dal vescovo diocesano e da lui, o di sua licentia ordinati da vescovi che hanno la communione della S.ta Romana Chiesa, et non da vescovi et Arcivescovi Metropoliti di Levante scismatici. Et se sono stati da loro e contro la forza debita et senza le dimissioni ordinati, è bisogno che ottengano da "V. S. Tassolutione et dispensa sopra l'irregolarità incorsa, che la darà come ha fatto con gli altri et quando sono admessi ad cura d'anime bisogna esaminarli per istruirli et far tutto quello che conviene
a zelante et sollecito pastore, in edificatione et non a destrutione. Potrà anche nell'avvertire che quando da cotesto parti capitasse qualche vescovo, o metropolita
greco per visitare cotesti Greci, o ordinare, o confermare o vero esercitare altro atto pontificale o di giurisditione, a non permetterlo in modo alcuno. Et se si trovasse havere fatto alcuna cosa tale V . S. ne darà aviso a Roma e trattolo lo trattenerà honestamente con qualche custodia et securtà sino ad altro ordine di N. Sig.re come altre volte da monsig. Ill.mo Card.le
di S. Sisto in nome di S. S.tà si ordinò a Prelati del Regno et credo a V . S. ancora. Il che è quanto m'occorre intorno a questo fatto di Greci et Albanesi.
Data a XXIII di Settembre 1579 a Monsignor Ill.mo Card.le Savello per scriverla al suddetto monsignor vescovo di Larino.
Lettera del Cardinale Santorio in risposta al Vescovo di Larino
per le cause dei Greci et Albanesi delli sua diocesi Bibl. (Brano.
«Cod. dei Riti Greci» I- B. 6. fol. 446).
Molto R.do Monsignore come Fratello
Alla lunga lettera di V . S. scrittami sin da 25 dì Giugno passato, ma ricevuta assai tardi in materia di quei Greci suoi diocesani, e di abusi et superstitioni loro con le scritture che mandava, per quel che tocca al S.to Off. dell'Inquisitione si è risposto per altra mia, per il resto che tocca il governo spirituale di detti Greci non si è potuto prima trattandosi di riforma loro, et per questo essendo stato necessario farle vedere anco a questi miei Sìg.ri Card.li Colleghi della Congregatione dei Greci, onde non si meravigli, se non ha avuto sinhora la rlsolutione, che Ella sollecita per l'altra sua degli VIII del presente. Essendosi dunque considerate le cose ch'ella scrive, pare a me e a questi Sig.ri che con codesti Greci di Chieuti e dì altri luoghi della sua diocesi, ella debba procedere con molta prudentia, carità et piacevolezza et che prima veda bene il Breve di Pio quarto di fel. mem. per il quale i Greci sono sottoposti alla giurisditione, visitatione et correctione degli ordinari, et
si reprobano alcuni loro abusi, et errori, non se gli toglie, ne vieta il rito loro catholico, conforme al quale et ad una Bolla d'Innocenzo quarto sopra i riti dei Greci da tolerarsi, o non, quel Concilio provinciale Beneventano celebrato da me la prima volta, ha ordinate et riordinate molte cose. Appresso che procuri per mezzo di persone pie, e dotte, e discrete, et intelligenti anco della lingua loro come è anco obligata per la Costituzione d'Innocenzo quarto nel Concilio Generale di fare instruire et rendere capaci questi soi popoli Greci, e principalmente i Preti della verità Catholica ancora con l'autorità de S.ti Conciliy Venerabili et del Fiorentino, et con la testimoaianza dei S.ti Padri Greci orthodossi et con molta patientia et amorevolezza cerchi di ridurli pian piano dagli errori e scisma loro, nei quali si trovano non senza manifesta
vendetta dell'ira divina, essendo dati in mano dei Turchi, privi della libertà, delle patrie e dei beni loro. Dopo instrutti et fatti capaci, gli darà quegli ordini buoni, che giudicherà convenire per la salute, et beneficio loro, non vietandogli per il rito Greco loro, come hanno fatto con essi molti honorati Arcivescovi et Vescovi nelle Diocesi loro. Ma se alcuni particolari,
o popoli interi volont.te vengano al rito latino si ricevano con amore et siano insegnati nella via del Signore.
