Un passaggio da un padrone all’altro può avvenire a titolo gratuito, come nel caso di una donazione spontanea. Soprattutto nella ricca borghesia e nella nobiltà si utilizza lo schiavo come un oggetto del quale fare omaggio a persone di un certo rilievo o in ambito famigliare, oppure per la costruzione della dote matrimoniale.
Simile alla donazione è il lascito testamentario. Tra i numerosi beni materiali da trasmettere possono figurare anche uno o più schiavi che il testatore dispone debbano passare al servizio di un componente della sua famiglia o di altri soggetti. Talvolta il testatore desidera agevolare la redenzione della propria anima con azioni di particolare clemenza. Per questo, non è inusuale che i padroni dispongano la liberazione al momento della loro morte di tutti gli schiavi posseduti: “encontinent y sens dilaciò alguna”. Si può anche trovare una formula definibile posticipata (o dilazionata) e condizionata: il padrone indica, cioè, che i suoi schiavi saranno liberi dopo un determinato periodo di tempo rispetto alla sua morte e a determinate condizioni.
I testamenti e le eredità non implicano necessariamente passaggi di schiavi a carattere gratuito. Possono prescindere da volontà benevole e legarsi, piuttosto, a interessi di carattere economico, disponendo la vendita di uno schiavo invece che la liberazione.