
Le torri marittime del Regno di Sardegna veniva affidate al comando degli alcaidi. La loro attività veniva disciplinata da una specifica normativa che venne sistematizzata nel Settecento e che qui riproponiamo in forma sintetica e accessibile.
Gli alcaidi – o chi ne faceva le veci come capi delle torri – avevano l’obbligo di mantenere costantemente un soldato di sentinella sulla sommità della torre, sia di giorno che di notte. I turni venivano ripartiti tra i militari in servizio. La mancata osservanza di questo dovere comportava per capi e soldati la pena di cinque anni di galera.
Era vietato agli alcaidi servirsi dei soldati e degli artiglieri per incombenze personali, sotto pena di venti scudi per i capi e di dieci scudi per chi avesse prestato servizio volontariamente.
Ogni mese dovevano essere inviati a Cagliari e a Sassari soldati incaricati di riscuotere le paghe degli impiegati nelle torri e di procurare viveri dalle comunità vicine. Gli alcaidi erano inoltre tenuti a spedire certificati con i dettagli delle missioni svolte dai soldati e dichiarazioni sulle munizioni e i raddobbi necessari alle torri.
In caso di mancanza di artiglieri o soldati, era obbligo darne immediato avviso al tenente più vicino. Ogni mese veniva eseguita una rivista delle armi, con l’obbligo di segnalare eventuali mancanze. Le osservazioni fatte quotidianamente dagli artiglieri o dai soldati sulla piazza d’armi andavano annotate in un giornale.
La scala d’accesso alla torre doveva essere ritirata al tramonto e il boccaporto chiuso a chiave, che restava in custodia dell’alcaide. Solo in caso di ordini legittimi si poteva calare una corda per il ritiro dei dispacci, consentendo eventualmente al messo di pernottare nella torre.
In caso di avvistamento di navi barbaresche o di tentativi di sbarco, l’alcaide doveva dare immediato avviso ai ministri di giustizia e ai comandanti militari più vicini, sotto pena di cinque anni di galera. Le torri erano tenute a segnalare di notte con fuochi e di giorno con fumate il numero dei bastimenti avvistati, accompagnando i segnali con colpi di cannone o di spingarda e con il suono del corno.
Le torri avevano inoltre l’obbligo di proteggere i bastimenti amici che si rifugiavano sotto la loro custodia, opponendosi agli sbarchi nemici e sostenendo fanteria e cavalleria locale.
Gli alcaidi, artiglieri e soldati delle torri venivano scelti tra i militari del Regno di Sardegna, potevano aspirare a promozioni secondo merito, ed erano dotati di esenzioni da imposte e da obblighi amministrativi o giudiziari non connessi al loro servizio. Godevano inoltre di privilegi militari, come il porto d’armi.
Essi avevano il compito di vigilare contro il contrabbando, contro gli sbarchi sospetti e contro l’imbarco clandestino di merci o legna. In caso di apprensione di frodi o contrabbando, beneficiavano di premi pecuniari proporzionati al valore dei beni sequestrati.
Infine, gli alcaidi e i loro uomini dovevano vigilare anche sulla sanità pubblica, segnalando casi sospetti di epidemie, naufragi o cadaveri rigettati dal mare. Avevano l’obbligo di arrestare forzati evasi, ricevendo un premio per ogni cattura effettuata.
Fonte: Indice delle materie contenute ne’ due volumi della raccolta degli Ediitti, pregoni ed altri provvedimenti emanati pel regno di Sardegna sino all’anno MDCCLXXIV. Reale Stamperia, Cagliari, 1775.