Motu proprio ai greco-ortodossi di Livorno

Contenuto

Titolo
Motu proprio ai greco-ortodossi di Livorno
Livello descrittivo
Unità documentale
Data di inizio
14 luglio 1757
Ambiti e contenuto
Il Granduca di Toscana Francesco di Lorena concede agli ortodossi di Livorno di edificare un proprio luogo di culto
Lingua
Italiano
Soggetto conservatore
Archivio di Stato di Livorno
Trascrizione
Sua Maestà Imperiale, a forma de’ Privilegi del Gran Duca Ferdinando Primo del dì 10 Giugno 1593, accorda in Livorno a’ Greci di comunione diversa dalla Greco-Cattolica la libertà d’esercitarla con queste condizioni :

- Che fabbrichino una Chiesa dove congregarsi a loro spese.

- Che questa abbia due Porte, una sulla strada Pubblica [via della Rosa bianca], senza verun segno sacro, nè inscrizione ed uniforme in tutto, e per tutto a quella delle altre case, e l’altra interna [via del Giardino, 32] sulla quale sarà loro permesso di opporvi ciò che distingue l’altre Chiese.

- Che non abbia campane al publico, né altri instrumenti equivalenti per convocare il popolo.

- Che non goda veruna immunità, né Locale, né Personale, né reale.

- Che sia ufiziata da un Cappellano di questo Rito da nominarsi da Loro con l’obbligo tutte le volte di esibire le sue dimissorie al Segretario della giurisdizione.

- Che queste dimissorie, previo il Regio Exequatur, debbano registrarsi nella cancelleria di Livorno.

- Che questa Chiesa sia in tutto indipendente dall’altra Greco-Cattolica, che già esiste in Livorno, si rispetto alle Persone, che à Beni, che potesse legittimamente acquistare, di sorte che i Greci d’una comunione siano incapaci di tutti i Legati, sussidi caritativi dell’altra.

- Che tutti i Greci, che vogliono vivere nella communione di questa Chiesa siano tenuti di farsi descrivere per tali dal Cappellano, e che ne se debba sempre conservare il registro perch in qualunque tempo costì della religione, che hanno professata in Livorno.

- Che i Greci descritti nella Chiesa Greco-Cattolica non possono ametersi sotto qualunque pretesto, e titolo alle funzioni di Religione, ammeno che non portino la fede d’essere erroneamente stati ascritti nell’altra, e che non si facciano descrivere nel Registro sopra ordinato.

- Che tutti i Greci di questa communione col consenso dell’Arcivescovo di Pisa, abbiano la piena libertà di passare nella Chiesa Greco-cattolica, sempre che si facciano cancelare dal Registro dell’altra.

- Che ne l’una, ne l’altra Chiesa abbia la potestà d’inquisirvi veruna persona di qualunque grado per fatti di religione [e]seguiti fuori delli stati di Sua Maestà Imperiale. »
Citazione bibliografica
Grenet, Mathieu. La fabrique communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille, v. 1770-v. 1840. Collection de l’École française de Rome 521. Rome: École française de Rome, 2016.
Autore della riproduzione digitale
Giampaolo Salice
Formato
.jpg
Autore della scheda
LUDiCa
Data creazione della scheda
Giampaolo Salice
ha luogo Ambito Territoriale
Vienna
Identificativo
Archivio di Stato di Livorno, Chiesa greca non unita della Santissima Trinità, II/6, c. 4r
Diritti d'accesso
pubblico
hasCopyright
libera