Forestieri a Livorno

Tra XVII e XVIII, Livorno divenne uno dei principali porti del Mediterraneo occidentale. Il traffico commerciale comprendeva cereali, tessuti, spezie e metalli. Il porto franco favorì anche lo sviluppo di attività finanziarie e assicurative, contribuendo alla nascita di una borghesia mercantile cosmopolita. Questo sviluppo fu l'esito dell'adozione da parte del potere sovrano di una serie di provvedimenti  che materializzarono la politica medicea di attrazione dei forestieri a Livorno. 

Già sotto Cosimo I, negli anni Settanta del Cinquecento (1570–1573), molti ebrei avevano trovato nei ghetti toscani — in particolare a Firenze e a Siena — una prima accoglienza, grazie a una politica che aveva però finito per relegarli ai margini della vita economica. Fu Ferdinando I a imprimere una svolta decisiva: il suo editto del 1593, preceduto dal progetto toscano del 1581 e da quello del 1591, confermò e ampliò i privilegi già accordati alle comunità straniere. Il testo fu diffuso inizialmente in forma manoscritta — per non urtare la suscettibilità della Santa Sede — e si rivolgeva esplicitamente a mercanti di ogni provenienza: levantini, poninentini, spagnoli, portoghesi, greci, tedeschi, italiani, ebrei, turchi, mori e armeni.

Il contenuto degli articoli era assai articolato. Sul piano giuridico-fiscale, il privilegio prevedeva una durata di 25 anni rinnovabile, la cancellazione dei debiti fino a 500 scudi e l'esonero da alcune condanne subite in altri paesi; comprendeva inoltre facilitazioni nel credito, esenzione da gabelle ordinarie e il libero trasporto di libri scritti in ebraico (sorvegliati dall'Inquisizione ma non proibiti). Sul piano civile e religioso, erano garantite l'assenza di battesimi forzati, la possibilità di costruire una sinagoga e un cimitero ebraico a Livorno — possibilità invece preclusa nelle città di Firenze, Roma, Venezia, Pisa e di Livorno stessa fino a quel momento — e un'ampia autonomia giurisdizionale interna alla comunità. Gli ebrei non erano obbligati a risiedere in un ghetto né a portare segni distintivi.

Sul piano dell'autogoverno comunitario, la struttura era articolata: i massari erano i capi laici eletti dalla comunità; il mohamad era l'organo direttivo della diaspora sefardita; i senhores do mohamad si avvalevano degli haḵhamim — rabbini competenti in diritto ebraico (halakha) — per istruire i processi interni e cooperare con i parnassim nei contenziosi. Il privilegio prorogato per tutta l'Italia della Riforma moderna garantiva inoltre autonomia comunitaria ed esenzioni fiscali in modo inedito, facendo di Livorno uno dei principali asili della diaspora sefardita in Europa.

Va precisato, seguendo il testo, che l'editto del 1593 non fu il solo strumento normativo: esso confermava e ampliava i progetti del 1581 e del 1591, e fu il Senato fiorentino ad approvarlo formalmente. La sua fortuna fu tale che ancora nel Settecento venne invocato come testo fondativo: quando gli Asburgo istituirono il porto franco di Trieste nel 1766 e quando il regno di Napoli riformò la propria normativa portuale (con la legge del 24 giugno 1739 e poi nel 1747), entrambi ricorsero esplicitamente alla legislazione livornina come modello di riferimento.

Nel 1590 Ferdinando I promulgò le Leggi Livornine, una serie di norme volte a incentivare il popolamento e lo sviluppo economico della città. Livorno, da piccolo insediamento costiero, fu trasformata in una vera città dotata di infrastrutture moderne grazie ai grandi investimenti voluti dai granduchi medicei. Livorno beneficiava di vantaggi fiscali considerevoli, attraendo artigiani, marinai e mercanti stranieri. A partire dagli anni Quaranta e Cinquanta del Cinquecento, questi mercanti — ebrei e cristiani nuovi — avevano già trovato nei ghetti toscani (soprattutto Firenze e Siena) una prima accoglienza, grazie alla politica avviata da Cosimo I negli anni Settanta del Cinquecento (1570–1573).

I privilegi toscani si distinguevano nettamente da quelli dei paesi cattolici vicini, dove la pressione dell'Inquisizione e le discriminazioni antiebraiche erano la norma. Ferdinando I emanò nel 1593 un editto che invitava esplicitamente tutti — «tutti voi mercanti di qualsivoglia nazione: levantini, poninentini, spagnoli, portoghesi, greci, todeschi, italiani, ebrei, turchi, mori, armeni» — a stabilirsi con le loro famiglie a Livorno.

Il testo, diffuso in forma manoscritta per non urtare la sensibilità della Santa Sede, fu poi approvato dal Senato nel 1593 e ufficialmente confermato dall'editto del 1593. Insieme ai privilegi toscani del 1581, questi documenti costituirono il modello di riferimento per le "Livornine", come vennero chiamate le normative che garantivano libertà commerciale e protezione giuridica agli stranieri.


 


 

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