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Titolo
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Motu proprio ai greco-ortodossi di Livorno
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Livello descrittivo
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Unità documentale
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Data di inizio
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14 luglio 1757
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Ambiti e contenuto
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Il Granduca di Toscana Francesco di Lorena concede agli ortodossi di Livorno di edificare un proprio luogo di culto
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Lingua
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Italiano
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Soggetto conservatore
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Archivio di Stato di Livorno
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Trascrizione
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Sua Maestà Imperiale, a forma de’ Privilegi del Gran Duca Ferdinando Primo del dì 10 Giugno 1593, accorda in Livorno a’ Greci di comunione diversa dalla Greco-Cattolica la libertà d’esercitarla con queste condizioni :
- Che fabbrichino una Chiesa dove congregarsi a loro spese.
- Che questa abbia due Porte, una sulla strada Pubblica [via della Rosa bianca], senza verun segno sacro, nè inscrizione ed uniforme in tutto, e per tutto a quella delle altre case, e l’altra interna [via del Giardino, 32] sulla quale sarà loro permesso di opporvi ciò che distingue l’altre Chiese.
- Che non abbia campane al publico, né altri instrumenti equivalenti per convocare il popolo.
- Che non goda veruna immunità, né Locale, né Personale, né reale.
- Che sia ufiziata da un Cappellano di questo Rito da nominarsi da Loro con l’obbligo tutte le volte di esibire le sue dimissorie al Segretario della giurisdizione.
- Che queste dimissorie, previo il Regio Exequatur, debbano registrarsi nella cancelleria di Livorno.
- Che questa Chiesa sia in tutto indipendente dall’altra Greco-Cattolica, che già esiste in Livorno, si rispetto alle Persone, che à Beni, che potesse legittimamente acquistare, di sorte che i Greci d’una comunione siano incapaci di tutti i Legati, sussidi caritativi dell’altra.
- Che tutti i Greci, che vogliono vivere nella communione di questa Chiesa siano tenuti di farsi descrivere per tali dal Cappellano, e che ne se debba sempre conservare il registro perch in qualunque tempo costì della religione, che hanno professata in Livorno.
- Che i Greci descritti nella Chiesa Greco-Cattolica non possono ametersi sotto qualunque pretesto, e titolo alle funzioni di Religione, ammeno che non portino la fede d’essere erroneamente stati ascritti nell’altra, e che non si facciano descrivere nel Registro sopra ordinato.
- Che tutti i Greci di questa communione col consenso dell’Arcivescovo di Pisa, abbiano la piena libertà di passare nella Chiesa Greco-cattolica, sempre che si facciano cancelare dal Registro dell’altra.
- Che ne l’una, ne l’altra Chiesa abbia la potestà d’inquisirvi veruna persona di qualunque grado per fatti di religione [e]seguiti fuori delli stati di Sua Maestà Imperiale. »
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Citazione bibliografica
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Grenet, Mathieu. La fabrique communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille, v. 1770-v. 1840. Collection de l’École française de Rome 521. Rome: École française de Rome, 2016.
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Autore della riproduzione digitale
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Giampaolo Salice
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Formato
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.jpg
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Autore della scheda
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LUDiCa
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Data creazione della scheda
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Giampaolo Salice
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ha luogo Ambito Territoriale
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Vienna
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Identificativo
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Archivio di Stato di Livorno, Chiesa greca non unita della Santissima Trinità, II/6, c. 4r
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Diritti d'accesso
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pubblico
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hasCopyright
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libera