Quanto al sacramento della confirmatione, non è bene darlo per forza e contro voglia ne a Greci, ne a Datini, massime bisognandovi precedere la debita dispositione et preparatione negli adulti, altrimenti non conferisce gratia a chi v i pone obice, o impedimento, et però non è stato bene tenere mode violento che V. S. ha tenuto in volerli cresimare onde per l'avenire sia contento procedere più maturatamente, se non vuole gettare le perle avanti i porci e dar le cose sante ai cani. Oltra ch'è espediente, ma anco ragionevol.te risolvere prima le difficoltà che essi fanno sopra la cresima ricevuta nel battesimo da i preti per renderli più capaci, et per indurli al ben fare bisogna astenersi da darli terrore et imporli pene pecuniarie tanto facilmente
et per certo non è bene per timore farli credere et obedire come V . S. si persuade, non potendo dalla forza usar cosa utile ne permanente.
Et quanto ai Greci del Rotello sudditi del Sig. Conte di Biccari il Sig. Card.le Carafa ha inteso quel ch'ella ne scrive, et ha fatto l'ufficio col detto Sig. Conte suo nipote, et fatta vedere sua lettera, per la quale mostra la prontezza sua nelle cose del serv.o di Dio e di S.ta Chiesa, ma si duole di lei che di nuovo a torto la molesti di varie cose, et particolarmente, che quei pover'huomini offerto un accordo sopra le decime avantaggiata per l a sua Chiesa di pagarle mezza decima, et ch'ella per stratiarli non si vuol contentare. Per il che sarà bene, che V . S. si mostri come deve essere amorevole pastore, et padre, schivando le occasioni di liti et le contentioni, et contentandosi del
giusto et honesto per servitio di Dio, et salute delle anime, massime dove non è detrimento della Chiesa et per non darli da dire che si cerchi non la salute ma la robba loro.
Degli abusi loro, che scrive, è bene provedere che non commettano simonie, che non mangino carne il sabbato, sebbene ad essi non è di osservantia quel giorno, nemmeno l'ultimo venerdì avanti quaresima, et guardino i digiuni et le vigilie, et quattro tempora, trovandosi tra noi per non dare scandolo agli altri fedeli, del resto possono fare gli altri digiuni, et quaresime a loro posta. Che oltre lo feste coinani ai Greci et Latini et loro particolari, osservino anche le feste comandate dalla S.ta Romana Chiesa per la medesima causa, perchè si trovano tra noi.
Della communione dei fanciulli sebbene è antico institutto della primitiva chiesa, ora rimasta nella chiesa Orientale, ne condannato dal Concilio Tridentino se non quanto a quelli, che dicono essere necessaria alla salute, bisogna nondimeno rimuoverlo destramente da questa usanza, farli capire con l'autorità dell'Apostolo: Probet autem se ìpsum homo, et che chi ha da ricevere questo S.mo Sacramento bisogna intendere et discernere. Il che non possono fare i parvoli et così sarà da provedere al resto esseguendo i l detto dello Breve. La provisione di cacciare dal regno i preti greci, per molti rispetti non pare opportuna, nè espediente, ma sibene che quei che hanno da ordinare siano atti et idonei, et essaminati et approvati dal vescovo diocesano e da lui, o di sua licentia ordinati da vescovi che hanno la communione della S.ta Romana Chiesa, et non da vescovi et Arcivescovi Metropoliti di Levante scismatici. Et se sono stati da loro e contro la forza debita et senza le dimissioni ordinati, è bisogno che ottengano da "V. S. Tassolutione et dispensa sopra l'irregolarità incorsa, che la darà come ha fatto con gli altri et quando sono admessi ad cura d'anime bisogna esaminarli per istruirli et far tutto quello che conviene
a zelante et sollecito pastore, in edificatione et non a destrutione. Potrà anche nell'avvertire che quando da cotesto parti capitasse qualche vescovo, o metropolita
greco per visitare cotesti Greci, o ordinare, o confermare o vero esercitare altro atto pontificale o di giurisditione, a non permetterlo in modo alcuno. Et se si trovasse havere fatto alcuna cosa tale V . S. ne darà aviso a Roma e trattolo lo trattenerà honestamente con qualche custodia et securtà sino ad altro ordine di N. Sig.re come altre volte da monsig. Ill.mo Card.le
di S. Sisto in nome di S. S.tà si ordinò a Prelati del Regno et credo a V . S. ancora. Il che è quanto m'occorre intorno a questo fatto di Greci et Albanesi.
Data a XXIII di Settembre 1579 a Monsignor Ill.mo Card.le Savello per scriverla al suddetto monsignor vescovo di Larino.
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